Il Consiglio Nazionale Forense ha rimesso alla Corte Costituzionale la disposizione che permette la presenza di soci di capitale, seppur in minoranza, nelle società tra avvocati.
Questa norma è contenuta nell'articolo 4- bis della legge professionale forense (legge n. 247/2012), introdotto successivamente dalla legge n. 124/2017. Le preoccupazioni principali riguardano la salvaguardia dell'indipendenza e dell'autonomia degli avvocati , nonché la compatibilità di tale disposizione con gli articoli 3, 24, 41 e 111 della Costituzione. L'Unione delle Camere civili, promotrice del ricorso contro la non cancellazione di due Società a responsabilità limitata dall'albo, considera questo fatto «un passaggio storico per l'Avvocatura italiana ». Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, infatti, non aveva potuto cancellare le società nonostante fosse d'accordo con le argomentazioni dei civilisti, a causa delle leggi vigenti. La Srl oggetto di contestazione, come ricorda l'Unione delle Camere civili nel ricorso, era iscritta nella Sezione speciale STA dell'albo legale e il suo presidente, responsabile legale, era un imprenditore operante nei settori assicurativo, noleggio di veicoli e affitti di yacht di lusso, oltre a essere procuratore di una compagnia assicurativa. La società svolgeva anche attività commerciali come corsi di formazione e preparazione a concorsi, offerta di servizi assicurativi, analisi aziendali, con una potenziale commistione «tra la professione forense e altre attività di natura incerta che si tradurrebbe nell’ aggiramento delle incompatibilità previste dalla legge Professionale e dai codici deontologici nazionali e europei ». La società ha difeso la propria posizione affermando che lo statuto e le azioni erano conformi alla normativa vigente : dall'atto costitutivo, infatti, emergeva che due avvocati detenevano i 2/3 del capitale sociale, i diritti di voto e la maggioranza del Consiglio di amministrazione della società. Inoltre, l'oggetto sociale, che include l'esercizio della professione legale e l'organizzazione di corsi di formazione, « non sarebbe in contrasto con l’attività che potrebbe essere svolta pacificamente anche dal singolo avvocato ». Il Consiglio Nazionale Forense ribadisce la sua competenza e sottolinea che, in base all'articolo 5 della legge n. 247/2012, il Governo era stato incaricato di regolare le questioni riguardanti le società costituite da avvocati, stabilendo che solo avvocati iscritti all'albo potessero esercitare la professione forense in forma societaria . Tuttavia, nonostante questa chiara disposizione, il comma n. 141 della legge n. 124/2017 ha permesso la partecipazione di soggetti non avvocati nelle società che esercitano la professione forense , stabilendo alcune limitazioni (non più del 33% del capitale sociale e richiedendo che la maggioranza degli amministratori fosse composta da avvocati soci). Il cambiamento di direzione, secondo il Cnf, potrebbe essere stato determinato dalla crescente necessità di aumentare la concorrenza , ma questa innovazione ha suscitato fin da subito numerose critiche: infatti, il diritto di difesa, “inviolabile caposaldo”, per essere tale deve svolgersi «in totale indipendenza, in assenza di qualsivoglia conflitto di interessi o compromissione della libertà di esercitare l’attività defensionale per rapporti con lo Stato, con la politica o con fonti di potere e poteri economici». Insomma: per il Cnf le censure non appaiono manifestamente infondate alla luce del fatto che l’indipendenza della difesa è tutelata dall’articolo 24 della Costituzione; inoltre, l'iniziativa economica, come previsto dall'articolo 41 della Costituzione, deve essere esercitata nel rispetto del bene comune, della libertà individuale e della dignità umana. Pertanto, la presenza di soci di puro capitale nelle società tra avvocati può compromettere questi principi, mettendo a rischio l'indipendenza e la corretta concorrenza , anche se ci sono regole normative e statutarie. Il Consiglio Nazionale Forense ritiene dunque che le critiche siano giustificate , considerando che l'articolo 4-bis della legge n. 247/2012, che consente la partecipazione di soci di capitale, introdotto dalla legge n. 124/2017, necessiti di una verifica della sua legittimità costituzionale.
CNF, ordinanza n. 87/2025