La Suprema Corte definisce i limiti di pignorabilità delle somme percepite con riscatto di polizza assicurativa

La Cassazione affronta un tema controverso, sul quale sono intervenute le stesse Sezioni Unite, per (tentare di) dirimere un forte contrasto interpretativo.

Nello specifico, approfondisce, con una completa disamina in chiave costituzionalmente conforme, quali siano le implicazioni penali dei limiti di pignorabilità stabiliti per somme di cui s'intenda disporre il sequestro e la successiva confisca per equivalente. Il giudizio di legittimità s'innesta nel procedimento cautelare nei confronti di indagato per riciclaggio , per aver compiuto operazioni finalizzate ad ostacolare, nell'assunto accusatorio, l'accertamento della provenienza da reati tributari di € 400.000, che riceveva per poi corrisponderli, mediante bonifici bancari con causali asseritamente false, ad un'impresa che li avrebbe, a quel punto, trasferiti all'estero. Era stato disposto, tra l'altro, il sequestro preventivo della somma liquidata sul suo conto corrente dalla Compagnia assicurativa presso la quale il prevenuto aveva, tempo prima, attivato una polizza vita. Contro il provvedimento era stato proposto riesame ed il Tribunale aveva confermato il sequestro, sostenendo che i limiti alla possibilità di escutere le somme riguardino la responsabilità civile e non quella penale; posizione avallata pure nel primo vaglio della Suprema Corte; analogo esito aveva avuto il giudizio di rinvio, che s'era concluso con la conferma dell'operato del giudice di prima cautela. Interponeva nuovo ricorso per Cassazione l'interessato, lamentando error in procedendo , poiché i Magistrati circondariali non avrebbero considerato impignorabile la somma rinveniente dalla liquidazione del prodotto assicurativo, non potendo trovare applicazione le giustificazioni dedotte in motivazione, con argomentazioni relative a fattispecie tributarie affatto sovrapponibili a quella in contestazione (in proposito, il deducente citava precedente nel quale le Sezioni Unite avevano statuito come alla confisca per equivalente – ed al sequestro che le è funzionale – si applichino i limiti di cui all' articolo 545 c.p.c. ; Cass., SS. UU., 7/7/2022, n. 26252) La Corte di legittimità – su parere conforme del Sostituto Procuratore generale – rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Relatrice sviluppa in modo organico l' iter motivo, premettendo il principio di diritto che avrebbe dovuto orientare il giudizio rescissorio. Ad avviso del precedente Collegio, infatti, i rilievi difensivi risultavano fondati, posto che «gli stipendi e l'ulteriore somma accreditata in ragione dell'estinzione di una polizza assicurativa non possono essere sottoposte a sequestro , in ragione della loro impignorabilità » (così Cass., Sez. II Pen., 12/3/2025). La Sezione VI, tuttavia, reputa di doversi distaccare dall'orientamento espresso in precedenza – meglio, distinguere la fattispecie entro cui sussumere il caso – con argomenti che traggono origine dalla ratio fondante degli istituti. Anzitutto, il Collegio rileva come non colga nel segno la tesi del ricorrente, per la quale il sequestro preventivo di somme riciclate non si sovrapporrebbe a quello finalizzato alla confisca per equivalente: invero, al netto della differenza esistente tra le nozioni di profitto e provento da reato, la misura reale ha qui lo stesso scopo, tutelando l'ordine pubblico economico ed evitando che sia immesso in circolazione qualsiasi bene proveniente dai reati indicati, che ne altererebbe il funzionamento e dovendo estendersi, così, anche al prodotto di essi. I giudici di merito, per parte loro, non hanno esaminato l'effettiva pignorabilità della somm a, limitandosi a reputare pienamente applicabile il sequestro preventivo anche per i casi di importi riciclati, omettendo di considerare il dictum successivo delle Sezioni Unite, che, pur con riguardo al sequestro finalizzato alla confisca di assegni alimentari, aveva affermato il valore di regola generale della disposizione civilistica , posta a presidio di valori costituzionalmente tutelati di solidarietà sociale e diritto a procurarsi mezzi indispensabili per un'esistenza libera e dignitosa, insuscettibili di essere pregiudicati pure in sede penale (Cass., SS. UU.., 24/2/2022, n. 26252, RV. 283245). È proprio in tale prospettiva devono essere inquadrati i canoni espressi dalla giurisprudenza di legittimità penale, che aveva decretato l'aggredibilità delle somme in discussione, poiché protette rispetto alla garanzia patrimoniale di esclusiva matrice civilistica (tra le tante, si cita Cass., Sez. III Pen., 10/11/2016, n. 11945). Ed allora, è solo con riguardo alla finalità previdenziale del risparmio assicurativo che può esprimersi la regola generale il cui perimetro è stato ampliato, nel 2022, dal Massimo Consesso, mentre ciò non può dirsi qualora la polizza abbia – o realizzi, per le modalità con le quali viene posta in rendita – uno scopo finanziario , costituendo, a quel punto, una forma di investimento simile ad altre (non sottratte al panorama delle garanzie reali per le conseguenze di condotte penalmente rilevanti). Nel caso di specie, il prevenuto aveva esercitato, ad nutum , la facoltà di recesso dal rapporto di investimento con la Compagnia e, pertanto, la somma conseguita non aveva in alcun modo offerto una forma di tutela previdenziale o protezione dall'aumento inflazionistico nel periodo di lavoro, dovendo considerarsi un puro e semplice disinvestimento , che ha comportato il rientro dell'importo nel patrimonio dell'assicurato, rendendolo così neutro (e pignorabile). Solo così, ad avviso degli Ermellini, potrà raggiungersi un «complessivo bilanciamento tra i principi in materia di responsabilità penale e gli interessi pubblicistici connessi alla tutela dei diritti inviolabili di cui agli articolo 2 e 38 Cost . », rispettoso pure della funzione di tali prodotti da tempo delineata dalle Sezioni Unite Civili ( Cass., SS. UU. Civ., 31/3/2008, n. 8271 ). La decisione in commento fa luce su una questione oggetto di intenso contenzioso: da un lato, per la sua significativa rilevanza pratica ; dall'altro, per la complessità di lettura – generatrice di filoni pretori eterogenei – derivante dall'intersecarsi di nozioni di diverse aree del diritto . Potrà costituire oggetto di interesse, dunque, tanto per lo studioso, che ne apprezzerà i risvolti dogmatici, quanto per il giurista pratico, che potrà farne presupposto per tracciare la strategia difensiva migliore.