Esame di maturità: confermata l’espulsione per utilizzo del cellulare

Il Consiglio di Stato ha ribadito la legittimità della misura espulsiva, richiamando la normativa vigente e la giurisprudenza in materia di utilizzo di dispositivi elettronici durante le prove d’esame, valorizzando il principio di proporzionalità e la funzione deterrente della sanzione. Irrilevanti sono stati ritenuti sia la sopravvenuta prova delle competenze della candidata, sia le deduzioni circa lo stato d’ansia, in assenza di preventiva comunicazione all’amministrazione scolastica.

Con la sentenza n. 7341/2025 , pubblicata il 16 settembre 2025, la Settima Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata su un caso riguardante l' esclusione di una candidata dall'esame di maturità per l'introduzione e l'utilizzo non autorizzato di un secondo telefono cellulare durante la prima prova scritta di italiano. La vicenda trae origine dal provvedimento della commissione d'esame che, accertato il comportamento illecito, aveva escluso la candidata dalle ulteriori prove, nonostante la stessa avesse consegnato un primo cellulare secondo le regole. La ricorrente aveva ottenuto in via cautelare la possibilità di sostenere con riserva le prove suppletive , superate poi con valutazione positiva, ma il TAR Umbria aveva confermato la legittimità dell' esclusione . Il Consiglio di Stato, investito della questione in sede di appello, ha ribadito che «le fonti normative applicabili ( articolo 95 RD n. 653/1925 , d.lgs. n. 62/2017 , nota ministeriale del 29 maggio 2025)  sono univoche nel senso di affermare il potere della commissione d'esame di escludere dall'esame di Stato la candidata che introduce in aula cellulari o altri dispositivi elettronici» e che «la condotta complessivamente tenuta dalla candidata disvela un evidente animus decipiendi ». La Corte ha inoltre precisato che la successiva ammissione con riserva e il superamento delle prove non comportano la cessazione della materia del contendere, trattandosi di atti provvisori travolti dalla sentenza di merito. I giudici, infine, hanno ritenuto irrilevanti le deduzioni difensive relative a uno stato d'ansia della candidata, condizione che «nella prospettiva della ricorrente avrebbero reso necessaria la presenza di un secondo cellulare per consentire un contatto diretto tra la studentessa e la di lei madre». Difatti, la famiglia non aveva mai rappresentato alla scuola, né durante l'anno scolastico né prima dell'inizio della prova, tale «patologia psichica».