Con la sentenza n. 157 del 30 ottobre 2025, la Corte Costituzione ha dichiarato conforme alla Costituzione l’articolo 168- bis , comma 1, c.p. nella parte in cui esclude dal novero dei reati in ordine ai quali trova applicazione l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova il delitto di favoreggiamento reale, non rinvenendo alcuna violazione dei parametri costituzionali.
L'oggetto della rimessione La pronuncia in commento prendo spunto da un'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale da parte del GUP di Taranto, il quale rilevava la non rispondenza dell'articolo 168- bis , comma 1, c.p.ai dettati costituzionali degli articoli 3 e 27, nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato per il delitto di favoreggiamento reale di cui all' articolo 379 c.p. Da un lato rilevava la violazione del principio di eguaglianza di cui all' articolo 3 Cost. , nella misura in cui nell'attuale architettura del sistema penalistico italiano gli imputati di fattispecie affini come la falsa testimonianza, di cui all' articolo 372 c.p. , o di induzione a non rendere o rendere dichiarazioni mendace all'autorità giudiziaria, di cui all'articolo 377- bis c.p., possono trovano conforto nella più benevola disciplina della messa alla prova , mentre un simile beneficio non viene riconosciuto al delitto di favoreggiamento reale ; secondo il rimettente la violazione dell' articolo 3 Cost. diventerebbe ancor più acuta se si tiene conto del fatto che l'istituto processuale di favore può trovare applicazione anche con riferimento al delitto di favoreggiamento personale , ex articolo 378 c.p. Dall'altro lato, per il Giudice di merito, una simile disparità andrebbe a spiegare effetti anche sotto il profilo della percezione della pena nella sua prospettiva rieducativa , con evidenti ed insuperabili tensioni con l' articolo 27 Cost. , dal momento che la preclusione che viene prevista per gli imputati del delitto di cui all' articolo 379 c.p. non trova validi addentellati sul piano logico: in concreto, l'impossibilità di accedere alla sospensione del processo con messa alla prova renderebbe qualsiasi altro esito processuale negativo per l'imputato come ingiusto sotto il profilo sanzionatorio. In sostanza, la mancanza di razionalità che contraddistingue l'articolo 168- bis c.p. con riferimento all'esclusione prevista per il delitto di favoreggiamento reale rispetto alle altre fattispecie invocate sotto il profilo dell'invocata violazione dell' articolo 3 Cost. renderebbe anche la percezione della pena come non corretta ; ciò quanto meno sotto il profilo della perdita di chance di reinserirsi nel tessuto sociale in modo meno traumatico da parte degli imputati per il delitto di favoreggiamento reale, circostanza, quest'ultima, che costituisce la ratio dell'istituto di cui all'articolo 168- bis , comma 1, c.p. ma che il legislatore ritiene in modo arbitrario di limitarne a loro l'accesso. Il decisum della Corte La Consulta rigettava la questione di legittimità costituzionale osservando, in primo luogo, come fosse non fondato il rilievo per cui si sarebbe dinanzi ad una violazione dell' articolo 3 Cost. per diversità di trattamento degli imputati di cui all' articolo 379 c.p. rispetto a quelli di altre fattispecie previste dal legislatore nell'ambito dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, nella misura in cui le norme invocate in questa prospettiva (falsa testimonianza, induzione a dichiarazioni mendaci o reticenti all'autorità giudiziaria) hanno una struttura e una oggettività di tutela diversa rispetto al delitto di favoreggiamento reale, circostanza, questa, che preclude la loro assunzione quali referenti sotto il profilo di una presunta violazione del principio di eguaglianza ; con riferimento invece ad una diversità di trattamento rispetto all'ipotesi di cui all'articolo 378 (favoreggiamento personale), la Corte riteneva di non poter espletare un'analisi in termini comparativi tra le due fattispecie, e dunque di non potersi pronunciare al riguardo, per mancanza di un sufficiente impianto argomentativo da parte del provvedimento di rimessione , ritenendo, sul punto, la doglianza inammissibile. In ordine alla ipotizzata violazione dell' articolo 27 Cost. , osservava, infine, come le finalità rieducative che la pena deve essere portatrice non vengono in alcuno modo frustrate dall'invocata preclusione. La gravità del reato di cui all' articolo 379 c.p. , che al contempo evidenzia anche una non trascurabile pericolosità del reo, spiega adeguatamente la scelta del legislatore e, in ogni caso, la possibilità di espletare una corretta risocializzazione del soggetto non viene menomata, dal momento che il nostro sistema giudiziario prevede una serie di istituti alternativi alla sospensione del processo con messa alla prova (es. la sospensione condizionale, le misure alternative alla detenzione ecc.) che scongiurano, in punto di fatto, che la pena in concreto irrogata venga percepita come non proporzionale e dunque ingiusta.