Il concordato minore è ammissibile se rispetta le regole del trattamento dei creditori

La proposta di concordato minore deve rispettare gli articoli 2740 e 2741 del codice civile nonché la graduazione delle cause legittime di prelazione, per come disciplinati nel concordato preventivo dagli articolo 84 e 112 CCII, in forza e nei limiti del rinvio contenuto nell’articolo 74, comma 4, CCII […].

[…] Ne consegue che il mancato rispetto delle relative regole legali di trattamento dei creditori costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d'ufficio e senza dover attendere l'apertura del giudizio di omologazione, in ossequio ai principi di economia dei giudizi e di sollecita definizione delle procedure, a ciò non ostando la tassatività delle ipotesi di inammissibilità della domanda di concordato minore, ai sensi dell' articolo 77 CCII . Il fatto Il Tribunale di Roma dichiarava la proposta di piano articolata dal debitore inammissibile per la violazione del principio dell'ordine di preferenza dei creditori ex articolo 2741 c.c. , laddove il piano prevedeva la destinazione dei redditi futuri al pagamento anche dei crediti chirografari anziché al soddisfacimento integrale dei soli crediti privilegiati e non solo dei crediti assistititi da privilegio assoluto su detti beni. Il Tribunale ravvisava, altresì, l' inadeguatezza della relazione attestativa in merito alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria . Nel rigettare il reclamo la Corte di appello di Roma stigmatizzava che  il “contenuto libero” della proposta di concordato minore stabilito dall' articolo 74 CCII non consente la deroga della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause legittime di prelazione ex articolo 2741 c.c. , dovendo trovare applicazione all'istituto del concordato minore le disposizioni in tema di concordato preventivo in quanto compatibili sulla scorta dell'espresso richiamo dell' articolo 74, comma 4, CCII alle norme proprie del concordato preventivo. Con ricorso dinanzi alla Suprema Corte il debitore professionista censurava il decreto reso dalla Corte di appello di Roma a mezzo del quale era stato confermato il provvedimento di inammissibilità della proposta di concordato minore presentata dal debitore. Secondo il ricorrente la Corte di appello era incorsa in “violazione ed erronea interpretazione” dell' articolo 74 CCII laddove era stato erroneamente ritenuto applicabile anche al laddove, secondo il ricorrente, bisognasse attenersi ai fini della censura di inammissibilità alle cause tassative asseritamente previste nell' articolo 77 CCII . Il ricorrente contestava, altresì, la “violazione ed erronea interpretazione” dell' articolo 80, comma 3, CCII , laddove la Corte aveva ritenuto che la valutazione della preferibilità della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria dovesse acquistare rilevanza preventiva ai fini dell'ammissibilità della proposta. La pronuncia della Cassazione Premessa la “omogeneità tra gli istituti del concordato preventivo e del concordato minore”, nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte richiamava un precedente pronunciamento ( Cass. n. 17721/2025 ) al fine di indicare i due presupposti per l'applicazione delle norme sul concordato preventivo al concordato minore, quali: i) “la mancanza di una specifica disciplina ( lacuna normativa ); ii) la compatibilità delle disposizioni tratte dal diverso plesso normativo con la disciplina e la ratio dell'istituto di riferimento ( clausola di compatibilità )”. Secondo la Suprema Corte, il suesposto criterio regolatore trova chiara legittimazione proprio nell' articolo 74, comma 4 CCII quale norma di raccordo che individua nel concordato preventivo l'istituto più affine al concordato minore cui attingere per colmare eventuali vuoti normativi, con rimessione all'interprete della valutazione della compatibilità delle norme da importare nel comparto di riferimento. Ebbene con riferimento alla prima censura mossa dal ricorrente la Suprema Corte ha rilevato che l' articolo 77 CCII disciplini in modo compiuto le cause tassative di inammissibilità della “ domanda ” di concordato minore e non già della “ proposta ” di concordato minore . Secondo il Supremo Consesso «la distinzione non è formalistica, poiché un conto è individuare i requisiti formali e sostanziali che una domanda deve possedere per poter ritualmente avviare una procedura, altro è invece verificare il rispetto dei canoni costitutivi dell'istituto ad essa sotteso». Secondo la Corte, pertanto, spetta al Giudice del merito sindacare , ai fini dell'ammissibilità della proposta di concordato minore, la fattibilità giuridica in termini di compatibilità della proposta con le norme inderogabili e la causa concreta dell'accordo (come da ultimo precisato da Cass. n.11223/2025 ), «quest'ultima integrata dalla finalità di superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e di assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente parziale, dei creditori, dall'altro». Il vaglio sulla fattibilità giuridica integra, invero, quel controllo di legittimità «ontologicamente riservato al giudice, che può esercitarlo indifferentemente in ogni fase del suo intervento nel processo concordatario ». La Suprema Corte ha, quindi, rigettato il motivo di ricorso statuendo che sin dalla fase di ammissione del concordato minore il giudice monocratico, ove ravvisi la violazione dei criteri legali stabiliti per la conformazione della proposta concordataria — ivi compresi quelli dettati dall' articolo 84 CCII per il concordato preventivo laddove applicabili al concordato minore in forza del rimando di cui all' articolo 74, ultimo comma, CCII — è in potere di dichiarare inammissibile la proposta senza che operino le ipotesi tassative di inammissibilità della domanda dettate dall' articolo 77 CCII e «senza dover attendere inutilmente, in contrasto col principio di economia dei giudizi e di sollecita definizione delle procedure, l'apertura del giudizio di omologazione». Con riferimento specifico alla proposta di concordato minore articolata dal ricorrente la Corte ha stigmatizzato che esulasse completamente dal paradigma concordatario una parificazione di trattamento tra i creditori privilegiati e chirografari non consentita da alcuna norma del CCII men che meno dall' articolo 74, comma 3, CCII in quanto la richiamata libertà di contenuto della proposta non può certamente interpretarsi quale libertà di trattamento dei creditori. Quanto al secondo motivo di ricorso la Corte di Cassazione ha motivato il rigetto ribadendo che lungi dall'aver operato un vaglio di convenienza della proposta i Giudici del merito hanno esercitato un controllo di legittimità della proposta concordataria rispetto a quanto previsto circa la facoltà in capo al debitore di falcidia dei creditori prelatizi subordinatamente a certe condizioni quale prevista dall' articolo 75, comma 2, CCII . Conclusioni Al fine di cristallizzare il pronunciamento reso, la Suprema Corte ha ritenuto di formulare un principio di diritto con il quale chiarire che, al fine di poter essere giudicata ammissibile, la proposta di concordato minore deve osservare la graduazione delle cause legittime di prelazione quale prevista per il concordato preventivo in forza e nei limiti del rinvio contenuto nell' articolo 74, comma 4, CCII ; per altro verso, si chiarisce che l'eventuale inammissibilità sia rilevabile dal giudice anche d'ufficio senza che debba attendersi l'apertura del giudizio di omologazione senza che la tassatività delle ipotesi di inammissibilità della domanda di concordato minore quale riscontrabile nell' articolo 77 CCII ostino in tal senso.

Presidente Ferro - Relatore Vella Fatti di causa 1. Con ricorso del 30.11.2023, Lu.Ma. depositava una proposta di concordato minore che, per far fronte al proprio stato di sovraindebitamento ex articolo 2, comma 1, lett. c) CCII per complessivi Euro 812.117,37, prevedeva il pagamento integrale del debito ipotecario di Euro 94.243,00 (da estinguere secondo il piano di ammortamento predisposto con il contratto di mutuo con ipoteca insistente su bene personale) e il pagamento in misura del 5% di tutti gli altri debiti, sia privilegiati (verso i creditori erariali Agenzia Entrate, INPS e INAIL), sia chirografari, in 60 rate mensili, oltre al pagamento del gestore; ai pagamenti si sarebbe fatto fronte esclusivamente con una parte dei propri redditi al netto delle spese di sostentamento, per un ammontare mensile di Euro 3.542,47. 1.1. Il Tribunale di Roma in composizione monocratica dichiarava inammissibile la proposta rilevando i seguenti profili di inammissibilità del piano: a) violazione del principio dell'ordine di preferenza dei creditori ex articolo 2741 cod. civ. , poiché il piano prevedeva la destinazione dei redditi futuri, quindi beni mobili, al pagamento anche dei crediti chirografari anziché al soddisfacimento integrale dei soli crediti privilegiati e non solo dei crediti assistititi da privilegio assoluto su detti beni ; b) violazione dell' articolo 75 co. 3 CCII , posto che il rimborso del mutuo ipotecario a rate non era giustificato, trattandosi di ipoteca gravante su bene personale e non su bene aziendale ; c) inadeguatezza della relazione attestativa in merito alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria . 1.2. La Corte d'Appello di Roma, nella contumacia di BCC Roma, Inail, Inps, Regione Lazio, Comune di Roma, Unicredit, Ama Roma, Agenzia Entrate e Agenzia riscossione, ha rigettato il reclamo del debitore ex articolo 47 CCII , osservando che: i) il contenuto libero della proposta di concordato minore stabilito dall' articolo 74 CCII non consente la deroga della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause legittime di prelazione ex articolo 2741 c.c. , trattandosi di istituto soggetto all'applicazione delle disposizioni in tema di concordato preventivo in quanto compatibili, per l'espresso richiamo dell' articolo 74, comma 4, CCII alle norme del capo III dello stesso titolo; ii) se ne ha conferma nell' articolo 75, comma 2, CCII , che consente la soddisfazione non integrale dei creditori prelatizi solo a determinate condizioni, nel caso di specie però non rispettate, poiché tutti i creditori privilegiati diversi dall'ipotecario subiscono una falcidia del 95%, mentre, secondo quanto risulta dall'integrazione della relazione attestativa, dal ricavato della vendita dell'immobile (165.600), decurtato dell'intero credito ipotecario (Euro 94.243,00), residuerebbe la somma di Euro 71.357,00 da destinare ai crediti privilegiati, di cui garantirebbe un soddisfacimento immediato pari a ca il 10% (posto che i crediti privilegiati erariali di varia natura ammontano a Euro 697.207,37); mentre, secondo la proposta di piano se ne offrirebbe un soddisfacimento nella minore misura del 5% (34.860,34 (35.843,69 983,35 (Unicredit chirografario) in un orizzonte temporale di 60 mensilità . 2. Lu.Ma. propone ricorso per cassazione in due mezzi, il PM conclude per il rigetto del ricorso, l'Inps resiste con controricorso, mentre i restanti intimati non svolgono difese. Ragioni della decisione 2.1. Con il primo motivo ( Violazione ed erronea interpretazione ex articolo 360 comma In. 3 c.p.c, in combinato disposto con l' articolo 74 CCII ) si censura il provvedimento impugnato in ordine ai limiti del sindacato del Giudice in tema di libertà di contenuto e forma del piano . Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero errato a ritenere che la proposta di concordato minore possa essere dichiarata inammissibile non solo per le ipotesi tassative indicate nell' articolo 77 CCII , ma anche in relazione a, presupposti indicati nel concordato preventivo dall' articolo 47 CCII , così creando un punto di discrimine per il debitore civile che, di fatto, non avrebbe più alcuna possibilità di poter accedere alle norme che regolamentano il sovraindebitamento, parificando due ben distinte tipologie di procedure che nelle intenzioni del legislatore, invece, fanno riferimento ad un diverso status di debitore . Al contrario, il rispetto delle cause legittime di relazione non sarebbe un principio immanente anche nel concordato minore, tanto che già nella legge 3/2012, come oggi disciplinata nel corpo del CCII , non si era prevista una specifica disciplina in ordine ai criteri a fronte dei quali ripartire i pagamenti ai creditori in sede di proposta , proprio in forza del principio generale della libertà di forma e contenuto della proposta declinato nell'articolo 8, comma 1, L.cit. e riproposto nell' articolo 74, comma 3 CCII . Resterebbe fermo il criterio imposto per la soddisfazione parziale dei creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca, in quanto ribadito nell' articolo 75, comma 2 CCII , senza alcun richiamo, invece, al divieto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione, previsto nel concordato preventivo dall' articolo 85, comma 4 CCII . Tale omissione sarebbe frutto di una volontà precisa del legislatore, il quale ha sentito la necessità di consentire al soggetto in stato di sovraindebitamento, di poter disporre liberamente dei suoi beni futuri (specie quando attengono a risorse reddituali), al fine di poter offrire una soddisfazione, nei limiti delle proprie possibilità, ai creditori senza essere obbligato a soddisfare, prioritariamente, i creditori aventi privilegio generale mobiliare (come si legge in Trib. Avellino 9.2.2022 e Corte appello Roma 24.7.2023). Non sussisterebbero i presupposti per l'operatività del rinvio dell' articolo 74, comma 4 CCII al Capo III sul concordato preventivo, stante il difetto sia di carenze della norma (trattandosi di omissione voluta) che del limite di compatibilità, per le diverse caratteristiche dei soggetti abilitati a proporre il concordato minore ( basti pensare alla categoria dei professionisti il cui concordato non può che fondarsi sui redditi futuri detratte le necessarie spese di sostentamento ). Questa differenza tra le due procedure sarebbe stata confermata dal correttivo di cui al D.Lgs. n. 136 del 2024 , laddove ha modificato il terzo comma dell' articolo 74 CCII stabilendo che La proposta di concordato minore prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma . 2.2. - Con il secondo mezzo ( Violazione ed erronea interpretazione ex articolo 360 comma In. 3 c.p.c, in combinato disposto con l' articolo 80, comma 3 CCII ) si censura il provvedimento impugnato nella parte motiva in cui la Corte ha ritenuto che la valutazione della preferibilità della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria acquisti rilevanza preventiva ai fini dell'ammissibilità della proposta , senza considerare che tanto la percentuale di soddisfazione offerta ai creditori, quanto la loro valutazione comparativa rispetto all'alternativa liquidatoria, atterebbero alla fattibilità economica del piano, vaglio da ritenersi rimesso, come è ovvio, ai soli creditori , anche per il tramite della relazione dell'OCC che contiene un primo vaglio sulla fattibilità economica del piano . Tanto che, a norma dell' articolo 80, comma 3 CCII , solo qualora venga contestata dai creditori o da qualunque altro interessato la convenienza della proposta, il giudice omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria , a conferma che tale aspetto non potrebbe essere sindacato in sede di ammissione e dovrebbe essere subordinato all'eventuale contestazione degli interessati. Il ricorrente aggiunge che, anche a voler rinvenire nell' articolo 47 CCII un criterio di valutazione in sede di ammissione del concordato minore, esso andrebbe riferito al comma 1, lett. a), per cui nel concordato preventivo liquidatorio il giudice valuta la fattibilità del piano intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati , analogamente a quanto prevede in sede di omologa dall'art 112, comma 1, lett. g) CCII , dovendosi escludere dal sindacato sulla fattibilità ogni valutazione in punto di convenienza. Pertanto, la natura concordataria dello strumento scelto fa desumere la ragionevolezza dell'interpretazione secondo cui ad una prima valutazione dell'ammissibilità della proposta configurabile come meramente rituale nei termini espressi dall' articolo 77 CCII , si sussegua una seconda valutazione del giudice in sede di omologa seppur della fattibilità della proposta, nei termini e secondo le condizioni di cui l' articolo 80 CCII . Infine il ricorrente contesta il calcolo eseguito dai giudici di merito in punto di comparazione rispetto all'alternativa liquidatoria, sul rilievo realistico che, ipotizzando una vendita competitiva in applicazione dei criteri già previsti, e come applicati, nelle vendite esecutive (...) a fronte di un prezzo di vendita di Euro 160.500,00, il potenziale acquirente può offrire una somma decurtata di un quarto (25%), ovvero sia pari ad Euro 124.125,00 (...) detratta la somma dovuta al creditore ipotecario, pari ad Euro 94.243,00, residuerebbe la somma di Euro 29.882,00, inferiore rispetto alla soddisfazione offerta ai creditori privilegiati, senza considerare gli ulteriori costi in prededuzione, che riducono ulteriormente la somma ricavata , mentre la soddisfazione non immediata bensì dilazionata in 60 rate rientrerebbe nella valutazione di convenienza riservata ai creditori. 3. - Il primo motivo è infondato e il secondo è inammissibile. 3.1. - Va innanzitutto considerato che, nonostante il difetto di autosufficienza del ricorso circa la tipologia di concordato minore proposto, e il silenzio sul punto del provvedimento impugnato, esso riepilogato (e presupposto implicitamente) come concordato con prosecuzione dell'attività, ex articolo 74, comma 1, CCII (piuttosto che di tipo liquidatorio, come si legge a pag. 2 della memoria del PM), stante il riferimento, anche in sentenza, ad un attivo concordatario costituito dai redditi futuri del proponente, il quale dagli atti risulta essere un professionista (medico). 3.2. - Va altresì dato atto che non è qui in discussione l'applicabilità delle norme del CCII nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 136/2024 , che, come chiarito dal D.L. n. 178/2024 , si applica anche ai procedimenti pendenti, purché però non si renda necessario il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore (28.9.2024), e con espressa salvezza dei provvedimenti adottati . 4. - Per rispondere alle questioni poste con i due motivi occorre ricordare che, già con la riforma di cui al D.Lgs. n. 63 del 2022, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è stato, tra l'altro, adeguato alla direttiva (UE) n. 1023/2019 , quanto alle procedure di ristrutturazione preventiva in continuità proposte da ogni tipo di imprenditore, ivi incluso (secondo la relativa definizione unionale) il professionista, e dunque anche il concordato minore in esame. Ciò accentua la omogeneità tra gli istituti del concordato preventivo e del concordato minore - che il legislatore nazionale ha comunque voluto mantenere distinti - quando a venire in rilievo sono le regole dettate dalla direttiva in tema di struttura, presupposti, finalità e strumenti della ristrutturazione preventiva, con particolare riguardo al contenuto del piano, alla sua approvazione da parte dei creditori ed alla sua omologazione da parte del giudice. In questo senso va dunque letta la clausola finale contenuta nell' articolo 74, comma 4 CCII , in base alla quale, per quanto non previsto nella presente sezione (concordato minore), si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo (concordato preventivo), in quanto compatibili . 4.1. - Questa Corte, d'altronde, ha già precisato ( Cass. 17721/2025 ) che i presupposti per l'applicazione delle norme sul concordato preventivo al concordato minore sono due: i) la mancanza di una specifica disciplina (lacuna normativa); ii) la compatibilità delle disposizioni tratte dal diverso plesso normativo con la disciplina e la ratio dell'istituto di riferimento (clausola di compatibilità). Questo esplicito criterio regolatore supera il più generale meccanismo integrativo dell'analogia contemplato dall'articolo 12, comma 2, preleggi, in base al quale, quando una controversia non può essere decisa in base ad una specifica disposizione - da interpretarsi, ai sensi del comma 1, secondo i canoni ermeneutici letterale, sistematico, teleologico e storico - il giudice deve ricorrere innanzitutto alla analogia legis, al fine di estendere al caso non previsto la norma positiva dettata per casi simili o materie analoghe e poi, ove permanga il dubbio interpretativo, alla analogia iuris, attingendo ai principi generali dell'ordinamento giuridico l'ex multis, Cass. 15790/2023 ). Difatti, lo strumento della interpretazione analogica presuppone l'individuazione di una lacuna nell'ordinamento e la conseguente necessità di colmarla, ricorrendo all'applicazione di una norma che disciplina un caso simile, di cui si possa argomentare un'associazione secondo il criterio della eadem ratio ( Cass. 2852/2002, 9549/2025 ), mentre nella specie è la stessa legge a dettare una norma di raccordo, individuando l'istituto più affine cui attingere per colmare eventuali vuoti normativi, rimettendo però all'interprete la valutazione della compatibilità delle norme da importare nel comparto di riferimento. 5. - Ciò posto, la prima questione sollevata attiene alla pretesa impossibilità per il giudice di dichiarare inammissibile il concordato minore al di fuori delle ipotesi contemplate dall' articolo 77 CCII , in quanto da ritenersi tassative. 5.1. - È indubbio che l' articolo 77 CCII disciplini in modo compiuto l'inammissibilità della domanda di concordato minore, con ipotesi che possono considerarsi tassative in relazione alla regolamentazione espressa del profilo documentale, ( se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76 , tra i quali anche la relazione particolareggiata dell'OCC), del profilo soggettivo ( se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) ), del profilo preclusivo all'accesso ( se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte ) e di quello comportamentale ( se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori ). E proprio la citata Cass. 17721/2025 afferma, nella prospettiva di scrutinio del regime di inammissibilità per come compiutamente disciplinato nel concordato minore dall' articolo 77 c.c.i.i. , che le cause di natura processuale e sostanziale ivi annoverate scoraggiano, tenuto conto della severità descrittiva cui debbono corrispondere le norme interruttive dell'iter del processo concorsuale, la ricerca altrove, e sia pur nel contesto della compatibilità, di ulteriori ragioni di inammissibilità in thesi rimaste inespresse , posto che una sanzione nell'iter processuale rappresenta una figura per la quale la chiarezza normativa delle prospettive di avanzamento della procedura impone, in generale, una caratterizzazione orientata al comando esplicito, se non alla tassatività , anche valorizzando il diritto di accesso a un Tribunale, garantito dall'articolo 6 CEDU (Corte Edu, 28 giugno 2005, Zednik c. Repubblica Ceca, in causa n. 74328/2001; 21 febbraio 2008, Koshina c. Grecia, in causa n. 2602/06). In quella fattispecie, peraltro, si trattava della affermata inammissibilità della domanda di concordato minore per mancato deposito di un fondo spese per lo svolgimento della procedura, presupposto ritenuto in sede di legittimità non declinabile come fattore ostativo all'avanzamento della procedura, in quanto tale da non intercettare alcuna indispensabilità di funzionamento , sebbene espressamente previsto come tale nel concordato maggiore (articolo 106, comma 2 e 47, comma 2, lett. d) CCII ), e dunque senza attivazione del meccanismo di rinvio ex articolo 74, comma 4, CCII . ( Cass. 17721/2025 ) Ad un'analoga conclusione questa Corte era già pervenuta in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012 , nel senso che il giudice non può, in assenza di una specifica norma che lo consenta, imporre al debitore, a pena di inammissibilità, il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura ( Cass. 34105/2019 ). In conclusione, può sostenersi, dando continuità all'orientamento di cui si è dato conto, che il dato sistematico non consente che, attraverso il rinvio ex articolo 74, comma 4, CCII , profili di inammissibilità della domanda non espressamente e compiutamente disciplinati - come avviene nell' articolo 77 CCII -vengano in immediato rilievo. 5.2. Tuttavia, nel caso in esame non si è di fronte a profili di inammissibilità propriamente della domanda , bensì della proposta di concordato minore. La distinzione non è formalistica, poiché un conto è individuare i requisiti formali e sostanziali che una domanda deve possedere per poter ritualmente avviare una procedura, altro è invece verificare il rispetto dei canoni costituivi dell'istituto ad essa sotteso. Non è un caso, forse, che l' articolo 47, comma 1 CCII faccia testuale riferimento, per il concordato preventivo, alla ammissibilità della proposta (lett. a), per il concordato liquidatorio) ed alla ritualità sempre della proposta (lett. b) con riguardo al concordato in continuità aziendale). E comunque non è qui in gioco l'applicabilità dell' articolo 47 CCII - che esula dal plesso di riferimento del rinvio di cui all' articolo 74, comma 4 CCII - quanto le caratteristiche che la proposta deve avere, sotto il profilo contenutistico, per essere considerata una proposta di concordato minore. 5.3. - Tutto ciò non ha nulla che vedere con i requisiti di convenienza né di cd. fattibilità economica , che un tempo si soleva distinguere dalla cd. fattibilità giuridica ; distinzione che, come si legge in Cass. 1393/2024 , si è andata progressivamente attenuando nella più recente giurisprudenza di legittimità ( Cass. 13817/2022 , 21190/2021 , 15809/2021 , 13224/2021 , 11522/2020 , 25474/2019 , 645/2019 , 5825/2018 , 4790/2018 , 9061/2017 ), per essere poi definitivamente superata nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ove si è avuta la crasi dei due sintagmi nell'unico lemma fattibilità , intesa appunto come non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati ( articolo 47 CCII ), di fattibilità economica leggendosi ora solo nell' articolo 56, comma 3, CCII in tema di piano attestato di risanamento. Ha piuttosto a che vedere, appunto, con quella che è stata in passato declinata come fattibilità giuridica , e cioè la compatibilità della proposta con le norme inderogabili e la causa concreta dell'accordo (da ultimo, Cass. 11223/2025 ), quest'ultima integrata dalla finalità di superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e di assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente parziale, dei creditori, dall'altro ( Cass. 3640/2025 ; conf. Cass. 10886/2020 , 15090/2019 , 21175/2018 ). Con la precisazione che, pacificamente, il controllo di cd. fattibilità giuridica non incontra particolari limiti ( Cass. 21250/2024 ; conf. Cass. 4790/2018 , 9061/2017 ), proprio in quanto integra quel controllo di legittimità ontologicamente riservato al giudice, che può esercitarlo indifferentemente in ogni fase del suo intervento nel processo concordatario. La giurisprudenza di legittimità non si è infatti mai discostata dall'indirizzo nomofilattico per cui il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo ( Cass. Sez. U, 1521/2013 ; cfr. Cass. 1393/2024 per l'esplicita sindacabilità già in sede di ammissione alla procedura). 5.4. - Quanto precede rivela come sia chiaramente sindacabile sin dal principio, e quindi anche in fase di ammissione, la conformità della proposta al paradigma tipico del concordato minore, in base alle norme che stabiliscono ciò che con esso è possibile prevedere , come ad esempio la falcidia dei creditori prelatizi subordinatamente a certe condizioni ( articolo 75, comma 2 CCII ) o il rimborso delle rate a scadere del contratto di mutuo al ricorrere di altri specifici presupposti ( articolo 75, comma 3 CCII ). In questa prospettiva, l'affermazione contenuta nel terzo comma dell' articolo 74 CCII - per cui La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie testate da terzi - non deve fuorviare (ed in ciò risiede l'intervento correttivo del 2024, che ha espunto il riferimento al contenuto libero ), poiché il paradigma di riferimento per il controllo di legittimità in discussione va debitamente integrato non solo con le ulteriori disposizioni che seguono all'interno della sezione, ma anche con le disposizioni dettate in tema di concordato preventivo, per tutto quanto ivi non previsto e nei limiti di compatibilità, ai sensi, per l'appunto, dell' articolo 74, comma 4 CCII . 5.5. - Deve quindi concludersi, con conseguente rigetto del primo motivo, che sin dalla fase di ammissione del concordato minore il giudice monocratico, ove ravvisi la violazione dei criteri legali stabiliti per la conformazione della proposta concordataria - ivi compresi quelli dettati dall' articolo 84 CCII per il concordato preventivo, nei limiti in cui siano applicabili al concordato minore per il tramite dell' articolo 74, ultimo comma, CCII - è tenuto a dichiarare inammissibile la proposta, al di là delle ipotesi tassative di inammissibilità della domanda dettate dall' articolo 77 CCII , senza dover attendere inutilmente, in contrasto col principio di economia dei giudizi e di sollecita definizione delle procedure, l'apertura del giudizio di omologazione. 5.6. - Giova al riguardo precisare che tra le norme che disciplinano il concordato preventivo, importabili nel concordato minore, rientrano le disposizioni dettate dall' articolo 84 ed anche dall'articolo 112 CCII - il cui secondo comma, in tema di ristrutturazione trasversale dei debiti, è espressamente richiamato nel concordato minore dall'articolo 78, comma 2-bis, lett. b) CCII - le quali distinguono il trattamento dei creditori a seconda che si tratti di concordato in continuità o liquidatorio, sempre che dette disposizioni non siano superate da altre espressamente dettate per il concordato minore (come ad esempio l' articolo 74, comma 2 CCII , che richiede più genericamente l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori ). È infatti evidente come l'intero statuto della concorsualità sia regolato nei due tipi di concordato in discorso proprio attraverso un articolato gioco di applicazione-deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile , ovvero al rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione , parametri ripetutamente menzionati nei commi 4, 6 e 7 dell' articolo 84 CCII e che non possono non valere anche per il concordato minore. Ma soprattutto è indubitabile che esula completamente dal paradigma concordatario una proposta che, come quella per cui è causa, parifichi nel trattamento i creditori privilegiati e chirografari, in assenza di una norma che espressamente lo consenta, tale non potendo di certo essere considerato l' articolo 74, comma 3 CCII , laddove prevede(va) la libertà di contenuto della proposta di concordato minore - cosa ben diversa dalla libertà di trattamento dei creditori - come poi il decreto correttivo del 2024 ha inteso chiarire, espungendo l'ambiguo riferimento al contenuto libero e lasciando in essere solo la possibilità di soddisfacimento anche parziale dei crediti attraverso qualsiasi forma . 6. Poste queste basi, è evidente l'inammissibilità del secondo motivo, tutto versato nel merito. Il ricorrente confonde il piano della convenienza della proposta la cui pertinenza all'esclusivo giudizio dei creditori è fuori discussione, fatto salvo il meccanismo del cd. cram down disciplinato dall' articolo 80, comma 3 CCII - con il piano del controllo di legittimità di cui si è detto, segnatamente quello previsto dall' articolo 75, comma 2, CCII , senza che però possa essere utilmente invocato il riferimento contenuto in quest'ultima norma ad un analogo giudizio comparativo rispetto all'alternativa liquidatoria, che nel primo caso va svolto solo nei confronti di qualsivoglia creditore che, opponendosi all'omologazione, abbia contestato la convenienza della proposta; mentre nel secondo caso va verificato nei confronti dei soli creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta preveda la soddisfazione non integrale, a condizione che, sulla scorta di apposta attestazione dell'OCC, ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione . Anche questo tipo di controllo di legittimità spetta sicuramente al giudice, che può esercitarlo già in fase di ammissione per le ragioni di cui si è dato conto sopra. Né il ricorrente può pretendere di mettere in discussione in questa sede la valutazione svolta, sul punto, dai giudici di merito, sulla scorta di congrua motivazione non sindacabile nel giudizio di legittimità, in quanto condotta in conformità al criterio legale che fa riferimento in via esclusiva al valore di mercato attribuibile ai beni gravati dalla prelazione. 7. - Viene dunque formulato il seguente principio di diritto La proposta di concordato minore deve rispettare gli articoli 2740 e 2741 del codice civile nonché la graduazione delle cause legittime di prelazione, per come disciplinati nel concordato preventivo dagli articolo 84 e 112 CCII , in forza e nei limiti del rinvio contenuto nell' articolo 74, comma 4, CCII ; ne consegue che il mancato rispetto delle relative regole legali di trattamento dei creditori costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d'ufficio e senza dover attendere l'apertura del giudizio di omologazione, in ossequio ai principi di economia dei giudizi e di sollecita definizione delle procedure, a ciò non ostando la tassatività delle ipotesi di inammissibilità della domanda di concordato minore, ai sensi dell' articolo 77 CCII . 8. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo. 9. Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell 'articolo 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 200 2, inserito dall 'articolo 1, comma 17 della L. n. 228 del 201 2, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025. Depositato in cancelleria il 28 ottobre 2025.