Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano ha annullato i provvedimenti DASPO emessi dal Questore nei confronti di alcuni tifosi di hockey, accusati di furto in autogrill dopo una trasferta sportiva. Il Collegio, richiamando il carattere tassativo delle fattispecie previste dall’articolo 6 l. n. 401/1989, ha escluso che il reato contestato possa costituire presupposto per l’applicazione della misura. Non sono inoltre emersi elementi di violenza, minaccia o pericolo per l’ordine pubblico.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano, con la sentenza n. 250/2025 , ha accolto il ricorso presentato da alcuni tifosi di hockey destinatari di un provvedimento DASPO emesso dal Questore di Bolzano a seguito di un episodio di furto presso un autogrill, avvenuto al rientro da una trasferta sportiva. Secondo la ricostruzione, i ricorrenti – appartenenti a un gruppo ultras – erano stati deferiti per il reato di furto aggravato in concorso ex articolo 624 e 625, n. 5 c.p. , ma la condotta non era stata accompagnata da atti di violenza o intimidazione né aveva creato pericolo per l'ordine pubblico, come attestato anche dal dipendente dell'autogrill e rilevato dal GIP presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano. Il Collegio ha ritenuto fondata la censura secondo cui il furto contestato non rientra tra le fattispecie tassative previste dall'articolo 6, comma 1, lett. c), l. n. 401/1989, richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato che impone una stretta interpretazione della norma: «l'elenco dei comportamenti di cui all' articolo 6 della l. 401/89 , come legislativamente integrato, va considerato tassativo». Sono state escluse anche le ipotesi delle lettere a) e b), poiché non sono risultati atti di violenza , minaccia o pericolo concreto. Il TRGA ha quindi annullato il DASPO, ritenendo superflua l'ulteriore verifica del nesso tra i fatti e la manifestazione sportiva, e ha condannato il Ministero dell'Interno–Questura di Bolzano al pagamento delle spese di giudizio.