L’articolo, dopo aver illustrato i presupposti dell’istituto dell’adempimento del terzo (articolo 1180 c.c.), si sofferma – anche alla luce della giurisprudenza formatasi in materia – sull’analisi della questione della possibilità per il terzo che abbia spontaneamente adempiuto di agire direttamente nei confronti del debitore, per ottenere la restituzione di quanto versato al creditore.
La disciplina dell'adempimento del terzo e i principi generali in materia di adempimento dell'obbligazione Se, da un lato, il creditore ha diritto all'esatto adempimento della prestazione dovuta, dall'altro lato la prestazione interamente eseguita da un soggetto totalmente estraneo al rapporto obbligatorio è trattata dall'ordinamento giuridico quale surrogato dell'adempimento , come tale idoneo a soddisfare l'interesse del creditore. L'istituto dell' adempimento del terzo , previsto dalla disciplina generale delle obbligazioni ( articolo 1180 c.c. ), consente, infatti, a un soggetto diverso dal debitore di eseguire la prestazione originariamente dovuta da quest'ultimo e, in questo modo, di fargli conseguire la liberazione dal vincolo. La regola generale è, dunque, quella del divieto per il creditore di rifiutare la prestazione eseguita dal terzo , purché essa dal punto di vista oggettivo sia esattamente conforme a quella dovuta dal debitore ( Cass. 22 novembre 2021, n. 35786 ; Cass. 9 novembre 2011, n. 23354 ; Cass. 22 febbraio 2005, n. 3577 ; Cass. 12 dicembre 1988, n. 6728 ). Il terzo può, dunque, adempiere, anche contro la volontà del creditore, per il quale è indifferente chi abbia eseguito la prestazione. La regola generale conosce, tuttavia, due eccezioni , entrambe espressamente contemplate dall' articolo 1180 c.c. La prima eccezione ricorre quando il creditore ha un interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione (si pensi, soprattutto, alle ipotesi in cui la prestazione sia infungibile , in ragione delle qualità soggettive del debitore). La seconda eccezione si ha quando il debitore abbia manifestato la propria opposizione all'intervento solutorio del terzo . In tal caso, il creditore può – ma non deve – rifiutare la prestazione offertagli dal terzo. L'adempimento del terzo: natura giuridica e presupposti Perché sia applicabile l' articolo 1180 c.c. , è necessario, ma anche sufficiente, che un terzo adempia spontaneamente un debito altrui: la preesistenza dell'obbligazione giustifica di per sé l'adempimento da parte del terzo, senza che sia richiesta la sussistenza di una causa di tale adempimento. Certo, l'adempimento proveniente dal terzo non ha la stessa natura giuridica dell'adempimento proveniente dal debitore, in quanto, mentre quest'ultimo è qualificabile come un atto giuridico dovuto, l'adempimento del terzo ha carattere negoziale . Tant'è vero che è necessario che il terzo esplichi l'attività solutoria in modo libero , unilaterale , autonomo e indipendente (sul punto, v. Cass. 9 novembre 2011, n. 23354 ), ossia senza che l'adempimento della prestazione sia riconducibile, direttamente o indirettamente, alla persona del debitore (ipotesi che si verifica nei casi in cui ci sia un ordine o un incarico da parte del debitore o un contratto fra debitore e terzo, come nella delegazione di pagamento, nel mandato senza rappresentanza o nell'accollo). Diritto del terzo di ripetere dal debitore quanto prestato al creditore? L' articolo 1180 c.c. regola la c.d. efficacia diretta dell'adempimento del terzo, ossia gli effetti che si producono sull'originario rapporto obbligatorio, consistenti nell'estinzione dell'obbligazione, ma non si occupa della c.d. efficacia riflessa o secondaria (sul punto, cfr. R. Nicolò, L'adempimento dell'obbligo altrui , Milano, 1936, rist. anastatica Camerino, 1978, 195 ss.), ossia della situazione giuridica che, a seguito dell'adempimento, viene a instaurarsi fra il terzo e il debitore, indubbiamente avvantaggiato dall'intervento solutorio altrui. Occorre, quindi, chiedersi se il terzo che abbia adempiuto l'obbligazione originariamente dovuta dal debitore abbia titolo verso quest'ultimo per il recupero di quanto prestato al creditore, fermo restando che l' articolo 1180 c.c. non può essere invocato per fondare tale pretesa, poiché dallo spontaneo adempimento di un'obbligazione altrui non sorge automaticamente un diritto di regresso o di rivalsa nei confronti del debitore (non essendo il terzo tenuto in alcun modo ad adempiere verso il creditore). Al riguardo, gli istituti che potrebbero in astratto venire in rilievo sono: la surrogazione di pagamento e la ripetizione d'indebito (soggettivo). Ma in tale ipotesi non è configurabile né la surrogazione per volontà del creditore , prevista dall' articolo 1201 c.c. (che opera a vantaggio del creditore che abbia ricevuto il pagamento da un terzo e a condizione che la volontà di surrogazione sia manifestata espressamente e contestualmente al pagamento), né la surrogazione per volontà del debitore , prevista dall' articolo 1202 c.c. (che presuppone un mutuo sottostante), né la surrogazione legale prevista dall' articolo 1203 n. 3 c.c. (che presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito). Né, infine, può essere invocata la surrogazione legale prevista dall' articolo 1203 n. 5 c.c . , che rinvia ai casi stabiliti dalla legge, fra i quali quello previsto dall' articolo 2036, comma 3, c.c. , perché la consapevolezza e volontà del terzo di adempiere un debito altrui esclude che il pagamento sia riconducibile a un indebito soggettivo ex latere solventis , che presuppone, infatti, l'erronea convinzione, da parte del terzo, di essere tenuto all'adempimento. A tali conclusioni è pervenuta dal 2009 la giurisprudenza di legittimità, seguita dalla giurisprudenza di merito ( Cass., sez. un., 29 aprile 2009, n. 9946 ; Cass. 10 febbraio 2016, n. 2675 ; App. Milano, 14 aprile 2020, n. 904 ; App. Torino, 25 marzo 2021, n. 330 ). L'esperibilità da parte del terzo dell'azione di arricchimento senza causa nei confronti del debitore Fermo restando che, come si è visto, non ricorrono i presupposti di alcuna delle ipotesi di surrogazione, va comunque verificato se sussista un titolo ulteriore e diverso, che il terzo possa invocare per ottenere, nei confronti del debitore, la restituzione di quanto prestato al creditore. Sulla base della medesima giurisprudenza sopra richiamata, viene qui in soccorso l'istituto dell' arricchimento ingiustificato (articolo 2041-2042 c.c. ), che legittima il terzo, che abbia spontaneamente adempiuto l'obbligazione altrui e al contempo non abbia voluto compiere un'attribuzione liberale (indiretta), ad agire per ottenere dal debitore originario l'indennità corrispondente all'arricchimento procuratogli, atteso che il terzo non ha a disposizione altro rimedio verso il debitore senza giusta causa arricchito o di altri soggetti obbligati nei suoi confronti.