Per la Corte di Cassazione, deve essere annullato il decreto di sequestro probatorio del P.M. e l’ordinanza reiettiva del tribunale del riesame che non indicano il rapporto di pertinenzialità del bene con il reato ipotizzato, impedendo al giudice di verificare la necessità della misura cautelare e la durata della stessa, in modo da assicurare un ragionevole rapporto di proporzionalità fra mezzo impiegato (spossessamento del bene) e fine endoprocessuale perseguito (accertamento del fatto di reato).
La vicenda processuale Il Tribunale aveva respinto la richiesta di riesame proposta dalla moglie e dalle figlie dell'indagato, avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio avente ad oggetto il sequestro della somma di euro 2.205, rinvenuta sul tavolo della cucina dell'abitazione dell'indagato, e di euro 11.900 rinvenuta nella cassettiera della camera da letto. Si procede ad indagini, a carico dell'indagato per il delitto di traffico illecito di sostanze stupefacenti, di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Le ricorrenti, moglie e figlie dell'indagato rivendicano, quali terze interessate, la esclusiva proprietà delle somme in sequestro , frutto di risparmio, avendo dimostrato, attraverso la produzione documentale, di possedere redditi adeguati. Con comuni motivi di ricorso, le ricorrenti denunciano violazione di legge ( articolo 253 e 125 c.p.p. ) e carenza di motivazione per omesso esame di punti decisivi e, in particolare, sulle disponibilità economiche delle ricorrenti, idonee a giustificare la disponibilità delle somme, perché frutto di risparmi. Secondo le ricorrenti, risultano del tutto apparenti le motivazioni allegate dal Pubblico Ministero , e, quindi dal Tribunale del riesame, ai fini della conferma del decreto di sequestro probatorio poiché è onere del giudice e prima ancora del pubblico ministero quello di individuare il nesso di pertinenzialità tra quanto in sequestro e le esigenze probatorie collegate al reato per cui si procede. Le ricorrenti osservano che non si comprende come l'ulteriore attività indicata dal Pubblico Ministero ovvero la redazione dei verbali fotografici di conteggio e descrizione del taglio delle banconote possa essere utile per ricondurre il denaro ad episodi di singole cessioni considerato che la sostanza stupefacente sequestrata non era ancora stata venduta e che il denaro è stato rinvenuto presso l'abitazione familiare dell'indagato insieme al quale abitano le due figlie e la moglie, tutte percettori di reddito adeguato e cospicuo: risulta, pertanto, impossibile ricondurre quel determinato denaro sequestrato ai singoli episodi di cessione in quanto il denaro è privo di connotazioni identificative e dimostrative e, seppure fosse certa la cessione di sostanza stupefacente a terzi, in presenza di un adeguato e dimostrato reddito dei familiari conviventi non si può affermare la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra quel denaro sequestrato e il reato di cessione. La motivazione della sentenza La sentenza in commento ha riconosciuto la fondatezza del ricorso e, pertanto, ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata, sia il decreto del Pubblico Ministero che aveva di convalidato il sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria. Rammenta la sentenza in esame che il sindacato della Corte di Cassazione sulle ragioni del vincolo probatorio può essere condotto negli stretti limiti indicati dall' articolo 325 c.p.p. essendo il ricorso avverso le ordinanze emesse a norma degli articolo 322- bis e 324 c.p.p. ammesso solo per “violazione di legge”. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che «nella nozione di violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell' articolo 325, comma 1, c.p.p. , rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente , in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'articolo 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, e, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991). Il Tribunale del riesame aveva respinto la richiesta di riesame delle terze interessate sul rilievo che il Pubblico Ministero procedente aveva indicato ulteriori attività e verifiche da effettuarsi nel prosieguo delle indagini sulle banconote in sequestro quali “redazione di verbali fotografici di conteggio e descrizione del taglio delle banconote, al fine di ricondurle ad episodi di cessione singole”. Il medesimo Tribunale aveva ritenuto che in presenza delle descritte finalità probatorie fosse precluso al giudice del riesame di svolgere una rivalutazione o un sindacato sulle scelte investigative probatorie compiute dal pubblico ministero e da questi, sia pur sinteticamente, esposte. Al riguardo le Sezioni Unite hanno affermato che il perimetro di valutazione assegnato al Tribunale del riesame in materia si sovrappone al provvedimento adottato dal Pubblico Ministero e che, qualora il pubblico ministero non abbia indicato, nel decreto di sequestro a fini di prova, le ragioni che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura e abbia persistito nell'inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, il giudice di quest'ultimo non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse (Sez. U, Bevilacqua, cit.). La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015). Osserva la sentenza in commento che la questione si coniuga direttamente con l'ampiezza dell'obbligo motivazionale circa il fumus del reato ipotizzato e il rapporto di pertinenzialità del bene con il reato stesso, e con la considerazione che “nessuno, nemmeno i giudici del riesame, può arrogarsi il diritto di sindacare le scelte e le strategie investigative del pubblico ministero” che costituiscono “affare del titolare dell'azione penale, dominus in quanto tale delle indagini preliminari”. Tuttavia, aggiunge la pronuncia in esame, «è innegabile che il provvedimento di sequestro deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti», allo scopo di garantire, in conformità agli articolo 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo , che «la misura sia soggetta ad un permanente controllo di legalità, anche sotto il profilo procedimentale, e di concreta idoneità in ordine all' an ed alla durata della stessa, in modo da assicurare un ragionevole rapporto di proporzionalità fra mezzo impiegato (spossessamento del bene) e fine endoprocessuale perseguito (accertamento del fatto reato)» (Sez. 3, n. 11935 del 10/11/2016, dep. 2017, Zamfir, Rv. 270698 - 01). La sentenza in esame censura drasticamente la motivazione adottata dal Pubblico Ministero prima e dal Tribunale che ne ha confermato la fondatezza e la ragionevolezza , tanto da affermare che essa risulta «apodittica e del tutto priva di un logico collegamento con i fatti investigati e si risolve in argomentazioni puramente assertive». Non sono, infatti, accertati episodi di cessione, con fotocopia delle banconote eventualmente corrisposte, che potrebbero fondare il tipo di accertamento prospettato dall'inquirentee avallato dal Tribunale del riesame - che deve tenere conto sia della natura della res sottoposta a sequestro sia del reato per cui si procede e delle sue concrete e prospettate modalità di esecuzione. Nel caso in esame la detenzione di stupefacenti a fini di cessione non ha alcun collegamento con le indagini sulle caratteristiche delle banconote - redazione di verbali fotografici di conteggio e descrizione del taglio delle banconote – e della concreta finalità di ricondurla a specifici episodi di cessione singole, anche tenuto conto della natura della res , costituita da denaro contante. Su tali carenze si innesta, dunque, il mancato esame delle deduzioni difensive delle terze interessate che hanno rivendicato la esclusiva disponibilità di quanto in sequestro, aspetto, questo che si salda alle riscontrate carenze di motivazione sulla ragione del sequestro a fini di prova e in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, carenze che comportano l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro probatorio, con immediata restituzione del denaro in sequestro. Una sentenza pregevole La sentenza si apprezza per lo sforzo interpretativo che riporta la disposizione codicistica dell' articolo 325 c.p.p. ai valori costituzionali ( articolo 42 Cost. ) e convenzionali (articolo 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo ). La pronuncia definisce la motivazione del decreto di sequestro «apodittica e del tutto priva di un logico collegamento con i fatti investigati e si risolve in argomentazioni puramente assertive», ma in realtà si tratta di “motivazione apparente” o “assolutamente mancante”, unico vizio riconosciuto dalle Sezioni unite Sez. Unite Bevilacqua del 2004, Pellegrino del 2003, nonché, prima ancora, Bruno del 1991 come oggetto di ricorso in cassazione, ex articolo 325 c.p.p. contro il decreto di sequestro probatorio. Infatti, nemmeno la “illogicità manifesta” è ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità una “violazione di legge” ed è ritenuta deducibile soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell' articolo 606 c.p.p. Anche se resta difficile pensare che la manifesta illogicità della motivazione non sia una violazione di legge. Infatti, il ricorso in cassazione “per violazione di legge” è previsto in numerose ipotesi. Esso è previsto nel campo delle misure cautelari reali del sequestro conservativo e del sequestro preventivo ( articolo 325, comma 1, c.p.p. ), ma anche per il sequestro probatorio contro l'ordinanza di riesame (che è ricorribile ex articolo 325 c.p.p.); per il ricorso per saltum contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva ( articolo 311,comma 2, c.p.p. ); in tema di impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari nei confronti dell'estradando ( articolo 719 c.p.p. ); contro i provvedimenti sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali ( articolo 10, comma 3, d. lgs. n. 159/2011 ); in tema di ricorso nel procedimento per reclamo giurisdizionale in tema di regime penitenziario (articolo 35- bis , comma 4- bis , ord. pen.); in materia di ricorso avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza nel giudizio di ottemperanza (articolo 35- bis , comma 8, ord. pen.); per il ricorso avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza in tema di regime penitenziario ex articolo 41- bis , comma 2- sexies , ord. pen. Lo strano caso del ricorso in cassazione “per violazione di legge” Si verifica la singolare situazione per cui la giurisprudenza ammette il ricorso per tutti motivi indicati nell' articolo 606 c.p.p. se la denominazione legislativa è genericamente del “ricorso in cassazione”, mentre, se vi è aggiunta la specificazione “per violazione di legge”, cioè la medesima impiegata dall' articolo 111 Cost. , la giurisprudenza lo ammette per gli errores in iudicando e per quelli in procedendo, ma non per i vizi di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. Eppure, è evidente che tutti i casi di ricorso indicati nell' articolo 606 c.p.p. costituiscono una “violazione di legge”: alla pari degli errores in iudicando e in procedendo , dell'eccesso di potere e della mancata assunzione di una contro-prova decisiva, anche la manifesta illogicità o contraddittorietà di motivazione costituisce pur sempre una “violazione di legge”. Infatti, come non vi è dubbio che se il giudice esercita un potere riservato ad organi legislativi o amministrativi o addirittura non consentito ai pubblici poteri commette una violazione di legge; così come incorre in una violazione di legge il giudice che non ammette la contro-prova decisiva, giacché esiste l' articolo 495, comma 2, c.p.p. che riconosce il diritto alla prova contraria ; allo stesso modo una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria vìola la legge, che prescrive una motivazione evidentemente logica e non contraddittoria: o si vuole forse immaginare che quando il legislatore prescrive una motivazione a sostegno di un provvedimento voglia consentire una motivazione illogica o contraddittoria? E che questa sia la soluzione corretta, risulta confermato dalla circostanza che, quando ha voluto, il legislatore ha precisato: ad esempio, il ricorso contro la sentenza che decide sulla consegna in esecuzione del mandato di arresto europeo è ammesso «solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell' articolo 606 del codice di procedura penale » ( articolo 22 l. n. 69/2005 ). Così come l'articolo 448, comma 2- bis , c.p.p. ammette il ricorso in cassazione contro la sentenza di “patteggiamento” solo per motivi attinenti all'«espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Quindi, il legislatore ubi voluit, dixit . Infatti, il diritto al controllo sulla motivazione rappresenta una specificazione del precetto costituzionale di cui all' articolo 111, comma 6, Cost. , che prescrive l'obbligo della motivazione (ovviamente logica e non contraddittoria) per tutti provvedimenti giurisdizionali, cui la legge fa derivare la conseguenza che l'inosservanza dell'obbligo di motivare provoca la nullità del provvedimento stesso ex articolo 125, comma 3, c.p.p. A nostro parere, la limitazione dell'ambito del ricorso in cassazione, operata dalla giurisprudenza, è contrastante con i principi costituzionali e convenzionali. Infatti, se la legge garantisce il ricorso per cassazione, deve trovare applicazione la specifica disciplina di questo mezzo di impugnazione. Pertanto, in tutti i casi in cui è previsto il ricorso in cassazione, a nostro parere, il ricorso può essere presentato per tutti i motivi indicati nell' articolo 606 c.p.p. Infatti, l'estensione dei motivi di ricorso per cassazione a tutti i casi contemplati dall' articolo 606 c.p.p. è una garanzia processuale a tutela del “giusto processo”. In conclusione, è “ manifestamente illogico ” il ragionamento seguito dalla giurisprudenza in tema di ricorso per cassazione per “violazione di legge” sulla motivazione del provvedimento. Infatti, secondo tale giurisprudenza, costituisce “violazione di legge” soltanto la motivazione mancante , cui è parificata quella apparente, che dà luogo a nullità ed ammette il ricorso per cassazione, mentre la motivazione manifestamente illogica o contraddittoria non darebbe luogo a nullità e non sarebbe deducibile quando il ricorso è previsto per “violazione di legge”. Ma è evidente che una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria contrasta con l' articolo 125 c.p.p. , il quale esige un discorso giustificativo della decisione sorretto dalla logicità o almeno non manifestamente illogico, né contraddittorio e quindi deve ritenersi sanzionato allo stesso modo con la nullità sia la mancanza sia la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. La conseguenza aberrante cui giunge la giurisprudenza è che la motivazione manifestamente illogica o contraddittoria non solo non è censurabile in cassazione ma non produce nemmeno nullità e dunque il giudice può ritenersi legittimato a motivare anche in modo illogico , senza che l'ordinamento processuale preveda alcuna sanzione. Inoltre, un ricorso in cassazione, mutilato del riesame logico della motivazione, finisce per incoraggiare provvedimenti motivati in modo manifestamente illogico o contraddittorio in quanto non controllabili. Ma in questo modo non è rispettato l' articolo 124 c.p.p. , che impone l'osservanza delle norme processuali, anche quando non è prevista alcuna sanzione processuale. E manca pure il rispetto dell' articolo 533 c.p.p. , che consente al giudice di pronunciare condanna se l'imputato risulta colpevole “al di là di ogni ragionevole dubbio”. È vero che la nostra Corte di Cassazione è gravata da un numero eccessivo di ricorsi, a fronte di un numero molto più basso in altri paesi europei e questo comporta un altissimo numero di declaratorie di inammissibilità dei ricorsi. Ma si critica tanto l'imputato che si difende dal processo, ma in questo caso è la Corte di cassazione che si difende dal processo. E si difende in vari modi: non solo limitando, a monte, i motivi di ricorso, interpretando la locuzione “violazione di legge” in senso riduttivo, ma anche riducendo, a valle, le decisioni nel merito dichiarando con elevata frequenza l'inammissibilità dei ricorsi stessi. Altre volte, addirittura, la Corte di Cassazione si trasforma in legislatore, creando vere e proprie norme: sono emblematiche le pronunce che esigono la c.d. “prova di resistenza” o l'“ autosufficienza del ricorso ” oppure adottano un regime particolare per la cd. “ doppia conforme ” (in assenza di alcuna disposizione di legge) o consentono alla sentenza d'appello di integrare la motivazione carente di primo grado (ma la Costituzione esige che tutte le sentenze devono essere motivate) o ancora esigono che le istanze difensive indichino le ragioni per le quali si presentano le istanze (ma l' articolo 24, comma 2, Cost. definisce “inviolabile” il diritto di difesa) o la rilevanza della prova della quale si eccepisce la nullità o l'inutilizzabilità (ma le disposizioni codicistiche non prevedono un onere simile). Di conseguenza, l'interpretazione giurisprudenziale che limita il controllo di legittimità, con esclusione dei vizi di motivazione, dà luogo ad una disciplina inadeguata alla effettiva tutela dei sottesi valori costituzionali e l'assenza di un controllo sulla congruenza della struttura logica della motivazione determina una innegabile contrazione del livello di effettività della tutela dei valori costituzionali in gioco, in primis della libertà personale della persona, fino a configurare una carenza legislativa per inadeguatezza. Inoltre, tale inadeguata disciplina urta con il principio di effettiva tutela giurisdizionale, che è un principio generale del diritto della U.E., derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri ed è sancito dagli articolo 6 e 13 Conv. e.d.u. e ribadito pure dall' articolo 47 della Carta di Nizza , come la giurisprudenza sia della Corte e.d.u. sia della Corte di giustizia U.E. insegna. Insomma, anche la limitazione del ricorso in cassazione ai soli casi di errori in iudicando o in procedendo è solo la “foglia di fico” con la quale la Corte di legittimità si difende “dal processo”.
Presidente Di Stefano – Relatore Giordano Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Vibo Valentia ha respinto la richiesta di riesame proposta da Ar.Te., So.Ro. e So.Va. avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio avente ad oggetto, per quel che qui rileva, il sequestro della somma di Euro 2.205,00, rinvenuta sul tavolo della cucina dell'abitazione dell'indagato, So.Do., e di Euro 11.900,00 rinvenuta nella cassettiera della camera da letto. Si procede ad indagini, a carico di So.Do. per il reato di cui all' articolo 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 . Le ricorrenti, quali terze interessate, moglie e figlie dell'indagato rivendicano la esclusiva proprietà delle somme in sequestro, frutto di risparmio, avendo dimostrato, attraverso la produzione documentale, di possedere redditi adeguati. 2. Con i comuni motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell' articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. , le ricorrenti denunciano violazione di legge ( articolo 253 e 125 cod. proc. pen. ) e carenza di motivazione per omesso esame di punti decisivi e, in particolare, sulle disponibilità economiche delle ricorrenti, idonee a giustificare la disponibilità delle somme, perché frutto di risparmi. Secondo le ricorrenti risultano del tutto apparenti le motivazioni allegate dal Pubblico Ministero, e, quindi dal Tribunale del riesame, ai fini della conferma del decreto di sequestro probatorio poiché è onere del giudice e prima ancora del pubblico ministero quello di individuare il nesso di pertinenzialità tra quanto in sequestro e le esigenze probatorie collegate al reato per cui si procede. Le ricorrenti osservano che non si comprende come l'ulteriore attività indicata dal pubblico ministero ovvero la redazione dei verbali fotografici di conteggio e descrizione del taglio delle banconote possa essere utile per ricondurre il denaro ad episodi di singole cessioni considerato che la sostanza stupefacente sequestrata non era ancora stata venduta e che il denaro è stato rinvenuto presso l'abitazione familiare dell'indagato insieme al quale abitano le due figlie e le e la moglie, tutte percettori di reddito adeguato e cospicuo: risulta, pertanto, impossibile ricondurre quel determinato denaro sequestrato ai singoli episodi di cessione in quanto il denaro è privo di connotazioni identificative e dimostrative e, seppure fosse certa la cessione di sostanza stupefacente a terzi, in presenza di un adeguato e dimostrato reddito dei familiari conviventi non si può affermare la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra quel denaro sequestrato e il reato di cessione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio parimenti al decreto di convalida del sequestro probatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vibo Valentia del 12 aprile 2025. 2. Va ricordato che il sindacato della Corte di cassazione sulle ragioni del vincolo probatorio può essere condotto negli stretti limiti indicati dall' articolo 325 cod. proc. pen. essendo il ricorso avverso le ordinanze emesse a norma degli articolo 322-bis e 324 cod. proc. pen. ammesso solo per violazione di legge. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell' articolo 325, comma 1, cod. proc. pen. , rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'articolo 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01 e, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno). 3. Il Tribunale ha respinto la richiesta di riesame delle terze interessate sul rilievo che il Pubblico Ministero procedente ha indicato ulteriori attività e verifiche da effettuarsi nel prosieguo delle indagini sulle banconote in sequestro quali redazione di verbali fotografici di conteggio e descrizione del taglio delle banconote, al fine di ricondurle ad episodi di cessione singole . Il Tribunale ha ritenuto che in presenza delle descritte finalità probatorie fosse precluso al giudice del riesame di svolgere una rivalutazione o un sindacato sulle scelte investigative probatorie compiute dal pubblico ministero e da questi, sia pur sinteticamente, esposte. 4. Si è affermato che il perimetro di valutazione assegnato al Tribunale del riesame in materia si sovrappone al provvedimento adottato dal Pubblico Ministero e che, qualora il pubblico ministero non abbia indicato, nel decreto di sequestro a fini di prova, le ragioni che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura e abbia persistito nell'inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, il giudice di quest'ultimo non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse (Sez. U, Bevilacqua, cit.). Si è quindi precisato che l'obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348 - 01; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781 - 01; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898 - 01). La questione si coniuga direttamente con l'ampiezza dell'obbligo motivazionale circa il fumus del reato ipotizzato e il rapporto di pertinenzialità del bene con il reato stesso, e con la considerazione che nessuno, nemmeno i giudici del riesame, può arrogarsi il diritto di sindacare le scelte e le strategie investigative del pubblico ministero che costituiscono affare del titolare dell'azione penale, dominus in quanto tale delle indagini preliminari. Non è revocabile in dubbio, tuttavia, che il provvedimento di sequestro deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, allo scopo di garantire, in conformità agli articolo 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo , che la misura sia soggetta ad un permanente controllo di legalità, anche sotto il profilo procedimentale, e di concreta idoneità in ordine all' an ed alla durata della stessa, in modo da assicurare un ragionevole rapporto di proporzionalità fra mezzo impiegato (spossessamento del bene) e fine endoprocessuale perseguito (accertamento del fatto reato) (Sez. 3, n. 11935 del 10/11/2016, dep. 2017, Zamfir, Rv. 270698 - 01). Nel caso in esame la motivazione adottata dal Pubblico Ministero prima e dal Tribunale che ne ha confermato la fondatezza e la ragionevolezza risulta apodittica e del tutto priva di un logico collegamento con i fatti investigati e si risolve in argomentazioni puramente assertive. Non sono, infatti, accertati episodi di cessione, con fotocopia delle banconote eventualmente corrisposte, che potrebbero fondare il tipo di accertamento prospettato dall'inquirente - e avallato dal Tribunale del Riesame - che deve tenere conto sia della natura della res sottoposta a sequestro sia del reato per cui si procede e delle sue concrete e prospettate modalità di esecuzione. Nel caso in esame la detenzione di stupefacenti a fini di cessione non ha alcun collegamento con le indagini sulle caratteristiche delle banconote - redazione di verbali fotografici di conteggio e descrizione del taglio delle banconote - e della concreta finalità di ricondurla a specifici episodi di cessione singole anche tenuto conto della natura della res, costituita da denaro contante. Su tali carenze si innesta, dunque, il mancato esame delle deduzioni difensive delle terze interessate che hanno rivendicato la esclusiva disponibilità di quanto in sequestro, aspetto, questo che si salda alle riscontrate carenze di motivazione sulla ragione del sequestro a fini di prova e in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, carenze che comportano l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro probatorio del 12 aprile 2025 con immediata restituzione del denaro in sequestro. La Cancelleria è delegata agli adempimenti di cui al dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro del 12 aprile 2025 e dispone la immediata restituzione del denaro. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell 'articolo 626 cod. proc. pen .