Il Tribunale di Teramo afferma che, in caso di consegna anticipata dell’immobile e successiva risoluzione per inadempimento del contratto preliminare, il promissario acquirente deve riconsegnare il bene al promittente alienante e restituire gli eventuali frutti percepiti per il godimento dello stesso.
Il Tribunale di Teramo, sent. 7 ottobre 2025, n. 1145 , affronta le conseguenze restitutorie connesse alla risoluzione per inadempimento del contratto preliminare , nell'ipotesi in cui il promissario acquirente sia stato immesso nella materiale detenzione dell'immobile prima della stipula del definitivo . Il Giudice richiama il principio, già consolidato in giurisprudenza, secondo cui la risoluzione comporta la caducazione ex tunc del vincolo contrattuale e l'insorgenza dell' obbligo di restituzione delle prestazioni eseguite , secondo quanto previsto dall' articolo 2033 c.c. in materia di ripetizione dell'indebito. Ne discende che il promissario acquirente che abbia nel frattempo goduto del bene è tenuto non soltanto alla riconsegna dello stesso, ma anche alla restituzione di quanto eventualmente percepito a titolo di frutti, civili o naturali, anteriormente alla pronuncia risolutoria. Il Tribunale precisa che tali obblighi non hanno natura risarcitoria: si tratta di un debito di valuta , non soggetto a rivalutazione monetaria, salvo il riconoscimento del maggior danno da comprovare ai sensi dell' articolo 1224 c.c. Nella fattispecie, il Giudice ha dichiarato la risoluzione del rapporto e ordinato la restituzione dell'immobile alla promittente venditrice, escludendo, tuttavia, il riconoscimento dei frutti del godimento anticipato, poiché l'abitazione era affetta da vizi tali da renderla inidonea all'uso residenziale e da non consentire un effettivo godimento del bene. La decisione si pone, in definitiva, in linea con l'orientamento che attribuisce alla pronuncia di risoluzione l'effetto di ripristinare gli equilibri patrimoniali originari, senza trasformare l'obbligo di restituzione in risarcimento del danno. È così ribadito che, in caso di consegna anticipata del bene, il venir meno della causa del godimento comporta la restituzione delle prestazioni eseguite, secondo i principi della ripetizione dell'indebito. Fonte: Notarius