La destinazione del bene a pubblico servizio integra l’aggravante di furto anche in caso di manomissione del contatore

In materia di furto aggravato di energia elettrica, rileva la destinazione del bene a pubblico servizio e non la modalità dell’impossessamento.

La Corte Suprema di Cassazione, Quarta Sezione Penale, con la sentenza 35426/2025, si è pronunciata sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Lecce avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva escluso la configurabilità dell'aggravante ex articolo 625, comma 1, n. 7, c.p. in un caso di sottrazione di energia elettrica tramite manomissione del contatore. Il tema centrale affrontato riguarda la corretta interpretazione della circostanza aggravante relativa ai reati commessi su cose destinate a pubblico servizio o di pubblica utilità , con particolare attenzione alla natura del bene “energia elettrica” e alla sua destinazione. Secondo il Collegio, la motivazione della sentenza impugnata è errata laddove esclude la rilevanza dell'aggravante per il solo fatto che il bene, pur essendo energia elettrica, sia stato sottratto mediante manomissione del contatore. Ciò che rileva ai fini dell'aggravamento è la destinazione oggettiva del bene: l'energia elettrica è oggettivamente destinata a pubblico servizio , indipendentemente dalle modalità concrete dell'impossessamento (sia esso allaccio abusivo alla rete o manomissione del contatore). Di conseguenza , la sottrazione di energia, in quanto bene destinato alla collettività, integra l'aggravante in esame ogni qualvolta risulti alterata la destinazione pubblicistica del bene. In conclusione, la Cassazione sintetizza le implicazioni pratiche della propria decisione, disponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza del Tribunale di Taranto e la trasmissione degli atti per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato. Il giudice di merito dovrà dunque rivalutare la condotta degli imputati secondo la corretta interpretazione dell' articolo 625, comma 1, n. 7, c.p.

Presidente Di Salvo - Relatore D'Auria Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Taranto con sentenza del 12/03/2025 dichiarava non doversi procedere nei confronti di C.D. e di P.G. per difetto della condizione di procedibilità, esclusa la circostanza aggravante di cui all' articolo 625, comma primo, n. 7 cod. pen. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo con cui deduce la violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'articolo 625, comma primo, n. 7 cod. pen. Ritiene che la motivazione della sentenza impugnata sul punto dell'esclusione della contestata circostanza aggravante sia errata; che, invero, avendo gli imputati agito su un bene, quale l'energia elettrica, certamente destinato a pubblico servizio e/o di pubblica utilità, non rilevano le modalità con cui è avvenuto l'impossessamento; che, dunque, non conta la manomissione del contatore, quanto piuttosto la circostanza che il bene sottratto al legittimo proprietario sia il bene energia elettrica, destinato a pubblico servizio o di pubblica utilità; che, del resto, la manomissione del contatore non muta la natura del bene oggetto di appropriazione, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia che transita nella rete, quanto la sua destinazione finale a pubblico servizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Va innanzitutto premesso che il delitto di furto aggravato ai sensi dell' articolo 625, comma primo, n. 7 cod. pen. , ad eccezione del caso di fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede, che qui non ricorre, è sottratto al regime di perseguibilità a querela introdotto con cosiddetta riforma Cartabia. Ritiene il Collegio che, nella fattispecie in esame, ricorra l'aggravante in discorso, contestata mediante il richiamo all' articolo 625, comma 1, n. 7, cod. pen. sotto il profilo del fatto compiuto su cose destinate a pubblico servizio, in quanto la condotta addebitata agli odierni ricorrenti si è concretizzata nella manomissione del contatore dell'energia elettrica destinata a servizio pubblico. In proposito, la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento cui si intende dare continuità, ha già più volte ritenuto che la cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l' articolo 625, comma primo, n. 7 cod. pen. è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773 - 01); l'aggravante, dunque, sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422 - 01; Sez. 5, n. 42373 del 27/6/2023, Valenti, n.m.), essendo arbitrario sostenere che la nozione di «pubblico servizio», in rapporto alla destinazione di beni strumentali, si incentri sull'accessibilità di essi ad opera della generalità dei consociati, rilevando invece la qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali (Sez. 4, n. 5687 del 10/01/2024, Chiola, n.m.). In altri termini, la configurabilità della circostanza aggravante in discorso non dipende dal fatto che la condotta sia consistita nell'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione piuttosto che nella manomissione del contatore, in quanto la ratio del maggior disvalore della condotta risiede nella destinazione del bene energia , così come delle risorse destinate a garantirne l'erogazione, alla fruizione da parte della generalità dei consociati, dunque, nella sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane sia nell'ipotesi di allacciamento abusivo alla rete, che di manomissione del contatore. 2. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per la celebrazione del giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto, per l'ulteriore corso.