La Cassazione ha affermato che in caso di sequestro probatorio di un telefono cellulare contenente dati informatici e pur già restituito all'avente diritto previa estrazione di copia forense , sussiste di per sé l'interesse di questi a proporre riesame per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della misura, senza necessità della dimostrazione relativa alla disponibilità esclusiva di quanto ivi contenuto, essendo lo smartphone un dispositivo destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate.
(In motivazione, la Corte ha affermato che sussiste l'interesse all'impugnazione, in quanto il telefono cellullare è uno strumento informatico destinato per la sua stessa natura a raccogliere dati informatici di natura personale e professionale oltre che sensibile, rientranti nel proprio patrimonio informativo”). Il Tribunale annullava il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero, disponendo la restituzione all'indagato del telefono cellulare sottoposto a vincolo probatorio e della copia forense eventualmente estratta. Il PM proponeva ricorso per cassazione lamentando che la decisione del riesame è intervenuta quando i telefoni cellulari erano già stati restituiti per cui non era configurabile alcuna violazione dei diritti del ricorrente il cui interesse, concreto e attuale all'impugnazione cautelare è stato meramente presunto, in assenza di qualsivoglia verifica. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale, sul rilievo che sussiste l'interesse alla impugnazione giacché un accesso incontrollato ai dati dell'apparato cellulare può fornire informazioni non solo sul traffico telefonico e sulla localizzazione del dispositivo ma anche sulle fotografie e sulla navigazione effettuate oltre che sui messaggi che vi sono conservati ovvero su una mole di dati che riguardano la vita privata del soggetto. La pronuncia in commento si è occupata dell'interesse ad impugnare con riesame il decreto di sequestro di un cellullare, qualora sia stata disposta la restituzione degli originali e dei supporti informatici oggetto di sequestro probatorio, previa estrazione di copia dei dati informatici, le cc.dd. copie forensi. La giurisprudenza di legittimità ( Cass. n. 24617/2015 ), orientamento confermato dalle Sezioni Unite ( Sez. U n. 40963/2017 ), ha stabilito che nel sequestro di supporti informatici la copia del dato informatico in esso contenuto ed il suo trattenimento (poco rilevando il concetto di originale e copia avendosi sostanzialmente, per la peculiarità del mezzo, una pluralità di originali ) non possono ritenersi una restituzione del bene in sequestro quando il valore in sé del dato risulti ancora sottratto all'avente diritto: un dato segreto, un progetto, ma anche il nome di una fonte, sono informazioni il cui valore consiste nella riservatezza del dato, la sua circolazione in più copie può costituire una privazione del bene rispetto al quale non può non ritenersi sussistere un diritto al riesame. Pertanto, si è ritenuto che l'interesse nell'impugnazione in tema di sequestro probatorio di dati informatici dovesse ravvisarsi nella tutela del diritto di ogni soggetto alla disponibilità esclusiva del proprio patrimonio informativo , la cui lesione era ipotizzabile anche in caso di restituzione del supporto contenente i dati, e la cui tutela assumeva connotazioni pressanti soprattutto nei casi di sequestro avente ad oggetto informazioni incidenti sul diritto alla riservatezza o al segreto. Le Sezioni Unite, facendo propria questa prospettiva interpretativa, hanno ribadito che, nonostante la restituzione del supporto sul quale il dato è contenuto, permane comunque un interesse all'impugnazione del provvedimento ablativo per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi. Il tema dell'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, è stato affrontato dalla Corte di cassazione. E' stato, infatti, affermato il principio per cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati ( Cass. n. 40963/2017 ) Lo stesso giudice della nomofilachia aveva sottolineato l' autonomia del provvedimento acquisitivo della copia rispetto al sequestro probatorio ed affrontato l'ulteriore aspetto relativo all'eventuale permanenza, a fronte dell'avvenuta restituzione, di un interesse ad impedire comunque l'ingresso della copia nel patrimonio probatorio utilizzabile, cosicché l'eventuale annullamento del sequestro all'esito dell'esame travolgerebbe il presupposto di validità del conseguente provvedimento di acquisizione probatoria, rendendolo a sua volta invalido ( Cass. n. 18253/2008 ). Al riguardo, l'orientamento di legittimità a mente del quale deve trattarsi, in ogni caso, di un interesse concreto ed attuale, specifico ed oggettivamente valutabile sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari conseguenti alla indisponibilità delle informazioni contenute nel documento, la cui sussistenza andrà dimostrata, non potendosi ritenere sufficienti allo scopo generiche allegazioni ( Cass. n. 37409/2024 ), non risulta condivisibile se solo si ponga mente alla circostanza che in caso di istanza di riesame del sequestro probatorio di un apparecchio telefonico, sussiste l'interesse alla esclusiva disponibilità dei dati estratti da quest'ultimo, in quanto si tratta di strumento informatico destinato per la sua stessa natura a raccogliere dati personali e riservati ( Cass. n. 26373/2025 ; Cass. n. 17878/2022 , orientamento al quale aderisce la pronuncia in commento). In tale ultimo caso , pertanto, la restituzione non può considerarsi risolutiva dell'interesse, dal momento che la mera reintegrazione nella disponibilità della cosa non elimina il pregiudizio, conseguente al mantenimento del vincolo sugli specifici contenuti rispetto al contenitore, incidente su diritti certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza o al segreto, da valutare in una dimensione sotto più profili convenzionalmente orientata (Corte EDU 07 giugno 2007, Smirnov c. Russia, nonché Corte EDU 19 giugno 2014, Draghici c. Portogallo).
Presidente Pellegrino – Relatore De Santis Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.