La mera genitorialità condivisa, al di fuori di un rapporto di coniugio o di convivenza ed in assenza di contatti significativi fra l'autore delle condotte e la vittima, non può costituire, da sola, il presupposto per ritenere sussistente un rapporto familiare rilevante ai fini della configurabilità del reato.
La pronuncia in esame trae origine dall'applicazione a carico dell'imputato della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa , nell'ambito di un procedimento per maltrattamenti in famiglia ( articolo 572 c.p. ): nello specifico, all'imputato venivano contestate offese verbali alla vittima, seguite da un calcio e dal danneggiamento dell'auto della donna, nonché precedenti aggressioni verbali . L'occasione offre il destro alla Corte per chiarire se sia configurabile o meno il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente , nel caso in cui quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione. A tal proposito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 98/2021 , ha ritenuto, in un caso in cui il rapporto affettivo si era dipanato nell'arco di qualche mese ed era caratterizzato da permanenze non continuative di un partner nell'abitazione dell'altro, «non pienamente conforme al principio di tassatività e al correlato divieto di applicazione analogica in malam partem , la possibilità di ravvisare una convivenza nel senso ordinario della locuzione ». Pertanto, la mera genitorialità condivisa , al di fuori di un rapporto di coniugio o di convivenza ed in assenza di contatti significativi fra l'autore delle condotte e la vittima, non può costituire , da sola, il presupposto per ritenere sussistente un rapporto familiare rilevante ai fini della configurabilità del reato . L'impossibilità di ravvisare l'astratta configurabilità del delitto di cui all' articolo 572 c.p. non esclude, tuttavia, che possano ravvisarsi gravi indizi della fattispecie di atti persecutori (articolo 612- bis c.p.), là dove ne ricorrano gli elementi costitutivi. Pertanto, la Corte annulla l'ordinanza impugnata, affinché il giudice del rinvio verifichi la sussistenza degli elementi di cui all'articolo 612- bis c.p.
Presidente Aprile – Relatore Di Giovine Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di L'Aquila, in qualità di giudice del riesame, confermava a carico dell'imputato la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, nell'ambito di un procedimento per maltrattamenti in famiglia ( articolo 572 cod. pen. ). 2. Ha presentato ricorso l'Avv. Carmine Petrucci, nell'interesse di N.D., deducendo con un unico motivo, articolato per punti, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. La sola condotta penalmente rilevante sarebbe quella posta in essere il (OMISSIS) (calcio sferrato ad un'autovettura), che, essendo isolata, non consente di ravvisare l'abitualità propria della fattispecie di maltrattamenti in famiglia, integrando, semmai, il delitto di minacce di cui all' articolo 612, comma 1, cod. pen. (per cui non può essere disposta misura cautelare). D'altro canto, la stessa persona offesa ha affermato che si è trattato del primo episodio, con ciò negando, nei fatti, i maltrattamenti. La realizzazione di condotte verbali maltrattanti è stata esclusa anche dai figli. Né avrebbe potuto essere valorizzata, per configurare i maltrattamenti in famiglia, la precedente condanna del Tribunale di Vasto del 2023: sia perché pronunciata a seguito di patteggiamento (da essa non possono desumersi elementi a carico dell'imputato); sia per il lungo periodo di tempo decorso tra i fatti cui tale pronuncia si riferisce e l'episodio del (OMISSIS). Tale sentenza consentirebbe, dunque, al limite e al contrario, di inferire un'interruzione dell'animosità tra gli ex coniugi, dovendosi escludere che le condotte che hanno costituto oggetto di un precedente accertamento penale rilevino e siano collegabili a quelle attuali. Infine, condotte giudicate con sentenza definitiva non possono formare imputazione in un nuovo processo, perché, in tal caso, si configurerebbe un bis in idem né, per la stessa ragione, possono fondare una misura cautelare. D'altronde, la stessa persona offesa ha escluso le minacce, posto che la locuzione «(OMISSIS)», peraltro non confermata dalla figlia, rappresenta l'esatto contrario di una minaccia. Le altre frasi non sono state confermate dai figli, sicché l'unica condotta penalmente rilevante resta il presunto calcio al veicolo della persona offesa, tuttavia, non intenzionale. Essendosi trattato di un episodio isolato, difettano anche le esigenze cautelari e, in primis, il pericolo di reiterazione del reato, d'altro canto smentite dalla tranquillità della persona offesa, come anche dimostra il fatto che gli ex coniugi hanno organizzato i festeggiamenti per la prima comunione della figlia con entrambe le loro famiglie. L'ordinanza incorre pertanto in una motivazione illogica/inesistente quando afferma la sussistenza di una perdurante tensione tra i coniugi e che l'indagato continui ad avere condotte verbalmente aggressive. Considerato in diritto 1. La sentenza impugnata va annullata, sebbene per ragioni diverse da quelle indicate dal ricorrente. 2. Il ricorso è prevalentemente declinato in fatto e reiterativo di deduzioni cui il Tribunale del riesame ha motivatamente risposto, rilevando come non corrisponda al vero che l'episodio - consistito in offese verbali alla vittima, seguite da un calcio e conseguente danneggiamento dell'auto della donna - sia stato isolato, avendo argomentato la sussistenza di gravi indizi di precedenti aggressioni verbali, diverse dai fatti che condussero a precedente condanna per maltrattamenti nei confronti della stessa persona offesa; ha considerato illogica ed inverosimile l'ipotesi che il danneggiamento fosse stato involontario e dovuto ad una caduta accidentale, tanto più che il danno all'auto fu quantificato in € 700 e quindi tutt'altro che inconsistente; ha desunto dalle caratteristiche del fatto e dai precedenti dell'imputato le esigenze cautelari e l'inidoneità di misure meno gravi della misura concretamente disposta e peraltro individuata nel divieto di avvicinamento. Ciò nondimeno, l'ordinanza impugnata muove da un presupposto giuridico non condivisibile. 3. i Giudici del riesame partono dall'assunto che sia configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente, nel caso in cui quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, citando una giurisprudenza di questa Corte (vd. Sez. 2, n. 43846 del 29/09/2023, V., Rv. 285330, la quale argomentava dal fatto che la presenza di un figlio minore attesta la persistenza di un vincolo familiare, conseguente alla sussistenza a carico di entrambi i genitori di obblighi di mantenimento e di formazione). 4. Tale giurisprudenza è stata però superata, a seguito di un ripensamento indotto dalla sentenza (pur interpretativa di rigetto) della Corte cost. n. 98 del 2021 , la quale ha ritenuto, in un caso in cui il rapporto affettivo si era dipanato nell'arco di qualche mese ed era caratterizzato da permanenze non continuative di un partner nell'abitazione dell'altro, non pienamente conforme al principio di tassatività e al correlato divieto di applicazione analogica in malam partem, la possibilità di ravvisare una convivenza nel senso ordinario della locuzione. Sulla scia delle indicazioni del Giudice costituzionale, l'orientamento di legittimità è, dunque, mutato nel senso di ritenere che la mera genitorialità condivisa, al di fuori di un rapporto di coniugio o di convivenza ed in assenza di contatti significativi fra l'autore delle condotte e la vittima, non possa costituire, da sola, il presupposto per ritenere sussistente un rapporto familiare rilevante ai fini della configurabilità del reato Sez. 6, n. 26263 del 30/05/2024, N., Rv. 286767. La sentenza, in motivazione, ha precisato come gli obblighi di formazione e mantenimento dei figli previsti dall' articolo 337-ter, cod. civ. a carico dei genitori non determinino un rapporto reciproco fra questi ultimi, essendo il loro comune figlio l'unico soggetto interessato). 5. Ovviamente, l'impossibilità di ravvisare l'astratta configurabilità del delitto di cui all' articolo 572 cod. pen. , come anche precisato nella citata sentenza della Consulta, non esclude che possano ravvisarsi, nel caso oggetto del presente procedimento, gravi indizi della finitima fattispecie di atti persecutori ( articolo 612-bis cod. pen. ), là dove ne ricorrano gli elementi costitutivi: verifica che richiede accertamenti in fatto che non sono consentiti in questa sede di legittimità. 6. Si impone, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, affinché il giudice del rinvio verifichi la sussistenza degli elementi di cui all' articolo 612-bis cod. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila competente ai sensi dell 'articolo 309, comma 7, cod. proc. pen .