Sentenza nulla se assunta senza il difensore di fiducia all’udienza fissata per la sola calendarizzazione

Integra una nullità di ordine generale, a regime intermedio, ai sensi dell'articolo 178, comma 1, lett. c), c.p.p., per violazione dei diritti di assistenza dell’imputato, come garantiti anche dall’articolo 6, par. 3, lett. c), CEDU, la discussione avvenuta in un'udienza prevista per la sola calendarizzazione del processo, in assenza del difensore di fiducia.

Massima In tema di nullità, sebbene la violazione dell' articolo 477, comma 1, c.p.p. , come modificato dal d.lgs. n. 150/2022 , non sia presidiata da sanzioni di natura processuale, nondimeno, il mancato rispetto del calendario di udienza con la programmazione delle attività da svolgere può ricondursi nel perimetro applicativo dell' articolo 178, comma 1, lett. c), c.p.p. , laddove sia ravvisabile un'ipotesi di violazione dei diritti di assistenza dell'imputato , tutelati dall'articolo 6, par. 3, lett. c), CEDU . (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto affetta da nullità di ordine generale, per violazione del diritto di difesa, la sentenza di primo grado pronunciata all'udienza, proveniente da precedente rinvio, fissata per la sola calendarizzazione del processo, in assenza del difensore di fiducia dell'imputato, sostituito con difensore d'ufficio nominato ex articolo 97, comma 4, c.p.p. ). I fatti Un imputato veniva tratto a giudizio per reati fiscali commessi negli anni di imposta 2016 e 2017. Nel corso di un'udienza celebratasi nel febbraio 2023, innanzi al locale Tribunale monocratico, il giudice onorario, rilevata la propria “incompetenza” (tabellare) a decidere (trattandosi di reato rimesso alla trattazione del giudice togato), rinviava il processo “ per la sola calendarizzazione ” ad una successiva udienza, dando atto a verbale che si sarebbe proceduto alla discussione . Il difensore di fiducia, pertanto, decideva di non comparire all'udienza di rinvio in cui, per contro, il processo veniva trattato dal giudice professionale e definito con sentenza (di condanna). In quell'udienza, in particolare, nominato un difensore d'ufficio ex articolo 97, comma 4, c.p.p. , dopo aver dato atto del mutamento della persona fisica del giudicante, previa conferma dell'ordinanza istruttoria già pronunciata dal Tribunale, veniva dichiarata la chiusura del dibattimento, si procedeva alla discussione terminata la quale il giudice si ritirava per deliberare, dando infine lettura del dispositivo. Nei motivi d'appello, la difesa dell'imputato sollevava la questione della nullità della decisione di condanna per violazione del diritto di assistenza dell'imputato ma la Corte d'appello rigettava l'eccezione nel rilievo che l'imputato era stato comunque difeso da un difensore nominato d'ufficio ai sensi dell' articolo 97, comma 4, c.p.p. ; conseguentemente, confermava la decisione di condanna del primo giudice. Interponeva infine ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato che reiterava la denuncia di violazione della legge processuale , con riferimento all' articolo 178, comma 1, lett. c), c.p.p. per essere stato leso, nel giudizio di primo grado, il diritto di difesa . Il dictum: la nullità di ordine generale (a regime intermedio) La Suprema corte con la sentenza in epigrafe ha accolto il motivo principale di ricorso e annullato, senza rinvio , la sentenza d'appello impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmissione atti al locale Tribunale per l'ulteriore corso. Secondo la Cassazione, non coglie nel segno il ragionamento della Corte di merito, secondo cui l'imputato era stato comunque assistito da un difensore nominato d'ufficio ex articolo 97, comma 4, c.p.p. posto che - nella vicenda al vaglio – si è in presenza di una violazione del principio di lealtà processuale , che deve improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento (cfr. Cass. pen., Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012 , Rv. 253152-01), ivi compreso il giudice; il difensore di fiducia, il quale evidentemente ragionevolmente confidava nel rispetto delle determinazioni di mera calendarizzazione del processo assunte dal giudice ai sensi dell' articolo 477, comma 1, c.p.p. , non ha perciò potuto svolgere propria attività defensionale nell'udienza in cui, in spregio a quanto precedentemente stabilito, è stato discusso e deciso il processo. L'imputato, pertanto, è stato conculcato dal diritto di essere assistito dal difensore di fiducia a causa della violazione del principio di lealtà processuale, ciò che integra – per i Giudici di legittimità – una nullità di ordine generale (a regime intermedio ma tempestivamente eccepita in appello) riconducibile nella previsione di cui all' articolo 178, comma 1, lett. c), c.p.p. Nullità di ordine generale: interpretazione convenzionalmente orientata Difatti, nonostante la violazione dell' articolo 477, comma 1, cod. proc. pen. non sia espressamente presidiata da sanzioni di natura processuale, nondimeno, il mancato rispetto del calendario di udienza con la programmazione delle attività da svolgere può ricondursi – cadenza significativamente la Cassazione con la decisione in commento – nel perimetro applicativo dell'articolo 178, comma 1, lett. c), c.p.p., laddove sia ravvisabile (come nella specie) un'ipotesi di violazione dei diritti di assistenza dell'imputato. L'odierno approdo è convenzionalmente orientato al dettato dell'articolo 6, par. 3, lett. c), CEDU , che garantisce a « ogni accusato il diritto di difendersi con l'assistenza di un difensore di sua scelta» : come spiega la Corte, si tratta di una norma internazionale generalmente riconosciuta in materia di diritti umani che permette di assicurare all'accusato una difesa effettiva e che rappresenta uno degli aspetti che connotano l' equità del processo, come sancito dall'articolo 6, par. 3, CEDU . La “calendarizzazione” dell'udienza penale dopo la riforma Cartabia La Suprema corte pone a fondamento della decisione odierna l'avvenuta “positivizzazione”, in esito alla riforma Cartabia, del calendario delle udienze penali – figura già nota alla disciplina normativa del rito civile e alle prassi virtuose del processo penale – in seno all' articolo 477, comma 1, c.p.p. , come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 . La formulazione adottata dalla previsione in questione ricalca quella della legge delega (articolo 1, comma 11, lett. a, legge n. 134/2021 ), ma precisa che la calendarizzazione è delineata dal giudice sulla base dell'ascolto e del contemperamento delle esigenze delle parti ed è finalizzata a garantire «celerità e concentrazione», nell'ottica della ragionevole durata del processo ( articolo 111 Cost. ). Secondo il nuovo comma 1 dell' articolo 477 c.p.p. , quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza – cioè nella quasi totalità dei casi, poiché i dibattimenti che si concludono nell'arco di un'unica udienza (come vorrebbe il codice di rito) sono rarissimi – dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede all'ammissione delle prove, il presidente del collegio (o il giudice monocratico), sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze indicando per ciascuna di esse le specifiche attività da svolgere. Secondo le intenzioni dei compilatori, il calendario di udienza costituisce uno strumento per razionalizzare il corso delle attività dibattimentali, evitando – grazie alla programmazione – rinvii inutili o la celebrazione di udienze interlocutorie, nel rispetto delle esigenze di celerità e senza rinunciare all'immediatezza del dibattimento, secondo il monito espresso dal giudice costituzionale ( Corte costituzionale, sentenza n. 132/2019 , che aveva suggerito la via di intervenire mediante provvedimenti atti a favorire la concentrazione temporale dei dibattimenti, così da assicurarne la conclusione in udienze immediatamente consecutive (o meglio in un'unica udienza). Come risulta dalla Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022 (pag. 141), con la riformulazione dell' articolo 477, comma 1, c.p.p. , si introduce la figura “del calendario delle udienze dibattimentali e della discussione , che è adottato dal giudice sulla base dell'ascolto e del contemperamento delle esigenze delle parti ed è finalizzata a garantire celerità e concentrazione, nell'ottica della ragionevole durata del processo . Spiega oggi la Corte – per giustificare, poi, l'annessa sanzione della nullità in caso di violazione – che, una volta adottato, il calendario non è più un atto “neutro”, ma uno strumento organizzativo (cfr. Cass. pen., Sez. 5, n. 4591/2024, T., Ced 286015-01), il quale - come precisa la Relazione illustrativa - produce l'effetto 'prenotare' per quel processo le udienze che vengono in quel momento stabilite, con l'indicazione dell'attività che dovrà essere svolta . In altri termini, il calendario - fatte salve modifiche, che evidentemente, se non disposte in udienza, devono essere tempestivamente comunicate - ha un effetto vincolante per tutte le parti del processo con riferimento sia alla data dell'udienza, sia all'attività che in essa deve svolgersi. Conclusioni Per tali ragioni – conclude la Corte – integra una nullità di ordine generale , a regime intermedio, ai sensi dell' articolo 178, comma 1, lett. c), c.p.p. , per violazione dei diritti di assistenza dell'imputato , anche in riferimento all'articolo 6 CEDU , la discussione avvenuta in un'udienza prevista per la sola calendarizzazione del processo ex articolo 477, comma 1, c.p.p. , in assenza del difensore di fiducia, senza che rilevi l'avvenuta nomina di un difensore d'ufficio ex articolo 97, comma 4, c.p.p. ; detta nullità travolge la conseguente sentenza pronunciata in violazione del principio di lealtà processuale.

Presidente Di Nicola - Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Asti e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato Adriano Bruno alla pena ritenuta di giustizia per il delitto ex articolo 110 cod. pen. , 5 d.lgs. n. 74 del 2000 relativamente agli anni di imposta 2016 e 2017. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, che deducono: 2.1. la violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento all'articolo 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Rappresenta il difensore che, all'udienza del 27 febbraio 2023, il giudice, rilevata la propria incompetenza, rinviava il processo per la sola calendarizzazione al 9 ottobre 2023, dando atto a verbale che non si procederà alla discussione ; il difensore, pertanto, decideva di non comparire all'udienza, in cui, per contro, il processo veniva deciso - come di seguito appreso dal difensore, che aveva contattato la cancelleria del Tribunale - ciò che integra una lesione dei diritti di difesa ; 2.2. la violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento all'affermazione della penale responsabilità, non avendo la Corte di appello dato risposto al motivo, con cui si contestava l'effettiva esistenza - e quindi l'effettiva operatività - della società che avrebbe omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo, con assorbimento del secondo. 2. Come risulta dai relativi verbali, all'udienza del 23 febbraio 2023, il giudice, G.o.p. avv. M.A. - in sostituzione della dott.ssa B.B., in applicazione alla Corte di appello di Torino - così disponeva: rileva come il reato contestato non sia di propria competenza e, pertanto, detto fascicolo rimane assegnato alla dott.ssa B.B. e si procede al rinvio avanti alla medesima per la sola calendarizzazione del processo (pertanto non si procederà a discussione) al 9.10.2023, ore 9.20 . All'udienza del 9 ottobre 2023, celebrato davanti al giudice dott.ssa E.C., il difensore di fiducia, avv. G.N. del foro di Roma, fu sostituito ex articolo 97, comma 4, dall'avv. B.C.A.; dopo aver dato atto del mutamento della persona fisica del giudice, previa conferma dell'ordinanza istruttoria già pronunciata dal Tribunale e dichiarata la chiusura dell'istruttoria, si procedette alla discussione, terminata la quale il giudice si ritirò per deliberare, dando poi lettura del dispositivo. 3. Ciò posto, si osserva che l' articolo 477, comma 1, cod. proc. pen. , come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 , ha espressamente previsto il calendario delle udienze. Come risulta dalla Relazione illustrativa al Decreto legislativo recante attuale della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al Governo per l'efficienze del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (p. 141), con la riformulazione dell' articolo 477, comma 1, cod. proc. pen. , che recepisce le prescrizioni della legge delega (articolo 1, comma 11, lett. a), si introduce la figura del calendario delle udienze dibattimentali e della discussione , che è adottato dal giudice sulla base dell'ascolto e del contemperamento delle esigenze delle parti ed è finalizzata a garantire celerità e concentrazione, nell'ottica della ragionevole durata del processo . Una volta adottato, il calendario non è più un atto neutro , ma uno strumento organizzativo (cfr. Sez. 5, n. 4591 del 04/12/ 2023, dep. 2024, T., Rv. 286015 - 01), il quale, come precisa la Relazione, produce l'effetto di 'prenotare' per quel processo le udienze che vengono in quel momento stabilite, con l'indicazione dell'attività che dovrà essere svolta . In altri termini, il calendario - fatte salve modifiche, che evidentemente, se non disposte in udienza, devono essere tempestivamente comunicate - ha un effetto vincolante per tutte le parti del processo con riferimento sia alla data dell'udienza, sia all'attività che in essa deve svolgersi. 4. Si osserva che la violazione dell' articolo 477, comma 1, cod. proc. pen. non è presidiata da sanzioni di natura processuale. 4.1. Nondimeno, il mancato rispetto del calendario di udienza con la programmazione delle attività da svolgere può ricondursi nel perimetro applicativo dell'articolo 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., laddove sia ravvisabile un'ipotesi di violazione dei diritti di assistenza dell'imputato. Emblematico, in tal senso, è proprio il caso in esame: il giudice aveva disposto il rinvio dell'udienza al 9 ottobre 2023 per la sola calendarizzazione del processo , con la precisazione pertanto non si procederà a discussione ; viceversa, in quell'udienza non solo è stata rinnovata l'istruttoria dibattimentale, ma si è proceduto alla discussione e alla decisione in assenza del difensore di fiducia. 4.2. Orbene, non coglie nel segno il ragionamento della Corte di merito, secondo cui l'imputato è stato comunque difeso da un difensore nominato d'ufficio ai sensi dell' articolo 97, comma 4, cod. proc. pen. Nella vicenda qui al vaglio, si è in presenza di una violazione del principio di lealtà processuale, che deve improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento (cfr. Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, P.g., Rv. 253152 - 01), ivi compreso il giudice; il difensore di fiducia, il quale evidentemente e ragionevolmente confidava nel rispetto delle determinazioni assunte dal giudice ai sensi dell' articolo 477, comma 1, cod. pen. , non ha perciò potuto svolgere la propria attività nell'udienza in cui, in spregio a quanto precedentemente stabilito, è stato discusso e deciso il processo. L'imputato, pertanto, è stato conculcato dal diritto di essere assistito dal difensore di fiducia a causa della violazione del principio di lealtà processuale, ciò che integra una nullità riconducibile nella previsione di cui all'articolo 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 4.3. Un'interpretazione del genere, del resto, è conforme al dettato dell'articolo 6, par. 3, lett. c) CEDU , che garantisce a «ogni accusato il diritto di difendersi con l'assistenza di un difensore di sua scelta (...)»; si tratta di una norma internazionale generalmente riconosciuta in materia di diritti umani che permette di assicurare all'accusato una difesa effettiva e che rappresenta uno degli aspetti che connotano l'equità del processo, come sancito dall'art 6, par. 1, CEDU . 5. Conclusivamente, deve perciò affermarsi che integra una nullità di ordine generale, a regime intermedio, ai sensi dell'articolo 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la discussione avvenuta in un'udienza prevista per la sola calendarizzazione del processo, in assenza del difensore di fiducia. 6. Tornando al caso qui al vaglio, si deve rilevare che la nullità, verificarsi nel giudizio di primo grado, è stata tempestivamente eccepita dal difensore con l'appello, sicché essa travolge sia la sentenza di primo grado, che quella impugnata, le quali devono perciò essere annullate senza rinvio, con trasmissione atti al Tribunale di Asti per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Asti, per l'ulteriore corso.