Sulla richiesta di pena sostitutiva in appello: criteri applicativi e limiti del giudizio

In tema di pene sostitutive, la Cassazione afferma la legittimità della richiesta in appello anche se non sollevata in primo grado.

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 36077/2025 della Sesta Sezione Penale, affronta il tema della richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, sulla base dell' articolo 545-bis c.p.p. , introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 . Il caso trae origine dal ricorso di un imputato, condannato per violazione dell' articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 , che aveva proposto in via subordinata la richiesta di applicazione della pena sostitutiva solo in sede di appello , dopo che il processo era già pendente all'entrata in vigore della nuova disciplina. La Corte di appello di Palermo, confermando la condanna, aveva rigettato tale richiesta ritenendo che essa dovesse essere presentata al giudice di primo grado. Il ricorso per cassazione, richiamando un precedente conforme ( Cass. n. 8215/2025 ), ha contestato tale interpretazione, sostenendo la possibilità di avanzare la richiesta anche in sede di gravame ed ha accolto il ricorso, affermando che la questione non riguarda l'applicazione della disciplina transitoria, ma l'ammissibilità della richiesta stessa in sede di appello, anche se non sollevata in primo grado. Il sistema processuale penale, infatti, non prevede alcuna disposizione che limiti la proponibilità dei motivi di appello alle sole questioni già sottoposte al giudice di primo grado . A differenza del ricorso per cassazione, per il quale vige la preclusione ex articolo 606, comma 3, c.p.p. , l'appello consente all'imputato di censurare il mancato esercizio officioso del potere discrezionale da parte del primo giudice e di chiedere al giudice di secondo grado di porvi rimedio. La decisione in oggetto si inserisce in un filone giurisprudenziale che amplia le possibilità difensive in grado di appello, richiamando precedenti conformi ( Cass. n. 12991/2024 ; Cass. n. 4934/2024 ; Cass. n. 1995/2023 , dep. 2024; Cass. n. 3992/2023 , dep. 2024; Cass. n. 15293/2021 ), i quali sottolineano come sia legittimo sollevare per la prima volta in appello la richiesta di sanzioni sostitutive, anche pecuniarie, non essendo necessaria la previa formulazione in primo grado. Inoltre, conferma una lettura evolutiva del processo penale , rafforzando le garanzie difensive e chiarendo il ruolo del giudice d'appello nell'applicazione delle pene sostitutive.

Presidente Capozzi – Relatore Rosati Ritenuto in fatto 1. P.S., attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo indicata in epigrafe, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli si duole del rigetto della richiesta, da lui avanzata in linea subordinata con l'atto d'appello, di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, a norma dell'articolo 545-bis, cod. proc. pen.. La Corte distrettuale ha giustificato tale sua decisione rilevando che la relativa richiesta si sarebbe dovuta proporre al giudice di primo grado, dinanzi al quale il processo pendeva all'atto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha introdotto il menzionato articolo 545 -bis e che, all'articolo 95, ha previsto l'applicazione della relativa disciplina anche ai processi allora in corso. Pertanto, non essendo ciò avvenuto, l'imputato non avrebbe potuto dedurre la questione in sede di gravame. Il ricorso contesta tale assunto, citando a proprio sostegno un precedente di questa Corte di segno contrario (Sez. 6, n. 8215 del 11/02/ 2025, Pesare, Rv. 287610). 2. Il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto controverso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Nel precedente citato dal ricorrente, reso in fattispecie del tutto analoga a quella in rassegna e dal quale non v'è motivo di discostarsi, questa Corte ha avuto modo di specificare che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, in discussione non viene l'applicazione della disciplina transitoria ed a quale giudice se ne dovesse fare richiesta. Non si tratta, cioè, di stabilire se, pendendo il processo in primo grado all'atto della entrata in vigore del citato articolo 95, l'istanza dovesse essere necessariamente presentata al giudice procedente o potesse essere proposta anche nel giudizio di appello (com'è avvenuto nel caso specifico, in cui P.S. ha avanzato uno specifico motivo di gravame sul punto; sulla possibilità di proporre la relativa richiesta finanche nel corso dell'udienza di discussione dell'appello e non necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex articolo 585, comma 4, cod. proc. pen., vds. Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/ 2024, Skrzyszewski, Rv. 285751; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/ 2023, dep. 2024, Di Rocco, Rv. 285729; Sez. 6, n. 3992 del 21/11/2023, dep. 2024, Z., Rv. 285902). La questione controversa, piuttosto, è quella se sia possibile avanzare detta richiesta per la prima volta con l'atto d'appello, quando, cioè, essa non sia stata formulata, neppure in sede di conclusioni, al giudice di primo grado, e dunque se l'imputato possa dolersi, sostanzialmente, della mancata determinazione officiosa in tal senso da parte di quel giudice. La soluzione non può che essere affermativa (in questi termini, con riferimento alla sanzione sostitutiva pecuniaria ex articolo 53, legge n. 689 del 1981, Sez. 1, n. 15293 del 08/04/2021, Vrbanovic, Rv. 281064). A differenza, infatti, di quanto accade per il ricorso per cassazione, per il quale l'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen., prevede il divieto di proporre doglianze non avanzate con i motivi d'appello, non vi è alcuna disposizione, nel codice di rito, che vincoli l'appellante a circoscrivere i motivi del gravame ai soli capi e punti oggetto delle richieste conclusive da lui rassegnate al giudice di primo grado o, comunque, alle questioni già sottoposte a tale giudice. Ne consegue - si legge ancora in quel precedente - che, a prescindere dalla relativa disciplina transitoria, e non dovendo essere necessariamente attivato a richiesta dell'imputato il subprocedimento di cui all'articolo 545 -bis, cod. proc. pen., legittimamente può essere censurato con l'atto d'appello il mancato esercizio officioso, da parte del primo giudice, del relativo potere discrezionale, chiedendosi al giudice del gravame di porvi rimedio: con la conseguenza che quest'ultimo avrebbe dovuto provvedere nel merito sul punto. 3. Mancando, dunque, una valutazione sull'esistenza o meno dei presupposti per l'accesso dell'imputato all'applicazione delle pene sostitutive, la sentenza impugnata dev'essere annullata, con rinvio al giudice d'appello perché provveda sul punto, implicando tale decisione valutazioni di fatto, non consentite a questa Corte. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della pena sostitutiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.