La Corte Suprema, con la sentenza in esame, affronta una questione caratterizzata da assoluta novità in materia di esecuzione esattoriale, specificamente riguardo all’estensione temporale degli effetti del pignoramento di crediti presso terzi disciplinato dall'articolo 72-bis del d.P.R. n. 602/1973, quando oggetto del pignoramento è il saldo di un conto corrente bancario.
Questo il principio di diritto enunciato dalla Terza Sezione: «nel pignoramento speciale esattoriale di crediti di cui all'articolo 72 bis del D.P.R. n. 602/1973, laddove esso abbia ad oggetto il saldo attivo derivante da un rapporto di conto corrente bancario, è soggetto al vincolo di cui all' articolo 546 c.p.c. e va versato direttamente all'agente della riscossione, da parte della banca terza pignorata, il saldo attivo del conto corrente, anche se maturato dopo il pignoramento, quanto meno se (e nella misura in cui) esso si determini nel corso dello spatium deliberandi di sessanta giorni dal pignoramento previsto dalla norma (e, cioè, dalla notifica al terzo dell'ordine di pagamento diretto), indipendentemente dalla circostanza che, al momento del pignora-mento, il saldo stesso fosse negativo ovvero fosse positivo e indipendentemente dalla circostanza che, in tale ultimo caso, il relativo credito (cioè, il saldo attivo eventualmente esistente al momento della notifica dell'ordine di pagamento diretto) sia stato già pagato all'agente della riscossione». Sintesi della questione dibattuta Una società conveniva la propria banca contestando la legittimità del versamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di somme pervenute sul proprio conto corrente dopo la notifica di un atto di pignoramento ex articolo 72- bis d.P.R. n. 602/1973 e dopo che la banca aveva già versato il saldo disponibile al momento della notifica. Tale operazione aveva generato un'esposizione debitoria per la società attrice con conseguente segnalazione alla Centrale Rischi. Sia il Tribunale di Udine che la Corte d'Appello di Trieste accoglievano le domande della società correntista, ritenendo illegittima la condotta della banca. Quest'ultima proponeva quindi ricorso per cassazione. La Corte di Legittima, nell'accogliere il ricorso dell'istituto di credito, sviluppa una motivazione articolata attraverso un'analisi sistematica della procedura di pignoramento speciale esattoriale. Natura e operatività del pignoramento speciale di crediti da parte dell'Agente della Riscossione nei confronti del debitore iscritto nei ruoli esattoriali Ricorda, anzitutto, la Terza Sezione che il pignoramento speciale dei crediti verso terzi è espressamente disciplinato dagli articolo 72 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 . Normativa questa destinata ad essere sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2026, dagli articolo 169 e seguenti del d.lgs. 24 marzo 2025 n. 33 (il quale rappresenta il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione) che recano disposizioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle attualmente vigenti. Questo pignoramento speciale , pur svolgendosi in via stragiudiziale, costituisce un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi (v. Cass., n. 26549/2021 ; Cass. n. 2857/2015 ; Cass. n. 26830/2017 ; Cass. n. 20294/2011 ). La sua peculiarità risiede nel fatto che l'agente della riscossione ordina direttamente al terzo pignorato (nella specie la banca) di pagare le somme dovute, senza la necessità di un provvedimento di assegnazione del giudice . In breve, nella peculiare disciplina dedicata al pignoramento speciale dei crediti nell'ambito dell'esecuzione a mezzo ruolo (cd. esecuzione esattoriale) non vi è l'intervento del giudice e non è prevista una espressa dichiarazione di quantità da parte del terzo pignorato, né l'emissione di un provvedimento di assegnazione delle somme pignorate. Emerge un ordine dell'Agente della Riscossione rivolto al terzo pignorato di pagamento diretto di tali somme, in proprio favore, secondo le seguenti modalità: a) il pagamento, da parte del terzo pignorato, delle somme esigibili dovute al debitore al momento della notificazione del pignoramento, deve avvenire entro il termine di sessanta giorni; b) il pagamento delle somme che divengono esigibili successivamente va, invece, eseguito alle rispettive scadenze. Quali sono i crediti oggetto del pignoramento esattoriale speciale? Non può essere accolta, ad avviso della Terza Sezione, la tesi secondo cui il pignoramento si esaurirebbe con il primo pagamento effettuato dal terzo (vale a dire quello delle somme esigibili al momento del pignoramento). Tale interpretazione, avverte la Corte di Cassazione, sarebbe manifestamente contraria alla lettera della legge e foriera di conclusioni paradossali e del tutto inaccettabili visto che la normativa impone espressamente al terzo di pagare anche i crediti maturati successivamente al pignoramento . A titolo esemplificativo, nel rapporto di conto corrente bancario, laddove al momento del pignoramento vi fosse solo un saldo di minima entità e la banca terza operasse il pagamento del dovuto dopo pochi giorni dal pignoramento (come accaduto nella vicenda in esame), resterebbe – secondo tale tesi – escluso dagli effetti del pignoramento l'eventuale ulteriore saldo attivo maturato successivamente, pur entro i sessanta giorni dal pignoramento, mentre, laddove il saldo fosse negativo al momento del pignoramento (ovvero anche se fosse attivo, ma la banca non procedesse con sollecitudine al pagamento, potendo contare sul termine di sessanta giorni previsto dalla norma), il saldo attivo ulteriore sarebbe assoggettato agli effetti del pignoramento, senza però alcuna plausibile giustificazione del differente trattamento delle due identiche situazioni. In altri termini, l'efficacia dell'esecuzione non può dipendere da circostanze casuali , come la sollecitudine della banca nell'effettuare il primo pagamento. Se così fosse, un saldo attivo maturato poco dopo un rapido primo pagamento resterebbe libero dal vincolo, mentre lo stesso saldo sarebbe pignorato se la banca attendesse la scadenza dei sessanta giorni. Tale disparità di trattamento non trova alcuna giustificazione logica o giuridica. Finalità del pignoramento esattoriale, spatium deliberandi” e vincolo di custodia Ciò chiarito, la Corte si sofferma sulla ratio della disciplina dettata dagli articolo 72 e 72 bis d.P.R. n. 602/1973 rilevando che il termine di sessanta giorni (ovvero di quindici giorni per i crediti da fitti e pigioni) per il pagamento dei crediti già esigibili al momento del pignoramento è previsto per la necessità di concedere al terzo un adeguato margine temporale onde verificare la propria posizione e, cioè, valutare se egli è effettivamente debitore del debitore esecutato, per quali somme e con quali scadenze. Ragion per cui tale termine, puntualizza la Terza Sezione, ha una funzione che si potrebbe definire come di attribuzione di uno spatium deliberandi ai fini della dichiarazione di quantità, analogo a quello di cui dispone il terzo pignorato, nella procedura ordinaria, nel periodo che intercorre tra il pignoramento e la stessa dichiarazione di quantità, comunque essa sia resa. Tuttavia, per i crediti che maturano successivamente, questo spatium deliberandi non è più previsto: le relative somme vanno pagate immediatamente alle rispettive scadenze. La ragione del differente regime va individuata nel fatto che il terzo, per i crediti che maturano successivamente al pignoramento, si trova in una posizione analoga a quella in cui si troverebbe nel procedimento ordinario se avesse già reso la dichiarazione di quantità e fosse intervenuta l'assegnazione, per cui il suo obbligo di pagare al creditore è ormai certo ed immediato e non richiede un ulteriore spatium deliberandi ai fini delle necessarie valutazioni. Ne deriva, quale logico corollario, che così come nel pignoramento ordinario il vincolo di custodia di cui all' articolo 546 c.p.c. permane fino alla dichiarazione di quantità del terzo (e anche oltre, fino alla definizione della procedura esecutiva), così nel pignoramento speciale esattoriale di crediti detto vincolo non potrebbe cessare prima della scadenza del termine indicato, che ha analoga funzione. In questa procedura speciale non è prevista infatti una formale dichiarazione di quantità da parte del terzo (come nell'esecuzione ordinaria); tale dichiarazione deve ritenersi implicita nel comportamento del terzo stesso. In questa prospettiva, il vincolo di custodia non può cessare prima della scadenza del termine di sessanta giorni. Pertanto, tutte le somme che affluiscono sul conto corrente durante tale periodo sono soggette al vincolo e devono essere custodite per l'Agente della Riscossione. Deve escludersi, per tale ragione, che tale cessazione possa ricollegarsi al primo pagamento spontaneamente eseguito dal terzo destinatario dell'ordine. Pignorabilità dei crediti futuri e del saldo di conto corrente La Corte rafforza l'approdo raggiunto richiamando il principio consolidato (cfr. Cass. n. 14419/2023 ; Cass. n. 31844/2022 ; Cass. n. 25042/2019 ; Cass. n. 15607/2017 ; Cass. n. 19501/2009 ; Cass. n. 5235/2004 ) secondo cui sono pignorabili anche i crediti futuri ed eventuali , purché derivanti da un rapporto giuridico già esistente al momento del pignoramento (come un contratto di lavoro, di locazione o, appunto, di conto corrente). Alle stesse conclusioni deve giungersi per il rapporto di conto corrente bancario . Il pignoramento del saldo attivo derivante dal rapporto di conto corrente bancario comprende anche il maggior credito maturato dopo il pignoramento stesso (in base a rimesse pervenute sul conto successivamente), non solo fino al momento dell'assegnazione, ma anche successivamente, fino al momento dell'eventuale accertamento giudiziario dell'obbligo del terzo (v. Cass., n. 15615/2005 ; Cass. n. 9250/2020 ; Cass. n. 36066/2021 ). Atteso che la naturale evoluzione del pignoramento speciale esattoriale, in caso di mancato pagamento spontaneo da parte del terzo, è la sua conversione nelle forme del pignoramento ordinario (con conservazione del vincolo derivante dal pignoramento stesso), non vi è dubbio, precisa la Corte di legittimità, che il saldo attivo eventualmente maturato dopo la data del pignoramento iniziale nelle forme speciali sia eventualmente suscettibile di assegnazione in sede ordinaria, laddove si arrivi a procedere in tale forma. Di conseguenza, il saldo attivo maturato dopo la data del pignoramento, almeno entro il termine di sessanta giorni, è pienamente soggetto all'azione esecutiva. L'insegnamento di legittimità sul pignoramento speciale esattoriale Questo il principio di diritto scolpito nella sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025: «nel pignoramento speciale esattoriale di crediti di cui all'articolo 72 bis del D.P.R. n. 602/1973, laddove esso abbia ad oggetto il saldo attivo derivante da un rapporto di conto corrente bancario, è soggetto al vincolo di cui all' articolo 546 c.p.c. e va versato direttamente all'agente della riscossione, da parte della banca terza pignorata, il saldo attivo del conto corrente, anche se maturato dopo il pignoramento, quanto meno se (e nella misura in cui) esso si determini nel corso dello spatium deliberandi di sessanta giorni dal pignoramento previsto dalla norma (e, cioè, dalla notifica al terzo dell'ordine di pagamento diretto), indipendentemente dalla circostanza che, al momento del pignora-mento, il saldo stesso fosse negativo ovvero fosse positivo e indipendentemente dalla circostanza che, in tale ultimo caso, il relativo credito (cioè, il saldo attivo eventualmente esistente al momento della notifica dell'ordine di pagamento diretto) sia stato già pagato all'agente della riscossione». Per la dottrina , cfr. Piciocchi, La nuova esecuzione forzata esattoriale , in Riv. giur. trib. , 2008, 520; Costantino, La tutela del soggetto passivo nell'esecuzione esattoriale , in Il Foro it. , 2000, 150.
Presidente De Stefano - Relatore Tatangelo Fatti di causa La Ra.En. Srl ha agito in giudizio nei confronti della banca PRIMA CASSA - CREDITO COOPERATIVO FVG - società cooperativa, per ottenere l'accertamento della illegittimità della condotta di quest'ultima, consistita nel versamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, di alcuni importi (ulteriori) pervenuti sul conto corrente di cui l'attrice era titolare, oggetto di pignoramento ai sensi dell' articolo 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 , dopo il pagamento già effettuato delle somme esistenti sul conto al momento della notificazione dell'atto di pignoramento, nonché per averla successivamente segnalata a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, per un'esposizione debitoria conseguente proprio al versamento all'Agenzia delle Entrate - Riscossione di quelle somme; ha chiesto, altresì, riconoscersi il suo diritto al risarcimento del conseguente danno. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Udine. La Corte d'Appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre PRIMA CASSA - CREDITO COOPERATIVO FVG - società cooperativa, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la Ra.En. Srl. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell' articolo 378 c.p.c. . Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso si denunzia Violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 72 bis D.P.R. 602/1973 in relazione all' articolo 360 n. 3 c.p.c. . Il ricorso è fondato. 2. Il pignoramento speciale di crediti, da parte dell'agente della riscossione, nei confronti del debitore iscritto nei ruoli esattoriali, è espressamente previsto e disciplinato dagli articolo 72 e seguenti (fino all' articolo 75 bis) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 . Le norme saranno sostituite, con effetto dal prossimo 1 gennaio 2026, dagli articolo 169 e seguenti (fino al 176) del decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33 ( Testo unico in materia di versamenti e di riscossione ), che recano, se non altro per quanto qui di interesse, disposizioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle oggi vigenti. La attuale formulazione degli articolo 72 e 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 , in particolare, è la seguente: articolo 72 - Pignoramento di fitti o pigioni - 1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell' articolo 543 del codice di procedura civile , l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede. 2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile . Art 72 bis - Pignoramento dei crediti verso terzi - 1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72 ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme 1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all' articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 . 2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2. . 3. La natura processuale dell'azione esecutiva posta in essere con il pignoramento speciale in questione (in un primo tempo previsto esclusivamente per i crediti derivanti da affitto o locazione, poi esteso ai crediti di qualunque natura), nonostante la mancanza di un intervento necessario del giudice, è stata riconosciuta nella giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in generale, la speciale forma di pignoramento prevista dall' articolo 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973 , pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di ordinare direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate; a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26549 del 30/09/2021); precedentemente, era già stato, peraltro, precisato che in tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell' articolo 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , configura un pignoramento in forma speciale, che inizia con la notificazione dell'atto al debitore esecutato e al terzo pignorato - per l'effetto assoggettato agli obblighi del custode ex articolo 546 c.p.c. - e si completa con il pagamento da parte di quest'ultimo; qualora l'ordine di pagamento abbia ad oggetto crediti dovuti in forza di un rapporto esistente ma non ancora esigibili, il pagamento ad opera del terzo delle somme già maturate alla data di notificazione dell'ordine tiene luogo dell'assegnazione del credito pignorato, anche con riguardo alle somme dovute dal terzo alle scadenze successive, permanendo la legittimazione dell'agente della riscossione alla percezione delle stesse fino a concorrenza del credito azionato ( Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2857 del 13/02/2015 ; Sez. 3, Sentenza n. 26830 del 14/11/2017; in termini sostanzialmente analoghi, v. pure Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20294 del 04/10/2011 ). Nella peculiare disciplina prevista per il pignoramento speciale dei crediti nell'ambito dell'esecuzione a mezzo ruolo (cd. esecuzione esattoriale), dunque, di regola non vi è l'intervento del giudice e non è prevista né una espressa dichiarazione di quantità da parte del terzo pignorato, né l'emissione di un provvedimento di assegnazione delle somme pignorate, ma vi è un ordine dell'agente della riscossione, al terzo pignorato, di pagamento diretto, in proprio favore, di tali somme, secondo le seguenti modalità: a) il pagamento, da parte del terzo pignorato, delle somme esigibili dovute al debitore al momento della notificazione del pignoramento, deve avvenire entro il termine di sessanta giorni; b) il pagamento delle somme che divengono esigibili successivamente va, invece, eseguito alle rispettive scadenze. 4. Le indicate esplicite previsioni normative sono già, di per sé, sufficienti per escludere, in radice, la sostenibilità della tesi per cui sarebbero pignorabili, con le speciali forme in esame, esclusivamente i crediti esistenti al momento del pignoramento e non quelli che maturino successivamente, essendo, invece, espressamente previsto l'obbligo per il terzo di pagamento di somme che divengono esigibili solo successivamente. Neanche può essere accolta la (per certi versi analoga, anche se meno estrema) tesi secondo la quale la fattispecie del pignoramento esattoriale speciale dei crediti si esaurisce definitivamente ed inevitabilmente con il primo pagamento effettuato dal terzo (in particolare, quello delle somme esigibili al momento del pignoramento), di modo che, se tale pagamento avvenga prima della scadenza del termine di (quindici o) sessanta giorni dal pignoramento - e pure ad ammettere che esso debba comprendere anche i crediti eventualmente maturati dopo il pignoramento stesso, fino alla data di detto pagamento - ciò comporterebbe inevitabilmente che resterebbero esclusi dagli effetti dell'azione esecutiva i crediti maturati dopo tale primo pagamento, anche se essi siano maturati, a loro volta, nel termine dei suddetti (quindici o) sessanta giorni. Una siffatta tesi, oltre ad essere, come già visto, manifestamente contraria alla lettera della legge - che impone al terzo il pagamento diretto al creditore anche dei crediti maturati successivamente al pignoramento, senza indicare precisi limiti in relazione a tale obbligo - porterebbe a conclusioni paradossali e del tutto inaccettabili, proprio con riguardo ai crediti derivanti da rapporti base già esistenti al momento del pignoramento, come per i crediti retributivi, per fitti o pigioni, ovvero anche, per quanto rileva nella presente fattispecie, per quelli derivanti da rapporto di conto corrente bancario. Ad esempio, proprio nel rapporto di conto corrente bancario, laddove al momento del pignoramento vi fosse solo un saldo di minima entità e la banca terza operasse il pagamento del dovuto dopo pochi giorni dal pignoramento (come avvenuto nella specie), resterebbe - secondo tale tesi - escluso dagli effetti del pignoramento l'eventuale ulteriore saldo attivo maturato successivamente, pur entro i sessanta giorni dal pignoramento, mentre, laddove il saldo fosse negativo al momento del pignoramento (ovvero anche se fosse attivo, ma la banca non procedesse con sollecitudine al pagamento, potendo contare sul termine di sessanta giorni all'uopo previsto dalla legge), il saldo attivo ulteriore sarebbe assoggettato agli effetti del pignoramento, senza però alcuna plausibile giustificazione del differente trattamento delle due identiche situazioni, che, infine, dipenderebbe da circostanze del tutto casuali. Ancor più evidente appare, d'altronde, l'assoluta impraticabilità di una siffatta opzione interpretativa per i crediti retributivi o da fitti e pigioni, ipotesi in cui il pagamento di crediti maturati dopo il primo pagamento è addirittura la regola. 5. In realtà, per dare una soluzione appagante alla questione dei limiti, anche temporali, di efficacia degli effetti del pignoramento speciale esattoriale di crediti di cui agli articolo 72 e 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973 , non può farsi riferimento né esclusivamente al momento del pignoramento (inteso quale notifica al terzo dell'ordine di pagamento: e, quindi, non si possono ritenere assoggettati ai relativi effetti i soli crediti esistenti in quel momento), né, sic et simpliciter, al momento del primo pagamento da parte del terzo (e, quindi, ritenere assoggettati ai relativi effetti i soli crediti maturati entro il momento di tale pagamento), ma occorre una analisi sistematica dell'istituto. 5.1 In primo luogo, va analizzata la ragione della previsione di diversi termini, per il pagamento diretto da parte del terzo al creditore, in relazione al momento dell'esigibilità dei crediti pignorati. La ragione di detta differente regolamentazione è, ad avviso della Corte, da ravvisare nel fatto che, nello speciale procedimento disciplinato dagli articolo 72 e seguenti in del D.P.R. n. 602 del 1973 , non è prevista una espressa dichiarazione di quantità da parte del terzo: ciò nonostante, il riconoscimento da parte del terzo della propria qualità di debitor debitoris (sia nell'an che nel quantum) resta, naturalmente, un presupposto logico e giuridico ineliminabile della struttura del procedimento stesso, avendo questo la medesima natura di un ordinario procedimento di espropriazione di crediti, in cui la ricognizione della posizione di debitore del debitore, sulla base di spontanea dichiarazione da parte del terzo, ovvero, in mancanza, a seguito di accertamento in via giudiziaria, è strutturalmente e funzionalmente sempre necessaria. La peculiarità della fattispecie è, pertanto, che, in tal caso, la dichiarazione di quantità in senso positivo deve ritenersi implicita nello stesso fatto/atto del pagamento diretto delle somme dovute da parte del terzo e, pertanto, logicamente e giuridicamente, nonché temporalmente, tale dichiarazione di quantità finisce per coincidere con il pagamento stesso. Quest'ultimo, inoltre, determina la soddisfazione immediata del creditore, nei limiti dell'importo pagato, diversamente da quanto avviene in caso di assegnazione del credito pignorato da parte del giudice dell'esecuzione, che trasferisce semplicemente la titolarità di quel credito, con effetti satisfattivi solo pro solvendo (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2857 del 13/02/2015 e Sez. 3, Sentenza n. 26830 del 14/11/2017 , in motivazione; pertanto, sono di ardua configurazione una piena equiparazione o, se non altro, una perfetta sovrapponibilità tra la condotta di ottemperanza spontanea all'ordine di pagamento diretto ed il provvedimento giudiziale conclusivo di un ordinario processo esecutivo di espropriazione di crediti). La dichiarazione di quantità in senso negativo, invece, è, in qualche modo, implicita nell'omesso pagamento da parte del terzo; più precisamente, essa è da ravvisare nella inottemperanza ' del terzo all'ordine di pagamento dell'agente della riscossione (si noti che l'inottemperanza non coincide necessariamente con il mero fatto dell'omesso pagamento diretto al creditore nel termine di quindici o sessanta giorni dal pignoramento; si pensi all'ipotesi di un canone di affitto che non sia esigibile al momento del pignoramento e maturi dopo oltre quindici giorni dallo stesso: in tal caso l'omesso pagamento nel termine di quindici giorni non costituisce inottemperanza all'ordine di pagamento diretto e il pagamento da parte del terzo di detto canone al creditore potrà certamente avvenire al momento della successiva scadenza, anche se non vi sia stato alcun pagamento nel termine ordinario ; altrettanto è a dirsi per tutti i crediti, anche di diversa natura, derivanti da un rapporto base esistente al momento del pignoramento, che non siano però esigibili in quel momento e maturino solo dopo oltre sessanta giorni). Tanto premesso, la ratio della disciplina dettata dagli articolo 72 e 72 bis del D.P.R. n. 602/1973 emerge con sufficiente chiarezza: il termine di sessanta giorni (ovvero di quindici giorni, per i crediti da fitti e pigioni) per il pagamento dei crediti già esigibili al momento del pignoramento è previsto per la necessità di concedere al terzo un adeguato margine temporale onde verificare la propria posizione e, cioè, valutare se egli è effettivamente debitore del debitore esecutato, nonché esattamente per quali somme e con quali scadenze: tale termine ha, cioè, una funzione che si potrebbe definire come di attribuzione di uno spatium deliberandi ai fini della dichiarazione di quantità, analogo a quello di cui dispone il terzo pignorato, nella procedura ordinaria, nel periodo che intercorre tra il pignoramento e la stessa dichiarazione di quantità, comunque essa sia resa. Per i crediti che maturano successivamente, questo spatium deliberandi non è più previsto: le relative somme vanno pagate immediatamente, alle rispettive scadenze. La ragione del differente regime è che il terzo, per i crediti che maturano successivamente al pignoramento, si trova in una posizione analoga a quella in cui si troverebbe nel procedimento ordinario se avesse già reso la dichiarazione di quantità e fosse intervenuta l'assegnazione, per cui il suo obbligo di pagare al creditore è ormai certo ed immediato e non richiede un ulteriore spatium deliberandi ai fini delle necessarie valutazioni. Essendo quella appena indicata la ragione per cui sono previsti diversi termini di pagamento per i crediti esigibili al momento del pignoramento e per quelli che lo divengono successivamente, ne consegue che, così come nel pignoramento ordinario il vincolo di custodia di cui all' articolo 546 c.p.c. permane certamente fino alla dichiarazione di quantità del terzo (e anche oltre, fino alla definizione della procedura esecutiva), così nel pignoramento speciale esattoriale di crediti detto vincolo certamente non potrebbe cessare prima della scadenza del termine indicato, che ha analoga funzione. 5.2 Sempre nella medesima prospettiva sistematica, va, inoltre, considerato che, in base agli articolo 72 e 72 bis, la inottemperanza del terzo all'ordine di pagamento dell'agente della riscossione comporta la possibilità per l'agente della riscossione di procedere nelle forme ordinarie del pignoramento presso terzi, secondo le norme del codice di procedura civile, con la citazione davanti al giudice dell'esecuzione del terzo e del debitore, affinché si possa far luogo all'accertamento dell'obbligo del terzo (beninteso, a meno che il terzo non modifichi spontaneamente la propria posizione, dichiarandosi debitore del debitore) ed all'eventuale assegnazione del relativo credito. Nelle disposizioni di legge che regolano il pignoramento speciale esattoriale di crediti non sono compiutamente disciplinate le modalità di raccordo, ovvero di conversione o passaggio dalle forme speciali a quelle ordinarie del pignoramento e, in particolare, non è previsto il termine entro il quale l'agente della riscossione debba provvedere alla citazione del debitore e del terzo. La questione ha rilievo, almeno indiretto, anche con riguardo alla tematica della durata degli effetti del pignoramento speciale e, dunque, del vincolo di cui all' articolo 546 c.p.c. . Appare, infatti, evidente che, ai fini della utile conversione del pignoramento esattoriale di crediti dalle forme speciali a quelle ordinarie, occorre postulare necessariamente che detto vincolo (e, cioè, l'efficacia del pignoramento) non venga meno, fino a che la conversione è possibile, perché in caso contrario, la procedura speciale finirebbe per perdere gran parte della sua utilità pratica, potendo il debitore agevolmente sottrarre il credito all'aggressione esecutiva nelle more di tale conversione. D'altra parte, non potendosi neanche ammettere un vincolo con efficacia sine die, nell'incertezza sulla effettiva sussistenza dell'obbligo del terzo rispetto al rapporto obbligatorio attinto dal pignoramento, occorre senz'altro individuare un termine entro il quale la conversione debba avere luogo per cui, in mancanza di essa, si determini l'inefficacia del pignoramento e la definitiva estinzione della procedura esecutiva. La questione relativa all'esatta individuazione del momento di decorrenza iniziale e della durata di detto termine non rileva, peraltro, direttamente nel presente giudizio: è, infatti, sufficiente osservare che, in qualunque modo si voglia ricostruire la fase del passaggio dal procedimento speciale a quello ordinario, nel silenzio della legge, la scadenza finale del termine perché l'agente della riscossione provveda alla relativa conversione non potrà, in nessun caso, cadere in un momento anteriore a quello di scadenza del termine di quindici o sessanta giorni dal pignoramento, garantito al terzo pignorato il pagamento diretto spontaneo, cioè in un momento anteriore a quello della possibile inottemperanza di quest'ultimo. E, nel caso di specie, i pagamenti contestati sono pacificamente avvenuti prima della scadenza di tale ultimo termine. Quale che sia il termine in questione, dunque (e per quanto direttamente rileva nella presente sede), è evidente che l'efficacia del pignoramento e, in particolare, quanto meno l'obbligo di custodia di cui all' articolo 546 c.p.c. in capo al terzo, non possono venire meno fino alla scadenza di esso, vale a dire fino al momento dell'effettiva eventuale inefficacia del pignoramento (cioè, dell'estinzione della procedura esecutiva, nel caso di mancata tempestiva conversione del pignoramento speciale nelle forme ordinarie). Il vincolo stesso, poi, certamente si protrarrà, in caso di tempestiva conversione della procedura speciale in ordinaria, fino al momento dell'assegnazione ovvero della definizione (per qualunque causa) della procedura esecutiva. Anche sotto tale profilo, pertanto, deve escludersi che l'efficacia del pignoramento speciale esattoriale di crediti possa cessare prima della scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall' articolo 72 bis, comma 1, n. 1, del D.P.R. n. 602/1973 : e, a maggior ragione, che tale cessazione possa ricollegarsi al primo pagamento spontaneamente eseguito dal terzo destinatario dell'ordine. 6. Ulteriori considerazioni confermano le conclusioni sin qui raggiunte e, in particolare, non solo la legittimità, ma la stessa doverosità pagamento, da parte del terzo, direttamente in favore dell'agente della riscossione, dei crediti del debitore esecutato nei suoi confronti che siano maturati nel corso del termine di sessanta giorni dal pignoramento. Come già chiarito, non vi sono dubbi che il procedimento speciale di cui agli articolo 72 e 72 bis del D.P.R. n. 602/1973 sia applicabile anche in relazione a crediti futuri (cioè, non ancora sorti al momento del pignoramento stesso), in conformità alla sua stessa ratio. D'altronde, per quelli da fitti o pigioni lo sancisce espressamente l'articolo 72; per quelli da retribuzione la previsione è implicita, quanto meno nell'articolo 72 ter, che indica i limiti in cui tali crediti sono pignorabili. È, dunque, certamente da escludersi che il pignoramento speciale in esame possa avere ad oggetto esclusivamente i crediti esigibili al momento del pignoramento, dovendosi certamente ammettere che esso possa avere ad oggetto anche crediti che diventano esigibili successivamente, purché derivanti da un rapporto base già in essere al momento del pignoramento, esattamente come avviene per il pignoramento ordinario dei crediti. È opportuno sottolineare che - in particolare, proprio per quelli retributivi, ovvero da fitti o pigioni, espressamente contemplati - si tratta di crediti non solo inesigibili, ma in realtà neanche esistenti al momento del pignoramento e la cui venuta ad esistenza non è neanche certa, perché essa dipende dalle vicende del rapporto base da cui derivano; si tratta, cioè, di veri e propri crediti futuri ed eventuali . Per la pignorabilità di siffatto genere di crediti è, d'altra parte, come di regola, sufficiente che esista, al momento del pignoramento, il rapporto base dal quale possa eventualmente derivare la loro futura venuta ad esistenza (secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, l'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente : Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14419 del 24/05/2023 ; Sez. 3, Sentenza n. 31844 del 27/10/2022; Sez. 3, Sentenza n. 25042 del 08/10/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15607 del 22/06/2017; Sez. L, Sentenza n. 19501 del 10/09/2009; Sez. 3, Sentenza n. 5235 del 15/03/2004). Una volta chiarito che sono pignorabili, anche con il procedimento speciale di cui agli articolo 72 e 72 bis del D.P.R. n. 602/1973 , sia i crediti esistenti al momento del pignoramento stesso che quelli futuri ed eventuali, purché derivanti da un rapporto di base già in essere al momento del pignoramento, esattamente negli stessi termini in cui ciò è possibile con il pignoramento ordinario, cioè a prescindere dalla natura del rapporto base sottostante, non sussiste alcun argomento, né letterale, né logico, né giuridico, che consenta di ritenere che, per i crediti nascenti dal saldo attivo del rapporto di conto corrente bancario, debba giungersi a diversa conclusione. D'altronde, è decisivo il rilievo per cui, secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte, il pignoramento del saldo attivo derivante dal rapporto di conto corrente bancario comprende anche il maggior credito maturato dopo il pignoramento stesso (in base a rimesse pervenute sul conto successivamente), non solo fino al momento dell'assegnazione, ma anche successivamente, fino al momento dell'eventuale accertamento giudiziario dell'obbligo del terzo (sulla assoggettabilità al pignoramento del saldo attivo del conto corrente bancario e sulla possibilità di assegnare il saldo attivo eventualmente maturato dopo il pignoramento stesso, fino al momento della dichiarazione di quantità e, addirittura, fino al momento dell'eventuale accertamento giudiziale dell'obbligo del terzo, cfr.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15615 del 26/07/2005 ; Sez. 3, Sentenza n. 9250 del 20/05/2020; Sez. 3, Sentenza n. 36066 del 23/11/2021, in cui si richiamano, altresì, Cass, Sez. 3, Sentenza n. 6393 del 30/03/2015 ; Sez. 3, Sentenza n. 1638 del 25/02/1999; Sez. L, Ordinanza n. 24686 del 14/09/2021). Ancora, visto che la naturale evoluzione del pignoramento speciale esattoriale, in caso di mancato pagamento spontaneo da parte del terzo, è la sua conversione nelle forme del pignoramento ordinario (con conservazione del vincolo derivante dal pignoramento stesso, come più sopra chiarito), non può dubitarsi che il saldo attivo eventualmente maturato dopo la data del pignoramento iniziale nelle forme speciali sia eventualmente suscettibile di assegnazione in sede ordinaria, laddove si arrivi a procedere in tale forma, a causa dell'inottemperanza del terzo all'ordine di pagamento diretto ed alla conversione della procedura da speciale ad ordinaria. Stando così le cose, deve riconoscersi che, quanto meno per il saldo attivo eventualmente maturato nei sessanta giorni costituenti lo spatium deliberandi concesso al terzo per valutare la sua posizione ed effettuare il pagamento delle somme esigibili, non potrebbe in alcun modo ritenersi che, solo perché è stato pagato (in anticipo rispetto alla scadenza del termine a tal fine concesso al terzo) il credito corrispondente al saldo già esigibile al momento del pignoramento, perda efficacia il vincolo di custodia imposto al terzo pignorato dall' articolo 546 c.p.c. , anche in relazione ai crediti sopravvenuti. Di conseguenza, nella medesima ottica, non avrebbe alcun senso negare la possibilità per il terzo di effettuare il pagamento spontaneo del saldo attivo maturato nel termine dei sessanta giorni dal pignoramento, quanto meno entro tale ultimo medesimo termine. Tanto meno avrebbe senso diversificare l'efficacia del vincolo, nel caso in cui - come, in ultima analisi, è accaduto nella fattispecie in esame - al momento del pignoramento del saldo del rapporto di conto corrente bancario un saldo attivo esista (pur magari di minima entità) e venga pagato immediatamente (invece che alla scadenza del termine di sessanta giorni), e nel caso in cui, invece, tale saldo sia negativo e, quindi, non possa essere pagato alcunché, con la assurda conseguenza che, se, in entrambe le ipotesi, sopravvenga, a pochi giorni dal pignoramento, una rimessa che determini un saldo attivo consistente, nel primo caso tale saldo sarebbe libero dal vincolo, mentre nel secondo caso sarebbe soggetto al vincolo. In altri termini, deve certamente ammettersi che il vincolo di custodia per il terzo, ai sensi dell' articolo 546 c.p.c. , operi quanto meno per tutti i crediti maturati nei sessanta giorni dello spatium deliberandi a lui concesso per l'effettuazione del pagamento, a prescindere dalla circostanza che esistessero crediti già esigibili al momento del pignoramento e che sia o meno avvenuto il loro pagamento prima della scadenza del suddetto termine. 7. Una volta stabilito che il pignoramento speciale esattoriale di crediti può avere ad oggetto anche crediti futuri ed eventuali (purché derivanti da un rapporto base già in atto al momento del pignoramento), esattamente come è possibile per il pignoramento ordinario, non può non ammettersi che, anche se al momento della notificazione dell'atto di pignoramento speciale non vi siano crediti attualmente esigibili, in base al rapporto base già esistente dal quale potranno nascere quelli oggetto dell'aggressione esecutiva e che resta efficace tra le parti (perché, ad esempio, il lavoratore dipendente ha già incassato la sua retribuzione o il canone di affitto è stato già pagato, ovvero, il che è lo stesso, il lavoratore autonomo ha percepito i compensi già maturati, l'appaltatore ha conseguito il pagamento dei S.A.L. già ultimati o il saldo del rapporto di conto corrente bancario è negativo), sussiste comunque l'obbligo del terzo di pagare direttamente all'esattore anche i crediti maturati successivamente, sulla base di quel rapporto, nei limiti di persistenza dell'efficacia del vincolo pignoratizio. Nello stesso sistema della legge, dunque, è previsto, almeno in determinate ipotesi, che il vincolo di cui al pignoramento speciale sussista, addirittura anche dopo la scadenza del termine per il pagamento dei crediti già esigibili, sia che in tale termine un primo pagamento sia intervenuto, sia che non sia intervenuto. Non vi è alcuna ragione, allora, per applicare regole diverse in caso di pignoramento di crediti di diversa natura e, in particolare, del saldo attivo del rapporto di conto corrente bancario. D'altra parte, come già visto, e giova ribadire, anche in base alla giurisprudenza di questa Corte, non si è mai dubitato che il saldo attivo del rapporto di conto corrente bancario, anche se maturato dopo il pignoramento ordinario, sia assoggettato al vincolo del pignoramento stesso e sia regolarmente assegnabile dal giudice dell'esecuzione. Anche nel pignoramento speciale, pertanto, si deve ammettere, in modo piano e logico, che il saldo attivo del conto corrente bancario maturato dopo la data del pignoramento sia assoggettato all'azione esecutiva, nei limiti temporali di persistenza dell'efficacia del pignoramento stesso e, in primo luogo, nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione (del resto, lo sarebbe di certo anche addirittura successivamente, se l'agente della riscossione, dopo l'inottemperanza del terzo, procedesse nelle forme ordinarie). Pertanto, non può dubitarsi che il credito derivante da tale saldo sia oggetto di obbligo di custodia per il terzo, ai sensi dell' articolo 546 c.p.c. e, di conseguenza, che esso sia anche suscettibile di legittimo pagamento diretto da parte del terzo in favore dell'agente della riscossione, quanto meno nel termine dei sessanta giorni dal pignoramento, come per le retribuzioni o i canoni di affitto futuri o, in generale, qualunque credito futuro, anche di diversa natura, purché derivante da rapporto base esistente al momento del pignoramento stesso. 8. In conclusione, con riguardo alla questione posta dal presente ricorso, va enunciato il seguente principio di diritto: nel pignoramento speciale esattoriale di crediti di cui all' articolo 72 bis del D.P.R. n. 602/1973 , laddove esso abbia ad oggetto il saldo attivo derivante da un rapporto di conto corrente bancario, è soggetto al vincolo di cui all' articolo 546 c.p.c. e va versato direttamente all'agente della riscossione, da parte della banca terza pignorata, il saldo attivo del conto corrente, anche se maturato dopo il pignoramento, quanto meno se (e nella misura in cui) esso si determini nel corso dello spatium deliberandi di sessanta giorni dal pignoramento previsto dalla norma (e, cioè, dalla notifica al terzo dell'ordine di pagamento diretto), indipendentemente dalla circostanza che, al momento del pignoramento, il saldo stesso fosse negativo ovvero fosse positivo e indipendentemente dalla circostanza che, in tale ultimo caso, il relativo credito (cioè, il saldo attivo eventualmente esistente al momento della notifica dell'ordine di pagamento diretto) sia stato già pagato all'agente della riscossione . Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata cassata, in quanto essa non è conforme a tale principio. La controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto delle domande avanzate dalla Ra.En. Srl, non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da svolgere: è, infatti, pacifico che i pagamenti oggetto di contestazione, nella specie, hanno avuto ad oggetto un saldo attivo del rapporto di conto corrente bancario maturato nel corso del termine di sessanta giorni dal pignoramento, onde gli stessi sono da considerare certamente legittimi e nulla a quel titolo può rimproverarsi alla terza destinataria di quell'ordine. 9. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è di conseguenza cassata e, decidendo nel merito, le domande proposte dalla Ra.En. Srl sono rigettate. Le spese dell'intero giudizio, di merito e di legittimità, possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni a tal fine, in considerazione dell'assoluta novità della questione trattata, quanto meno nei suoi esatti termini, nonché dell'incertezza interpretativa esistente in merito alla esatta individuazione dei limiti di efficacia del pignoramento speciale esattoriale di crediti. per questi motivi P.Q.M. - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte dalla Ra.En. Srl; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio, di merito e di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 22 ottobre 2025. Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2025.