Due interessanti ordinanze della Prima Sezione Civile della Cassazione rammentano un monito di primaria importanza: per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale, che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento.
Le due ordinanze della Prima Sezione Civile della Cassazione ( Cass. n. 27929/2025 e Cass. n. 27930/2025 ) focalizzano l'attenzione in ordine all'Autorità giudiziaria competente in caso di procedimenti civili in cui devono essere adottati provvedimenti nei confronti dei minori. Secondo l'articolo 473- bis .11 c.p.c., «per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il Tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento. In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del presente titolo». Tale norma ha recepito i criteri voluti dalla legge delega (articolo 1, comma 23, lett. d, l. n. 206 del 2021), nella parte in cui stabiliva che il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale avrebbero dovuto prevedere norme volte a «procedere al riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento ». Nella Relazione illustrativa al d.ggs. n. 149/2022, è stato altresì precisato che il primo comma dell'articolo 473- bis .11 c.p.c. indica, come criterio generale, che tutti i procedimenti in cui debbano essere assunti provvedimenti a tutela del minore spettino alla competenza del Tribunale nel cui circondario il minore abbia la residenza abituale, con la precisazione che la norma costituisce espressione dei principi sovranazionali e di quelli espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia . Al contempo, la Relazione ha voluto esplicitamente precisare che per non frustrare lo spirito della norma e per disincentivare trasferimenti attuativi di forme di forum shopping , è previsto che, in caso di trasferimento non autorizzato della residenza del minore, permanga la competenza del Tribunale del precedente luogo di residenza, qualora il ricorso sia depositato entro l'anno. La fissazione di un termine, decorso il quale la competenza spetta al giudice del nuovo luogo di residenza del minore pure in presenza di trasferimenti non autorizzati, risponde alla necessità di superare alcune incertezze interpretative ed è espressione dei principi generali della normativa sovranazionale. Pertanto, la competenza per i procedimenti riguardanti i minori non può essere oggetto di escamotage volte ad eluderla . Le due vicende al vaglio della Cassazione Il Tribunale di Massa e il Tribunale di La Spezia Il Tribunale di Massa Carrara aveva dichiarato la propria sopravvenuta carenza di competenza a decidere la controversia, ritenendo competente il Tribunale de La Spezia, asserendo che si fosse verificato il trasferimento della residenza della ricorrente e della figlia minore in pendenza di giudizio (risalente a meno di un anno); ciò avrebbe comportato, ex articolo 473- bis 11 c.p.c., la sopravvenuta carenza di competenza territoriale del Tribunale adito. Il Tribunale de La Spezia sosteneva che, ai sensi degli articolo 473- bis .47 e 473- bis .11 c.p.c., come modificati dal d.lgs. 149/2022 , la competenza territoriale nelle controversie familiari si determinava in base alla residenza abituale del minore , intesa come il luogo in cui si trova il centro effettivo della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento. Precisava, inoltre, che il principio della valenza “ rebus sic stantibus ” riguardava la stabilità delle decisioni sulla responsabilità genitoriale, non la competenza del giudice. Eventuali mutamenti sopravvenuti durante il giudizio non incidevano sulla competenza già determinata. Pertanto, determinava la competenza in favore del Tribunale di Massa Carrara, luogo di residenza della minore al momento del deposito del ricorso , risultando irrilevante il successivo trasferimento in corso di causa. La Cassazione era concorde con tale valutazione . La nozione di residenza abituale richiede una valutazione di fatto che tenga conto di una pluralità di elementi, da esaminare anche in chiave prognostica, al fine di individuare il luogo che rappresenta lo stabile centro di vita e di interessi del minore. Tale criterio consente di identificare il giudice più vicino a tale contesto, con l'obiettivo di semplificare l'accesso alla giustizia e garantire una tutela effettiva e adeguata del preminente interesse del bambino. Ciò premesso, per la Suprema Corte «l'applicazione dei principi sin qui illustrati comporta l'affermazione della competenza del Tribunale di Massa Carrara. Al momento del deposito del ricorso di modifica la minore risiedeva a M. a nulla rilevando il trasferimento in C.M. avvenuto per volontà della madre con cui la predetta minore convive nelle more del giudizio. La competenza territoriale in forza del principio della “ perpetuatio iurisdictionis ” rimane ferma competenza territoriale, nonostante lo spostamento in corso di causa della residenza anagrafica o del domicilio del minore, a seguito del trasferimento da parte del genitore con cui egli convive . Il criterio della prossimità oggi, come su detto, ha trovato una espressa ricognizione normativa nella formulazione dell'articolo 473- bis . 11 c.p.c. applicabile dal 28 febbraio 2023 ». Il Tribunale di Salerno e il Tribunale di Vallo della Lucania Il Tribunale di Salerno dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Vallo della Lucania, in relazione al procedimento riguardante la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti di una minore, nata durante la convivenza di fatto tra due persone. Il Tribunale qualificava il ricorso, inizialmente proposto ex articolo 316- bis , comma 2, c.c., come domanda ai sensi dell'articolo 473- bis .47 c.p.c., in quanto avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale , precisando che il decreto di cui all'articolo 316- bis c.c. riguardasse gli ascendenti e non il genitore obbligato. Rilevato che, ai sensi dell'articolo 473- bis .47 c.p.c., è competente il tribunale del luogo della residenza abituale del minore, individuata nel luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale e dei legami affettivi del minore, il giudice ha accertato che la madre si era trasferita nel Comune di C. nel luglio 2024, portando con sé la figlia neonata, e che tale scelta era stata condivisa da entrambi i genitori . Pertanto, alla data della proposizione della domanda (5 settembre 2024), la residenza abituale della minore risultava stabilita in C. risultando irrilevante la diversa residenza anagrafica . Veniva proposto regolamento di competenza da una delle parti. Per la Cassazione, il ricorso non meritava accoglimento . Dagli elementi acquisiti risultava che, prima dell'instaurazione del giudizio, il centro di vita della minore fosse già stabilmente radicato nel Comune di C., divenuto il luogo in cui si era formato un habitat familiare caratterizzato da stabilità. Il Tribunale aveva valorizzato il trasferimento della madre con la figlia presso l'abitazione della famiglia d'origine, avvenuto subito dopo la rottura della convivenza e concordato con l'altro genitore, ritenendo che tale dimora rappresentasse il nuovo centro degli interessi della minore. La decisione impugnata si collocava nel solco della giurisprudenza consolidata di legittimità che individua nella residenza abituale il luogo in cui si realizza concretamente la vita familiare del minore . Per il Collegio, il Tribunale aveva correttamente fondato la propria valutazione su un accertamento di tipo prognostico, volto a verificare la stabilità della sistemazione abitativa alla data di proposizione della domanda (5 settembre 2024). Pertanto, il ricorso doveva essere rigettato , non essendo state ravvisate ragioni per modificare la competenza individuata.