La Corte di Cassazione si è pronunciata su un tema di particolare rilievo sociale e giuridico: il diritto all’assegno per il nucleo familiare in favore del minore convivente con la nonna, unica persona a garantirne il mantenimento.
Il caso prende le mosse dal ricorso presentato dall’INPS avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, che aveva confermato quanto già riconosciuto in primo grado alla donna: il diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare, in quanto il nipote, rimasto privo di adeguato sostegno da parte dei genitori, risultava convivente e a suo carico. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso dell’INPS, ha chiarito che il requisito della vivenza a carico non si identifica né con la mera convivenza né con una totale soggezione finanziaria, ma richiede comunque la dimostrazione di un mantenimento continuativo e prevalentemente a carico del richiedente. Tale prova, seppur rigorosa, può essere fornita anche tramite presunzioni e valutata dal giudice di merito, la cui decisione è incensurabile in Cassazione, salvo vizi motivazionali gravi. Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato elementi quali la convivenza stabile con la nonna, il suo ruolo esclusivo nel mantenimento del minore, la mancanza di redditi significativi da parte della madre e l’assenza del padre. Di rilievo la precisazione che «il quadro fattuale è di una tale univocità da rendere assolto il canone probatorio preteso» e che la nonna, percettrice di pensione, garantiva in modo costante e continuativo il sostentamento del nipote. La decisione sottolinea quindi la possibilità di utilizzare presunzioni per provare la vivenza a carico.
Presidente Garri – Relatore Gnani Rilevato che La Corte d'appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a R.L., nonna del minore R.B., il diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare. Accertava la Corte che il minore conviveva con la nonna, la quale era l'unica a provvedere al suo mantenimento, poiché né la madre né il padre erano in grado farvi fronte. Avverso la sentenza l'Inps ricorre per un motivo. R.L. è rimasta intimata. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. Ritenuto che Con l'unico motivo di ricorso, l'Inps deduce violazione e falsa applicazione dell' art.2 d.l. n.69/88 , conv. con modif. dalla l. n.153/88 , nonché dell'art.2697 c.c., per non avere la Corte compiuto il necessario accertamento sul requisito della vivenza a carico della nonna. Il motivo è infondato. Va premesso che il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare il mantenimento del minore in via continuativa e in misura quanto meno prevalente. Tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito ed è incensurabile – se non nei limiti dell' art.360, co.1, n.5 c.p.c. – in cassazione (v. Cass.15041/24 , Cass.9237/18 ). Nel caso di specie, la Corte ha compiuto l'accertamento in fatto del predetto requisito, dovendosi precisare che la prova dello stesso, per quanto rigorosa, ben può essere data a mezzo di presunzioni, non essendovi alcuna limitazione legale sul punto. Ebbene, la Corte ha accertato che: a) il minore conviveva con la nonna; b) la nonna è percettrice di una pensione capace di garantire in modo costante e continuativo il mantenimento del nipote; c) la madre non è mai stata percettrice di reddito, ad eccezione di due settimane nel 2018, periodo nel quale ha guadagnato €281; d) ella del resto non è autosufficiente, siccome affetta da grave patologia e percettrice di assegno di accompagnamento; e) il padre, a dispetto del reddito percepito per il suo impiego part-time, da anni si disinteressa del figlio, non vive con lui, non lo ha mai mantenuto e, infatti, nemmeno ha mai chiesto di percepire l'assegno per il nucleo familiare. Da tali elementi, di sicura pregnanza probatoria e non posti in contestazione dall'Inps, la Corte ha concluso rettamente che l'unica persona convivente che da sempre provvede al mantenimento del minore è la nonna. Né può dirsi che non sia stata raggiunta la prova rigorosa chiesta dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di vivenza a carico, poiché il quadro fattuale è di una tale univocità da rendere assolto il canone probatorio preteso. Al rigetto del ricorso non segue condanna alle spese, essendo rimasta intimata R.L. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.