«La rinuncia all'assegno divorzile in sede di divorzio non preclude la successiva richiesta, ai sensi dell'articolo 473- bis 29 c.p.c., qualora sopravvengano circostanze capaci di mutare l'assetto in virtù del quale l'ex coniuge si era determinato alla rinuncia (…) ma in sede di revisione delle condizioni, la sopravvenienza di fatti nuovi rispetto alla pronuncia di divorzio, non è sufficiente a giustificare la modifica delle statuizioni economiche stabilite in quella sede perché si deve temere conto della pregressa storia coniugale e familiare e della sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi».
In commento vi è una sentenza del Tribunale di Marsala relativa ad un secondo procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio dove, per la prima volta, l'ex coniuge chiedeva il riconoscimento dell' assegno divorzile , l'aumento del contributo di mantenimento per la figlia e la modifica di ripartizione delle spese straordinarie. Non essendo emersi i presupposti giuridici idonei a giustificare una revisione dell'assetto economico e delle condizioni di divorzio, già definito, (prima del 2015 con l'omologa della separazione e poi del 2020 con la revisione) il Tribunale ha rigettato la richiesta di assegno divorzile. È stato altresì rigettato l'obbligo di mantenimento per la figlia maggiorenne, ritenuta autosufficiente. Il fatto Con ricorso depositato nel 2023, la ricorrente ed ex coniuge, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio del 2015, già modificate nel 2020, domandando l'assegno divorzile al marito, un aumento del contributo mensile per il mantenimento della figlia e la modifica della percentuale di ripartizione fra i genitori delle spese straordinarie nell'interesse di questa. Si costituiva il convenuto, con comparsa di risposta. Egli contestava in fatto ed in diritto le pretese della ex coniuge e ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità della domanda di aumento dell'assegno in favore della figlia, per difetto di legittimazione attiva dell'ex moglie e, in generale, il rigetto delle domande di parte attrice con la revoca dell'assegno di mantenimento e, in via subordinata, la conferma dell'importo del contributo di mantenimento della figlia e della percentuale di ripartizione delle spese straordinarie. Pervenuta all'udienza di rimessione in decisione della causa, le parti così concludevano: Parte attrice concludeva insistendo sulle conclusioni del ricorso, con un aumento al 70% della percentuale a carico dell'ex marito delle spese straordinarie sostenute a favore della figlia (percentuale già richiesta con la memoria ex articolo 473- bis 17 comma 1 c.p.c. ); Parte convenuta ha insistito nelle conclusioni della comparsa di risposta. Il giudizio di revisione delle condizioni di divorzio In via preliminare il Collegio osservava che le parti possono chiedere, in ogni tempo e con le forme previste dalla legge (a norma dell' articolo 473- bis 29 c.p.c. ) la revisione dei provvedimenti a tutela dei figli minori (e dei figli maggiorenni non autosufficienti economicamente) qualora sopravvengano giustificati motivi e in materia di contributi economici che quindi sono rivedibili e divengono definitivi solo rebus sic stantibus . Questo significa che la valutazione del Tribunale , in sede di revisione delle condizioni di divorzio, è limitata ai soli fatti sopravvenuti rispetto al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio , giacchè la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio di divorzio è esclusa dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. Stessa cosa vale per le ulteriori modifiche alle condizioni di divorzio stante, anche in tal caso, la rivedibilità della pronuncia che diviene definitiva solo rebus sic stantibus, stante la tipica finalità del giudizio di revisione che è proprio quella di incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni precedenti, ove sussistono “giustificati motivi sopravvenuti”. Nel caso di specie , la valutazione del Tribunale si è limitata ai soli fatti sopravvenuti rispetto al primo giudizio di revisione; si doveva conto di quanto dedotto e deducibile sia in quello, sia nel giudizio di divorzio. Le premesse Le parti avevano contratto matrimonio nel 1993 e con decreto, nel 2010, il Tribunale di Marsala aveva omologato la separazione personale che disponeva l'affidamento esclusivo delle figlie (allora entrambe minorenni) alla madre con collocamento prevalente presso di lei nella casa familiare assegnatale, un diritto di visita per il padre, un contributo di mantenimento a suo carico pari a 1.400 € (700€ per ciascuna figlia) e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie. Nel 2015 la sentenza di divorzio disponeva l'affidamento delle figlie alla madre, la perdita del cognome del marito da parte della moglie ed un contributo di 1.500€ totale ovvero 750€ per ogni figlia, soggetto a rivalutazione nonché la ripartizione al 50% delle spese straordinarie. Nel 2020, con un decreto, il Tribunale di Marsala revocava l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento di una delle figlie stante l'intervenuta indipendenza economica e confermava l'obbligo di mantenimento all'altra figlia, minore, di 770,94€ oltre al 50% delle spese straordinarie. Assegno divorzile In sede di separazione le parti avevano rinunciato a qualsiasi tipo di mantenimento tra di loro e, in sede di divorzio e di prima revisione delle condizioni, la ex coniuge non aveva avanzato nessuna richiesta di assegno divorzile, proposta per la prima volta nel presente procedimento, oggetto di commento. Orbene, oltre all'assegno divorzile in suo favore di 500€, la ricorrente aveva altresì chiesto un aumento di 500€ del contributo indiretto a carico del convenuto per il mantenimento della figlia ed un aumento dal 50% al 60% e poi al 70% per le spese straordinarie a carico del convenuto, per la figlia. Ebbene, la circostanza che in sede di divorzio e di successiva revisione, l'attrice abbia rinunciato all'assegno divorzile, non esclude che detto diritto possa essere riconosciuto in presenza di circostanze sopravvenute capaci di mutare l'assetto in virtù del quale l'ex coniuge si era determinato alla rinuncia. Secondo l'orientamento prevalente a cui il Tribunale di Marsala ha inteso dare continuità , «l'assegno divorzile non richiesto in sede di divorzio può essere richiesto successivamente con il procedimento ex articolo 9 l. 898/1970 . Qualora venga deliberato per la prima volta in diritto dell'ex coniuge alla spettanza dell'assegno divorzile l'indagine dovrà essere orientata valutando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del suddetto assegno e facendo applicazione dei principi affermati dalla Cassazione» ( Cass. Sez. Un. n. 18287/2018 ), anche con gli adattamenti delle peculiarità del giudizio di revisione che, è limitato a valutare l'incidenza dei fatti nuovi e sopravvenuti e non l'accertamento ex novo della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile. La Riforma Cartabia I principi enunciati dagli Ermellini hanno trovato conferma nella Riforma Cartabia introdotta con il d.lgs. 149/2022 applicabile al giudizio del caso in esame. Più nel dettaglio l' articolo 473- bis 29 c.p.c. corrisponde ad un principio riconosciuto dal nostro ordinamento per il quale i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica del flusso di rapporti personali e patrimoniali che intercorrono tra le parti o tra le stesse e la prole , vengono sempre emanati rebus sic stantibus . Invero, una volta accertata la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad alterare l'assetto economico che era stato stabilito in precedenza ovvero al momento della pronuncia delle condizioni di divorzio, il giudice deve procedere alla valutazione, in diritto, dei giustificati motivi che ne consentono la revisione sulla base del diritto vivente, sempre tenendo conto dell'interpretazione della giurisprudenza e delle norme applicabili al momento della decisione. ( Cass. n. 1645/2023 ). Cosa richiede la revisione dell'assegno di divorzio? Risposta alla domanda è, come detto, innanzi tutto la presenza di giustificati motivi ma soprattutto la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base della valutazione comparativa delle situazioni reddituali e patrimoniali. È indispensabile accertare con rigore gli effettivi mutamenti e verificare l'esistenza del nesso causale tra gli stessi e la nuova situazione che si è venuta a creare. Nel 2024 la Corte di Cassazione, nella sent. 4170 ha enunciato il seguente principio di diritto : «La sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata “rebus sic stantibus”; tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i “giustificati motivi” sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell' articolo 9 della l. n. 898 del 1970 , dal giudice di tale norma, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni». Detto ciò, c'è da aggiungere che l'accertamento del prerequisito fattuale si configura laddove la disparità economica sia allegata quale fatto sopravvenuto e che quindi non sussisteva all'epoca dello scioglimento del vincolo matrimoniale. In tal caso, l'accertamento del nesso causale tra la sproporzione giuridica reddituale di non modesta entità e le dinamiche familiari di rilevanza presenta profili di particolare delicatezza. Ancora più particolare, nel caso di specie , è il fatto che nel secondo giudizio di revisione delle condizioni di divorzio veniva allegato un ulteriore aumento della sproporzione che già esisteva nei precedenti giudizi. Se così è, l'oggetto della delibazione rimessa al Tribunale, in sede di revisione, ne consegue uno scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno o comunque dei criteri per la sua determinazione, così come la modifica delle altre previsioni personali riguardanti lo status, deve intervenire solo dopo che siano state accertate nuove circostanze. Decisione del Collegio Nel caso in esame l'attrice aveva adito il Tribunale per ottenere, per la prima volta, il riconoscimento di un assegno divorzile di 500€ mensili ed introdotto il giudizio con la sentenza in commento dopo 8 anni dalla pronuncia della sentenza di divorzio e dopo 3 anni dalla pronuncia di revisione delle condizioni. L'attrice sosteneva un miglioramento delle condizioni economiche dell'ex marito, a scapito delle esigenze familiari a cui avrebbe provveduto lei stessa in via quasi esclusiva. Ebbene, il Tribunale ha rigettato la domanda poiché le allegazioni fatte dall'attrice non facevano riferimento ad un fatto che è sopravvenuto alla pronuncia di revisione delle condizioni di divorzio e del successivo giudizio di ulteriore modifica. Non ha comunque provato il nesso causale né l'ulteriore miglioramento della situazione reddituale e patrimoniale dell'ex marito. Non è stata , altresì, riconosciuta la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, considerando che l'attrice ha un lavoro stabile a tempo indeterminato con uno stipendio di circa 1.870€, è titolare di due beni immobili registrati e di un bene mobile registrato e di un deposito amministrativo con un controvalore di circa 150.029,10€, per cui non sussiste il prerequisito dell'inadeguatezza dei mezzi e l'impossibilità di procurarseli. Non è stata nemmeno riconosciuta la componente compensativo-perequativa dell'assegno, essendo stata la sproporzione reddituale tra coniugi rilevante già al momento del precedente giudizio di revisione delle condizioni di divorzio e comunque dagli atti è risultato una invariabilità del reddito dell'attrice negli ultimi anni. Le allegazioni al ricorso dell'attrice, in ordine all'adempimento dei genitori dei doveri familiari, a prescindere dalla fondatezza o meno, erano riferibili a fatti del periodo matrimoniale, deducibili nei precedenti giudizi e coperti da giudicato. La domanda, dunque, di assegno divorzile è stata respinta. Il contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne… Il Tribunale ha osservato che «i genitori continuano ad essere chiamati ad adempiere l'obbligazione di mantenimento in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno anche a seguito del raggiungimento della maggiore età del figlio, e ciò fintantoché non si dia la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o scelta» e che «obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli articolo 147 e 148 c.c. , cessa a seguito del raggiungimento, da parte di questi ultimi, di una condizione di indipendenza economica». Orbene, tali adempimenti devono essere fondati sull'accertamento di fatti che riguardano l'età, il livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno per la ricerca di un'occupazione e la condotta personale, dal momento del raggiungimento della maggiore età. Negli anni, dalla giurisprudenza, è stato ritenuto che l'autosufficienza economica si considera raggiunta in presenza di un impiego lavorativo , tale da garantire al figlio un reddito corrispondente alla sua professionalità ed una appropriata collocazione nel contesto economico sociale, che sia adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni e, se da un lato, il raggiungimento di questa autosufficienza economica può essere escluso dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione, dall'altro lato, tale autosufficienza non deve necessariamente corrispondere all'occupazione desiderata e prescinde dalle condizioni economiche del genitore obbligato e dal tenore di vita della famiglia prima della crisi coniugale. Comunque, una volta raggiunta una adeguata capacità di sostentamento , l'obbligo si estingue definitivamente, residuando eventualmente solo il generico obbligo agli alimenti di cui agli articolo 433 e ss. c.c. Per ciò, poi, che riguarda l' onere della prova , la più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che «in tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici» ( Cass. civ., n. 12121/2025 ) …nel caso in esame Dalla documentazione agli atti è emerso che la figlia maggiorenne ha un lavoro stabile e che non ci sia un futuro incerto che va ad incidere sulla sua autosufficienza. Il Tribunale ha ritenuto cessato l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne, risultando assorbita ogni altra considerazione in ordine alla legittimazione attiva dell'attrice sulla domanda di modifica del contributo per la figlia maggiorenne. Ed ha altresì confermato il contributo indiretto per il mantenimento della figlia e di corrispondere il 50% delle spese straordinarie sostenute.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data (omissis), (omissis) ha adito il Tribunale di Sciacca per ottenere la pronuncia di separazione giudiziale dalla coniuge (omissis) con addebito a carico di quest'ultima per grave violazione dei doveri coniugali. Rappresentava il ricorrente di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra (omissis) in data 2 settembre 1996 a (omissis) come risulta da atto trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune ((omissis) 2016, (omissis) n. 25, Parte II - (omissis) S). Che, dall'unione, sono nate tre figlie: (omissis) e (omissis) nate a (omissis) il (omissis) e (omissis) nata a (omissis) il (omissis) tutte maggiorenni ed economicamente indipendenti. Il ricorrente ha dedotto che, dopo un iniziale periodo di convivenza serena, il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato a causa dell'atteggiamento della moglie, la quale aveva instaurato relazioni extraconiugali ed aveva abbandonato il domicilio coniugale nel marzo 2021, portando con sé la figlia minore (omissis) e trasferendosi in altro immobile. Rappresentava altresì che la sig.ra (omissis) si era resa responsabile dell'allontanamento del ricorrente dall'attività commerciale di bar-pasticceria denominata “Atelier”, formalmente intestata alla moglie ma, secondo quanto dallo stesso dedotto, gestita e finanziata da entrambi i coniugi, con un apporto economico da parte sua di circa € 70.000,00, frutto del risarcimento ottenuto a seguito di un sinistro stradale a causa del quale aveva riportato un'invalidità civile al 74%. Ha altresì dichiarato di essere privo di fonti di reddito autonome e di percepire solo l'assegno di invalidità civile per € 289,00 mensili, dovendo fare affidamento sull'aiuto economico della propria famiglia d'origine. In ragione di ciò ha chiesto di: “- pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile alla sig.ra (omissis) per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio; - porre a carico della moglie, titolare di una avviata attività commerciale bar - pasticceria con sede (omissis) e denominata “Atelier”, l'obbligo di corrispondere al marito un congruo assegno mensile non inferiore ad € 500,00 mensili; - disporre la restituzione della somma pari ad euro settantamila investita dal ricorrente nell'attività commerciale del coniuge”. In data (omissis) si costituiva in giudizio la resistente rappresentando, quanto alle figlie, che attualmente, le prime due risultano economicamente autonome e non convivono più con i genitori, mentre, (omissis) risiede stabilmente con la madre, la quale ne sostiene integralmente le spese di mantenimento. Che, nel corso della vita coniugale, ha sempre contribuito in modo determinante al sostegno economico e alla gestione della famiglia, inizialmente prestando la propria attività presso l'impresa di pasticceria gestita dalla famiglia del coniuge, senza percepire retribuzione e, successivamente, a partire dal 2018, avviando un'attività imprenditoriale autonoma ((omissis) nella quale ha investito risorse economiche e personali, assumendosi oneri lavorativi e finanziari rilevanti. Il rapporto coniugale, secondo quanto dedotto dalla resistente, si è progressivamente deteriorato a causa di gravi comportamenti del ricorrente, che hanno inciso in modo determinante sulla stabilità e serenità della convivenza. In particolare, la resistente riferiva di reiterate richieste da parte del marito di avere rapporti sessuali con terze persone, culminate in un episodio in cui il coniuge avrebbe cercato di coinvolgerla, contro la sua volontà, in un rapporto con un amico dello stesso. Che, dopo quest'episodio, il marito continuava a chiederle di adescare altri uomini. Che inoltre al suo rifiuto lo stesso la insultava definendola stupida e senza coraggio. Che quindi la stessa chiedeva ad un'amica di contattare il marito via social per comprendere quali fossero i sentimenti dello stesso per lei e che quest'ultimo, dopo un'iniziale titubanza, inviava alla stessa messaggi a contenuto erotico, sino a chiederle un incontro in presenza. Che, tali condotte, protrattesi nel tempo hanno determinato uno stato di prostrazione psicologica e una crisi depressiva nella resistente. Che, nonostante ciò, il marito seguitava con le medesime richieste e che quindi, avuta conferma che quelle del marito non erano solo fantasie, nel marzo 2021 decideva di andarsene di casa, portando con sé la figlia minore. Sotto il profilo patrimoniale, rappresentava delle difficoltà nella gestione della propria attività, riuscendo a fatica a sostenere le spese ordinarie familiari e quelle connesse all'impresa, nonostante abbia contratto un prestito agevolato, che continua a rimborsare da sola mentre, il ricorrente risulta occupato presso l'attività del fratello e percepisce, oltre a un reddito da lavoro, una pensione di invalidità e un canone locativo derivante da una quota di proprietà di un immobile commerciale. Alla luce di tali circostanze, la resistente ha ritenuto insostenibile la prosecuzione del rapporto coniugale, attribuendo la responsabilità della crisi esclusivamente alla condotta del ricorrente ed ha concluso chiedendo di: “la separazione giudiziale dei coniugi con attribuzione dell'addebito in capo al sig (omissis) porre in capo allo stesso la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della figlia (omissis) oltre al 50% delle spese straordinarie. Rigettare le altre domande ivi comprese quelle resitutorie sia perché infondate sia perché non proponibili nel corso del giudizio di separazione.” Dopo aver esperito il tentativo di conciliazione il (omissis) emanava i provvedimenti provvisori ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati e ponendo a carico del ricorrente l'assegno di mantenimento, in favore della figlia (omissis) maggiorenne ma non ancora economicamente sufficiente. Con la memoria ex articolo 183 c. 1 c.p.c. , parte ricorrente ha inoltre chiesto la revoca dell'ordinanza presidenziale nella parte in cui è stato posto a carico del ricorrente l'assegno di mantenimento in favore della figlia (omissis) rappresentando di provvedere già al mantenimento della figlia (omissis) maggiorenne, non economicamente autosufficiente e convivente con il padre. Con ordinanza del 7.1.2023 sono state rigettate le richieste istruttorie avanzate dal ricorrente e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo una serie di rinvii all'udienza del 27.5.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con termini ex articolo 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione tra i coniugi (omissis) evidente che la prosecuzione della convivenza tra le parti è divenuta ormai intollerabile. Invero ai sensi dell' articolo 151 c.c. la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo tale frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti. Considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, evincibile dalla stessa mancata conciliazione, nonché dalla reciproca richiesta di addebito, non resta che pronunziare la separazione giudiziale tra (omissis) nato a (omissis) il (omissis) e (omissis) nata a (omissis) il (omissis). 2. Tanto premesso in punto di status, con riferimento alla domanda di addebito della separazione giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, occorre accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, pertanto, se sussista un rapporto di causalità diretto tra detto comportamento e il verificarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza o se piuttosto la violazione dei doveri che l' articolo 143 c.p.c. pone a carico dei coniugi, sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa (Cass. 2003 n. 1744, Cass. 2000 n.10682, 2000 n. 279, 1999 n. 12489, 1998 n. 10742). La giurisprudenza della Suprema Corte è altrettanto consolidata nell'affermare che l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito nel loro reciproco interferire nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. S.U. n. 2492 del 1982, Cass. Sez. I n. 14612 del 14.11.2001 n. 15279). Nel caso di specie, le parti si sono reciprocamente incolpate di aver adottato comportamenti contrari ai doveri coniugali, ma nessuna delle due ha fornito una prova idonea a dimostrare che, dette condotte, siano state causa esclusiva - o quantomeno prevalente - della frattura dell'unione matrimoniale. Quanto alle condotte addebitate dal ricorrente alla sig.ra (omissis) lo stesso ha rappresentato che la moglie, negli ultimi tempi, avrebbe manifestato un distacco affettivo e intrattenuto relazioni extra coniugali, sino ad andarsene di casa nel marzo 2021. La resistente ha invece fornito un quadro diverso della vicenda rappresentando come fosse il marito a volere che lei intrattenesse rapporti sessuali con altri uomini. Ha inoltre depositato dei documenti contenenti delle chat telefoniche, alcune delle quali a contenuto erotico, rappresentando che sono intervenute tra il marito ed una amica della resistente da quest'ultima incaricata di avviare una chat con il marito per testare i suoi sentimenti verso di lei. Il ricorrente, con memoria integrativa del 13.5.2022 ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dalla resistente rappresentando di aver tentato invano di salvare il matrimonio anche con l'ausilio di terze persone. I fatti narrati dalla resistente, in assenza di elementi ulteriori che ne dimostrino l'effettiva incidenza causale nel determinarsi della crisi coniugale, non possono considerarsi sufficienti ai fini dell'addebitabilità della separazione al ricorrente. In particolare, la stessa resistente, in sede di udienza presidenziale, dopo aver riferito di essere sposata con il marito da 24/25 anni, ha rappresentato che le sopra indicate fantasie e richieste sessuali da parte del marito, sarebbero iniziate subito dopo il matrimonio, sebbene si sarebbero intensificate durante il periodo di pandemia (omissis) La sig.ra (omissis) in sede di udienza (omissis) ha rappresentato che le richieste in questione non sono iniziate nella parte finale del rapporto coniugale, ma subito dopo il matrimonio, durato oltre venti anni. Pertanto, posto che di tali condotte non è stata fornita idonea prova, non vi è nemmeno evidenza che le stesse si siano intensificate nel periodo della pandemia e che siano state la causa determinante l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alla domanda di addebito formulata dal ricorrente, la resistente non ha contestato di aver intrattenuto relazioni extra coniugali ma ha rappresentato come fosse il marito a volere detta situazione; in assenza di specifica prova circa l'incidenza che dette relazioni extraconiugali abbiano avuto nel determinare la crisi del matrimonio, la domanda deve essere rigettata. In definitiva alla luce delle allegazioni delle parti e in difetto di un compendio probatorio concreto e univoco, idoneo a fondare un giudizio di responsabilità esclusiva a carico dell'uno o dell'altro coniuge del generarsi dell'intollerabilità della convivenza, le rispettive domande di addebito devono essere rigettate. 3. Venendo ai profili relativi al mantenimento chiesto da (omissis) ai fini dell'accertamento del relativo diritto, deve tenersi conto, oltre che dell'inadeguatezza dei mezzi, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dell'eventuale sacrificio delle proprie aspirazioni professionali da parte del coniuge richiedente per dedicarsi alla famiglia, nonché della durata del rapporto coniugale e della ripartizione dei ruoli nell'ambito della convivenza. Tuttavia, nel caso di specie, parte istante non ha fornito elementi idonei a dimostrare, né la sussistenza di un effettivo squilibrio economico derivante dalla separazione, né un reale sacrificio delle proprie capacità lavorative per esigenze familiari. In particolare, il ricorrente non ha depositato alcuna documentazione reddituale attestante la propria condizione economico-patrimoniale, limitandosi ad allegare il verbale (omissis) attestante il riconoscimento di un'invalidità civile, circostanza che, da sola, non consente di accertare il livello e la natura delle fonti di reddito attualmente percepite. Ne consegue l'impossibilità, per il Collegio, di svolgere una compiuta valutazione comparativa delle rispettive posizioni economiche dei coniugi. Va altresì evidenziato che entrambe le parti risultano ammesse al patrocinio a spese dello Stato, circostanza dalla quale inferire la reciproca difficoltà economica e l'assenza di una significativa sperequazione tra le condizioni patrimoniali dei coniugi. In mancanza dei presupposti normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento formulata dal ricorrente deve essere rigettata. 4. Riguardo alla richiesta di mantenimento in favore della figlia (omissis) avanzata dalla ricorrente, l' articolo 337 septies c.c. stabilisce il potere per il giudice di disporre in favore dei figli maggiorenni, non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico. La giurisprudenza in tema di mantenimento dei figli maggiorenni ha stabilito che l'obbligo dei genitori di mantenere la prole, previsto dalla corte costituzionale e dal codice civile (147 e 148 c.c.), non cessa con il raggiungimento della maggiore età. Tale obbligo permane sino a che i figli non abbiano raggiunto una propria indi-pendenza economica a meno che tale situazione non dipenda da loro colpa ( Cass. 5088/2018 ; Cass. 12952/2016 ). Va rilevato in diritto che, ai fini della richiesta di modifica delle condizioni economiche statuite in sede di separazione o di divorzio con riguardo alla conseguita maggiore età dei figli e della loro indipendenza economica, spetta al richiedente il contributo al mantenimento l'onere di provare di non aver conseguito l'indipendenza economica per causa non imputabile, avendo ad esempio intrapreso proficuamente un percorso di studi universitari o di formazione al lavoro o essendosi adoperato nella ricerca di una occupazione retribuita senza riuscirvi. Detto onere probatorio è lieve se la maggiore età è stata conseguita da poco, mentre diviene sempre più rigoroso con l'aumentare degli anni. La suprema Corte di Cassazione, in una recente pronuncia ha stabilito che: “Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all' articolo 24 Cost. , ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova; conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa. Va altresì ribadito che la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne” (Cass. civ. 26875 del 2023). Nel caso di specie parte resistente ha allegato che la figlia (omissis) convive con la stessa che si occupa in via esclusiva del suo mantenimento mentre, parte ricorrente ha chiesto la revoca dell'ordinanza presidenziale con cui è stato posto in via provvisoria l'obbligo a suo carico di corrispondere a (omissis) un importo a titolo di mantenimento di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, sull'assunto che lo stesso provvederebbe a mantenere la figlia (omissis) con lo stesso convivente. Alla luce di quanto sopra, va considerato che (omissis) è in giovane età (22 anni al momento della presente pronuncia), potendosi quindi presumere che non abbia ancora conseguito una indipendenza economica; va quindi confermato l'obbligo in capo al sig. (omissis) di corrispondere in favore della figlia per il suo mantenimento l'importo di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. La domanda di revoca dell'obbligo di corrispondere detto importo avanzata dal ricorrente, fondata sull'assunto che lo stesso starebbe provvedendo al mantenimento della figlia (omissis) di anni 26, non può essere accolta in quanto il diritto al mantenimento per i figli non è un diritto disponibile e non è suscettibile di essere compensato. 5. Quanto, infine, alla domanda formulata dal ricorrente, volta a ottenere la restituzione della somma di euro 70.000,00 che egli assume di aver investito nell'attività commerciale intestata alla resistente, la stessa non è proponibile nell'ambito del presente giudizio di separazione personale. Detta domanda, infatti, ha natura meramente patrimoniale e presuppone un accertamento autonomo in ordine all'esistenza, entità, qualificazione giuridica ed eventuale causa dell'attribuzione patrimoniale dedotta (donazione, mutuo, conferimento, ecc.), richiedendo uno specifico giudizio ordinario di cognizione. Non è consentito, infatti, in sede di separazione personale dei coniugi, avanzare domande restitutorie o risarcitorie estranee alla regolamentazione dello status e agli effetti personali ed economici immediatamente connessi alla cessazione della convivenza. Ne consegue l'inammissibilità della domanda in questione. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - Pronuncia la separazione personale tra (omissis) nato a (omissis) il (omissis) e (omissis) nata a (omissis) il (omissis), matrimonio celebrato a (omissis) il (omissis) trascritto nei registri dello stato civile di detto comune al n. 25 parte (omissis) A; - conferma l'obbligo in capo a (omissis) di corrispondere a titolo di mantenimento per la figlia (omissis) l'importo mensile di € 150,00 rivalutabile annualmente in base agli indici (omissis) oltre al 50% delle spese straordinarie. - dichiara inammissibile la domanda formulata dal ricorrente di restituzione della somma di € 70.000,00; - rigetta le ulteriori domande; - dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 36 9. Così deciso in Sciacca nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.