Sull’obbligo di interrogatorio preventivo nelle misure cautelari personali dopo la riforma 2024

In tema di obbligo di interrogatorio preventivo nelle misure cautelari personali, la Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la soluzione di contrasti interpretativi sulla nullità e deducibilità delle ordinanze prive di tale adempimento, con specifico riferimento alla portata delle deroghe introdotte dalla legge n. 114/2024 e alle conseguenze nei procedimenti cumulativi tra più indagati e reati connessi, ex articolo 291, 292, 309, 311, 362, 407 c.p.p. e 576, 585, 61 c.p.

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 35613/2025, affronta il tema della portata dell' obbligo di interrogatorio preventivo nella disciplina delle misure cautelari personali , come riformata dalla legge n. 114/2024 . La vicenda trae origine dall'applicazione del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico a due coindagati per reati connessi (lesioni personali aggravate e atti persecutori) e dalla successiva impugnazione per l'omesso interrogatorio preventivo nei confronti di uno dei destinatari. Il provvedimento in oggetto ricostruisce dettagliatamente i due principali orientamenti giurisprudenziali emersi dopo la riforma : il primo, sostenuto tra le altre da Cass. Sez. 2, n. 26920/2025 , attribuisce rilievo unitario all'esigenza cautelare e consente la deroga all'interrogatorio preventivo per tutti i coindagati in presenza di connessione qualificata; il secondo, invece, valorizza la posizione individuale di ciascun indagato, richiedendo l'interrogatorio preventivo per chi non versi nelle condizioni derogatorie.   In conclusione, ne consegue il ricorso alle Sezioni Unite , ai sensi dell' articolo 618, comma 1, c.p.p. , per la soluzione dei quesiti di diritto di seguito indicati: « se il giudice per le indagini preliminari che, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex articolo 12 c.p.p. o probatoriamente collegati ex articolo 371, comma 2, lett. b) e c), c.p.p., ritenga sussistenti, solo nei confronti di taluno, le condizioni di deroga per applicare la misura personale senza procedere al previo interrogatorio ai sensi dell' articolo 291, comma 1- quater , c.p.p. , possa effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti degli altri coindagati per i quali, invece, è necessario espletare l'interrogatorio preventivo». « se l'omissione del previo interrogatorio ai sensi dell' articolo 291, comma 1- quater , c.p.p. , nei casi in cui esso sia prescritto, integri una nullità c.d. a regime intermedio ex articolo 178, comma 1, lett. c), c.p.p., che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more».

Presidente Miccoli – Relatore Morosini Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.