La diffusione di dati personali sensibili, anche se contenuti in una sentenza giudiziaria, costituisce una violazione delle norme sulla privacy. Ai fini del risarcimento, ricade sul danneggiato l’onere di provare il danno e il nesso causale, mentre sull’autore dell’illecito l’onere liberatorio, dovendo dimostrare il verificarsi di un caso fortuito, di forza maggiore, del fatto del terzo o del danneggiato stesso, oppure di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno conformemente a quanto previsto dalla legge e alle circostanze concrete, tenendo conto del progresso tecnico-scientifico.
In primo grado, il Giudice ha accertato la responsabilità di un Comune per aver reso possibile, in violazione dell' articolo 11 d.lgs. 196/2003 ( ratio temporis applicabile) e del Codice Etico adottato, la diffusione di dati anagrafici e di informazioni attinenti allo stato di salute di una sua dipendente per finalità estranee a quelle del trattamento, condannandolo al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Il Comune è ricorso in appello, chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado. La Corte d'appello, investita della causa, innanzitutto, premette che la giurisprudenza di legittimità, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 ( ratio temporis applicabile) e dall'articolo 3 l. n. 2010/1992, ha affermato che i «dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati soltanto mediante modalità organizzative , quali tecniche di cifratura o criptatura che rendono non identificabile l'interessato. Ne consegue che i soggetti pubblici o le persone giuridiche private, anche quando agiscano rispettivamente in funzione della realizzazione di una finalità di pubblico interesse o in adempimento di un obbligo contrattuale, sono tenuti all'osservanza delle predette cautele nel trattamento dei dati in questione». In questo contesto, è stato, altresì, chiarito che costituisce diffusione di un dato sensibile la comunicazione dell' assenza di un dipendente per malattia , poiché tale informazione, pur non facendo riferimento a specifiche patologie, è comunque idonea rivelare il suo stato di salute. E, ancora, che la Pubblica Amministrazione effettua un trattamento illecito di dati allorché dà notizia - mediante pubblicazione nell'albo pretorio e nel sito internet istituzionale - dell'assenza per malattia di un proprio dipendente e della pendenza di un processo per “ mobbing . E, anche, che la semplice indicazione dell'assenza per “convalescenza” integra un trattamento di dati sensibili, essendo suscettibile di “rivelare lo stato di salute” del soggetto interessato. In tal senso anche le stesse linee guida in materia di trattamento dei dati personali dei lavoratori , adottate per la gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico. Ciò premesso, entrando nel merito della vicenda, la Corte d'appello osserva che il Tribunale, applicando i principi sopra richiamati, ha ritenuto, senza possibilità di censura, che la divulgazione dei dati personali della dipendente (tra cui il nome, il cognome, l'indirizzo di residenza, lo stato di malattia con indicazione dei giorni di assenza dal lavoro, lo stato di inabilità totale al lavoro e il collocamento in pensione), costituisca una palese violazione delle norme sul trattamento di dati sensibili , nonostante essi fossero contenuti nella sentenza emessa nel giudizio per mobbing dal Giudice del lavoro. Inoltre, la Corte distrettuale conferma che, ai fini del risarcimento del danno ex articolo 15 d.lgs. n. 196/2003 (norma oggi abrogata ma ratione temporis applicabile), la responsabilità per illecito trattamento dei dati personali si configura come responsabilità ex articolo 2050 c.c. Ne consegue che spetta al danneggiato provare il danno e il nesso di causalità , mentre incombe sull'autore dell'illecito la prova liberatoria , dimostrando il verificarsi di un caso fortuito, di forza maggiore, del fatto del terzo o della stessa vittima (cfr. Cass. civ., Sez. VI, n. 2259/2022 ) oppure di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno conformemente a quanto previsto dalla legge e dalle circostanze concrete, tenendo conto del progresso tecnico-scientifico. L'esclusione della responsabilità si configura solo se - sulla base di una valutazione ex ante , fondata sulle risorse tecnologiche disponibili e sulle condizioni concrete – dovessero emergere elementi presuntivi di una causa non imputabile, tale da rendere oggettivamente impossibile l'adempimento dell'ampio dovere di diligenza. Analogamente a quanto previsto per la responsabilità derivante dall'esercizio di attività pericolose, il danneggiato deve provare il danno subito a causa del trattamento dei suoi dati, poiché esso non si presume (“ in re ipsa ”). La stessa norma stabilisce che il danno non deriva automaticamente dalla violazione delle regole sulla privacy, ma deve essere una sua conseguenza effettiva . Il danno non patrimoniale da lesione della privacy si configura solo quando la diffusione illecita di dati, senza il consenso del titolare, incide sul diritto dell'individuo alla riservatezza , tutelato dagli articolo 2 e 21 Cost. e dall'articolo 8 CEDU . Il risarcimento, ai sensi dell' articolo 15 d.lgs. n. 196/2003 , richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio, ossia la prova di una effettiva perdita o sofferenza personale patita dall'interessato, bilanciata con il principio di solidarietà ex articolo 2 Cost. , «di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato». Nel caso di specie, il danneggiato ha provato sia l'esistenza del danno non patrimoniale che il nesso causale con il trattamento illecito dei dati. Il Comune, invece, si è limitato a dedurre, senza fornire alcuna prova, di aver adottato all'interno dell'organizzazione tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso. La pubblicazione dei dati personali nell'albo pretorio, anche nella versione on-line, in un piccolo territorio quale quello del Comune ha causato un grave disagio per l'interessato, configurando un danno non patrimoniale , « sub specie di danno morale ». La liquidazione del danno è stata effettuata in via equitativa ex articolo 1226 e 2056 c.c. , applicando, in via analogica, le tabelle milanesi 2018 sul danno non patrimoniale da diffamazione, poiché il risarcimento ha una funzione compensativa di un pregiudizio non economico. Al riguardo la Corte distrettuale sottolinea come la giurisprudenza di legittimità abbia più volte chiarito che per i danni morali è sufficiente indicare i fatti ed il ragionamento logico, senza dettagliare analiticamente i criteri di calcolo. Conclude, quindi, la Corte d'appello per il rigetto del ricorso proposto dal Comun
Fatto e diritto 1. Con sentenza n. 241/2019 del 25/02/19 pubblicata il giorno 1/03/19 il Tribunale di (omissis) ha accertato la responsabilità del COMUNE DI (omissis) per avere reso possibile la diffusione delle informazioni riguardanti i dati anagrafici e lo stato di salute dell'appellante per finalità estranee a quelle del trattamento, e ha condannato il Comune al pagamento della somma di € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Ha rigettato la domanda di risarcimento del danno biologico ed ha condannato l'ente comunale al pagamento delle spese di lite. 2. Il Tribunale ha motivato la decisione, rilevando che, in violazione dell'articolo 11 D.Lgs. n. 196 cit. e del codice etico, l'ente comunale aveva reso possibile la diffusione delle informazioni riguardanti i dati personali, lo stato di malattia del lavoratore per finalità estranee a quelle del trattamento. 3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il COMUNE DI (omissis) con quattro motivi di appello, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. 4. A sostegno del gravame, il COMUNE di (omissis) ha premesso che (omissis) già dipendente del Comune, aveva adito il Tribunale chiedendo il risarcimento del danno biologico e morale ai sensi degli articolo 2043 e 2050 c.c. nonché degli articolo 3, 4, 11 e 22 del D.Lgs n. 196/2003 , quantificati nella complessiva somma di euro 51.100,00, conseguenti al presunto illecito trattamento e divulgazione dei dati personali e sensibili effettuati dall'ente comunale mediante la pubblicazione sull'albo pretorio di delibere contenenti in chiaro e per esteso, oltre alle generalità, i dati relativi lo stato di salute e di malattia da lavoro sofferta, nonché dei contenziosi intercorsi tra le parti. 5. Si è costituita (omissis) che ha chiesto il rigetto dell'appello, poiché infondato in fatto e in diritto, sottolineando come il Comune avesse adottato, in altri casi, e per atri dipendenti, invece, un comportamento rispettoso delle disposizioni sul corretto trattamento dei dati sensibili e personali, diversamente da come ha agito ed operato nei suoi confronti, in violazione degli articolo 3,4,11 e 22 del d.lgs n.196 del 2003 , pubblicando nel proprio (omissis) pretorio e nel proprio sito internet istituzionale atti e provvedimenti riguardanti propri dipendenti comunali, procedendo a non citare il loro nominativo oppure ad oscurare il loro nominativo mediante l'apposizione di (omissis) o mediante la cancellazione del nome stesso dell'interessato. 6. Sostituita l'udienza del 5 febbraio 2025 ai sensi dell' articolo 127-ter c.p.c. , le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali. 7. Con il primo motivo di appello, il Comune di (omissis) lamenta che il Tribunale abbia errato nel non ritenere che le delibere oggetto di critica in seno alla sentenza non costituiscano oggetto di illecito, dal momento che il Comune si è limitato ad adempiere agli obblighi normativi di pubblicazione previsti ai sensi degli articolo 183 e 194 comma 1, lett. a d.lgs n. 267 del 2000, atteso, oltretutto, che l'(omissis) in realtà, non ha mai divulgato dati personali idonei a rivelare lo stato di salute della dipendente, ma si è limitata a riportare dei dati attinenti al contenzioso allora in corso e all'impegno di spesa conseguente ai vari conferimenti d'incarico dei legali che avevano assistito il Comune, per il cui trattamento non era richiesto il consenso. Segnatamente, l'appellante evidenzia che, ai sensi e per gli effetti degli articolo 18 e 22 del D.lgs. n. 196 del 2003 , si deve ritenere che il trattamento e la divulgazione dei dati sensibili in oggetto sia avvenuta nel rispetto dei limiti della anzidetta normativa e che dunque non fosse necessaria l'anonimizzazione, cifratura o criptatura degli atti pubblicati, poiché le suddette operazioni erano finalizzate esclusivamente, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza, proporzionalità e non eccedenza, al perseguimento di quelle finalità di interesse pubblico per le quali il trattamento è consentito. 8. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia provveduto ad operare la liquidazione del danno morale ed esistenziale, sebbene non richiesto, fondando la propria decisione su di una motivazione meramente apparente, carente da qualsivoglia ragionamento logico deduttivo, che consente di inferire la prova dell'esistenza del danno, di fatto, senza neppure dare atto degli elementi da cui aveva tratto la prova sia della condotta illecita dell'(omissis) sia della esistenza del nesso eziologico tra la detta condotta e il danno paventato. 9. Ancora, con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha operato la liquidazione del danno morale ed esistenziale ricorrendo a una valutazione equitativa, sebbene la presunta danneggiata non abbia provveduto a ottemperare all'onere su di essa gravante di allegazione e dimostrazione degli elementi dai quali poter desumere l'esistenza del danno e la sua entità. Nello specifico, l'ente comunale ha ribadito che circa i fatti illeciti asseriti dalla dipendente non emergerebbe alcun profilo di gravità, ancor più tenendo conto delle modalità della pluralità delle asserite condotte illecite, del lasso temporale in cui sarebbero avvenute, delle ridotte dimensioni del Comune di (omissis) nonché, e non meno rilevante, del pregresso stato di salute della donna, inficiato da anni da disturbi di natura psichica. Il Comune ha, altresì, chiesto, in subordine una rivalutazione inferiore del danno presumibilmente cagionato alla (omissis) 10. Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante chiede la riforma del capo della sentenza impugnata riguardante il regolamento delle spese, ivi comprese quella della (omissis) in virtù del principio per il quale le spese devono essere poste a carico di colui che vi ha dato causa, o in subordine in caso di conferma della sentenza, della compensazione delle spese per soccombenza reciproca. 11. Nessuno dei sopra esposti motivi di appello merita accoglimento. 12. Tanto dedotto, passando all'analisi congiunta dei motivi di gravame, poiché strettamente connessi, va, preliminarmente, respinta l'eccezione di nullità della sentenza impugnata sollevata dall'appellante, poiché generica e del tutto priva di fondamento stante il corretto processo motivazionale condotto dal giudice di prime cure. 13. Quanto alla disamina del merito della questione, giova rammentare che in virtù dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di trattamento dei dati personali e tutela dei dati nominativi, la Suprema Corte ha stabilito che, sulla scorta di quanto disciplinato nel (omissis) del (omissis) del d.lgs. 196/2003 , la cui tutela è posta a protezione dei diritti fondamentali alla salute e alla riservatezza, nonché sulla base dell'articolo 3 della l. 2010/1992, “I dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati soltanto mediante modalità organizzative, quali tecniche di cifratura o criptatura che rendono non identificabile l'interessato. Ne consegue che i soggetti pubblici o le persone giuridiche private, anche quando agiscano rispettivamente in funzione della realizzazione di una finalità di pubblico interesse o in adempimento di un obbligo contrattuale, sono tenuti all'osservanza delle predette cautele nel trattamento dei dati in questione” ( Cass. civ. Sez. Un n. 30981 del 2017 ). 14. E ancora, occorre poi rammentare, ai fini che ci occupano, che la Suprema Corte ha chiarito che costituisce diffusione di un dato sensibile quella relativa all'assenza dal lavoro di un dipendente per malattia, in quanto tale informazione, pur non facendo riferimento a specifiche patologie, è comunque suscettibile di rivelare lo stato di salute dell'interessato. Così, precisano i (omissis) di legittimità, “(omissis) la privacy del lavoratore la p.a. che dia notizia mediante pubblicazione nell'albo pretorio e nel sito internet ufficiale dell'assenza per malattia del proprio dipendente e della pendenza di processo per mobbing , trattandosi di dati personali relativi allo stato di malattia” ( Cass. civ. Sez. I n. 18980 del 2013 ). 15. I superiori principi sono stati confermati, altresì, dal (omissis) per la privacy, il quale aveva più volte espresso una posizione chiara, specificando che «l'indicazione del dato relativo all'assenza per “convalescenza” dà luogo ad un trattamento di dati sensibili, dal momento che tale informazione, pur non facendo riferimento a specifiche patologie, è comunque suscettibile di “rivelare lo stato di salute” dell'interessato». Anche le linee guida in materia di trattamento dei dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico avevano ribadito che, tra i dati idonei a rivelare lo stato di salute, può rientrare anche una informativa relativa all'assenza dal servizio per malattia, anche se non sia contestualmente indicata la diagnosi. 16. Il Tribunale, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, con decisione immune da censure, ha condivisibilmente ritenuto che la divulgazione tanto dei dati personali, quali il nome, cognome, luogo e indirizzo di residenza, nonché lo stato di malattia del lavoratore con indicazione dei giorni di assenza dal lavoro, lo stato di inabilità totale al lavoro e il collocamento in pensione, contenuti anche nella sentenza n. 541 del 18/4/07 resa tra parti nel giudizio per mobbing dal Giudice del lavoro, costituissero una palese violazione del trattamento di dati sensibili della dipendente. 17. Vieppiù, che, in tema di risarcimento del danno, ai sensi dell' articolo 15, d.lgs. 196/2003 , oggi abrogato ma ratione temporis applicabile, la responsabilità per illecito trattamento dei dati personali si atteggia come responsabilità ex articolo 2050 c.c. , e che come nella responsabilità da cose pericolose, spetta dunque al danneggiato provare il danno e il nesso di causa, mentre l'autore dell'illecito dovrà fornire la prova liberatoria ( Cass. sent. 02/01/2024, n. 6 ). 18. Tale prova può essere raggiunta sia dimostrando il caso fortuito, la forza maggiore, il fatto del terzo o della vittima ( Cass. civ., Sez. VI, 26.1.2022, n. 2259 ) sia attraverso la dimostrazione di aver predisposto tutte le misure idonee a prevenire il danno secondo quanto prescritto dalla legge e dalle circostanze concrete in relazione al progresso tecnico-scietifico. (omissis) della responsabilità si ha solo quando, dalla prova addotta, possono ricavarsi - sempre secondo un giudizio ex ante, avuto riguardo alle risorse offerte dalla tecnologia e tenuto conto delle condizioni concrete - elementi presuntivi circa l'identificazione di una causa non imputabile che abbia reso oggettivamente impossibile l'adempimento dell'ampio dovere di diligenza (ex multis Cass. civ., 13.5.2003, n. 7298 ). 19. Ed ancora, occorre ricordare che, come chiarito dalla S.C. (Cass. sent. 6/2024) al pari di quanto accade nella responsabilità da esercizio di attività pericolose, “il danneggiato deve dimostrare di aver subito un danno dal trattamento dei suoi dati, essendo escluso che si possa trattare di un danno “in re ipsa” ossia consistente nella mera lesione dell'interesse protetto: la stessa norma lo configura come un danno che non è coincidente con la lesione dell'interesse protetto ma che da quella lesione deve derivare ( chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali ). Se ne ricava dunque che il danneggiato non può limitarsi a provare che il diritto ai dati personali è stato leso, ma deve provare che da quella lesione è derivato un danno”. 20. Il danno non patrimoniale da lesione della privacy consiste, allora, anzitutto nella illecita - perché effettuata in assenza del consenso del titolare - diffusione pubblica di dati personali, sui quali l'individuo vanta un diritto alla riservatezza. 21. Ciò non significa che il danno in parola sia in re ipsa, dovendosi pur sempre individuare non già nella mera violazione delle prescrizioni poste dall' articolo 11 del codice della privacy , ma solo in quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva ( Cass. Civ. ord. n. 16402/2021 ). Ed invero il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali è tutelato dagli articolo 2 e 21 Cost. e dall'articolo 8 della CEDU e il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell' articolo 15 del D.Lgs. n. 196 del 2003 , non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà”, quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato, in quanto anche per tale diritto fondamentale opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex articolo 2 Cost. , di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato (v. Civ. ord. n. 29323/2022). 22. Orbene, nel caso di specie, mentre il danneggiato ha provato sia il danno non patrimoniale che il nesso causale, l'ente Amministrativo ha dedotto ma non ha provato di aver adottato tutte le misure di prevenzione opportune nell'organizzazione dell'attività e che quindi il danno non si sarebbe comunque potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte - tenuto conto del progresso tecnico e scientifico del tempo - o le regole di prudenza e diligenza suggerite dalle normali cognizioni tecniche e di comune esperienza comune diligenza imponevano ( Cass. civ., 21.2.2020, n. 4590 ; Cass. civ., 30.10.2002, n. 15288 ). 23. Invero, la (omissis) ha assolto all'onere su di sé gravante versando in atti copia della delibera n.4 del 28/4/09 pubblicata all'(omissis) comunale dal giorno 23/5/09 al giorno 6/6/09, con la quale si operava la pubblicazione del sentenza resa dal Tribunale di (omissis) in funzione del Giudice del lavoro n. 541 del 18/4/07, relativa al processo per mobbing appena concluso con condanna dell'ente al risarcimento del danno biologico quantificato in euro 10.000,00, dalla quale si evinceva, oltre alle generalità della donna, anche la patologia da cui era affetta la (omissis) della determinazioni del (omissis) del (omissis) e (omissis) al (omissis) n. 376 del 19/10/09, pubblicata all'(omissis) pretorio comunale dal 27/10/09 al 31/10/09, e n. 410 del 17/11/09, pubblicata all'(omissis) pretorio comunale dal 1/12/09 al 10/12/09, nonché della deliberazione di G.M. n. 69 del 26/11/09, pubblicata all'(omissis) pretorio comunale dal 16/12/09 al 30/12/09, della deliberazione n. 85 del 10/12/09, pubblicata all'(omissis) pretorio comunale dal 16/12/09 al 30/12/09, della determinazione n. 10 del (omissis) del (omissis) e (omissis) al (omissis) del 14/1/2010, pubblicata all'(omissis) pretorio comunale dal 10/2/2010 al 19/2/2010 , ove, unitamente, a quelle del 2012, 2013 e 2014 con le quali si divulgava la pendenza tra le parti di procedure giudiziarie, sono stati riportati il proprio nome, cognome, data di nascita, qualifica e posizione economica, l'informazione relativa alla propria condizione di salute, il numero dei giorni di malattia usufruiti negli ultimi tre anni e il numero dei giorni di assenza per malattia usufruita con la indicazione specifica delle date della propria inabilità totale al lavoro, e della data di collocamento in pensione, tutti dati personali, questi, che erano nell'esclusiva disponibilità di Comune di (omissis) in quanto soggetto titolare del trattamento. 24. Orbene, risulta evidente che la pubblicazione dei superiori dati personali nell'albo (omissis) del Comune, ivi compreso quello on-line, in un piccolo territorio quale quello del Comune di (omissis) sia stata fonte di sicuro disagio ed abbia dunque integrato il danno non patrimoniale, sub specie di danno morale. 25. In proposito, si evidenzia che non costituisce duplicazione del danno biologico (peraltro esclusa nella presente fattispecie) l'attribuzione di una somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) (tra le tante Cass. 2461/2020 ). 26. Così, per la liquidazione del danno non patrimoniale ai sensi dell' articolo 15 d.lgs. n. 196/2003 , adesivamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, si ritiene in questa sede corretta la valutazione operata in via equitativa ex articolo 1226 e 2056 c.c. , e conseguentemente l'applicazione in via analogica le tabelle milanesi per l'anno 2018 relative alla liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione, tenuto conto che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro, nel caso, assolve a una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico ed ancora considerando che più volte a riguardo, la Cassazione si è espressa sottolineando che” la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali presi in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza necessità di indicare analiticamente i calcoli dell'ammontare del risarcimento” ( Cass. pen. n. 44477/2024 ). 27. Nel caso in esame, quindi alla violazione delle prescrizioni in materia di privacy, avvenuta nel momento in cui i dati sono usciti dalla sfera di dominio dell'ente comunale titolare del loro trattamento, è seguita la lesione del diritto alla riservatezza, grave e seria, nel momento in cui tali dati sono stati pubblicati sulla bacheca affissa in comune contenente l'albo pretorio e sui siti online dell'ente comunale di modesta diffusione all'interno del Comune di (omissis) 28. In definitiva, tanto induce al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza, con assorbimento della domanda sulle spese. 29. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni. 30. Al rigetto dell'impugnazione principale consegue, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo l'appellante principale di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte, uditi i procuratori delle parti: - Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 241/2019 del Tribunal e di (omissis) depositata in data 1° marzo 2019 proposto dal COMUNE DI (omissis) nei confronti di (omissis) con atto di appello notificato in data 5 aprile 2019; - condanna il (omissis) al pagamento in favore di (omissis) delle spese di lite che si liquidano in complessivi (omissis) 2.000,00 oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge. - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in (omissis) nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello del 24 settembre 2025