Risarcimento danni: per la personalizzazione serve la prova specifica

La Cassazione ha riaffermato i principi consolidati in tema di personalizzazione del danno all’interno delle controversie relative a sinistri stradali. Il ricorso, incentrato sulla presunta omessa liquidazione del danno morale e sulla mancata personalizzazione del pregiudizio dinamico-relazionale, è stato rigettato.

La Suprema Corte ha evidenziato che la personalizzazione del danno può essere riconosciuta solo in presenza di elementi fattuali specifici, documentati e non riconducibili alle conseguenze ordinarie della lesione, ribadendo la necessità di un onere probatorio stringente a carico del danneggiato. Al centro della vicenda, la richiesta di riconoscimento di una personalizzazione del danno, con incremento della liquidazione in relazione alle peculiari conseguenze subite dalla vittima di un sinistro stradale. I giudici di merito avevano già negato tale riconoscimento, ritenendo soddisfacente la liquidazione operata secondo le tabelle milanesi e non ravvisando elementi eccezionali idonei a giustificare un aumento. La Suprema Corte conferma la correttezza del percorso seguito e specifica che la personalizzazione del danno può essere accordata solo laddove emergano, in modo certo e documentato, effetti anomali e peculiari rispetto alle conseguenze normalmente previste per il tipo di lesione accertata. Viene sottolineato che «la liquidazione delle conseguenze ‘normali' del danno viene già ricompresa nel risarcimento tabellare; solo le conseguenze ‘peculiari' devono essere oggetto di specifica prova e possono determinare una maggiorazione». Inoltre, «l'operazione di ‘personalizzazione' impone al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ‘ordinarie' già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari», ciò in quanto «le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l' id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento». La pronuncia nega quindi la configurabilità della violazione dell'articolo 138, comma 2, cod. assicurazioni, per essere stato escluso un aumento, a titolo di personalizzazione, della somma liquidata per il danno “dinamico-relazionale”. Correttamente, infatti, i giudici di merito si sono attenuti alla giurisprudenza di legittimità secondo cui «in presenza di una lesione della salute, potranno aversi le “conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi”, ovvero, “conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità” e “conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili”» (v. Cass. Civ. n. 7513/2018 ). Ciò posto «se tutte tali conseguenze, indifferentemente, “costituiscono un danno non patrimoniale”, resta inteso che “la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità ”, là dove “la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto ”»

Presidente Rubino – Relatore Guizzi Fatti di causa 1. Pu.Gi. ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 267/24, del 28 marzo 2024, della Corte d'Appello di Salerno, che - respingendone il gravame avverso la sentenza  n. 243/21, del 22 gennaio 2021, del Tribunale  della stessa città - ha confermato che nulla è più dovuto al Pu.Gi. dalla società Assicurazioni Generali Spa (oggi GENERALI ITALIA Spa), in relazione al sinistro stradale occorsogli il 22 maggio 2008 in Sant'Antonio di Pontecagnano Faiano, atteso che l'importo di Euro 114.000,00, liquidatogli in corso di causa da tale società, risulta superiore al risarcimento dovutogli, quantificato dal primo giudice in Euro 94.495,70. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di aver convenuto in giudizio - a seguito del sinistro verificatosi nelle condizioni di tempo e luogo sopra meglio descritte (e consistito nel suo investimento, mentre era intento ad attraversare le strisce pedonali, da parte di un motociclo rimasto non identificato) - la società Assicurazioni Generali, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di ottenere il ristoro dei danni conseguenti alle gravi lesioni personali riportate. Costituitasi in giudizio la convenuta, istruita la causa anche attraverso l'assunzione di prova testimoniale e lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la società Assicurazioni Generali provvedeva a liquidare la somma di Euro 114.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti da Pu.Gi., importo risultato superiore a quello liquidato dal primo giudice, con decisione poi confermata in appello. 3. Avverso la sentenza della Corte salernitana ha proposto ricorso per cassazione Pu.Gi., sulla base - come già detto - di cinque motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia -  ex articolo 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.  - nullità della sentenza per violazione dell' articolo 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. , per non avere il giudice di appello esplicitato in alcun modo le ragioni per le quali l'omessa liquidazione del danno morale e l'omessa personalizzazione dei danni patiti dal ricorrente fossero condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede . Richiamato l'indirizzo di questa Corte secondo cui la motivazione della sentenza deve ritenersi apparente allorché essa si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare le ragioni della decisione, ossia qualora non siano indicati gli elementi da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento, o ancora quando tali elementi siano indicati senza un'adeguata disamina logico-giuridica , il ricorrente reputa che ciò sia quanto accaduto nel caso in esame. La sentenza impugnata, infatti, in merito alla mancata liquidazione del danno morale e all'omessa personalizzazione del danno dinamico-relazionale, si sarebbe limitata ad affermare che le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado sono pienamente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, essendo coerenti con i principi giuridici che sovrintendono alla materia e con gli elementi fattuali emersi nel corso del giudizio . 3.2. Il secondo motivo denuncia -  ex articolo 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.  - violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell' articolo 138 punto 3 del codice delle assicurazioni . Rammenta il ricorrente che tale norma prevede che, qualora il danno alla salute incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento . Ciò premesso, Pu.Gi. lamenta che, nonostante tutto quanto allegato e provato nel giudizio di primo grado , la sentenza impugnata abbia ritenuto esauriente l'applicazione delle tabelle milanesi, ritenendo che correttamente non fosse stato liquidato alcunché in favore dell'appellante a titolo di personalizzazione che presuppone l'emersione di effetti - complessivamente scaturiti dall'evento lesivo - eccedenti dal novero delle conseguenze riconducibili a lesioni dell'integrità psico-fisica analoghe a quelle accertate e liquidate . Per contro, sostiene il ricorrente, si sarebbe dovuto provvedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non solo ai sensi della norma testé richiamata, ma anche di quanto previsto dalle stesse tabelle milanesi , che prevedono un possibile aumento nel range dal 25% al 50% di quanto liquidato complessivamente a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di danno da sofferenza . 3.3. Il terzo motivo denuncia -  ex articolo 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.  - violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell' articolo 92 cod. proc. civ. , per avere la sentenza impugnata ritenuto condivisibili le conclusioni del Giudice di prime cure là dove ha disposto la compensazione delle spese di lite e la liquidazione delle spese di Ctu al 50% . Evidenzia il ricorrente di essere risultato vittorioso nel giudizio di primo grado , sicché non vi è stata soccombenza parziale, men che meno soccombenza reciproca . Analogamente, nella fattispecie in esame neppure può configurarsi un caso di assoluta novità della questione trattata né v'è mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti , ovvero le evenienze idonee a integrare quelle gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell' articolo 92 cod. proc. civ. , possono giustificare - tra l'altro, solo in presenza di specifica motivazione - la compensazione. 3.4. Il quarto motivo denuncia -  ex articolo 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.  - violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell' articolo 115 cod. proc. civ. , per non aver ritenuto l'offerta banco iudicis effettuata dalla Compagnia assicurativa senza riserva alcuna e senza condizioni come riconoscimento delle spese processuali e della tipizzazione del danno patito conglobate nella stessa . Poiché la convenuta presentava l'offerta banco iudicis senza riserva o condizione alcuna e dagli avversi atti endoprocessuali traspariva con chiarezza che la somma offerta comprendeva anche la personalizzazione e/o le spese processuali , il ricorrente addebita al giudice d'appello di non aver valutato tale circostanze ai fini della non contestazione   ex articolo 115 cod. proc. civ. . 3.5. Il quinto motivo denuncia -  ex articolo 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.  - omesso esame di un fatto decisivo, sub specie di omesso esame degli elementi istruttori acquisiti. Lamenta il ricorrente che le prove offerte, allegate nel fascicolo di primo grado , atte a dimostrare la precipua attività di esso Pu.Gi., attore e comparsa nel mondo dello spettacolo, nonché le sue patologie pregresse e silenti aggravate a causa del gravissimo danno patito a seguito dell'investimento stradale, non sono state esaminate e, hanno determinato l'erroneo convincimento del giudice di primo grado e quindi della Corte di Appello . Diversamente, la corretta valutazione ed esame delle prove documentali avrebbe condotto al giusto riconoscimento della personalizzazione del danno . 4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, GENERALI ITALIA, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. In relazione al presente ricorso veniva formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex articolo 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. Comunicata al ricorrente tale proposta, il medesimo ha richiesto la decisione del collegio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sicché la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'articolo 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. Il ricorrente ha presentato memoria. 7. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione 8. Il ricorso va rigettato. 8.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 8.1.1. La motivazione con cui anche la Corte d'Appello ha escluso la sussistenza dei presupposti sia per l'autonoma liquidazione del danno morale e per la personalizzazione del danno dinamico-relazione si presenta al di sopra del minimo costituzionale (cfr.  Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053 , Rv. 629830-01, nonché, ex multis ,  Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828 , Rv. 637781-01;  Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502 , Rv. 637781-01;  Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248 , Rv. 658088-01), avendo reso perfettamente intellegibile il ragionamento svolto. Quanto, infatti, al danno morale, si legge nella sentenza impugnata che il giudice i prime cure ha applicato, al fine di quantificare monetariamente i pregiudizi occorsi al danneggiato, le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, che permettono di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente del psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e dinamico relazionali medi, sia peculiari, ed il danno non patrimoniale scaturente, in via di presunzione, dalla medesima lesione, in termini di dolore e sofferenza soggettiva , in particolare tenendo conto del punto pesante , per conseguire un adeguato ristoro di entrambe le voci di danno. La motivazione, dunque, sussiste, né il ricorrente si duole del fatto che il cd. danno morale (o meglio, da sofferenza) non è stato oggetto di autonoma valutazione. Parimenti, del tutto comprensibile è il ragionamento svolto per escludere la c.d. personalizzazione (aspetto sul quale si appunta pure il secondo motivo di ricorso), avendo la Corte territoriale affermato che non è stato liquidato alcunché in favore dell'appellante a titolo di personalizzazione, che presuppone l'emersione di effetti - complessivamente scaturiti dall'evento lesivo - eccedenti dal novero delle conseguenze riconducibili a lesioni dell'integrità psico-fisica analoghe a quelle accertate e liquidate, in relazione all'età ed alle condizioni di salute di un soggetto assimilabile al danneggiato, il quale, al fine di ottenere tale liquidazione, è tenuto a dimostrare, in maniera certa ed inoppugnabile, ed, ancora prima, ad allegare, in termini puntuali e specifici, l'effettiva sussistenza di effetti, anomali ed eccezionali, idonei ad indurre ad una personalizzazione dei danni subiti . 8.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. 8.2.1. Non ricorre alcuna violazione dell'articolo 138, comma 2, cod. assicurazioni, per essere stato escluso, nuovamente, un aumento, a titolo di personalizzazione, della somma liquidata per il danno dinamico-relazionale . Invero, il giudice d'appello - nel rendere la motivazione che si è sopra riprodotta, nello scrutinare il primo motivo di ricorso - si è attenuto a quanto affermato da questa Corte di legittimità. Essa, infatti, ha chiarito, da tempo, che, in presenza di una lesione della salute, potranno aversi le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi , ovvero, conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità e conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili (così, in motivazione,  Cass. Sez. 3, ord. 27 marzo 2018, n. 7513 , Rv. 648303-01). Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, costituiscono un danno non patrimoniale , resta inteso che la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità , là dove la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto . In questo quadro, pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza normale del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico , attraverso la sua personalizzazione (cfr. sempre  Cass. Sez. 3, ord. n. 7513 del 2018 , cit.). Ne deriva, pertanto, che l'operazione di personalizzazione impone al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari (così  Cass. Sez. 3, sent. 21 settembre 2017, n. 21939 , Rv. 64550301), e ciò in quanto le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (così, nuovamente,  Cass. Sez. 3, ord. n. 7513 del 2018 , cit.; nello stesso senso, anche  Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28988 , Rv. 655964-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 4 marzo 2021, n. 5865, Rv. 660926-01;  Cass. Sez. 3, ord. 9 dicembre 2024, n. 31681 , Rv. 672983-01;  Cass. Sez. 3, ord. 6 marzo 2025, n. 5984 , Rv. 674199-01). Né, d'altra parte, il motivo potrebbe trovare accoglimento nella parte in cui assume che, attraverso una corretta valutazione degli elementi istruttori, il giudice avrebbe dovuto constatare la sussistenza dei presupposti per operare la personalizzazione. E ciò non solo perché - come evidenziato nella proposta di definizione accelerata - la Corte territoriale addebita all'odierno ricorrente un difetto di allegazione (e, dunque, il mancato assolvimento dell'onere assertivo), ma anche perché, sotto questo profilo, il motivo sollecita questa Corte a operare una non consentita rivalutazione del giudizio di fatto. 8.3. Il terzo motivo non è fondato. 8.3.1. Escluso, infatti, che sussista soccombenza reciproca in ragione del divario esistente tra petitum e decisum , giacché l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza (così  Cass. Sez. Un., sent. 31 ottobre 2022, n. 32061 , Rv. 666063-01), siffatta evenienza, tuttavia, può - sempre in base al testé citato arresto (cfr. pag. 16) - giustificare, al più, la compensazione totale o parziale . È quanto, in definitiva, ha ritenuto la sentenza impugnata, là dove osserva che GENERALI ITALIA Spa, poco dopo l'instaurazione del giudizio, ha versato una somma rivelatasi addirittura superiore all'ammontare dovuto a Pu.Gi., il quale, non solo, agendo in giudizio, aveva prospettato la sussistenza di pregiudizi, per natura, tipologia e consistenza, maggiori rispetto a quelli concretamente accertati, essendo stata rigettata la domanda tendente ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale asseritamente subito e, comunque, ridotta notevolmente l'entità del quantum invocato dal danneggiato, ma, una volta incassata la somma di Euro 114.000,00, ha insistito al fine di ottenere il danno differenziale , in tal modo determinando la prosecuzione di un giudizio che era, in quel momento, in una fase iniziale, imponendo l'espletamento di una defatigante attività istruttoria e peritale, all'esito della quale è emersa l'assoluta infondatezza delle sue pretese, essendo stato già adeguatamente soddisfatto (cfr. par. 9.2. della sentenza impugnata). Ne consegue che - nella prospettiva della Corte territoriale - l'assenza, per l'odierno ricorrente, di alcuna utilità aggiuntiva derivante dalla pronuncia del giudice ha integrato quella grave ed eccezionale ragione che giustifica la compensazione ai sensi dell' articolo 92, comma 2, cod. proc. civ. , nel testo modificato dall' articolo 45, comma 11, legge 18 giugno 2009, n. 69  ed applicabile ratione temporis al presente giudizio (la citazione introduttiva il giudizio di primo grado risulta, infatti, notificata il 28 gennaio 2013, e dunque prima delle ulteriori modifiche apportate dall' articolo 13, comma 1, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 , convertito, con modificazioni, dalla  legge 10 novembre 2014, n. 162 ). 8.4. Il quarto motivo non è fondato. 8.4.1. È corretto, invero, il rilievo della Corte salernitana circa il fatto che l'offerta di Generali Assicurazioni non abbia avuto valore confessorio, o semplicemente ammissivo, dei fatti allegati dall'attore, producendo l'effetto tipico della non contestazione, ovvero la relevatio ab onere probandi . Difatti, come rammenta la sentenza impugnata, nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, la comunicazione dell'offerta dell'impresa assicuratrice, non accettata dal danneggiato , così come il pagamento della somma offerta, previsti e disciplinati dall' articolo 148 del D.Lgs. n. 209 del 2005 , non esonerano il danneggiato, che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni causati dal medesimo sinistro a cose e/o a persone, dagli oneri di allegazione e di prova posti a carico dell'attore ( Cass. Sez. 3, sent. 27 novembre 2015, n. 24205 , Rv. 638038-01). 8.5. Infine, il quinto motivo è inammissibile, per una duplice ragione. 8.5.1. Innanzitutto, perché, in presenza di una doppia conforme di merito, opera la preclusione di cui all' articolo 360, comma 4, cod. proc. civ. , comma inserito dall'articolo 3, comma 27, lett. a), n. 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, applicabile ratione temporis al presente giudizio (concernendo un ricorso notificato il 13 giugno 2024), secondo il disposto dell' articolo 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149 del 2022 . In secondo luogo, perché deve darsi seguito al principio secondo cui l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (nella specie, la necessità o meno della personalizzazione) sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. da ultimo,  Cass. Sez. 2, ord. 20 giugno 2024, n. 17005 , Rv. 671706-01, nonché  Cass. Sez. 6-Lav., ord. 8 novembre 2019, n. 28887 , Rv. 655596-01;  Cass. Sez. 2, ord. 29 ottobre 2018, n. 27415 , Rv. 651028-01; Cass. Sez. 6-Lav., ord. 10 febbraio 2015, n. 2498, Rv. 634531-01; Cass. Sez. 6-Lav., ord. 1 luglio 2015, n. 13448, Rv. 635853-01 e  Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014 , cit.). 9. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 10. A carico del ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria ( Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315 , Rv. 657198-01), ai sensi dell' articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 . 11. Essendo stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta ex articolo 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell' articolo 96 cod. proc. civ. Va, pertanto, disposta - ai sensi della prima delle due previsioni normative testé richiamate - la condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore di GENERALI ITALIA Spa, di una somma che si ritiene di dover fissare in Euro. 2.250,00. In forza, invece, di quanto stabilito dalla seconda delle due citate previsioni normative, va, altresì, disposta la condanna delle ricorrenti al pagamento di ulteriore somma di denaro alla Cassa delle ammende, somma che si reputa equo fissare, nella specie, nella misura di Euro 1.000,00. 12. Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell' articolo 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannando Pu.Gi. a rifondere, alla società GENERALI ITALIA Spa, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 4.500,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., condanna Giuseppe Pu.Gi. al pagamento della somma di Euro 2.250,00, in favore di GENERALI ITALIA Spa, e di una ulteriore somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell 'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 11 5, nel testo introdotto dall 'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 22 8, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Dispone che, ai sensi dell 'articolo 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 19 6, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi del ricorrente.