In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite il quesito concernente l’impugnabilità del provvedimento di rigetto circa l’istanza di revoca del sequestro finalizzato alla confisca. La questione, oggetto di contrasto tra le Sezioni Semplici, verte sulla possibilità di esperire l’opposizione nelle forme dell’incidente di esecuzione, ovvero sull’inoppugnabilità assoluta del rigetto, alla luce della modifica dell’articolo 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ad opera della l. 17 ottobre 2017, n. 161.
La Corte, richiamando gli approdi giurisprudenziali più significativi (Yang Xinjao, Ricchiuto, Borrelli), ha evidenziato l' incompletezza del sistema e la necessità di un intervento nomofilattico volto a chiarire se il rimedio impugnatorio debba essere rinvenuto nella disciplina generale dell' articolo 10 del Codice Antimafia . L'ordinanza in esame trae origine dal ricorso proposto da un terzo interessato, avverso il provvedimento con cui la Corte di Appello di Roma aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di revoca del sequestro disposto nell'ambito del procedimento di prevenzione patrimoniale a carico dell'imputato. Il sequestro, eseguito nel maggio 2023, aveva riguardato beni mobili e immobili riconducibili all'impresa del ricorrente, colpita dal vincolo in quanto ritenuta interposta nella disponibilità del proposto. A fronte del successivo decreto di confisca emesso dal Tribunale di Roma nel 2024, il terzo, mai formalmente citato nel procedimento principale, aveva richiesto la revoca del sequestro, vedendosi opporre un duplice diniego: dapprima un “non luogo a provvedere” e, successivamente, una declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione. La Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, ha ritenuto necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite, ponendo il seguente quesito di diritto : «Se, in tema di misure di prevenzione, il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca debba ritenersi inoppugnabile oppure sia possibile proporre incidente di esecuzione o altro mezzo di impugnazione, ai sensi dell' articolo 10 del D. Lgs. n. 159/2011 ». Per fare chiarezza sul punto, gli Ermellini hanno ricostruito l'evoluzione dell' articolo 27 d.lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia ), come modificato dall' articolo 6 l. n. 161/2017 , che ha ampliato l'elenco dei provvedimenti impugnabili in materia di prevenzione , includendovi l'applicazione, il diniego e la revoca del sequestro, ma non il rigetto dell'istanza di revoca. La norma rinvia, al comma 2, all'articolo 10 del medesimo Decreto, che disciplina in via generale le impugnazioni , prevedendo il doppio grado di merito e la facoltà di ricorso per Cassazione per violazione di legge. Tale incompletezza normativa ha dato luogo a un persistente contrasto interpretativo circa la possibilità per la parte privata, quali il proposto o il terzo interessato, di reagire al rigetto della propria istanza di revoca del sequestro. A fronte del vuoto normativo, i Giudici di Piazza Cavour hanno elaborato due orientamenti giurisprudenziali contrapposti. Secondo la prima linea interpretativa , il provvedimento di rigetto della revoca del sequestro resta suscettibile di opposizione ai sensi dell' articolo 667, comma 4, c.p.p. , applicabile in via analogica, poiché il sistema di prevenzione non esclude espressamente tale rimedio (v. Cass. Pen., Sez. II, n. 20237 del 21 aprile 2016 , Lampada; Cass. Pen., Sez. II, n. 4729 del 16 gennaio 2018 , Parra; Cass. Pen., Sez. VI, n. 51806 del 25 ottobre 2018, Portitalia s. r.l.). Ebbene, secondo tale indirizzo, il ricorso per Cassazione erroneamente proposto avverso il rigetto dell'istanza può essere riqualificato come opposizione all'esecuzione, in virtù dell' articolo 568, comma 4, c.p.p. , al fine di garantire effettività al diritto di difesa. Di segno opposto è l'orientamento espresso dagli Ermellini in diverse sentenze, secondo cui, in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro non è suscettibile di alcun rimedio (v. Cass. Pen., Sez. I, n. 17489 del 14 gennaio 2022 , Mattucci; Cass. Pen., Sez. I, n. 20457 del 13 gennaio 2022 , Aiello; Cass. Pen., Sez. I, n. 37078 dell'8 giugno 2023 , Mendola. Tali sentenze, valorizzando la “scelta consapevole” del legislatore del 2017 di non includere il rigetto tra i provvedimenti impugnabili, ritengono che la parte privata non disponga di strumenti reattivi, essendo la tutela dei propri interessi assicurata dall'impugnabilità del provvedimento genetico di sequestro e, successivamente, dalla facoltà di ricorrere contro la confisca. Nell'esaminare il contrasto, la Corte valorizza il precedente Sez. U., n. 20215 del 23 febbraio 2017 , Yang Xinjao, secondo cui l'elencazione contenuta nell' articolo 27 d.lgs. n. 159/2011 non è esaustiva e deve essere integrata in via interpretativa, richiamando il principio generale dell' articolo 10 del Codice Antimafia . La stessa impostazione è stata successivamente ribadita dalle Sezioni Unite, n. 8545 del 2021 , Ricchiuto, le quali hanno affermato la funzione di “ norma generale di impugnazione ” dell'articolo 10 del predetto Decreto, applicabile anche alle misure patrimoniali che incidono su diritti costituzionalmente garantiti, come la proprietà privata e la libertà d'iniziativa economica (articolo 41 e 42 Cost. ). A sostegno dell'estensione della tutela al terzo, la Corte richiama inoltre le Sezioni Unite, n. 47239 del 30 ottobre 2014, Borrelli , e la successiva Sez. U., n. 30355 del 27 marzo 2025 , Putignano, in tema di partecipazione e difesa del terzo nel procedimento di prevenzione, sottolineando la necessità di garantire a tale soggetto strumenti effettivi di opposizione e di interlocuzione. Alla luce delle considerazioni svolte la Quinta Sezione, pur riconoscendo l'esistenza di un vuoto normativo e la rilevanza costituzionale del diritto di difesa, ha ritenuto che un'eventuale estensione interpretativa della disciplina impugnatoria in materia di sequestro di prevenzione avrebbe potuto determinare un conflitto con i principi consolidati dalle Sezioni semplici. Pertanto, il Collegio ha disposto il rinvio alle Sezioni Unite affinché stabiliscano se il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro finalizzato alla confisca debba ritenersi inoppugnabile o impugnabile ai sensi dell' articolo 10 del D. Lgs. n. 159/2011 , risolvendo così un contrasto giurisprudenziale di rilevanza sistematica.
Presidente Catena – Relatore Morosini Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve