In tema di obbligo di interrogatorio preventivo nelle misure cautelari personali, la Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la soluzione di contrasti interpretativi sulla nullità e deducibilità delle ordinanze prive di tale adempimento, con specifico riferimento alla portata delle deroghe introdotte dalla legge n. 114/2024 e alle conseguenze nei procedimenti cumulativi tra più indagati e reati connessi, ex articolo 291, 292, 309, 311, 362, 407 c.p.p. e 576, 585, 61 c.p.
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 35613/2025, affronta il tema della portata dell' obbligo di interrogatorio preventivo nella disciplina delle misure cautelari personali , come riformata dalla legge n. 114/2024 . La vicenda trae origine dall'applicazione del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico a due coindagati per reati connessi (lesioni personali aggravate e atti persecutori) e dalla successiva impugnazione per l'omesso interrogatorio preventivo nei confronti di uno dei destinatari. Il provvedimento in oggetto ricostruisce dettagliatamente i due principali orientamenti giurisprudenziali emersi dopo la riforma : il primo, sostenuto tra le altre da Cass. Sez. 2, n. 26920/2025 , attribuisce rilievo unitario all'esigenza cautelare e consente la deroga all'interrogatorio preventivo per tutti i coindagati in presenza di connessione qualificata; il secondo, invece, valorizza la posizione individuale di ciascun indagato, richiedendo l'interrogatorio preventivo per chi non versi nelle condizioni derogatorie. In conclusione, ne consegue il ricorso alle Sezioni Unite , ai sensi dell' articolo 618, comma 1, c.p.p. , per la soluzione dei quesiti di diritto di seguito indicati: « se il giudice per le indagini preliminari che, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex articolo 12 c.p.p. o probatoriamente collegati ex articolo 371, comma 2, lett. b) e c), c.p.p., ritenga sussistenti, solo nei confronti di taluno, le condizioni di deroga per applicare la misura personale senza procedere al previo interrogatorio ai sensi dell' articolo 291, comma 1- quater , c.p.p. , possa effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti degli altri coindagati per i quali, invece, è necessario espletare l'interrogatorio preventivo». « se l'omissione del previo interrogatorio ai sensi dell' articolo 291, comma 1- quater , c.p.p. , nei casi in cui esso sia prescritto, integri una nullità c.d. a regime intermedio ex articolo 178, comma 1, lett. c), c.p.p., che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more».
Presidente Miccoli – Relatore Morosini Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.