Sull’obbligo di interrogatorio preventivo nelle misure cautelari personali dopo la riforma 2024

In tema di obbligo di interrogatorio preventivo nelle misure cautelari personali, la Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la soluzione di contrasti interpretativi sulla nullità e deducibilità delle ordinanze prive di tale adempimento, con specifico riferimento alla portata delle deroghe introdotte dalla legge n. 114/2024 e alle conseguenze nei procedimenti cumulativi tra più indagati e reati connessi, ex articolo 291, 292, 309, 311, 362, 407 c.p.p. e 576, 585, 61 c.p.

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 35613/2025, affronta il tema della portata dell' obbligo di interrogatorio preventivo nella disciplina delle misure cautelari personali , come riformata dalla legge n. 114/2024 . La vicenda trae origine dall'applicazione del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico a due coindagati per reati connessi (lesioni personali aggravate e atti persecutori) e dalla successiva impugnazione per l'omesso interrogatorio preventivo nei confronti di uno dei destinatari. Il provvedimento in oggetto ricostruisce dettagliatamente i due principali orientamenti giurisprudenziali emersi dopo la riforma : il primo, sostenuto tra le altre da Cass. Sez. 2, n. 26920/2025 , attribuisce rilievo unitario all'esigenza cautelare e consente la deroga all'interrogatorio preventivo per tutti i coindagati in presenza di connessione qualificata; il secondo, invece, valorizza la posizione individuale di ciascun indagato, richiedendo l'interrogatorio preventivo per chi non versi nelle condizioni derogatorie.   In conclusione, ne consegue il ricorso alle Sezioni Unite , ai sensi dell' articolo 618, comma 1, c.p.p. , per la soluzione dei quesiti di diritto di seguito indicati: « se il giudice per le indagini preliminari che, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex articolo 12 c.p.p. o probatoriamente collegati ex articolo 371, comma 2, lett. b) e c), c.p.p., ritenga sussistenti, solo nei confronti di taluno, le condizioni di deroga per applicare la misura personale senza procedere al previo interrogatorio ai sensi dell' articolo 291, comma 1- quater , c.p.p. , possa effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti degli altri coindagati per i quali, invece, è necessario espletare l'interrogatorio preventivo»; « se l'omissione del previo interrogatorio ai sensi dell' articolo 291, comma 1- quater , c.p.p. , nei casi in cui esso sia prescritto, integri una nullità c.d. a regime intermedio ex articolo 178, comma 1, lett. c), c.p.p., che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more».

Presidente Miccoli – Relatore Morosini Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno ha applicato a Va.Ma. la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con impiego di dispositivo elettronico di controllo, in ordine al delitto di lesioni personali aggravato ai sensi degli articolo 585-576, comma primo, n. 2, 61 n. 2 cod. pen. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, tramite il difensore, propone direttamente ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell' articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. , per il mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo. A sostegno dei motivi di impugnazione si evidenzia che l'ordinanza cautelare ha colpito sia il ricorrente sia il fratello Va.Gi. e che soltanto nei riguardi del secondo, indagato per il delitto di atti persecutori, sussistono le condizioni che esonerano il giudice dalla necessità di effettuare l'interrogatorio preventivo. Si richiamano i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'omissione dell'interrogatorio anticipato previsto dall' articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. determina la nullità a regime intermedio, per violazione dell'articolo 178, lett. c), cod. proc. pen., dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa per le esigenze di cui all'articolo 274, lett. c), cod. proc. pen. in relazione a reati diversi da quelli rientranti nelle categorie enumerate dallo stesso articolo 291, comma 1-quater. 3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell' articolo 611 cod. proc. pen. , nel testo riscritto dal D.Lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha depositato un'articolata requisitoria a sostegno delle conclusioni in epigrafe trascritte. Il difensore dell'indagato ha trasmesso una prima memoria di replica alle conclusioni della parte pubblica, con la quale ha chiesto in subordine e solo in subordine di rimettere alle Sezioni Unite la questione inerente al regime di deducibilità della nullità scaturente dalla violazione dell' articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. Il medesimo difensore ha depositato una successiva memoria. Considerato in diritto 1. Il Collegio ritiene di dover rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell' articolo 618, comma 1, cod. proc. pen. , per la soluzione dei quesiti di diritto di seguito indicati. Se il giudice per le indagini preliminari che, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex articolo 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex articolo 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., ritenga sussistenti, solo nei confronti di taluno, le condizioni di deroga per applicare la misura personale senza procedere al previo interrogatorio ai sensi dell' articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. , possa effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti degli altri coindagati per i quali, invece, è necessario espletare l'interrogatorio preventivo . Se l'omissione del previo interrogatorio ai sensi dell' articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. , nei casi in cui esso sia prescritto, integri una nullità c.d. a regime intermedio ex articolo 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al Tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more . Gli orientamenti in contrasto verranno illustrati ai paragrafi 6 e 7. Il Collegio ritiene di segnalare alle Sezioni Unite anche ulteriori due aspetti problematici di carattere preliminare, attinenti all'inquadramento generale dell'interrogatorio preventivo, così da prevenire potenziali contrasti (cfr. paragrafi 4 e 5). 2. L'inquadramento processuale della vicenda. 2.1. Con l'ordinanza impugnata il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno ha applicato la misura del divieto di avvicinamento nei confronti dei fratelli Va.Gi. e Va.Ma., ravvisando gravi indizi di colpevolezza, a carico del primo, in ordine al delitto di atti persecutori (capo A) e, a carico del secondo, in ordine a quello di lesioni personali aggravate ai sensi degli articolo 585-576, comma primo, n. 2, 61 n. 2 cod. pen. Al riguardo, circa la posizione dell'odierno ricorrente Va.Ma., è bene chiarire, già in premessa, che il capo C) di incolpazione fa riferimento anche a ripetuti episodi di tentata violenza privata consistiti nell'impiego di violenza e minaccia per costringere la persona offesa a ritirare la denuncia presentata nei confronti di Va.Gi.; e che il successivo capo D) riguarda il danneggiamento compiuto da Va.Ma., colpendo con un paletto in ferro l'autovettura della persona offesa, posteggiata lungo una strada pubblica. Nonostante l'ordinanza cautelare contenga ripetuti riferimenti anche ai tentativi di violenza privata e di danneggiamento (cfr. pag. 9) e nonostante il dispositivo dell'ordinanza impugnata individui il titolo oggetto di cautela, genericamente, nel delitto di cui al capo C), è chiaro che la misura cautelare del divieto di avvicinamento è stata applicata soltanto per il delitto di lesioni aggravate, come si evince dal fatto che in tali termini è delimitata la richiesta del pubblico ministero e dalla circostanza che la cornice edittale degli altri reati oggetto di addebito (pari, nel massimo, ad anni tre di reclusione) non consente l'applicazione di misure cautelari ex articolo 280, comma 1, cod. proc. pen. La condotta lesiva in rilievo viene così descritta nel capo C) della incolpazione provvisoria: ... aggrediva e minacciava Mo.St., afferrandolo per il collo, avvicinandolo verso il declivio del fiume profferendo la frase io non sono Va.Gi., non ti lascio solo questo segno, ma ti prendo e ti butto giù ; a distanza di poco tempo dal precedente episodio, intimava alla persona offesa di ritirare la denuncia... dicendogli che se ubriaco gli avrebbe sparato in faccia e preso a calci e così dicendo gli sferrava una ginocchiata al ventre, concludendo profferendo la frase io non sono Va.Gi. ti caccio i denti in un attimo (episodio del 20.06.25) e cagionandogli lesioni personali lievi ritenute guaribili in gg. 2 (trauma contusivo al collo e in epigastrio). Con l'aggravante di aver commesso il fatto per assicurare al fratello Va.Gi. l'impunità dal delitto per cui (è) sottoposto a procedimento penale n. 2185/24 RGNR. . Il giudice per le indagini preliminari ha indicato, in modo cumulativo per entrambi gli indagati, la necessità di far fronte all'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in ragione del rischio di recidiva specifica . L'ordinanza, non preceduta da interrogatorio preventivo, è stata eseguita il 19 luglio 2025 nei confronti di entrambi gli indagati. L'interrogatorio di garanzia è stato espletato il 23 luglio 2025. In quella sede Va.Ma. si è avvalso della facoltà di non rispondere; non è stata eccepita né rilevata alcuna invalidità del titolo cautelare genetico. La misura è ancora in atto, come confermato dalla cancelleria dell'ufficio GIP Tribunale di Ascoli Piceno (cfr. nota del 17 ottobre 2025). 2.2. Va.Ma. ha impugnato l'ordinanza applicativa di misura coercitiva (divieto di avvicinamento alla persona offesa), azionando il rimedio del ricorso diretto per violazione di legge, ai sensi dell' articolo 311, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorrente non formula contestazioni sui requisiti di cui all' articolo 273 e 274 cod. proc. pen. , ma denuncia la nullità dell'ordinanza, ai sensi dell' articolo 292 comma 3-bis cod. proc. pen. , per violazione dell'obbligo di interrogatorio preventivo di cui all' articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. A fondamento dell'eccezione si afferma, in primo luogo, che l'esenzione dall'obbligo di interrogatorio preventivo opera soltanto per il coindagato Va.Gi. - rispetto al quale il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva specifica rispetto al delitto di cui all' articolo 612-bis cod. pen. (articolo 274, lett. c, in relazione all' articolo 362, comma 1-ter cod. proc. pen. ) - ma non si trasferisce al ricorrente, per il quale non ricorre alcuna delle condizioni derogatorie previste dall' articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. In secondo luogo, si sostiene che il mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo produce una nullità a regime intermedio, che può essere fatta valere con la prima impugnazione cautelare (riesame ex articolo 309 cod. proc. pen. o ricorso diretto per cassazione ex articolo 311, comma 2, cod. proc. pen. ), anche se, come nella specie, non sia stata eccepita in sede di interrogatorio postumo . Le tematiche devolute con il ricorso sollevano questioni oggetto di irrisolto dibattito giurisprudenziale e impongono l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite. 3. La disciplina normativa. 3.1. Nella fattispecie non sorgono problemi di diritto intertemporale: è pacifico che tornino applicabili, ratione temporis, le norme introdotte dalla legge n. 114 del 2024 , in vigore dal 25 agosto 2024, dato che si collocano nel periodo di vigenza della legge citata non solo tutti i segmenti processuali cautelari, ma anche il fatto-reato per cui si procede (che è stato commesso il 20 giugno 2025). 3.2. L' articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. (inserito dall'articolo 2, comma 1, lett. e, legge n. 114 del 2024) stabilisce che: Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale . I commi successivi dell'articolo regolano le modalità di svolgimento dell'interrogatorio preventivo. L' articolo 292 cod. proc. pen. , al comma 3-bis, sancisce la nullità dell'ordinanza non preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater. Il medesimo articolo 292 prevede, al comma 2-ter, la nullità dell'ordinanza che, effettuato l'interrogatorio preventivo, non contenga una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio. A tale disposizione fa eco l'integrazione apportata dalla legge n. 114 del 2024 all'articolo 309, comma 5, cod. proc. pen., che pone a carico dell'autorità procedente l'onere di trasmettere al Tribunale del riesame le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater. 3.3. La relazione illustrativa al D.D.L. A.S. 808 chiarisce, al paragrafo 2.2, la finalità dell'intervento legislativo volto a introdurre il principio del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui, nel corso delle indagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato a sorpresa . In tal modo si evita l'effetto dirompente sulla vita delle persone di un intervento cautelare adottato senza possibilità di difesa preventiva, dall'altro si mette il giudice nelle condizioni di poter avere una interlocuzione (e anche un contatto diretto) con l'indagato prima dell'adozione della misura . La medesima relazione indica il modello in quello già previsto dall' articolo 289, comma 2, cod. proc. pen. (misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio per delitti contro la pubblica amministrazione), da cui, però, la novella parzialmente si discosta, poiché nel caso della citata misura interdittiva il giudice per le indagini preliminari deve procedere all'interrogatorio preventivo prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero , mentre la nuova disciplina generale impone l'interrogatorio preventivo prima di disporre la misura , quindi soltanto nel caso in cui il giudice ritenga di accogliere la richiesta cautelare del pubblico ministero, non nel caso di rigetto (cfr. sul punto amplius Sez. 2, n. 11921 del 21/01/2025, Massa, par. 2.4., non massimata sul punto; Sez. 5. n. 12857 del 22/01/2025, Zanlunghi, non mass.). 3.4. L'inversione della precedente scansione procedimentale misura - interrogatorio , con istaurazione di un contraddittorio anticipato , conosce diversi casi di deroga individuati dallo stesso articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. Nel temperare l'impatto normativo della riforma, si è tenuto conto di situazioni incompatibili con una interlocuzione preventiva, in ragione di preminenti esigenze investigative e di tutela della collettività, che il legislatore ha codificato: - nel pericolo di inquinamento probatorio (articolo 274, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.); - nel pericolo di fuga (articolo 274, comma 1, lett. b); - nell'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c) - vale a dire concreto e attuale pericolo di recidiva - in relazione a uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale. I delitti indicati dall' articolo 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. (qui non in rilievo) sono quelli per i quali è prevista una durata maggiore delle indagini preliminari, ad esempio: strage, criminalità organizzata, terrorismo, gravi delitti contro la persona e il patrimonio e altri. Quelli indicati dall' articolo 362, comma 1-ter, cod. proc. pen. sono: il delitto previsto dall' articolo 575 del codice penale , nella forma tentata, i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572,609-bis, 609-ter , 609-quater , 609-quinquies , 609-octies e 612-bis del codice penale , ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice. 4. Un preliminare aspetto problematico: le condizioni derogatorie riferite all'articolo 274 comma 1 lett. c), cod. proc. pen. 4.1. I casi in cui viene meno l'obbligo di interrogatorio preventivo sono individuati in relazione all'esigenza cautelare da tutelare attraverso l'imposizione della misura. Il pericolo di fuga e di inquinamento probatorio consentono sempre la deroga; il pericolo di recidiva l'autorizza soltanto in relazione a uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale. Occorre stabilire se questa elencazione si riferisca ai delitti per cui si procede oppure a quelli che la misura cautelare mira a prevenire. Lo snodo è cruciale. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno ha ravvisato soltanto l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lett. c). Il delitto oggetto dell'ordinanza impositiva a carico del ricorrente (lesioni personali aggravate ai sensi dell' articolo 576, primo comma, n. 1, cod. pen. ) esula, ex se, dal novero di quelli citati dall' articolo 291, comma 1-quater cod. proc. pen. Quindi, se si dovesse avere riguardo al titolo per cui si procede, si dovrebbe senz'altro escludere - in prospettiva monosoggettiva, impregiudicata la questione del cumulo soggettivo (cfr. paragrafo 6) - la possibilità di interrogatorio differito; mentre la risposta potrebbe cambiare adottando l'ottica dei delitti futuri, poiché rimarrebbe la possibilità di sostenere che - per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali - sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale . 4.2. La giurisprudenza di legittimità (cfr. molte delle sentenze citate al paragrafo 6) sembra dare per assodato che l' articolo 291, comma 1- quater, cod. proc. pen. vada riferito ai delitti per cui si procede. La problematica è colta dalla sentenza Sez. F, n. 30640 del 26/08/2025, G., che evidenzia la duplice opzione ermeneutica prospettabile quanto all'individuazione della seconda ipotesi derogatoria, se, cioè, il rapporto di relazione indicato nel comma 1-quater dell' articolo 291 cod. proc. pen. intercorra con il reato la cui imputazione provvisoria viene mossa dal Pubblico Ministero in sede di richiesta cautelare o rispetto a futuri e probabili reati che l'indagato si pensa possa commettere (par. 1.3. del considerato in diritto). La pronuncia non scioglie il dubbio, poiché si arresta al rilievo che si tratta di profilo non valutabile in quanto non specificamente devoluto. La sentenza Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, Gravinese, prende, invece, espressa posizione quando giudica infondata l'affermazione del Pubblico ministero ricorrente secondo la quale il regime derogatorio, in presenza di esigenze cautelari specialpreventive, opererebbe anche quando il reato per il quale interviene la cautela non è compreso tra quelli indicati negli articolo 407, comma 2, lettera a) e 362, comma 1-ter, cod. proc. pen. , atteso che sarebbe sufficiente la sussistenza del pericolo di reiterazione di un reato compreso tra quelli ostativi, desunta da elementi ulteriori, quali la capacità a delinquere, i precedenti penali, i rapporti tra le parti ed il comportamento della persona offesa . La pronuncia evidenzia che: una siffatta opzione ermeneutica non fa i conti con il dato normativo, che, con riferimento alla tutela delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, lett. c), cod. proc. pen., impone che il reato per il quale viene emesso il titolo cautelare sia ricompreso nel catalogo tassativo di cui agli articolo 407, comma 2, lettera a) e 362, comma 1- ter, cod. proc. pen. , con la conseguenza che dà luogo ad un'ipotesi non consentita di analogia in malam partem . Quindi conclude che: Il reato ostativo, oggetto dell'ordinanza cautelare, costituisce presupposto ineludibile per l'applicazione della disciplina che deroga alla regola dell'interrogatorio preventivo, di talché - in mancanza - l'emissione dell'ordinanza cautelare è nulla, se non preceduta dall'interrogatorio (par. 1.9. del considerato in diritto). 4.3. La soluzione non appare scontata. Tuttavia, l'eventuale adesione a una diversa interpretazione sarebbe foriera di un contrasto potenziale che solo le Sezioni Unite possono dirimere. Al riguardo ci si limita ad osservare che le deroghe al contraddittorio anticipato sono imperniate sulle esigenze cautelari da preservare. Sulla scorta di tale ratio, quanto all'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, lett. c), il riferimento a uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale sembra essere calibrato non sul titolo di reato oggetto di cautela (che invece rileva sotto altri aspetti, come ad esempio ai fini della previsione di applicabilità della misura ex articolo 280 cod. proc. pen. ) bensì sulla tipologia di delitti futuri che potrebbero essere commessi. Lo conferma il dato testuale: la lettera dell' articolo 291, comma 1-quater cod. proc. pen. riproduce quella inserita nel testo dell'articolo 274, comma 1, lett. c) dall'articolo 3, comma 2, L. n. 332 del 1995, quando fa riferimento al concreto e attuale pericolo che la persona sottoposta alle indagini commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale , salvo poi discostarsene parzialmente nella individuazione di ulteriori tipologie delittuose, arricchendole rispetto ai delitti diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata . 4.4. Il tema - fondamentale nella ricostruzione dell'istituto - sarebbe stato potenzialmente decisivo anche nella fattispecie oggetto del presente procedimento se il giudice per le indagini preliminari non si fosse arrestato a valutazioni generiche (cfr. infra paragrafo 6), le quali assumono maggiore o minore pregnanza in base alla risposta che l'interprete ritiene di offrire alla questione esposta nel paragrafo 5 che segue. 5. Un ulteriore, preliminare aspetto problematico: il rapporto tra le condizioni derogatorie e la motivazione del provvedimento impositivo. Sorge la necessità di stabilire se le condizioni derogatorie contemplate dall' articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. debbano sussistere oggettivamente e in quali termini assuma valore la motivazione del provvedimento. 5.1. La regola del contraddittorio anticipato è assistita dalla sanzione di nullità dell'ordinanza prevista dall' articolo 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. In giurisprudenza si è osservato che la nullità è una sanzione correlata a un vizio strutturale dell'atto, ben potendosi dire dunque che l'omissione dell'interrogatorio dia luogo ad un vizio genetico del titolo cautelare. La norma di nuovo conio, al contrario della disciplina dell'interrogatorio di garanzia posticipato ex articolo 294 cod. proc. pen. , delinea un'architettura procedimentale che postula come prerequisito per l'emissione della misura personale l'interlocuzione preventiva con il suo destinatario, salve le pur ampie deroghe previste. Il contatto anticipato tra il giudice e il (potenziale) destinatario del provvedimento restrittivo costituisce un elemento fondante, e non solo cronologicamente antecedente, dell'esercizio del potere cautelare e la sua omissione costituisce un vulnus all'esercizio delle prerogative difensive, poiché priva l'indagato del diritto di esporre quanto ritenuto a sua difesa (così per tutte in motivazione Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci). Nel medesimo senso si è affermato che il pericolo di fuga ovvero il pericolo di inquinamento di prove che consentono al giudice di disporre la misura cautelare senza procedere all'interrogatorio preventivo previsto dall' articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. devono sussistere oggettivamente, così che la loro mancanza, rilevata o ritenuta dal giudice dell'impugnazione, provoca l'annullamento dell'ordinanza dispositiva emessa sulla base di tali esigenze cautelari erroneamente ritenute dal giudice del provvedimento genetico (Sez. 2, n. 9113 del 09/01/2025, Pizzolante, non mass.); l'opzione ermeneutica si trova citata anche nella sentenza Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, Luciano, che precisa come l'interrogatorio preventivo costituisca presupposto oggettivo per l'emissione della misura, derogabile solo in presenza della sussistenza - e, quindi, della loro realtà oggettivadei casi che limitano la natura generale della disposizione che ha introdotto l'interrogatorio preventivo . 5.2. Da queste lineari premesse le decisioni citate fanno discendere la conseguenza che l'insussistenza delle condizioni derogatorie produce ex se la nullità dell'ordinanza cautelare. In ottica opposta, allora, si potrebbe affermare che la sussistenza delle condizioni derogatorie rende sempre valida l'ordinanza, indipendentemente dalla tenuta della motivazione addotta dal giudice di merito. In realtà le sentenze che si sono occupate del tema hanno finito per basarsi sull'apparato motivazionale dei provvedimenti, quale necessario mediatore di verifica della sussistenza o meno delle esigenze cautelari richiamate dall' articolo 291, comma 1- quater, cod. proc. pen. In tale prospettiva si è giunti a sostenere che il Tribunale del riesame non può esercitare il potere integrativo della motivazione di cui all' articolo 309, comma 9, cod. proc. pen. , poiché, diversamente, si attribuirebbe efficacia sanante della nullità non alla scelta della parte, cui è rimessa la relativa eccezione, ma del giudice (Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, Luciano, Rv. 288037 - 01; seguita da Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci; Sez. 6, n. 27444 del 09/07/2025, Bellomunno). Tuttavia - proprio in ragione delle indicate premesse (su cui concordano tutte le pronunce citate) e del carattere interamente devolutivo del mezzo di impugnazione di cui all' articolo 309 cod. proc. pen. -sembra arduo negare al Tribunale del riesame il potere di integrare la motivazione dell'ordinanza cautelare, specificando natura e caratteri delle esigenze sottese alla misura cautelare, così da giustificare, in modo più convincente, la ritenuta sussistenza oggettiva delle condizioni di esenzione dall'obbligo di contraddittorio anticipato (sui poteri del Tribunale del riesame in questo specifico ambito si rimanda all'ampia ricostruzione compiuta da Sez. 2, n. 11921 del 23701/2025, Massa, par. 2.7). Al riguardo può notarsi che la novella non è intervenuta sulla disposizione del comma 9 dell'articolo 309, sicché rimane ferma la possibilità per il Tribunale del riesame di confermare il provvedimento cautelare per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso ; mentre l'obbligo di annullare l'ordinanza continua a rimanere ancorato soltanto alla totale omissione di motivazione e alla mancanza di autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa . 6. Il primo profilo di contrasto: i procedimenti soggettivamente cumulativi. 6.1. L'ordinanza impugnata poggia sulla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. individuate nel pericolo concreto e attuale che i due indagati, Va.Gi. e Va.Ma., possano commettere delitti della stessa specie di quelli per cui si procede; in tal senso va intesa la laconica espressione impiegata dal giudice per le indagini preliminari senza distinguere le posizioni: rischio di recidiva specifica (cfr. pag. 9 ordinanza impugnata). Non è chiaro a quali specifici delitti intendesse in tal modo alludere il giudice di merito. In difetto di ulteriori precisazioni, deve ragionevolmente ritenersi che, nei confronti di ciascun indagato, sia stato ritenuto sussistente il pericolo di commissione di delitti analoghi a quelli addebitati a ognuno e oggetto di cautela, vale a dire: - nei confronti di Va.Gi., il rischio di reiterazione del delitto di atti persecutori, che rientra nel novero delle deroghe all'obbligo di interrogatorio preventivo, in quanto ricompreso nell'elenco di cui all' articolo 362, comma 1-ter cod. proc. pen. ; - nei confronti di Va.Ma., il pericolo di reiterazione del delitto di lesioni aggravate che non rientra in alcuna delle categorie esentate dall'interrogatorio preventivo. Alla medesima conclusione si giunge, a maggior ragione, se si abbia riguardo al titolo di reato per il quale si procede (cfr. sopra paragrafo 4.). 6.2. Occorre allora risolvere la dibattuta questione sottesa alla declinazione dell'interrogatorio preventivo nei procedimenti soggettivamente cumulativi, tenuto conto che, come si è visto, le condizioni di deroga all'obbligo del contraddittorio anticipato caratterizzano solo la posizione del coindagato Va.Gi., ma non quella dell'odierno ricorrente Va.Ma., legata alla prima da un collegamento ex articolo 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., venendo in rilievo un reato commesso per assicurare ad altri l'impunità. Nonostante la recente introduzione della disciplina normativa, la giurisprudenza di legittimità ha già registrato un contrasto interpretativo sul tema. 6.2.1. Secondo alcune pronunce, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente a oggetto più reati connessi ex articolo 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex articolo 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari quando ritenga sussistenti, solo nei confronti di taluno, le condizioni di deroga, è esonerato, nei riguardi di tutti gli indagati, dall'obbligo di procedere all'interrogatorio preventivo (cfr. Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, Gravinese, Rv. 288480-02; nonché le sentenze non massimate pronunciate nella medesima udienza nell'ambito della stessa vicenda cautelare: Sez. 2, n. 26915 del 12/06/2025, Pappacena; Sez. 2, n. 26916 del 12/06/2025, Piscopo; Sez. 2, n. 26917 del 12/06/2025, De Vivo; Sez. 2, n. 26918 del 12/06/2025, Mancuso; Sez. 2, n. 26919 del 12/06/2025, De Vivo; Sez. 2, n. 26921 del 12/06/2025, Vorraro). Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, Gravinese, premette che non vi sono motivi per differenziare il caso del procedimento oggettivamente cumulativo da quello soggettivamente cumulativo (una netta distinzione invece si trova tracciata in Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci, par. 5; Sez. 5, n. 30342 del 24/07/2025, Geusa, par. 1.1.). L'ordito motivazionale della decisione verrà di seguito esaminato nella prospettiva di valorizzare la tematica del cumulo soggettivo che qui interessa. La sentenza muove dalla considerazione che la legge n. 114 del 2024 ha lasciato inalterato il sistema complessivo delle misure cautelari, all'interno del quale non vi sono specifiche norme che prevedono ipotesi di separazione o spacchettamento del procedimento. L' articolo 18 cod. proc. pen. , che consente la separazione dei processi nelle ipotesi ivi elencate, riguarda la fase del giudizio, per cui non può trovare applicazione nella fase delle indagini preliminari. In detta fase soltanto il pubblico ministero è autorizzato, ai sensi dell' articolo 130 disp. att. cod. proc. pen. , a separare talune posizioni per le quali viene esercitata l'azione penale. Trattasi di un potere autonomo del pubblico ministero che presenta solo apparenti analogie con la separazione disciplinata dall' articolo 18 cod. proc. pen. Da tale premessa la sentenza Gravinese fa discendere la conseguenza che il giudice per le indagini preliminari, a fronte di una richiesta cautelare che contempli imputazioni soggettivamente complesse, non può separare singole posizioni al fine di effettuare l'interrogatorio preventivo laddove previsto, in quanto non vi sono disposizioni che lo consentono, per cui dovrà fare precipuo riferimento alla disciplina derogatoria, posticipando l'interrogatorio di garanzia di tutti gli indagati all'esito dell'emissione della misura cautelare; così da permettere una gestione unitaria del fascicolo, prevalendo l'esigenza di mantenere riservata l'iniziativa cautelare complessivamente considerata, in modo da preservarne l'efficacia. La sentenza evidenzia le problematiche alle quali si andrebbe incontro optando per la soluzione contraria: sarebbe oltremodo improbo per il pubblico ministero, in presenza di imputazioni connesse, selezionare gli atti da depositare ; si rischierebbe un'indebita anticipazione della discovery, neutralizzando in maniera ingiustificata l'effetto sorpresa nell'esecuzione della misura e di conseguenza determinando un vulnus alla tutela delle esigenze cautelari sottese. Non sarebbe percorribile l'opzione alternativa di emettere l'ordinanza cautelare per i reati ostativi e poi procedere all'interrogatorio preventivo per gli altri titoli di reato, atteso che in questo caso il giudice potrebbe compiere un esame solo parziale delle condotte, qualora le stesse fossero relative a fatti tra loro connessi, ciò che impedirebbe una valutazione unitaria, essenziale ai fini della considerazione della loro complessiva gravità in relazione alle dedotte esigenze cautelari . La pronuncia traccia, poi, un discrimine che vale a contemperare l'intervento cautelare a sorpresa con quello garantito dal contraddittorio : la disciplina derogatoria può applicarsi a tutte le posizioni solo qualora ricorrano le ipotesi di connessione qualificata ai sensi dell' articolo 12 cod. proc. pen. , ovvero di collegamento probatorio ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen.; mentre si imporrà un differente trattamento a fini cautelari in presenza di legami occasionali o di mere ragioni di opportunità processuale, non ricorrendo in siffatte ipotesi nessuno degli inconvenienti sopra evidenziati. 6.2.2. In senso opposto si pongono altre decisioni che valorizzano la dimensione soggettiva della cautela. Sostengono che la posizione di ciascun indagato soggiace al regime cautelare implicato dalle condizioni che la caratterizzano: gli indagati per i quali sussistono le esigenze cautelari di deroga subiranno un interrogatorio di garanzia postumo ; per gli altri il giudice delle indagini preliminari dovrà procedere all'interrogatorio preventivo (Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci, Rv. 288191-01; Sez. 5, n. 30342 del 24/07/2025, Geusa, non mass.). Queste pronunce assegnano preminente rilievo al fatto che: la regola del previo interrogatorio è volta alla tutela del singolo indagato, il quale non può essere pregiudicato dalla posizione di altri indagati, che debbano rispondere di reati più gravi o nei cui confronti siano specificamente ravvisabili esigenze che impongono un intervento a sorpresa . Le medesime sentenze evidenziano che il giudice non è tenuto a separare le posizioni, restando unico il procedimento, ma essendo differenziato il rispettivo regime cautelare. 6.2.3. Il contrasto, attuale e persistente, può essere composto soltanto dall'intervento delle Sezioni Unite. Ove il dissidio venisse risolto riconoscendo la violazione dell'obbligo di interrogatorio preventivo, assumerebbe rilievo un ulteriore tema oggetto di controversia ermeneutica. 7. Il secondo profilo di contrasto: il regime della nullità. L' articolo 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. stabilisce che l'ordinanza cautelare è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater. 7.1. La giurisprudenza di legittimità risulta, sinora, univoca nel ricondurre la nullità alla categoria di quelle a regime intermedio, in quanto trattasi di un difetto procedurale che incide sulla piena estrinsecazione del diritto di difesa, ai sensi dell'articolo 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 27444 del 09/07/2025, Bellomunno; Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, Luciano; Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025, Marangio; Sez. 2, n. 12034 del 18/02/2025, Melis; Sez. 5, n. 12857 del 22/01/2025, Zanlunghi; nonché le citate Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, Gravinese e Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci, non in contrasto sul punto). 7.2. Le pronunce si dividono, però, quando si tratta di individuare il regime di deducibilità della nullità: secondo alcune decisioni l'eccezione deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto utile che si svolge alla presenza delle parti e, quindi, nell'interrogatorio di garanzia postumo; mentre secondo altre la nullità in questione può essere dedotta per la prima volta dinanzi al Tribunale del riesame (o dinanzi alla Corte di cassazione nel caso di ricorso diretto ex articolo 311, comma 2, cod. proc. pen. ). Il profilo assume rilevanza nella fattispecie, in quanto, come risulta dal relativo verbale, Va.Ma. non ha fatto valere alcuna invalidità dell'ordinanza cautelare in sede di interrogatorio postumo dinanzi al giudice per le indagini preliminari e ha sollevato l'eccezione di nullità, per la prima volta, con il ricorso diretto per cassazione. 7.2.1. La citata sentenza Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, Gravinese, si pone a capofila (Rv. 288480-03) dell'orientamento secondo cui l'eccezione di nullità deve essere proposta, a pena di decadenza, in sede di interrogatorio postumo e non può essere dedotta per la prima volta con l'impugnazione dell'ordinanza cautelare assunta in violazione dell'obbligo di interrogatorio preventivo (nel medesimo senso Sez. 5, n. 30342 del 24/07/2025, Geusa, non massimata; nonché le già menzionate Sez. 2, n. 26915 del 12/06/2025, Pappacena; Sez. 2, n. 26916 del 12/06/2025, Piscopo; Sez. 2, n. 26917 del 12/06/2025, De Vivo; Sez. 2, n. 26918 del 12/06/2025, Mancuso; Sez. 2, n. 26919 del 12/06/2025, De Vivo; Sez. 2, n. 26921 del 12/06/2025, Vorraro). In motivazione, la sentenza Gravinese afferma che l'interrogatorio di garanzia postumo, nel frattempo svolto, rappresenta il primo momento utile, ai sensi dell' articolo 182 cod. proc. pen. , per dedurre la nullità che, altrimenti, resta sanata. La sentenza Geusa rafforza la conclusione, richiamando quanto statuito, nel medesimo senso, da questa Corte con riferimento all'interrogatorio preventivo previsto per le misure interdittive (Sez. 5, n. 8977 del 01/12/2021, dep. 2022, Mazzone, Rv. 282901). 7.2.2. Su opposto versante si collocano quelle decisioni (Sez. 6, n. 27444 del 09/07/2025, Bellomunno, Rv. 288192-01; Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci, Rv. 288191-02; Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, Luciano, non massimata sul punto) che posticipano il momento in cui l'eccezione di nullità può essere sollevata alla proposizione dell'impugnazione avverso l'ordinanza cautelare (di regola il riesame, nel presente caso il ricorso diretto per cassazione). Le sentenze, di analogo contenuto argomentativo, si radicano, sostanzialmente, sul rilievo che le regole di deducibilità e di preclusione di cui all' articolo 182 cod. proc. pen. devono essere valutate alla luce della peculiarità dello schema procedimentale: il secondo comma presuppone infatti che all'atto assista la parte, ciò che non è ravvisabile con riguardo all'adozione di un atto a sorpresa, quale l'ordinanza applicativa di misura cautelare non preceduta da interrogatorio. Le decisioni fanno leva sulla natura della richiesta di riesame che costituisce il mezzo di impugnazione preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare e che consente all'indagato di ottenere un pieno controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento e, quindi, la verifica ex post della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per l'applicazione della misura, costituiti non solo dai gravi indizi e dalle esigenze cautelari ma anche dalla necessità (o meno) dell'interrogatorio preventivo. Sostengono che tale verifica non può essere preclusa dalla mancata proposizione dell'eccezione di nullità dinanzi al giudice che effettua l'interrogatorio di garanzia, rimarcando che manca una espressa previsione in questo senso . Citano a conforto quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite Niecko (n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024), la quale - nel classificare come nullità a regime intermedio il vizio derivante dalla mancata traduzione del titolo cautelare in lingua conosciuta dall'indagato - recepisce l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale nullità deve essere eccepita con l'impugnazione dell'ordinanza applicativa dinanzi al Tribunale del riesame. 8. Un ulteriore profilo: l'interesse. Nell'interrogatorio postumo Va.Ma. si è avvalso della facoltà di non rispondere. Tale situazione potrebbe rendere necessario un confronto con il principio, immanente in plurime pronunce di legittimità, secondo cui può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dall'inosservanza della norma che si assume violata. Lo spunto si trae dalla citata pronunzia delle Sezioni Unite Niecko che, dopo aver affermato il principio appena ricordato in conclusione al paragrafo 7, ha dichiarato inammissibile il ricorso cautelare dell'indagato, il quale non aveva adempiuto all'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile. Va notato, in ogni caso, che diverse decisioni di questa Corte hanno ritenuto privo di rilevanza, ai fini in rassegna, il fatto che l'indagato si sia avvalso del diritto al silenzio: L'interrogatorio preventivo non è, infatti, surrogabile e l'indagato ha interesse, a prescindere dal concreto iter processuale, all'osservanza della disposizione che è parte integrante del potere coercitivo del giudice (così in motivazione Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci, par. 6; si veda in motivazione anche Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025, Marangio, par. 5.6.). 9. La decisività della soluzione delle questioni in esame, da cui dipende la sorte della misura cautelare applicata al ricorrente, il contrasto insorto tra le sezioni semplici, nonché la estrema rilevanza delle tematiche in rilievo anche per la loro incidenza sui diritti fondamentali della persona, inducono il Collegio a rimettere il ricorso alle Sezioni Unite. Il riferimento alle condizioni di salute della persona offesa impone, in caso di diffusione della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi. P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.