E' esente da imposta la donazione di nuda proprietà di quote sociali

Con Risposta ad interpello n. 271/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la donazione della nuda proprietà di una partecipazione di maggioranza, accompagnata da una convenzione che trasferisce ai beneficiari la maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria, può godere dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni.

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta ad interpello 27 ottobre 2025, n. 271, si è pronunciata in merito all'applicabilità dell' esenzione da imposta di successione e donazione  per il trasferimento di partecipazioni sociali mediante  donazione della nuda proprietà   della quota di maggioranza  di una società a favore dei figli del donante, con riserva di usufrutto e contestuale attribuzione ai beneficiari della  maggioranza dei diritti di voto  ai sensi dell' articolo 2352 c.c. , così da consentire loro l'effettivo esercizio del controllo. Richiamando l'articolo 3, comma 4- ter , d.lgs. 346/1990, come modificato dal  d.lgs. 139/2024 , l'Agenzia ha ricordato che l'agevolazione spetta per i trasferimenti di aziende, rami d'azienda, quote e azioni effettuati in favore di discendenti o coniuge, a condizione che  i beneficiari   mantengano il controllo o la titolarità del diritto per almeno cinque anni , rendendo apposita dichiarazione d'impegno in atto. Nel caso di specie, l'Amministrazione ha precisato che la donazione della nuda proprietà accompagnata dal trasferimento dei diritti di voto integra un trasferimento del controllo di diritto in capo ai beneficiari, ai sensi dell' articolo 2359 c.c. , anche nel caso in cui il donante mantenga dei diritti particolari  ex  articolo 2468, comma 3, c.c., purché non incidano sul potere di gestione e di indirizzo della società. Viene inoltre ribadito che l'agevolazione può applicarsi anche in presenza di  comproprietà della partecipazione di controllo tra più beneficiari , a condizione che gli stessi esercitino i diritti di voto tramite un  rappresentante comune  che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. Resta fermo l'obbligo per i beneficiari di mantenere il controllo per almeno cinque anni, pena la decadenza dall'agevolazione e l'applicazione dell'imposta ordinaria, delle sanzioni e degli interessi di mora. Fonte: notarius