L’azione di riduzione è un’azione di accertamento costitutivo che presuppone l’accertamento della lesione della quota di legittima (…): il legittimario che la propone ha l’onere di indicare entro quali termini tale quota è stata lesa e deve determinare con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione, altre che a proporre espressa istanza di conseguimento previo il calcolo delle disponibilità e la riduzione delle eventuali donazioni compiute dal de cuius .
La controversia nella sentenza in commento ha come protagonista l' azione di riduzione testamentaria contro le disposizioni testamentarie del de cuius . Il Tribunale di Trapani ha ricostruito il patrimonio relitto ed ha accertato le rispettive quote di riserva accogliendo le domande attoree e disponendo la reintegrazione dei legittimari mediante la riassegnazione di alcuni immobili ed un conguaglio. Sono state, poi, respinte le eccezioni della convenuta sull'errata stima dei beni del relictum e la richiesta di diritto di abitazione di un immobile facente parte del patrimonio ereditario, in quanto non ha fornito elementi probatori adeguati. Il fatto Con atto di citazione gli attori convenivano in giudizio i convenuti per chiedere al Tribunale la riduzione delle disposizioni testamentarie del 2012, rese dal de cuius in un testamento pubblico. In detto testamento il de cuius lasciava eredi la moglie e i figli per un patrimonio che comprendeva diversi immobili ed un complesso edilizio monumentale e dei gioielli, disponibilità bancarie e un'automobile. Nel 2018, una nipote del de cuius ha ceduto allo zio la propria quota ereditaria (che le era pervenuta dal defunto padre) e comprensiva del diritto di agire in riduzione. In tale procedimento, uno degli eredi è deceduto e, riassunto il procedimento dagli eredi di questo, con sent. del 2022 il Tribunale ha dichiarato inammissibili le domande di riduzione proposte, senza pronunciarsi nel merito. Il Tribunale ha altresì pronunciato che le disposizioni testamentarie del de cuius (deceduto nel 2012) si profilavano lesive della quota di riserva di due figli e ordinava la reintegrazione a seguito dell'individuazione e della stima del patrimonio. Gli attori chiedevano quindi al Tribunale di dichiarare la qualità di eredi legittimari del de cuius in virtù di cessioni, disposizioni di successione e successione nei loro confronti; la dichiarazione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima e ritenere e dichiarare che l'asse ereditario al momento dell'apertura della successione era di € 1.868.169,48. Inoltre chiedevano al Tribunale di dichiarare ai sensi dell' articolo 542 c.c. la riserva della quota del patrimonio ereditario di nipoti del defunto. Vi è di più. Gli attori chiedevano Tribunale di dichiarare che il defunto ai sensi dell' articolo 542 c.c. poteva disporre liberamente di ¼ del proprio patrimonio, tenendo conto della quota di legittima assegnata alla coniuge e dichiarare la stima redatta dal CTP. Chiedevano anche che, se fosse stata contestata la consulenza del CTP, fosse nominato un CTU. La costituzione dei convenuti I convenuti chiedevano il rigetto integrale delle domande attoree e che vi fosse una errata stima di valutazione del patrimonio, in quanto non si sarebbe tenuto conto di una porzione di patrimonio attribuita dal de cuius , con sent. del 2020, oltre la frammentazione delle numerose servitù di terzi di cui tale porzione era gravata e dallo stato in cui versava al momento della consegna. Ha contestato anche che nel patrimonio ereditario vi fosse un immobile grezzo e sottoposto ad ordinanza di sospensione dei lavori per abusi edilizi e quindi privo di valore commerciale. La convenuta sosteneva anche altri errori nelle stime di alcuni terreni e la mancata indicazione nel relictum di tali beni che sono comunque caduti in successione e che appartenevano ai genitori del de cuius . La decisione del Tribunale Fallito il tentativo di mediazione e i tentativi di conciliazione, il giudice rimetteva la causa in decisione. Il Tribunale di Trapani ha accertato la fondatezza della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive in quanto gli attori hanno subito una lesione della quota di riserva loro spettante per legge. Il diritto ad esperire l'azione di riduzione Il Tribunale ha spiegato che l'azione di riduzione è diretta ad ottenere (la parola stessa lo dice), la riduzione delle disposizioni testamentarie che sono contenute in un testamento, sulla base che queste abbiano leso la quota di legittima ovvero la quota spettante a ciascun erede legittimo. L'azione di riduzione è sostanzialmente un' azione di accertamento costitutivo in quanto va a presupporre l'accertamento della lesione della legittima nonché altre condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione. Praticamente tale azione va a modificare il regolamento successorio in quanto determina l'apertura della successione necessaria nella quota di riserva. Invero, l'eventuale riduzione della disposizione testamentaria in conseguente alla domanda del legittimario, non determina alcuna nullità ma rende l'atto inefficace ex nunc nei confronti del legittimario vittorioso ( Cass. sent. n. 5323/2002 ). Infine, tale azione presuppone l'accertamento della lesione della quota di legittima attraverso il calcolo dei beni ereditari, ai sensi dell' articolo 556 c.c. , che si articola in fasi : calcolo del valore dei beni relitti secondo il valore che avevano al momento dell'apertura della successione; alla massa ereditaria devono sottrarsi i debiti che fanno capo al de cuius alla data della sua morte; si procede alla cd. riunione fittizia che tiene conto del valore di tutti i beni donati in vita dal de cuius secondo il valore attualizzato alla data di apertura della successione; si procede alla formazione dell'asse ereditario determinando la quota che spetta a ciascun erede. Nel caso in esame, il de cuius aveva istituito eredi la moglie, la convenuta ed i figli attribuendo alla moglie la quota di legittima e la quota disponibile e ai figli le quote di riserva, specificando anche i beni che componevano la quota della moglie. Tale facoltà di scegliere quali beni compongono la quota rientra nella disposizione ex articolo 733 c.c., se il testatore si è limitato a disporre la formazione inter liberos , nonché nell' articolo 734 c.c. che prevede la divisione fatta dal testatore attraverso la specificazione dei beni destinati a far parte di ciascuna quota, con effetti reali e immediati. Nel testamento del de cuius non era contenuto nessun riferimento alla volontà di procedere all'immediata divisione in quanto egli si era limitato ad elencare i beni che alla sua morte fossero attribuiti alla moglie. Questa previsione è incompatibile con un effetto attributivo diretto, tipico della divisione inter liberos . Onere della prova: Cosa dice la giurisprudenza? Nel corso degli anni, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, “in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore; a tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius”. ( Cass. 1357/2017 ; cfr. anche Cass. 18199/2020 ; Cass. 27580/2024 ). Nel merito Nella fattispecie in esame, gli attori hanno assolto l'onere di allegare quanto detto dagli Ermellini, individuando i beni facenti parte del relictum , indicando anche in che misura si sono ritenuti lesi dalle disposizioni testamentarie del de cuius. Risulta anche incontestato tra le parti che nella successione siano caduti i beni indicati in citazione e la convenuta aveva eccepito il ricorrere di ulteriori cespiti facenti parte del patrimonio relitto dal de cuius. Tale eccezione dalla convenuta era stata formulata in maniera generica e non circostanziata in quanto non aveva indicato gli altri beni che avrebbero compromesso il relictum . A tal proposito il Palazzaccio, nel 2020 con la sent. n. 26908 ha chiarito che il convenuto è tenuto a prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti che l'attore pone a fondamento della sua domanda, i quali sono ammessi senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara né specifica. Praticamente la convenuta avrebbe dovuto, nella comparsa di risposta , individuare gli ulteriori beni facenti parte del patrimonio del de cuius, cosa che ha fatto solo nella II memoria, tardivamente. Comunque la CTP costituisce una “mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di valore probatorio.” Quindi, in definita, il Tribunale di Trapani non ha potuto ricomprendere nel calcolo del relictum i beni indicati dalla convenuta. E poi, da ultimo, per affermazione giurisprudenziale, sappiamo che «Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive». Diritto reale di abitazione La convenuta aveva chiesto, in sede di comparsa conclusionale, il riconoscimento in suo favore i diritti di uso e abitazione di un immobile che spettava al coniuge ex lege in forza dell'arta. 540 c.c.. Il Tribunale non ha riconosciuto il ricorrere in favore della convenuta la riserva dei diritti di uso e abitazione sul detto immobile stante che ha tardivamente allegato e comunque, non provato in alcun modo che detto immobile fosse, al tempo della morte del coniuge, adibito a residenza familiare della famiglia. Questo, richiamando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sent. n. 7128/2023 secondo cui «il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall' articolo 540, comma 2, c.c. , ha ad oggetto la sola “casa adibita a residenza familiare, e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale.» Sull'effettiva esistenza di ulteriori componenti patrimoniali nel patrimonio relitto Tornando ora all'onere della prova relativamente agli ulteriori immobili nel patrimonio relictum , il Tribunale ha precisato che per giurisprudenza costante l'eventuale carenza di prova in merito all'effettiva esistenza di talune componenti patrimoniali destinate ad incrementare il relictum (ad es. delle donazioni) va a determinare l'accoglimento della domanda di riduzione in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, risolvendosi non più sul piano delle attività assertive e di allegazione, ma sul diverso piano del soddisfacimento dell'onere della prova che incombe su colui che agisce in giudizio. La reintegrazione Il Tribunale ha individuato le modalità, poi, di reintegrazione della quota di legittima spettante agli attori. Per farlo ha “ricordato” che, per giurisprudenza consolidata ( Cass. Sent. n. 5978/2024 ), nel caso in cui venga esperita un'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie che si assumano lesive della quota di legittima, il giudice deve accertare quale sia la quota di legittima spettante all'attore legittimario, e deve, a tal fine, riunire fittiziamente i beni e determinare l'asse ereditario, procedendo poi alla sua valutazione secondo i valori del tempo dell'apertura della successione e tenendo conto anche della qualità dei beni, se fruttiferi o meno. Accertato ciò può procedere alla liquidazione tenendo presente che il legittimario ha diritto di conseguirla in natura e solo eccezionalmente in denaro . Il Tribunale ha proceduto con l'assegnazione di beni ed ha reintegrato la residua frazione delle quote spettanti agli attori con un conguaglio a carico della convenuta, condannandola anche al pagamento delle spese processuali.
Motivi della decisione 1. Gli attori in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio (omissis) domandando al Tribunale la riduzione delle disposizioni testamentarie rese dal de cuius (omissis) deceduto in data 22 .11.2012, nel testamento pubblico del (omissis) del 20.11.2012 n. rep. (omissis), pubblicato il (omissis). Parte attrice, preliminarmente ricostruite le vicende successorie a partire dal decesso di (omissis) avvenuto nel settembre 2012 (dalla quale erano stati chiamati all'eredità i figli (omissis) e (omissis) e la nipote (omissis), ha rappresentato che: - in data 22 novembre 2012 è deceduto (omissis) lasciando quali eredi la moglie, (omissis) ed i figli, (omissis) e (omissis); - i beni da questi relitti comprendono, tra gli altri, quote di immobili siti nei comuni di (omissis) ed (omissis) oltre al complesso edilizio monumentale denominato “(omissis)” in (omissis) nonché gioielli, disponibilità bancarie e un'autovettura, meglio indicati nella dichiarazione di successione n. (omissis), vol. 9990, ed enucleati alle pagine 3, 4 e 5 dell'atto di citazione, precisando anche il ricorrere di passività quantificate in complessivi € 327.074,10; - con atto del 20.4.2018 (rep. (omissis) e racc. (omissis)) (omissis) ha ceduto allo zio, (omissis) la propria quota ereditaria pervenutale dal defunto padre (omissis) comprensiva anche del diritto di agire in riduzione; - che (omissis) è deceduto in data (omissis), nelle more del procedimento RG n. 1049/2018 da questi introdotto e conclusosi, una volta riassunto dagli eredi, con sentenza n. 92/2022 che ha dichiarato inammissibili le domande di riduzione proposte, senza pronunzia nel merito; - che le disposizioni testamentarie del de cuius (omissis) si profilerebbero lesive della quota di riserva dei figli (omissis) e (omissis) con conseguente richiesta di reintegrazione, previa individuazione e stima dell'asse ereditario anche a mezzo di ctp a firma del (omissis) allegata alla citazione. Conseguentemente, gli attori hanno chiesto al Tribunale di: “I) (omissis) e dichiarare che le attrice, nella loro qualità e diritto, aventi causa di (omissis) e l'attore (omissis) sono eredi legittimari del de cuius (omissis) in virtù delle cessioni, disposizioni e successione dei loro danti causa come specificato, analiticamente, nella parte motiva del presente atto. II) (omissis) e dichiarare che le disposizioni testamentarie rese dal (omissis) specificamente illustrate e riportate nella parte motiva del presente atto e accertate, tecnicamente e monetariamente, attraverso la dettagliata relazione di stia (omissis) allegata, con particolari riferimento al tempo della apertura della successione (2021) - dell'intero patrimonio (asse ereditario) - dettagliatamente e giuridicamente descritto e riportato nella relazione notarile (omissis) - ledono la quota di legittima di (omissis) ed oggi delle aventi causa, odierne attrici (omissis) e (omissis) e dell'attore (omissis) III) ritenere e dichiarare che l'asse patrimoniale ereditario (massa fittizia dei beni ) di (omissis) al tempo della apertura della successione (2012), ammontava a complessivi €1.868,169,48, come specificato e dimostrato, tecnicamente ed economicamente in narrativa col supporto della documentazione versata n atti. IV) (omissis) e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 542 c.c. alle attrici (omissis) e (omissis) aventi causa della figlia (omissis) del defunto (omissis) e di (omissis) è riservata la quota di ¼ del patrimonio. V) (omissis) e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 542 all'attore (omissis) figlio del defunto (omissis) è riservata la quota di ¼ del patrimonio. VI) (omissis) e dichiarare che il defunto (omissis) in virtù e ai sensi dell' articolo 542 c.c. , poteva disporre liberamente di ¼ del proprio patrimonio relitto e conseguentemente, tenuto conto della quota di legittima assegnata e spettante al coniuge (omissis) a quest'ultima, compresa la disponibile assegnatale, è devoluta la metà del complessivo patrimonio relitto, mentre l'altra metà è devoluta, per legge (omissis) ai due figli (omissis) (oggi (omissis) e (omissis) e (omissis) VII) (omissis) e dichiarare che, secondo la stima redata dal CTP e la documentazione versata in atti, l'intero patrimonio, al tempo del decesso (20122) di (omissis) ammontava a € 1.868.169,48 e conseguentemente, tenuto conto del valore dell'usufrutto e di tutto quanto evidenziato nella c.t.pp. (omissis) deve integrare sia la quota di legittima alle attrici (omissis) e (omissis) (1/4 del patrimonio) con la somma di € 372.174,43, sia la quota di legittima a (omissis) (1/4 del patrimonio) con la somma di € 372.174,43. Oltre rivalutazione dal 2012 al momento della decisione. VIII) Ai fini istruttori, ove contestata la consulenza (omissis) e i valori economici espressi, disporre c.t.u. al fine di: a) valutare la massa (omissis) ereditaria di (omissis) al tempo della successione (2012), rivalutandone i valori alla data del deposito della relazione; b) calcolare la quota di legittima di pertinenza di (omissis) e di (omissis) ( ex articolo 552 c.c. ) quantificandone l'ammontare economico al 2012, rivalutandone i valori alla data del deposito della relazione. IX) Condannare la convenuta (omissis) a corrispondere la somma di € 372.174,43 o quella maggiore o minore somma che risulterà dall'istruttoria, alle attrici (omissis) e (omissis) e la somma di €372.174,43 all'attore (omissis) nella qualità di legittimari, calcolata nella consulenza tecnica (omissis) o quella che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo. X) Con vittoria di spese”. 2. (omissis) si è costituita (omissis) in giudizio con memoria del 7.1.23 chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree sull'assunto dell'inesistenza di alcuna lesione della quota di riserva dei figli del de cuius (omissis) in particolare, la convenuta ha sostenuto il ricorrere di un'erronea valutazione e stima dei beni ereditari come eseguita da controparte. In particolare, relativamente a “(omissis)”, la convenuta ha osservato che non si sarebbe correttamente tenuto conto della porzione effettiva attribuita al de cuius in sede (omissis)sentenza del Tribunale di (omissis) n. 1220/2000, così come parimenti della riduzione di valore derivante, oltre che dalla frammentazione del compendio, dalle numerose servitù in favore di terzi di cui tale porzione risulta gravata e dallo stato in cui versava al momento della consegna (stante anche l'assenza di impianto idrico ed elettrico); ha, inoltre, evidenziato la necessaria decurtazione del valore delle singole stanze il cui uso è stato destinato per testamento ai figli del de cuius. Con riguardo all'immobile sito in (omissis) (località (omissis), (omissis) ha dedotto che questo si trova allo stato grezzo, sottoposto a ordinanza di sospensione dei lavori per abusi edilizi e quindi privo di valore commerciale, essendo i costi di sanatoria superiori al bene stesso. Analoga svalutazione sarebbe da riconoscere ai terreni pertinenziali. La convenuta ha, infine, segnalato ulteriori errori nelle stime dei terreni siti a (omissis) e dell'appartamento in (omissis) nonché la mancata indicazione nel relictum di ulteriori beni caduti in successione, in particolare dei beni facenti parte del patrimonio relitto dai genitori del de cuius ((omissis) e (omissis)e dal nonno materno (duca (omissis). Alla luce di tali contestazioni, (omissis) ha concluso per il rigetto delle domande attoree, chiedendo la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Avviate le parti in mediazione e concessi i termini di cui all' articolo 183, sesto comma, cpc , la causa è stata istruita documentalmente e tramite c.t.u., depositata il (omissis). La causa, falliti i tentativi di conciliazione, è stata, poi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 28.4.2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex articolo 190 cpc. ***** 3. In diritto, l'azione di (omissis) e (omissis) e (omissis) (quest'ultime quali eredi di (omissis) acquirente la quota ereditaria spettante ad (omissis) - cfr. all. 20, 22, 56) è diretta ad ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento pubblico da (omissis) (deceduto a (omissis) il (omissis)), sull'assunto che queste abbiano leso la quota di legittima spettante ai figli (cfr. all. 4). Ed invero, con il detto testamento il de cuius, revocando ogni pregressa disposizione testamentaria, ha istituito eredi la moglie, ovvero l'odierna convenuta (omissis) ed i figli (omissis) ed (omissis) ed ha attribuito alla prima la quota di legittima e l'intera quota disponibile ed ai figli le rispettive quote di riserva, individuando poi, specificamente, i beni atti a comporre la quota di spettanza della moglie. Quest'ultima disposizione è certamente rientrante nell'alveo della norma di cui all' articolo 733 c.c. posto che il testatore - lungi dall'aver provveduto ad una c.d. divisio inter liberos ex articolo 734 cod. civ. , ossia ad una divisione fatta dal testatore attraverso la specificazione dei beni destinati a far parte di ciascuna quota, con effetti reali ed immediati (ricorrente solamente nel caso in cui il testatore abbia disposto del proprio patrimonio dividendo i suoi beni tra gli eredi in modo analitico, con precisione ed attenta valutazione della loro ubicazione e consistenza, cfr. sul punto 10797/2009) - si è limitato a dettare le norme per la formazione delle porzioni nello scioglimento della comunione ereditaria, in previsione del sorgere di tale status per effetto dell'apertura della successione. All'interno della scheda testamentaria non è contenuto, infatti, alcun riferimento alla volontà di procedere ad una immediata divisione dei beni, posto che il testatore si è limitato ad esprimere la volontà che alla sua morte i beni espressamente elencati fossero attribuiti alla moglie, tanto da prevedere anche che nell'ipotesi di “capienza” del patrimonio sarebbe spettato alla moglie non già solo l'usufrutto ma la piena proprietà della porzione di (omissis) previsione questa incompatibile con un effetto attributivo diretto, tipico di una divisio inter liberos. Tanto premesso, prima di procedere all'esame del merito, deve rammentarsi che l'azione di riduzione è un'azione di accertamento costitutivo in quanto presuppone l'accertamento della lesione della legittima nonché delle altre condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione. Tale azione ha natura costitutiva perché essa modifica il regolamento successorio in quanto, previa dichiarazione di inefficacia relativa della disposizione lesiva, determina l'apertura della successione necessaria nella quota di riserva. Ed infatti, la riduzione della disposizione testamentaria conseguente all'accoglimento della domanda del legittimario, non derivando da alcuna nullità, rende l'atto soltanto inefficace ex nunc nei confronti del legittimario vittorioso ( Cass. 5323/2002 ) (omissis) di riduzione presuppone l'accertamento della lesione della legittima previo calcolo del valore dei beni spettante ai vari legittimari. Il procedimento di calcolo è descritto analiticamente nell' articolo 556 c.c. e si articola in tre fasi; in particolare, prima occorre calcolare il valore dei beni relitti secondo il valore che essi hanno alla data di apertura della successione, successivamente alla massa ereditaria accertata devono sottrarsi i debiti facenti capo al de cuius alla data della sua morte, per poi procedere alla c.d. riunione fittizia che tiene conto del valore di tutti beni donati in vita dal de cuius secondo il valore attualizzato alla data di apertura della successione: infine sull'asse così formato si determina la quota di cui il defunto poteva liberamente disporre. 3.1 Risulta dunque preliminare procedere alla ricostruzione del relictum. Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, “in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore; a tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius” ( Cass. 1357/2017 ; cfr. anche Cass. 18199/2020 ; Cass. 27580/2024 ). Nel caso in esame gli odierni attori hanno compiutamente assolto all'onere di allegazione suddetto, puntualmente individuando i beni facenti parte del relictum, indicando anche (pure a mezzo di ctp cfr. all. 6) in che misura si sono ritenuti lesi dalle disposizioni testamentarie del de cuius (omissis) Risulta, peraltro, incontestato tra le parti che nella successione di (omissis) siano caduti i beni indicati in citazione. Tuttavia, la convenuta ha eccepito il ricorrere di ulteriori cespiti facenti parte del patrimonio relitto dal de cuius. Tale eccezione, tuttavia, è stata formulata in maniera generica e non circostanziata, non essendo stati indicati tempestivamente in modo chiaro ed analitico gli ulteriori beni che comporrebbero il relictum, profilandosi così inidonea a confutare la ricostruzione così come operata dagli odierni attori. Ed invero, come è noto, il convenuto ai sensi dell' articolo 167 cpc è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e non specifica (in questo senso, ex multis cfr. Cass. n. 19896/2015 ; Cass. n. 26908/2020 ). Di fronte ad una allegazione puntuale e specifica del patrimonio relitto da parte degli attori, sin dall'atto di citazione, la convenuta avrebbe dovuto, altrettanto puntualmente, già nella comparsa di risposta o al più nella prima memoria ex articolo 183 co. 6 c.p.c. , individuare gli ulteriori beni asseritamente facenti parte del patrimonio del de cuius (omissis) nel caso di specie, invece, (omissis) si è limitata a genericamente affermare che in tale patrimonio sarebbero inclusi ulteriori terreni e fabbricati - in alcun modo specificati (ad eccezione del c.d. pozzo ficodindia) - acquistati dal de cuius in forza delle successioni mortis causa dei genitori (omissis) e (omissis) e del nonno materno, duca (omissis) Solo con la seconda memoria ex articolo 183 co. 6 c.p.c. , e quindi tardivamente, la convenuta ha allegato consulenza tecnica di parte finalizzata a dettagliare tali asseriti ulteriori componenti del relictum. Senza contare, poi, che alcuna argomentazione difensiva è stata effettivamente spesa nel corpo di tale atto, in seno al quale la parte si è limitata a domandare l'acquisizione della ctp (a firma del geom. (omissis)), che, come è noto, costituisce una “mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (cfr. ex multis Cass. (omissis)/2023), e priva di valore se non adeguatamente valorizzata nella memoria stessa (si ricordi, in merito, il consolidato principio di diritto espresso da Cass. S.U. 2435/2008 secondo cui “il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. 16 agosto 1990, n. 8304 ). Poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata”). Ne discende che, in difetto di un'eccezione tempestiva e specifica, gli ulteriori beni richiamati dalla ctp della convenuta (tutti riassunti nello schema di pag. 56 della relazione preliminare del (omissis) non possono essere ricompresi nel calcolo del relictum, come correttamente operato dal CTU nominato, ing. (omissis). Il CTU nel proprio elaborato peritale depositato in data (omissis) ha, infatti, innanzitutto identificato la natura e consistenza dei beni facenti parte dell'asse ereditario relitto dal de cuius (omissis) all'epoca dell'apertura della successione; in particolare, sulla scorta di quanto sopra affermato, ha correttamente considerato quali beni facenti parte della massa ereditaria i soli beni allegati dalla parte attrice sulla scorta della documentazione da questa all'uopo prodotta (cfr. fascicolo parte attrice all. 5, 6, 7, 12-19, ed in particolare la relazione notarile di cui all'all. 21, salve le specificazioni di cui si dirà infra), escludendo, invece, quelli indicati dal consulente tecnico di parte della convenuta (ivi incluso il c.d. (omissis), p.lla 1303 rispetto al quale ha anche specificamente indicato i motivi della mancata inclusione nell'asse a pag. 56 della relazione peritale, cui si rinvia), efficacemente ed esaustivamente replicando alle osservazioni critiche mosse dallo stesso ctp sul punto (cfr. Cass. (omissis)/2022 secondo cui: “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”). 3.2 Le indagini condotte dall'ing. (omissis), con metodologia appropriata ed estremamente puntuale, hanno consentito di accertare che il patrimonio di (omissis) comprendeva, all'epoca della morte, i seguenti beni immobili: a) Quota dell'immobile sito in (omissis), denominato “(omissis)” (piena proprietà delle unità immobiliari di cui ai subalterni (omissis) ed (omissis), foglio 8 del Comune di (omissis) e relativo giardino pertinenziale, sub (omissis)). Il CTU, preliminarmente, effettuata la descrizione del suddetto immobile e le servitù da cui questo è gravato, ha chiarito che le parti in sede di operazioni peritali ( verbale del 19/12/2023 All. 1.1 alla relazione preliminare) hanno concordato che, ai fini della stima, il C.T.U. “potrà fare riferimento alla consistenza risultante dal progetto di divisione dell'ing. (omissis) prodotto in atti ed approvato dalla (omissis) cui è seguita (alla CTU (omissis)) la Sentenza di divisione passata in giudicato”, con l'ulteriore concorde affermazione che “le finiture principali quali i pavimenti, le volte, gli affreschi sono quelli risalenti all'epoca della (omissis) nonché alla data di apertura della successione (2012)”, così dovendosi intendere superata ogni questione ed eccezione successivamente formulata dal ctp della convenuta in ordine alla esatta consistenza del detto cespite e sulla effettiva misura delle stanze il cui uso è stato riservato ai figli, nonché sulle migliorie asseritamente apportate in epoca successiva alla morte del de cuius dalla (omissis) Tale bene è stato stimato, alla data del 22.11.12, in € 1.452.000,00 (fabbricato € 1.278.524,00 + terreno € 173.460,00), [vanno disattese le deduzioni svolte dalla convenuta in punto di stima, e correlativamente condivise le valutazioni estimative operate dal c.t.u. in quanto coerenti e lineari (alle pag. 62 - 65 della sua relazione preliminare e ribadite alle pagg. 20 - 29 della relazione conclusiva)]; b) piena proprietà fabbricato sito in (omissis) piano terra e primo piano (al C.F. al foglio (omissis), p.lle (omissis) nell'originaria consistenza) e terreno distinto al C.T. al foglio (omissis), p.lle (omissis). Il CTU ha stimato tale bene, all'epoca di apertura della successione (22/11/2012), in € 21.400,00, tenuto conto del valore nullo del terreno pertinenziale (come pure concordato dalle parti in sede di operazioni peritali) stante la presenza di fabbricato abusivo i cui costi di demolizione superano il valore dell'area di sedime, nonché della decurtazione di un coefficiente del 70% per quanto attiene al fabbricato, poiché allo stato grezzo al tempo dell'apertura della successione, oltre che caratterizzato da “svariate difformità rispetto alla C.E. rilasciata dal Comune di (omissis) che avevano dato luogo alla emissione del “Verbale di sequestro e affidamento in custodia giudiziaria” del 1/8/2012 (v. doc. 53 prodotto da parte attrice) e, successivamente, dell'(omissis) di rimessa in pristino n. 5 del 12/10/2012 (cfr. pag. 68 e 69 relazione preliminare). Va rilevato che in seno alla propria comparsa conclusionale la convenuta ha chiesto il riconoscimento in suo favore i diritti di uso e abitazione sul detto immobile spettanti al coniuge ex lege in forza della norma di cui all' articolo 540 c.c. , determinando il valore dell'usufrutto in € 18.190,00 (gravanti sulla porzione disponibile e, in caso di incapienza, sulla quota di riserva del coniuge e dei figli.). Orbene, come è noto, il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall' articolo 540, comma 2, c.c. , ha ad oggetto la sola “casa adibita a residenza familiare”, e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale (cfr. da ultimo 7128/2023). Tuttavia, nella fattispecie, (omissis) ha tardivamente allegato e, per vero, in alcun modo provato che l'immobile sito in (omissis) nella c.da (omissis) fosse, al tempo della morte del coniuge, adibita a residenza familiare della famiglia (circostanza, peraltro, già da escludersi sia in base a dati oggettivi, ovvero dallo stato “grezzo” dell'immobile, sia sulla scorta delle stesse contraddittorie allegazioni della convenuta, la quale ha fatto riferimento ad una mera intenzione del de cuius di destinare l'immobile quale casa familiare). Ne consegue che non può riconoscersi il ricorrere in favore dell'odierna convenuta la riserva dei diritti di uso e abitazione sul detto immobile. c) Quota pari ad 1/3 indiviso della piena proprietà della pineta litoranea sita nel Comune di (omissis) ((omissis), località (omissis) costituita da terreni distinti in catasto al foglio 1 del Comune di (omissis) particelle (omissis). Previa analitica descrizione di tali terreni, in applicazione del metodo multiparametrico indicato alle pagine 70 e 71 della relazione preliminare, il più probabile valore di mercato della quota di tali terreni appartenente al de cuius è stato individuato in € 56.100,00 (pari valore complessivo € 168.300,00 diviso 3); d) Quota pari ad 14/828 indivisi della piena proprietà dell'appartamento sito in (omissis), p.t., int. 1 distinto al C.F. di detto comune al foglio (omissis), p.lla (omissis), sub 3, il cui valore è stato stimato in € 5.660,00 (€ 334.850,00 x 14/828). Va precisato che va condivisa la scelta del CTU di considerare la quota parte dell'immobile in questione al de cuius nella misura sopra indicata (14/828) in quanto trattasi di circostanza che, oltre che provata per tabulas (anche mediante la relazione notarile sopra menzionata), può ritenersi pacifica in quanto non tempestivamente contestata dalla parte convenuta - la quale per la prima volta, con la ctp allegata alla seconda memoria istruttoria, ha asserito che la quota di titolarità del de cuius fosse in realtà pari ad 1/12, senza peraltro fornire alcun idoneo supporto documentale a tale assunto. Non può ritenersi invece raggiunta la prova, per le motivazioni puntualmente espresse dal CTU cui si rinvia (pagg. 53 - 55 relazione preliminare) che del patrimonio relitto dal de cuius facciano anche parte gli ulteriori immobili (terreni e fabbricato diruto) siti in (omissis) e (omissis) indicati nella relazione notarile allegata all'atto di citazione (cfr. all. 21), dovendosi, sul punto, precisare che per giurisprudenza costante l'eventuale carenza di prova in merito all'effettiva esistenza di talune componenti patrimoniali destinate ad incrementare il relictum (ovvero il donatum) determina l'accoglimento della domanda di riduzione in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, risolvendosi appunto non più sul piano delle attività assertive e di allegazione, ma sul diverso piano del soddisfacimento dell'onere della prova incombente su colui che agisce in giudizio (cfr. in motivazione Cass. 27580/2024 ). 3.3 Della massa ereditaria fanno altresì parte i seguenti beni mobili registrati e altri beni mobili: a) (omissis) 207, Tg. (omissis) immatricolazione anno 2011) il cui valore, al novembre 2012, è stato stimato dal CTU in € 9.800,00; b) quota parte dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza n. (omissis) della (omissis) S.p.A. ((omissis) cointestata tra (omissis) e (omissis) Rispetto a tali beni il CTU ha correttamente fatto riferimento - tanto più che in assenza di alcuna specifica contestazione della stima indicata dagli attori da parte della convenuta all'interno degli atti di causa - al valore complessivo indicato dall'esperto nominato al momento dell'apertura della detta cassetta di sicurezza, ovvero pari ad € 62.680,00, sicché la quota facente parte del patrimonio del de cuius è pari ad € 10.446,67; c) valore delle giacenze attive su conti correnti bancari, fondo titoli, libretti di risparmio da considerare pari ad € 23.532,47, giusta tabella analitica elaborata dal CTU (cfr. pag. 73 e 74 relazione preliminare). Non è possibile procedere all'inclusione del valore dei beni mobili di arredamento nel relictum, dovendosi ribadire che la convenuta ha omesso di indicare tempestivamente ed in modo puntuale i mobili di arredamento (solo indicati in un allegato alla ctp del geom. (omissis)) che sarebbero caduti in successione al fine di consentire una verifica giudiziale della congruità del valore dalla stessa attribuito. Ne discende, per la tardività dell'eccezione formulato oltre che in difetto di prova circa la natura, quantità e qualità dei beni mobili di arredamento, gli stessi non possono essere ricompresi nel calcolo del relictum. 4. Al valore di tale attivo, pari a complessivi € 1.578.939,13, vanno detratti i debiti sussistenti al tempo della morte, ivi inclusi quelli sorti in occasione e per effetto della morte (dunque, le spese funerarie, successorie, di pubblicazione del testamento, per l'apposizione di sigilli, per la redazione dell'inventario, et similia) e le sopravvenienze passive riferibili al patrimonio ereditario anche se insorte o scoperte post mortem (cd. pesi ereditari, tra cui gli oneri di regolarizzazioni urbanistiche, costi di demolizioni, et similia). La convenuta con la comparsa di risposta e costituzione (come nella successiva memoria ex articolo 183 co. 6 n. 2 c.p.c. ) non ha formulato alcuna contestazione alla ricostruzione del passivo così come operata dagli odierni attori, i quali hanno specificatamente indicato nell'atto introduttivo del giudizio le passività nella misura di € 327.074,10 (cfr. all. 10 -19 fascicolo parte attrice). Pertanto, deve ritenersi dato pacifico ed incontestato, ex articolo 115 c.p.c. , che i debiti gravanti sul de cuius al momento della morte ammontassero alla misura sopra indicata. Premesso che alcuna domanda di rimborso né eccezione di compensazione risulta tempestivamente formulata dalla convenuta, va evidenziato che comparsa conclusionale, (omissis) ha sostenuto di aver provveduto, anche in corso di causa, al pagamento dei debiti ereditari per un totale di € 98.388,47. Tale circostanza tardivamente allegata, e comunque specificamente contestata dagli attori, risulta in ogni caso totalmente priva di supporto probatorio, non avendo la convenuta prodotto alcun documento da cui trarre la prova dell'effettivo pagamento dei debiti ereditari da parte sua, sicché non potrà in questa sede tenersi conto dell'asserito credito dalla stessa vantato nei confronti degli attori. 5. Non essendovi donatum da sommare al relictum, il valore netto del patrimonio relitto ammonta, conclusivamente, ad € 1.251.865,03 (€ 1.578.939,13 - € 327.174,43). Su tale valore vanno, dunque, calcolate ( ex articolo 542 c.c. ) la quota disponibile, pari ad ¼, e la cd. quota di riserva spettante ai figli, pari ad ½ del patrimonio ereditario, da dividere in parti uguali tra i due germani (omissis) (la quota del coniuge copre il residuo ¼). Effettuando tali propedeutiche operazioni, si ottiene il valore della quota di riserva spettante a (omissis) e agli eredi dell'avente causa ((omissis) di (omissis) pari ad € 312.966,26 ciascuno (1/4 di € 1.251.865,03), ed il valore della disponibile, pari ad € 312.966,26. Alla luce della puntuale e condivisa relazione tecnica a firma del CTU ing. (omissis) è emerso che il de cuius, (omissis) con il testamento pubblico del 20/11/2012, ha disposto in favore della coniuge (omissis) beni per un valore stimato pari ad € 1.125.383,50 (cfr. pagg. 78 - 79 relazione preliminare) che è eccedente rispetto alla somma della quota legittima di sua spettanza e alla disponibile (a questa interamente devoluta per volontà del testatore) pari a complessivi € 625.932,52 ( ¼ di € 1.251.865,03 quota di riserva + ¼ di € 1.251.865,03 quota disponibile). Sulla scorta dei superiori rilievi, risulta dunque accertata la fondatezza della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive, avendo gli attori subito, per effetto di queste ultime, ed in particolare nella previsione relativa alla individuazione dei singoli beni atti a comporre la quota della coniuge, una lesione della quota di riserva loro spettante per legge (peraltro, in astratto, pure attribuita dallo stesso testatore). In particolare, l'attore (omissis) ha ricevuto beni (in nuda proprietà, diritto d'uso ed in quota indivisa) per l'importo pari ad € 215.569,92 (e non già nella misura di € 225.863,26 come erroneamente indicato dal (omissis), considerata: i) la nuda proprietà di porzione di (omissis) incluso giardino pertinenziale e diritto d'uso delle stanze a questi riservate per espressa previsione testamentaria (valore complessivo pari ad € 194.983,26); ii) 1/3 (e non già ½ come erroneamente calcolato dal consulente, considerato che nella successione di tale bene concorre anche la coniuge del de cuius nella frazione di 1/3) dei 14/828 della piena proprietà dell'immobile sito in (omissis) n, 58/b, piano terra per l'importo pari ad € 1.886,66 (€ 5.660,00/3); iii) 1/3 (e non già 1/2, per le medesime ragioni di cui sopra) della quota dei terreni (pineta costiera) siti in (omissis) ((omissis) per l'importo pari ad € 18.700,00 (€ 56.100,00/3). (omissis)à della lesione subita dall'attore (omissis) è allora pari ad € 97.396,34. Allo stesso modo, le attrici, (omissis) e (omissis) aventi causa dalla figlia (omissis) hanno ricevuto beni (in nuda proprietà, diritto d'uso ed in quota indivisa) per l'importo pari ad € 210.456,67, considerata: i) la nuda proprietà di porzione di (omissis) incluso giardino pertinenziale e diritto d'uso delle stanze a questi riservate per espressa previsione testamentaria (valore complessivo pari ad € 189.870,01): + ii) 1/3 (e non già ½ come erroneamente calcolato dal consulente, considerato che nella successione di tale bene concorre anche la coniuge del de cuius nella frazione di 1/3) dei 14/828 della piena proprietà dell'immobile sito in (omissis) n, 58/b, piano terra per l'importo pari ad € 1.886,66 (€ 5.660,00/3); iii) 1/3 (e non già 1/2, per le medesime ragioni di cui sopra) della quota dei terreni (pineta costiera) siti in (omissis) ((omissis) per l'importo pari ad € 18.700,00 (€ 56.100,00/3). Con conseguente ricorrere di una lesione nella quota di riserva pari ad € 102.509,59. 6. Dovendosi a questo punto individuare le modalità con cui reintegrare la quota di riserva spettante agli attori, deve ricordarsi che, per giurisprudenza consolidata (cfr. da ultimo Cass. 16515/2020 ; Cass. (omissis)/2021; Cass. 5978/2024 ), nel caso di azione tendente alla riduzione di disposizioni testamentarie che si assumano lesive della legittima, il giudice deve anzitutto, come sopra ricordato, accertare quale sia la quota di legittima spettante all'attore legittimario, e deve, a tal fine, riunire fittiziamente i beni e determinare l'asse ereditario, procedendo poi alla sua valutazione secondo i valori del tempo dell'apertura della successione e tenendo conto anche della qualità dei beni, se fruttiferi o meno. Accertata così la quota di legittima, nel procedere alla sua liquidazione, deve tenersi presente che il legittimario ha diritto di conseguirla in natura e solo eccezionalmente in denaro. Pertanto, ritiene il Collegio che le modalità con cui reintegrare la quota di riserva debbano consistere anzitutto nel prelevamento dalla massa relitta di una quantità di beni volti a parzialmente integrare il valore della quota lesa. Le quote di riserva lese potranno esser “composte” attingendo, anzitutto, ai beni non elencati dal testatore quali cespiti atti a comporre la quota della moglie. Dovranno, poi, esser assegnati agli attori tutti i beni mobili e mobili registrati facenti parte della massa (il cui complessivo valore al momento dell'apertura della successione è stato stimato dal CTU in € 43.779,14). In particolare, il Tribunale ritiene di poter operare la reintegrazione della quota di legittima spettante agli odierni attori mediante assegnazione dei seguenti beni, - a (omissis) a) il 50% dei 14/828 della piena proprietà dell'immobile sito in (omissis), piano terra, distinto al C.F. al foglio (omissis), p.lla (omissis), sub 3; valore alla data di apertura della successione: 2.830,00 (€ 5.660,00/2); b) 1/6 dei terreni (pineta costiera) siti in (omissis) ((omissis), distinti in catasto al foglio 1 del detto Comune, particelle (omissis), valore alla data di apertura della successione: € 28.050,00 (€ 56.100,00/2); c) nuda proprietà di porzione di (omissis) e giardino pertinenziale ( foglio 8 del Comune di (omissis) cui ai subalterni (omissis) ed (omissis), e relativo giardino pertinenziale, sub (omissis)) incluso il diritto d'uso delle stanze a questi riservate dal de cuius con il testamento pubblico; valore alla data di apertura della successione: € 194.983,26; d) la metà indivisa dell'(omissis) 207, Tg. (omissis) immatricolazione anno 2011); valore alla data di apertura della successione: € 4.900,00 (€ 9.800,00/2); e) il 50% della quota parte dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza n. (omissis) della (omissis) S.p.A. ((omissis); valore alla data di apertura della successione: € 5.223,33 (€ 10.446,66/2); f) il 50% di tutte le giacenze attive su conti correnti, depositi di risparmio e fondo titoli, analiticamente individuate dal CTU alle pag. 73 e 74 della sua relazione preliminare, per € 11.766,23 (€ 23.532,47/2). Il tutto per un totale (in valore) di € 247.752,82. - a (omissis) e (omissis) a) il 50% dei 14/828 della piena proprietà dell'immobile sito in (omissis) n, 58/b, piano terra, distinto al C.F. al foglio (omissis), p.lla (omissis), sub 3; valore alla data di apertura della successione: 2.830,00 (€ 5.660,00/2); b) 1/6 dei terreni (pineta costiera) siti in (omissis) ((omissis), distinti in catasto al foglio 1 del detto Comune, particelle (omissis), valore alla data di apertura della successione: € 28.050,00 (€ 56.100,00/2); c) nuda proprietà di porzione di (omissis) e giardino pertinenziale (foglio 8 del Comune di (omissis) cui ai subalterni (omissis) ed (omissis), e relativo giardino pertinenziale, sub 74, 76 e 77) incluso il diritto d'uso delle stanze riservate dal de cuius con il testamento pubblico alla figlia (omissis) valore alla data di apertura della successione: € 189.870,01; d) la metà indivisa dell'(omissis) 207, Tg. (omissis) immatricolazione anno 2011); valore alla data di apertura della successione € 4.900,00 (€ 9.800,00/2); e) il 50% della quota parte dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza n. 457 della (omissis) S.p.A. ((omissis); valore alla data di apertura della successione: € 5.223,33 (€ 10.446,66/2); f) il 50% di tutte le giacenze attive su conti correnti, depositi di risparmio e fondo titoli, analiticamente individuate dal CTU alle pag. 73 e 74 della sua relazione preliminare, per € 11.766,23 (€ 23.532,47/2). Il tutto per un totale (in valore) di € 242.639,57. Ciò posto, dovendosi procedere al contempo nell'ottica del rispetto delle disposizioni testamentarie e delle ultime volontà del de cuius nonché del principio in base al quale l'intangibilità della quota di legittima va intesa in senso quantitativo e non anche qualitativo (essendo al legittimario riservata una quota del valore netto dell'asse e non già l'assegnazione di beni specifici: cfr., ex multis, Cass. 13310/2002 ; conf. 2617/2005), può procedersi a reintegrare la residua frazione della quota di riserva spettante agli attori mediante pagamento di un conguaglio a carico della convenuta, in particolare nella misura di € 65.213,44 (312.966,26 - 247.752,82) in favore dell'attore (omissis) e di € 70.326,69 (312.966,26 - 242.639,57) in favore di (omissis) e (omissis) Va rilevato, infatti, in disparte i profili di antieconomicità messi in luce dal (omissis) pag. 81 e 82 relazione peritale preliminare), che: i) non residuano beni economicamente equivalenti alla porzione della residua quota di legittima degli attori, in particolare il valore dell'usufrutto della porzione di (omissis) supera di gran lunga il valore della residua quota di riserva; ii) l'immobile sito in (omissis) c.da (omissis) (del valore stimato in € 21.400,00) - oltre che esser connotato da varie difformità urbanistico-edilizie - è stato attribuito dal testatore alla coniuge, ossia a soggetto legittimario, la quale, in ogni caso, potrebbe ritenere il bene ai sensi del 3° comma dell' articolo 560 c.c. in quanto il suo valore non supera la somma del valore della quota disponibile e della quota legittima. Va, quindi, disposta la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 65.213,44, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, in favore dell'attore (omissis) e di € 70.326,69, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, in favore di (omissis) e (omissis) 7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri di cui al DM 147/22 . Le spese relative alla (omissis) liquidate come da decreto in atti, vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta. P.Q.M. il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa; in accoglimento della domanda di riduzione avanzata da (omissis) a mezzo del suo procuratore generale (omissis) e da (omissis) e (omissis) nei confronti di (omissis) - dichiara l'inefficacia delle disposizioni testamentarie rese con testamento pubblico (omissis) del 20/11/2012 da (omissis) deceduto in data (omissis), in favore di (omissis) per il valore eccedente la quota disponibile dal testatore; - dispone la reintegrazione della quota di legittima spettante all'attore (omissis) mediante assegnazione a quest'ultimo di: i) quota del 50% dei 14/828 della piena proprietà dell'immobile sito in (omissis) n, 58/b, piano terra, distinto al C.F. al foglio (omissis), p.lla (omissis), sub 3; ii) quota di 1/6 dei terreni (pineta costiera) siti in (omissis) ((omissis), distinti in catasto al foglio 1 del detto Comune, particelle (omissis); iii) nuda proprietà della porzione di (omissis) e giardino pertinenziale (foglio 8 del Comune di (omissis) cui ai subalterni (omissis) ed (omissis), e relativo giardino pertinenziale, sub 74, 76 e 77) incluso il diritto d'uso delle stanze a questi riservate dal de cuius con il citato testamento pubblico; iv) la metà indivisa dell'(omissis) 207, Tg. (omissis) v) il 50% della quota parte dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza n. 457 della (omissis) S.p.A. ((omissis); vi) il 50% di tutte le giacenze attive su conti correnti, depositi di risparmio e fondo titoli, analiticamente individuate dal CTU alle pag. 73 e 74 della sua relazione preliminare; il tutto per un valore di € 247.752,82; - dispone la reintegrazione della quota di legittima spettante alle attrici (omissis) e (omissis) mediante assegnazione a queste ultime di: i) quota del 50% dei 14/828 della piena proprietà dell'immobile sito in (omissis) n, 58/b, piano terra, distinto al C.F. al foglio (omissis), p.lla (omissis), sub 3; ii) quota di 1/6 dei terreni (pineta costiera) siti in (omissis) ((omissis), distinti in catasto al foglio 1 del detto Comune, particelle (omissis); iii) nuda proprietà della porzione di (omissis) e giardino pertinenziale ( foglio 8 del Comune di (omissis) cui ai subalterni 78 ed 80, e relativo giardino pertinenziale, sub (omissis)) incluso il diritto d'uso delle stanze riservate dal de cuius alla figlia (omissis) con il citato testamento pubblico; iv) la metà indivisa dell'(omissis), Tg. (omissis) v) il 50% della quota parte dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza n. (omissis) della (omissis) S.p.A. ((omissis); vi) il 50% di tutte le giacenze attive su conti correnti, depositi di risparmio e fondo titoli, analiticamente individuate dal CTU alle pag. 73 e 74 della sua relazione preliminare; il tutto per un valore di € 242.639,57; - condanna (omissis) al pagamento, in favore di (omissis) a titolo di conguaglio, della complessiva somma di € 65.213,44, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo; - condanna (omissis) al pagamento, in favore di (omissis) e (omissis) a titolo di conguaglio, della complessiva somma di € 70.326,69, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo; - condanna (omissis) al pagamento in favore degli attori delle spese di lite che si liquidano in € 11.268,00 per compensi, oltre € 552,30 per esborsi, oltre (omissis) IVA e rimborso spese generali pari al 15% del compenso totale; - pone, definitivamente, le spese di ctu, già liquidate come da separato decreto, a carico della convenuta. Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 10.9.2025