Confisca allargata: il terzo intestatario del bene non può contestare i presupposti dell’ablazione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un terzo intestatario di un bene oggetto di confisca allargata per sproporzione, confermando l’orientamento secondo cui il terzo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità del bene ma non può contestare i presupposti applicativi della misura, riservati all’imputato.

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimazione del terzo intestatario a contestare i presupposti della confisca allargata per sproporzione. Il caso trae origine dal ricorso di un soggetto, terzo rispetto al procedimento penale, che aveva avanzato opposizione avverso la confisca di un immobile disposto nei suoi confronti in quanto ritenuto fittiziamente intestato nell'ambito di una condanna per il reato di cui all'articolo 291- quater d.P.R. n. 43/1973. La Suprema Corte, richiamando i principi delle Sezioni Unite Putignano e la sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale, ha ribadito che tanto la confisca di prevenzione quanto quella per sproporzione sono misure ablative riconducibili al genus della “ confisca dei beni di sospetta origine illecita ”, caratterizzate da un allentamento del rapporto con il singolo reato e da un affievolimento degli oneri probatori dell'accusa. In tale contesto, il terzo può esclusivamente rivendicare la titolarità reale del bene, ma non è legittimato a contestare i presupposti della misura, spettando tale facoltà solo all'imputato. La Corte ha inoltre rigettato le doglianze relative al lasso temporale tra l'acquisto dell'immobile e la commissione del reato, nonché le argomentazioni difensive circa la provenienza lecita delle somme utilizzate per l'acquisto, ritenendole prive di riscontri oggettivi. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

Presidente Di Nicola – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata ordinanza, decidendo quale giudice dell'esecuzione all'esito del procedimento camerale instaurato ai sensi dell' articolo 667, comma 4, cod. proc. pen. , la Corte di appello di Lecce ha rigettato l'opposizione, avanzata da M. S., nella veste di terzo interessato, avverso l'ordinanza assunta de plano dalla Corte di appello dì Lecce il 10 settembre 2024, la quale aveva respinto l'istanza di revoca della confisca allargata dell'abitazione sita in ( omissis ), alla via ( omissis ), censita alla partita ( omissis ), foglio ( omissis ), part. ( omissis ), sub ( omissis ), disposta con sentenza della Corte d'appello di Lecce dell'11 aprile 2014, irrevocabile l'11 novembre 2014, a carico di M. A., condannato per il delitto di cui articolo 291-quater d.P.R. n. 43 del 1973. 2. Avverso l'indicato provvedimento, M. S., per il tramite del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per avere il giudice disposto retroattivamente la misura di sicurezza patrimoniale, introdotta nel 1994 nell'ordinamento penale, con riferimento ad un bene che era stato acquistato dal S. nel 1993 e perché, al momento della commissione del delitto ex articolo 291-quater d.P.R. n. 43 del 1973 da parte del condannato M. A., detto reato non era incluso nell'elenco di cui all' articolo 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 , con violazione dei principio di prevedibilità della misura affermato dalla Corte EDU con la sentenza De Tommaso e recepito sia dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019, sia dalle Sezioni Unite con la sentenza delle 8052 del 2024, nella quale, come risulta dalla motivazione - i cui contenuti sono ampiamente riportati nel ricorso - il principio dì prevedibilità della misura è stato applicato alla confisca allargata. In subordine, si chiede di sollevare questione di illegittimità costituzionale degli articolo 200, comma 2, e 236, comma 2, cod. pen. , in relazione agli arti. 3, 41 e 42 Cost., 1 e 4 Prot. Add. CEDU . 2.2. Con un secondo motivo, lamenta la violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per aver la Corte di merito considerato che, alla data del passaggio in giudicato della sentenza, il delitto di cui all'articolo 291-quater d.P.R. n. 43 del 1973 (senza la contestazione dell'aggravante di cui al comma 2 dell'articolo 295 del medesimo d.P.R.), in relazione al quale l'Armento è stato definitivamente condannato, non rientrava tra i reati spia che consentono l'applicazione della confisca allargata. Al proposito, la motivazione della Corte, secondo cui vi sarebbe sostanziale sovrapposizione tra l'articolo 295 e l'articolo 291-quater d.P.R. n. 43 del 1973, non è condivisibile, perché viola il disposto di cui all' articolo 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 . 2.3. Con un secondo motivo, censura la violazione di legge, per avere la Corte di merito applicato la confisca allargata per un reato spia - ossia l'articolo 291 -bis d.P.R. n. 43 del 1973, contestato al capo B) -, che era stato dichiarato prescritto in primo grado, sicché non può trovare applicazione l' articolo 578-bis cod. proc. pen. , che disciplina i casi in cui la dichiarazione di prescrizione è avvenuta nel grado di appello. 2.4. Con un quarto motivo, eccepisce vizio di motivazione con riferimento al criterio di ragionevolezza temporale tra la data di acquisto del bene (1993) e quella di commissione del reato ( fino al giugno 2002 ): un lasso temporale così ampio, tale da escludere alcun nesso tra la compravendita dell'immobile e il reato, commesso otto anni dopo e considerando che il delitto ex articolo 291-quater è stato introdotto con la I. 19 marzo 2001, sicché le condotte precedenti sarebbero prive di penale rilevanza. 2.5. Con un quinto motivo, deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla intestazione fittizia del bene immobile, considerando che, come affermato dalla giurisprudenza indicata nel ricorso, è onere dell'accusa dimostrare con certezza che l'intestazione del S. dell'immobile fosse solo fittizie e che detto bene fosse nella disponibilità dell'A.. In ogni caso, la Corte di merito ha ignorato che taluni elementi offerti dalla difesa, ossia il costante utilizzo dell'Immobile da parte del S. e della moglie, C. A., tanto da costituire la sede dell'impresa gestita dal S., e in presenza della allegazione di un'attività imprenditoriale esercitata dal proprio genitore, che poteva fornirgli la provvista per l'acquisto dell'immobile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi quattro motivi, che attaccano i presupposti della misura ablativa, sono inammissibili perché proposti per casi non consentiti. 3. Come recentemente affermato dalle Sezioni Unite, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 - 01). 4. Una conclusione del genere è pacificamente estensibile, per identità di ratio, alla confisca per sproporzione, trattandosi, in entrambi i casi, di misure ablative del tutto omogenee, che rientrano, come affermato dalla Corte costituzionale (cfr., ampiamente, sent. n. 24 del 2019, in particolare par. 10.3) e ribadito dalla Sezioni Unite (Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, Rizzi, Rv. 285852 - 01, in particolare par. 5), nella categoria della confisca dei beni di sospetta origine illecita : si tratta di uno strumento strutturato attraverso uno schema legale di carattere presuntivo caratterizzato, come spiegato dalla Corte costituzionale, sia da un allentamento del rapporto tra l'oggetto dell'ablazione e il singolo reato, sia, soprattutto, da un affievolimento degli oneri probatori gravanti sull'accusa . Proprio in quanto le misure ablative in parola sono species dell'unico genus confisca dei beni di sospetta origine illecita , il principio enunciato dalle Sezioni Unite Putignano con riferimento alla confisca di prevenzione trova piana applicazione anche alla confisca per sproporzione. Ne deriva che anche in caso di confisca di sproporzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dall'imputato. Ne segue che i motivi qui al vaglio, i quali contestano, sotto diverse angolazioni, i presupposti applicativi della misura ablativa, sono inammissibili. 5. Il quinto motivo è inammissibile perché deduce censure di contenuto fattuale. 5.1. Invero, nel richiamare le argomentazioni del provvedimento opposto (cfr. p. 11-13), la Corte ha logicamente motivato in ordine alla fittizietà dell'intestazione dell'immobile al genero da parte dell'imputato, evidenziando, da un lato, il valore dichiarato dell'immobile, ossia 316.250.000 di lire, e, dall'altro, le pressoché nulle condizioni economiche del S., il quale è risultato avere svolto attività lavorativa nel 1993, anno di acquisto dell'immobile, che, come accertato dalla G.d.F., ha prodotto redditi di poco superiori a 20.000.000 di lire: una cifra del tutto inadeguata per l'acquisto dell'immobile in esame, e considerando che, in precedenza, il S. aveva lavorato per poco meno di due anni - fra l'aprile del 1987 e, il marzo 1989, quale titolare di un esercizio commerciale nel settore della calzature -, senza tuttavia che la G.d.F. sia riuscita a rinvenire dati reddituali riconducibili a tale attività, né, in tal senso, il S. ha fornito alcun contributo. 5.2. La Corte di merito, inoltre, ha logicamente rigettato la prospettazione difensiva - secondo cui la provvista per l'acquisto dell'immobile proveniva dal padre del S., noto imprenditore del settore delle calzature -, essendo meramente allegata, senza che il ricorrente avesse anche solo allegato alcun elemento riscontro. 5.3. La Corte d'appello, infine, ha ritenuto irrilevante la circostanza che presso l'immobile di cui si discute, fosse stata stabilita la sede della ditta individuale di cui il S. era titolare, trattandosi di un elemento del tutto neutro ai fini della prova dell'acquisto e pienamente compatibile con l'intestazione fittizia del bene medesimo. 5.4. A fronte di tale apparato argomentativo, esaustivo e immune da vizi logici, il ricorrente confeziona censure di contenuto fattuale, dirette ad attaccare le valutazioni di merito compiuto della Corte di appello, cesure che, quindi, esorbitano dal perimetro segnato dall' articolo 606 cod. proc. pen. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell' articolo 616 cod. proc. pen. , non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000 ), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.