Sulla rettifica della dichiarazione del terzo pignorato e sui limiti temporali di revoca

In tema di opposizione formale ad assegnazione di credito, la Cassazione chiarisce la tempestività della rettifica della dichiarazione del terzo pignorato.

La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con ordinanza n. 29059 pubblicata il 3 novembre 2025, affronta la questione della rettifica della dichiarazione resa dal terzo pignorato ai sensi dell' articolo 547 c.p.c. nell'ambito del procedimento di sequestro conservativo di crediti . Il caso trae origine da una procedura esecutiva promossa da P.F. I. S.r.l. nei confronti di Tizia, con coinvolgimento quale terzo di Caio. Quest'ultimo aveva inizialmente reso una dichiarazione parzialmente positiva circa il credito derivante da un contratto preliminare di compravendita, salvo poi rettificarla in senso totalmente negativo a seguito di recesso ex articolo 1385 c.c. Il punto centrale della controversia riguarda la tempestività e l' ammissibilità della rettifica della dichiarazione del terzo, nonché la legittimazione al ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione. Il Collegio, richiamando i principali orientamenti giurisprudenziali ( Cass. n. 584/1951, n. 357/1954, n. 3958/2007 , n. 10912/2017 , n. 13143/2017 , n. 5489/2019 ), afferma che il terzo pignorato può rettificare la dichiarazione positiva fino all'emissione dell'ordinanza di assegnazione e, qualora il giudice non la tenga in considerazione, è legittimato a proporre opposizione formale . In conclusione, accogliendo il ricorso in oggetto, il S.C. esprime il seguente principio di diritto : «in ipotesi di dichiarazione positiva ex articolo 547 c.p.c. , il terzo pignorato, se si avvede di essere incorso in errore, ha l'onere di attivarsi immediatamente, rettificando o revocando la dichiarazione positiva, resa per errore incolpevole, sino all'emissione dell'ordinanza di assegnazione. E, nel caso in cui il giudice non tenga in conto, perché non la ritenga giustificata, o ammissibile, o tempestiva, la dichiarazione correttiva o revocatoria e proceda ugualmente all'assegnazione, è legittimato, e al contempo onerato, della proposizione della opposizione agli atti esecutivi».

Presidente De Stefano – Relatore Giannitti Fatti di causa 1. (OMISSIS) s.r.l. aveva chiesto al Tribunale di Como l'esecuzione di sequestro conservativo su di un credito vantato da D.A. verso D.D.G., incardinando il giudizio R.E. N. 1018/2019. In detta procedura il D.D.G. - pur evidenziata la carenza di giurisdizione e competenza del Tribunale adito - si era costituito, in data 23/09/2019, rendendo una prima dichiarazione ex articolo 547 c.p.c. parzialmente positiva, in cui aveva specificato che il debito derivava da un contratto preliminare di compravendita. All'udienza del 25/11/2019, il D.D.G. aveva rettificato la propria precedente dichiarazione in termini totalmente negativi, specificando che il preliminare si era risolto per recesso, ex articolo 1385 c.c. , in data 08/11/2019. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza 03/01/2020, aveva dichiarato la propria competenza territoriale ed aveva apposto vincolo sulle somme dovute dal D.D.G. ad D.A. oggetto della dichiarazione del terzo, ovvero per € 200.000,00 in favore di (OMISSIS); e, a seguito di opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c. da parte del terzo, con ordinanza del 20/01/2020, aveva fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito. 2. Il D.D.G. introduceva il giudizio di merito, opponendosi alla ordinanza del Giudice dell'esecuzione: a) sia per carenza di competenza e giurisdizione del giudice italiano; b) sia per dichiarazione negativa del terzo e conseguente difetto di istanza d'accertamento ex articolo 549 c.p.c. ; c) sia per inesistenza del credito in ragione dell'avvenuto recesso. La creditrice sequestrante (OMISSIS) s.r.l. si costituiva in giudizio, sostenendo la validità del provvedimento giudiziale. Il debitore sequestrato D.A., eccepita la nullità della notifica al precedente difensore, da un lato, si associava all'opponente quanto al difetto di giurisdizione e competenza del giudice e, dall'altro, eccepiva l'invalidità del recesso dal preliminare. Il Tribunale - disposta la rinnovazione dell'atto introduttivo al convenuto D.A. presso il nuovo difensore; ritenute infondate le eccezioni formulate in via pregiudiziale dall'opponente e dall'opposto D.A.; ritenute irrilevanti le istanze istruttorie formulate dall'opponente - con sentenza n. 747/2023 respingeva l'opposizione, con conseguente conferma dell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione in data 3 marzo 2020 nella procedura n. 1018/2019 r.g.e., condannando l'opponente alla rifusione delle spese processuali nei confronti di entrambe le parti, nonché al pagamento di una somma ai sensi dell' articolo 96 comma 3 c.p.c. esclusivamente in favore di (OMISSIS). 3. Avverso la sentenza del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi il D.D.G. ha proposto ricorso. Ha resistito con controricorso (OMISSIS), che, in data 2 novembre 2023, richiamando principi affermati da questa Corte in tema di errori fatali del sistema informatico che impediscono il deposito telematico di atti processuali, ha chiesto che questa Corte, accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell' articolo 153 co. 2 c.p.c. , previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, disponga la rimessione in termini per il deposito del controricorso, riconoscendo valido ed efficace il deposito già effettuato entro il termine del 30.10.2023 ed autorizzando un nuovo deposito telematico ovvero il deposito cartaceo del suddetto atto con relativi allegati. Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. Il difensore della società resistente ha depositato memoria. Questa Corte, ad esito della camera di consiglio, si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta. Ragioni della decisione 1. Va, preliminarmente, esaminata l'istanza di rimessione in termini per il deposito del controricorso: la quale, alla stregua della documentazione in atti versata (e, segnatamente, della prova delle attività dispiegate il 30/10/2023, ultimo dei quaranta giorni utili - a tal fine - dalla notificazione del ricorso) e pur non constando la natura del dedotto errore fatale impeditivo dell'accettazione originaria, può essere accolta, apparendo - nella specie - verosimile la non imputabilità al depositante del completamento della procedura di deposito telematico soltanto in data 06/11/2023. 2. Ciò posto, il D.D.G. articola in ricorso quattro motivi 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell' articolo 360 n. 3 c.p.c. , violazione e falsa applicazione degli articolo 547 e 549 cpc e dell'articolo 16 bis DL n. 179/2012 , nella parte in cui il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi ha ritenuto inesistente la modifica della dichiarazione del terzo ex articolo 678 e 547 cpc “resa e verbalizzata” all'udienza ex articolo 552 cpc “in quanto con essa si compiva riferimento anche all'avvenuto deposito della medesima in via telematica che però risultava eseguito dopo la chiusura dell'udienza”. Al riguardo osserva che la dichiarazione del terzo ex articolo 547 c.p.c. nell'ambito di un procedimento di sequestro conservativo di crediti ex articolo 678 c.p.c. e le sue eventuali successive modifiche, rettifiche o chiarimenti non rappresentano un atto processuale di parte e possono essere rese verbalmente anche in udienza. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell' articolo 360 nn. 3 e 4 c.p.c. , la violazione dell' articolo 547 cpc e la nullità della sentenza per motivazione apparente e perplessa in violazione degli articolo 111 Cost. e 132 n. 4 cpc, nella parte in cui il giudice dell'opposizione ha affermato l'inutilizzabilità della rettifica senza far comprendere se detta inutilizzabilità dipendesse dal fatto che essa era stata ritenuta tardiva (in quanto successiva all'udienza ex articolo 533 c.p.c. ) ovvero inammissibile a causa dei motivi per i quali era stata resa. Al riguardo osserva che la sentenza, fondata su motivazione obiettivamente incomprensibile e a cui possono essere attribuiti svariati significati (tutti privi di connessione logica con la decisione finale), è nulla. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell' articolo 360 nn. 3 e 4 c.p.c. , la violazione dell' articolo 112 cpc e la nullità della sentenza per motivazione apparente e perplessa in violazione degli articolo 111 Cost. e 132 n. 4 cpc, nella parte in cui il giudice dell'opposizione non avrebbe deciso la domanda attorea tesa a contestare l'erronea interpretazione data dal giudice dell'esecuzione alla dichiarazione del terzo ex articolo 547 cpc e avrebbe omesso ogni concreta motivazione nell'affermare che il credito sequestrato era esigibile. Al riguardo osserva che: ricorre violazione dell' articolo 112 c.p.c. nel caso in cui il giudice dell'opposizione non decida la domanda dell'opponente volta a contestare la qualificazione da parte del giudice dell'esecuzione della dichiarazione del terzo ex articolo 547 c.p.c. ; ed è nulla la sentenza per inesistenza di motivazione reale e concreta nel caso in cui la domanda sia rigettata soltanto perché la controparte avrebbe ragione, senza spiegarne i motivi. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell' articolo 360 nn. 3 e 4 c.p.c. , la violazione dell' articolo 96, 3° co. cpc e la nullità della sentenza per motivazione apparente e perplessa in violazione degli articolo 111 Cost. e 132 n. 4 cpc, nella parte in cui il giudice dell'opposizione ha pronunciato condanna ai sensi del citato articolo 96 cpc (non per la obiettiva insostenibilità della tesi giuridica su cui si fondava la domanda giudiziale attorea, ma) a causa di asseriti comportamenti dell'attore (peraltro ritenuti non corretti senza alcuna motivazione) Al riguardo osserva che vi è violazione della disposizione denunciata nel caso in cui la relativa condanna non sia giustificata da motivazione che faccia specifico riferimento alla tesi giuridica sulla quale si fondava la domanda e che non indici la ragione per la quale detta tesi non è qualificabile come meramente opinabile ma va ritenuto del tutto insostenibile. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato. 3.1. Dal giudizio di merito è emerso che l'odierno ricorrente: a) in data 6 maggio 2019 aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita di un immobile in Como, di proprietà di D.A., al corrispettivo pattuito di euro 265 mila; b) dopo aver già corrisposto 65 mila euro in conto di detto corrispettivo, aveva ricevuto la notifica di un provvedimento di esecuzione di un sequestro ex articolo 678 c.p.c. , pronunciato dal Tribunale di Milano a favore della (OMISSIS) ed avente ad oggetto il credito del D.A. per la somma di euro 200 mila (pari al saldo prezzo del preliminare); c) successivamente alla notifica dell'atto di esecuzione ex articolo 678 c.p.c. , aveva esercitato il diritto di recesso ex articolo 1385 c.c. ; d) si era costituito nella procedura di esecuzione del sequestro con comparsa nella quale aveva rilasciato una prima dichiarazione positiva. Dal giudizio di merito è altresì emerso che: a) all'udienza del 25 novembre il Procuratore dell'odierno ricorrente compariva e verbalizzava che: <<…evidenzia comunque di aver depositato nel fascicolo telematico rettifica di dichiarazione di terzo che, a seguito di recesso comunicato ai sensi dell' articolo 1385 c.c. , deve ora ritenersi totalmente negativa>>; b) il giudice dell'esecuzione consultava il fascicolo telematico ed evidenziava che ancora non risultava depositata la rettifica della dichiarazione e tratteneva la causa in riserva; c) dopo un'ora dalla chiusura dell'udienza risultava infine depositato dal difensore dell'odierno ricorrente nel fascicolo telematico un atto di rettifica della dichiarazione del terzo; d) il giudice dell'esecuzione, a scioglimento della formulata riserva, con ordinanza del 3 gennaio 2020, dichiarava che la rettifica era assolutamente priva di riscontro giudiziario e riteneva il credito liquido ed esigibile. 3.2. Orbene, come già oggetto di ricognizione da parte di Cass. n. 13143 del 2017 , la questione se sia o no revocabile la dichiarazione del terzo pignorato ha sempre ricevuto risposta positiva dalla giurisprudenza di questa Corte ( Cass. n. 584/1951, n. 357/1954, n. 3958/2007 ; Cass. n. 10912 e n. 13143/2017), a prescindere dalla problematica natura giuridica di detta dichiarazione (se essa, cioè, integri una vera e propria confessione giudiziale, di ricognizione di debito o di mera dichiarazione di scienza). Tuttavia, se è indubbia in dottrina e in giurisprudenza la revocabilità della dichiarazione erronea, non altrettanto può dirsi in relazione ai modi e ai tempi per esercitare tale revoca. Invero, secondo parte della dottrina, poiché la dichiarazione ha natura di atto esecutivo, essa dovrebbe essere autonomamente impugnata dal terzo con opposizione agli atti esecutivi entro il termine di venti giorni da che è stata resa, pena l'inoppugnabilità e la definitiva stabilità degli effetti. Secondo altro orientamento (al quale aderì Cass. n. 3958/2007 ), la dichiarazione del terzo può essere impugnata solo con l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione ex articolo 553 c.p.c. che la recepisca, dovendo peraltro escludersi l'ammissibilità di un'istanza di revoca di tale ordinanza, in quanto autoesecutiva. Secondo altro orientamento ancora (condiviso da Cass. n. 13143/2017 ), il terzo - resosi conto dell'errore - avrebbe l'onere di revocare la propria dichiarazione positiva immediatamente e, comunque, prima che il giudice si riservi di decidere sulle istanze del creditore seguite a quella dichiarazione, proponendo eventualmente opposizione ex articolo 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, frattanto emessa nonostante l'intervenuta revoca. In assenza, il terzo non avrebbe facoltà di proporre tout court l'opposizione formale. Dando continuità a quanto precisato da Cass. n. 5489/2019 , il Collegio ritiene preferibile l'ultima delle tre impostazioni, sopra ripercorse. Infatti, in primo luogo è da escludere che la dichiarazione del terzo sia direttamente impugnabile con l'opposizione ex articolo 617 c.p.c. , in quanto proviene da un soggetto che non è parte in senso tecnico del procedimento esecutivo, perché estraneo ai vincoli derivanti dal titolo azionato (come chiarito da Cass. n. 10912/2017 ). Neppure può aderirsi alla impostazione, fatta propria da Cass. n. 3958/2007 . Sostenere che il terzo, che si avveda della erroneità della propria dichiarazione, debba attendere l'emissione della ordinanza di assegnazione comporterebbe: da un lato, una inutile dilatazione dei tempi per ottenere la soddisfazione del credito azionato (a pregiudizio degli stessi creditori), oltre ad una moltiplicazione ingiustificata degli strumenti processuali; e, dall'altro, sotto un profilo teorico, consentirebbe l'impugnazione ex articolo 617 c.p.c. di un provvedimento del giudice dell'esecuzione per una ipotesi in cui l'errore del giudice manca e ci sia invece, esclusivamente, un errore del terzo sulla dichiarazione. 3.3. Di tali principi di diritto non ha tenuto conto nel caso di specie il giudice dell'opposizione là dove nella impugnata sentenza ha ritenuto (p. 5) che la rettifica era avvenuta <<scaduto il termine ultimo>> e che non poteva dirsi che la rettifica era avvenuta in udienza <<perché, in tale sede, il difensore si era semplicemente riportato alla produzione documentale, in realtà non ancora depositata>>, avendo comunque il difensore dichiarato in quella sede che, a seguito del recesso, la dichiarazione di terzo doveva ritenersi <<totalmente negativa>>) Invece, dalla ricostruzione degli accadimenti del processo dinanzi al giudice dell'esecuzione, in udienza il procuratore del terzo aveva chiaramente ed univocamente dichiarato di modificare la propria originaria dichiarazione positiva in dichiarazione negativa, benché facendo riferimento ad un atto che, impropriamente, dichiarava di avere già depositato, mentre l'atto stesso sarebbe risultato depositato soltanto successivamente. Pertanto, il giudice dell'esecuzione, anche se effettivamente non era stato messo in grado di verificare l'effettivo deposito agli atti del fascicolo telematico della dichiarazione negativa cui si era fatto riferimento, aveva comunque a sua disposizione - e doveva, pertanto, tenere nella debita considerazione - quanto meno l'ampia e incondizionata modifica della dichiarazione anche solo come operata a verbale di udienza e, pertanto, in modo pienamente tempestivo rispetto all'assunzione del processo in riserva di decisione. 3.4. In sintesi, il motivo viene deciso sulla base del seguente principio di diritto: <<In ipotesi di dichiarazione positiva ex articolo 547 c.p.c. , il terzo pignorato, se si avvede di essere incorso in errore, ha l'onere di attivarsi immediatamente, rettificando o revocando la dichiarazione positiva, resa per errore incolpevole, sino all'emissione dell'ordinanza di assegnazione. E, nel caso in cui il giudice non tenga in conto, perché non la ritenga giustificata, o ammissibile, o tempestiva, la dichiarazione correttiva o revocatoria e proceda ugualmente all'assegnazione, è legittimato, e al contempo onerato, della proposizione della opposizione agli atti esecutivi>>. 4. La sentenza va, pertanto, cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di merito per la natura meramente rescindente dell'opposizione formale, questa può decidersi nel merito, con annullamento dell'ordinanza opposta e condanna di parte resistente alla rifusione delle spese dell'unico grado di merito del giudizio di opposizione e del presente giudizio di legittimità. Consegue a tale annullamento che il processo esecutivo andrà separatamente riattivato da chi ne ha interesse e che, all'esito, il giudice dell'esecuzione procederà nuovamente al suo sviluppo, a far tempo dagli atti immediatamente precedenti l'ordinanza qui annullata, ritenuta tempestiva ed ammissibile la rettifica della dichiarazione. Stante l'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall' articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte: - accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, per l'effetto cassa la sentenza impugnata e annulla la ordinanza del Giudice dell'esecuzione opposta; - condanna la (OMISSIS) s.r.l. alla rifusione in favore di D.D.G. delle spese del giudizio di opposizione, spese che liquida in euro € 4.640,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, c.p.a. e i.v.a.; - condanna la (OMISSIS) s.r.l. alla rifusione in favore di D.D.G. delle spese del presente giudizio di legittimità, spese che liquida in euro € 5.800,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, € 200,00 per esborsi, c.p.a. e i.v.a.