La tempestività del deposito va verificata al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) e cioè, la cosiddetta “seconda PEC”, che attesta l’ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del sistema giustizia.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza in commento. Gli attori adivano il Tribunale territorialmente competente chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non loro cagionati da una serie di violazioni di norme specifiche relative alla diffusione di comunicati stampa da parte dei carabinieri . Il Tribunale rigettò le domande condannando gli attori al pagamento delle spese processuali. Successivamente, la Corte di Appello adita dichiarò improcedibile l'appello interposto dagli attori poiché tardivamente depositato al di là del termine - ex articolo 165 c.p.c. in combinato disposto con l'articolo 348 disp. att. c.p.c. – di dieci giorni dalla sua notifica, avendo la Corte distrettuale ritenuto inammissibile l'istanza di rimessione in termini , in quanto tardivamente depositata, sebbene del mancato perfezionamento dell'iscrizione a ruolo gli appellanti fossero venuti a conoscenza già mesi prima della predetta istanza mediante il ricevimento della quarta PEC con indicazione: “ altro; deposito pervenuto nella cartella errori fatali; atti rifiutati”. Avverso la predetta decisione resa in grado di appello proponevano ricorso per cassazione gli appellanti affidandolo a tre motivi mentre entrambi gli intimati resistevano con controricorsi. I Giudici hanno ritenuto fondato il primo motivo di ricorso proposto dai ricorrenti con il quale questi ultimi lamentavano la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del d.l. n. 179 del 2012, articolo 16- bis , conv. in legge n. 228 del 2012, del D.M. n. 44 del 2011, articolo 13 e dell' articolo 153 c.p.c. , ultimo comma, e articolo 294 c.p.c. , commi 2 e 3 con espresso riferimento all' articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per avere la Corte distrettuale disatteso l'esegesi giurisprudenziale delle norme in materia secondo cui il deposito telematico deve ritenersi perfezionato con la generazione della ricevuta di consegna indipendentemente dall'esito dei controlli automatici . Ad avviso dei ricorrenti, una volta pervenuta la comunicazione via PEC del rifiutato deposito per “ errori fatali ”, e avendone richiesto la ragione alla cancelleria - che, dopo qualche giorno, comunicava essersi trattato di un malfunzionamento del sistema telematico del Ministero (dal momento che non vi era alcun elemento dell'indicato errore) e consigliava, quindi, di effettuare un nuovo deposito – essi correttamente provvedevano ad nuovo invio telematico questa volta andato a buon fine. La presentazione dell'istanza di rimessione in termini avveniva invece solo dopo che la controparte aveva eccepito la tardività dell'iscrizione a ruolo. Secondo il Collegio di legittimità, nella specie, emerge dalla documentazione allegata alla istanza di rimessione in termini, specificatamente richiamata in ricorso e prodotta in atti in assolvimento degli oneri di cui agli articolo 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. , sia la tempestività della c.d. seconda PEC sia la veridicità della scansione temporale dei successivi eventi vale a dire: comunicazione di “esito controlli automatici deposito” con l'annotazione: “codice esito: - 1 Descrizione sito: - Errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell'ufficio ricevente”; successiva PEC (c.d. quarta PEC) che comunica al depositante il rifiuto del deposito con messaggio del seguente tenore testuale: “Codice esito: - 1. Descrizione esito: Altro. Deposito pervenuto nella cartella errori fatali. Atti rifiutati il …”; infine, nuovo deposito telematico avvenuto con successo in data successiva allo spirare dei 10 giorni utili per il deposito tempestivo dell'atto di appello. Secondo il Collegio di legittimità, pertanto, sulla scorta della scansione temporale innanzi descritta può ritenersi dimostrato che il rifiuto del primo deposito sia stato determinato dall'esito negativo dei c.d. controlli automatici che segnala l'esistenza di un errore bloccante e segnatamente di un “errore fatale” che di per sé è non può che essere considerato causa non imputabile al depositante dell'esito negativo del controllo automatico. I rimedi riservati alla parte in simili casi, proseguono i Giudici, e dunque gli oneri su di essa gravanti, sono solo due e alternativi l'uno all'altro: la formulazione dell'istanza di rimessione in termini o la ripresa spontanea del procedimento di deposito telematico dell'atto mediante nuovo invio . Nella specie, è documentalmente dimostrato che gli appellanti adottarono tempestivamente il secondo, provvedendo ad un nuovo invio , questa volta regolarmente accettato: ne discende che il deposito dell'atto di appello avrebbe dovuto essere considerato tempestivo mentre, posto che al nuovo invio la parte aveva prontamente provveduto con successo, nessun rilievo poteva attribuirsi alla mancata presentazione di tempestiva istanza di rimessione in termini , resa non necessaria proprio dal già avvenuto secondo invio nel descritto contesto da considerare alla stregua di legittima ed efficace continuazione della precedente attività. I Giudici concludono affermando che alla stregua dei principi passati in rassegna deve concludersi che, nella specie, devono ritenersi rispettate entrambe le condizioni , vale a dire, da un lato la non imputabilità dell'esito negativo del primo invio telematico e, dall'altro, la tempestività della reazione della parte, in quanto utilmente rappresentata dall'immediata ripetizione dell'invio telematico degli atti una volta avuta conoscenza delle ragioni, ad essa non imputabili, del rifiuto del primo deposito.
Presidente Scrima – Relatore Iannello Fatti di causa 1. Sa.Gi., Sa.Ja. e Sa.An., convennero in giudizio, nel 2006, davanti al Tribunale di Catanzaro, la Finanziaria Editoriale Srl e il Ministero della Difesa chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali loro cagionati: a) dalla pubblicazione, sul giornale Il Quotidiano e su reti televisive, di notizie false e superate riguardanti l'arresto di Sa.Ja.; b) dalla diffusione di comunicati stampa da parte dei Carabinieri in violazione di norme specifiche; c) dal trattamento disumano subito dai fermati, incluso il minorenne Sa.An. 2. Il Tribunale rigettò le domande condannando gli attori al pagamento delle spese processuali. 3. Con sentenza n. 150/2021, depositata in data 5 febbraio 2021, la Corte d'Appello di Catanzaro ha dichiarato improcedibile l'appello interposto dagli attori, poiché tardivamente depositato in data 16 giugno 2017 al di là del termine - ex articolo 165 c.p.c. cbn. disp. articolo 348 c.p.c. - di dieci giorni dalla sua notifica, effettuata il 1 giugno 2017, avendo la Corte ritenuto inammissibile l'istanza di rimessione in termini, in quanto tardivamente depositata solo il successivo 2 novembre 2017, sebbene - come desumibile dalla stessa istanza - del mancato perfezionamento dell'iscrizione a ruolo gli appellanti fossero venuti a conoscenza già il 13 giugno, mediante il ricevimento della cosiddetta quarta p.e.c. con l'indicazione: altro; deposito pervenuto nella cartella errori fatali; atti rifiutati il 13.06.2017 . 4. Avverso tale decisione Sa.Gi., Sa.Ja. e Sa.An. propongono ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, cui resistono entrambi gli intimati, depositando controricorsi. 5. I ricorrenti hanno depositato due cosiddetti controricorsi per replicare ai controricorsi. 6. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell' articolo 380-bis 1 cod. proc. civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. I ricorrenti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità dei due controricorsi depositati dai ricorrenti per replicare ai controricorsi del Ministero e della Finanziaria Editoriale Srl. Il deposito di controricorsi è attività difensiva consentita soltanto: a) ex articolo 370, primo comma, c.p.c. alla parte contro la quale il ricorso è diretto ; b) ex articolo 371, quarto comma, c.p.c. , per resistere al ricorso incidentale . Il caso in esame non rientra in alcuna delle due ipotesi, atteso che: sub a) i controricorsi in questione sono proposti non dalla parte contro cui il ricorso è diretto ma dalla stessa parte che ha proposto il ricorso; sub b) né il Ministero della Difesa né Finanziaria Editoriale Srl, effettivi controricorrenti, hanno proposto ricorso incidentale. 2. Con il primo motivo - rubricato Illegittimità della sentenza impugnata per nullità assoluta della medesima per violazione di legge ed in particolare, in relazione al combinato disposto del D.L. n. 179 del 2012, articolo 16-bis, convertito in legge n. 228 del 2012, del D.M. n. 44 del 2011, articolo 13 e dell' articolo 153 c.p.c. , ultimo comma, e articolo 294 c.p.c. , commi 2 e 3, con espresso riferimento all' articolo 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. - i ricorrenti lamentano che la Corte d'Appello abbia disatteso l'esegesi giurisprudenziale delle norme in materia secondo cui il deposito telematico deve ritenersi perfezionato con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (nella specie avvenuta il 12 giugno 2017, e dunque entro il termine di dieci giorni che veniva a scadere proprio in quella data essendo il giorno precedente una domenica), indipendentemente dall'esito dei controlli automatici. Evidenziano che, una volta pervenuta, il 13 giugno, la comunicazione via p.e.c. del rifiutato deposito per errori fatali , ne avevano chiesto la ragione alla cancelleria che, dopo qualche giorno, comunicava essersi trattato di un malfunzionamento del sistema telematico del Ministero (dal momento che non vi era alcun elemento dell'indicato errore) e consigliava quindi di effettuare un nuovo deposito - cui essi avevano immediatamente provveduto, con successo, con un nuovo invio telematico il 16 giugno 2017 - e presentare istanza di rimessione in termini. Rimarcano che, trattandosi di malfunzionamento del sistema telematico del Ministero, senza alcuna responsabilità della parte, la richiesta di rimessione in termini era stata presentata solo in data 2 novembre 2017 perché allora la controparte aveva eccepito la tardività della iscrizione a ruolo. 3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all' articolo 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. , illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge, in relazione all'articolo 112, per omessa pronuncia sulla istanza di rimessione in termini del 2 novembre 2017, e, comunque, per violazione dell' articolo 153, secondo comma, c.p.c. . Lamentano che la Corte d'Appello non si sia pronunciata sull'istanza di rimessione in termini, dichiarandola tardiva, senza considerare che essi appellanti avevano agito tempestivamente non appena era stata sollevata l'eccezione di improcedibilità. Rilevano che l' articolo 153, secondo comma, c.p.c. non prevede termini specifici per la presentazione dell'istanza, ma richiede solo che la decadenza non sia imputabile alla parte, ragione per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare la non imputabilità del ritardo e accogliere l'istanza. 4. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all' articolo 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. , l'illegittimità della statuita condanna alle spese per violazione dell' articolo 91 c.p.c. sul rilievo che, per le ragioni esposte con i precedenti motivi, non era ravvisabile una soccombenza; deducono, comunque, anche la violazione dei parametri ministeriali, avendo la Corte rapportato gli importi ad un valore della causa (compreso tra Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00) non congruo rispetto a quello che secondo i ricorrenti era il suo effettivo valore, siccome espressamente indicato in domanda pari ad Euro 1,00. 5. Il primo motivo è fondato e deve condurre all'accoglimento del ricorso con assorbimento dei restanti motivi. 6. Occorre far riferimento alla disciplina dettata dall' articolo 16-bis, commi 4 e 7, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge n. 221 del 2012 (ora abrogato dall' articolo 11, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ma applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, secondo la norma transitoria di cui all'articolo 35, comma 1, D.Lgs. cit.). Recita il comma 4, per quanto in questa sede interessa: ... il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici; il presidente del Tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza... . Dispone poi il comma 7 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 ): il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia; il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all' articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile ; quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata; il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza . 6.1. Viene poi in rilievo, in forza del rinvio contenuto nel comma 4 dell'articolo 16-bis D.L. cit., il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell' articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 , convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 ) e segnatamente l'articolo 13 (rubricato Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento civile ), commi 1, 2 e 3; anche questo articolo ha di recente subito delle modifiche apportate dal D.M. 29 dicembre 2023, n. 217 , ma in questa sede si farà riferimento al testo precedente, ratione temporis applicabile. A mente di tale disposizione: (1) I documenti informatici di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. (2) I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. (3) Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente; nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente; quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo (inciso quest'ultimo evidentemente superato dalla diversa previsione di rango primario inserita nel comma 7 dell' articolo 16-bis D.L. n. 179 del 2012 , sopra trascritto, dall'articolo 51, comma 2, lett. a) e b), del D.L. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014 ) secondo cui, come visto, il deposito si considera tempestivo quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata (non entro le ore 14, ma) entro la fine del giorno di scadenza ). 6.2. L'articolo 34 del citato D.M. - al quale rimanda, come visto, il comma 1 dell'articolo 13 quale fonte di riferimento per l'individuazione delle specifiche tecniche da osservare per la trasmissione dei documenti informatici - a sua volta altro non fa che rinviare ai provvedimenti della competente articolazione tecnica del Ministero (DGSIA); dispone infatti (nel testo applicabile ratione temporis): Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali . 6.3. Il quadro normativo di riferimento è dunque completato dalle norme tecniche stabilite dal Provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (recante Specifiche tecniche previste dall' articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44 ), come modificato dal Decreto 28 dicembre 2015 (recante Modifiche alle specifiche tecniche previste dall' art 34, c. 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44 , regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, ai sensi dell' articolo 4, c. 1 e c. 2 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 , convertito nella L. 24/2010 ); tale provvedimento è stato da ultimo sostituito da un decreto del 7 agosto 2024, con efficacia però a decorrere dal 30 settembre 2024, si farà dunque anche in tal caso riferimento al testo previgente. L'articolo 14 di tale provvedimento (rubricato Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati – articolo 13 del regolamento ) dispone testualmente: L'atto e gli allegati sono contenuti nella cosiddetta busta telematica , ossia un file in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per l'elaborazione da parte del sistema ricevente (gestore dei servizi telematici); in particolare la busta contiene il file Atto.enc, ottenuto dalla cifratura del file Atto.msg, il quale contiene a sua volta: - IndiceBusta.xml: il DTD è riportato nell'Allegato 4. Tale file deve essere omesso qualora il suo contenuto sia presente nella sezione apposita del file DatiAtto.xml, come da XSD di cui al successivo punto b). - DatiAtto.xml: gli XSD sono riportati nell'Allegato 5. - nome file (libero) : atto vero e proprio, in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo la struttura dell'articolo 12 comma 2. - AllegatoX.xxx: uno o più allegati nei formati di file di cui all'articolo 13, eventualmente sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; il nome del file può essere scelto liberamente. La cifratura di Atto.msg è eseguita con la chiave di sessione (ChiaveSessione) cifrata con il certificato del destinatario; IssuerDname è il Distinguished Name della CA che ha emesso il certificato dell'ufficio giudiziario o dell'UNEP destinatario, SerialNumber è il numero seriale del certificato dell'ufficio giudiziario o dell'UNEP destinatario; l'algoritmo utilizzato per l'operazione di cifratura simmetrica del file è il 3DES e le chiavi simmetriche di sessione sono cifrate utilizzando la chiave pubblica contenuta nel certificato del destinatario; le chiavi di cifratura degli uffici giudiziari sono disponibili nell'area pubblica del portale dei servizi telematici (il relativo percorso e nome file è indicato nel catalogo dei servizi telematici). La dimensione massima consentita per la busta telematica è pari a 30 Megabyte (le nuove specifiche tecniche in vigore dal 30 settembre 2024 hanno elevato il limite a 60 Mb; n.d.r.). La busta telematica viene trasmessa all'ufficio giudiziario destinatario in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata che rispetta le specifiche su mittente, destinatario, oggetto, corpo e allegati come riportate nell'Allegato 6. Il gestore dei servizi telematici scarica il messaggio dal gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia ed effettua le verifiche formali sul messaggio; le eccezioni gestite sono le seguenti: - T001: l'indirizzo del mittente non è censito in ReGIndE; - T002: Il formato del messaggio non è aderente alle specifiche; - T003: la dimensione del messaggio eccede la dimensione massima consentita. Il gestore dei servizi telematici, nel caso in cui il mittente sia un avvocato, effettua l'operazione di certificazione, ossia recupera lo status del difensore da ReGIndE; nel caso in cui lo status non sia attivo , viene segnalato alla cancelleria. Il gestore dei servizi telematici effettua i controlli automatici (formali) sulla busta telematica; le possibili anomalie all'esito dell'elaborazione della busta telematica sono codificate secondo le seguenti tipologie: WARN (WARNING): anomalia non bloccante; si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (ad esempio manca la procura alle liti allegata all'atto introduttivo); ERROR: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell'ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il deposito (esempio: certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell'atto); FATAL: eccezione non gestita o non gestibile (esempio: impossibile decifrare la busta depositata o elementi della busta mancanti ma fondamentali per l'elaborazione). La codifica puntuale degli errori indicati al comma precedente è pubblicata e aggiornata nell'area pubblica del portale dei servizi telematici. All'esito dei controlli di cui ai commi precedenti, il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata riportante eventuali eccezioni riscontrate. Il gestore dei servizi telematici, all'esito dell'intervento dell'ufficio, invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione operato dalla cancelleria o dalla segreteria dell'ufficio giudiziario destinatario . 7. Si ricava da un primo approccio a tale complesso quadro di riferimento che il deposito telematico di un atto del processo si articola in quattro fasi, coincidenti con il rilascio di altrettanti messaggi p.e.c. da parte del sistema informatico, vale a dire: 1) la ricevuta di accettazione deposito , ossia la ricevuta di presa in carico del messaggio da parte del gestore p.e.c. del mittente; attraverso questa ricevuta (c.d. RAC o RdA) il sistema attesta che l'atto è stato inviato dalla postazione di lavoro (PDL) ed è stato accettato dal sistema per essere inoltrato all'ufficio giudiziario destinatario. 2) la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), con la quale il gestore p.e.c. del Ministero della Giustizia, destinatario del messaggio, attesta che lo stesso è stato ricevuto nella sua casella (c.d. seconda pec ); 3) la p.e.c. avente ad oggetto l' esito controlli automatici deposito , inviata dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia contenente l'esito dei controlli che il sistema effettua automaticamente sulla busta telematica (c.d. terza pec ), il quale potrebbe contenere la segnalazione di c.d. anomalie bloccanti alcune delle quali tali da non consentire al procedimento di proseguire oltre senza l'intervento del cancelliere o, in ipotesi estrema, anche senza possibilità di intervento dello stesso; 4) infine, il quarto messaggio p.e.c. (cd. quarta p.e.c. ) che si vede recapitare il depositante e che attesta l'esito del controllo manuale del cancelliere, ovvero l'accettazione, o meno, del deposito da parte della cancelleria; in caso di accettazione e in seguito alla lavorazione da parte della cancelleria, l'atto ed i suoi eventuali allegati sono infine - e solo allora - visibili all'interno del fascicolo telematico. 8. Secondo esegesi consolidata nella giurisprudenza di questa Corte, dal combinato disposto delle menzionate norme (in cui quella regolamentare integra il contenuto precettivo della disposizione di rango primario ed a loro volta le norme tecniche integrano il contenuto della norma regolamentare) si ricava la regola per cui la tempestività del deposito va verificata con riferimento al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) e, cioè, la cosiddetta seconda p.e.c. , la quale attesta l'ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del sistema giustizia (cfr., ex aliis, Cass. Sez. U. n. 22834 del 21/07/2022 ; Cass. n. 12422 dell'11/05/2021 ; n. 19796 del 12/07/2021; n. 19163 del 15/09/2020; n. 17328 del 2019; n. 4787 dell'1/03/2018; n. 1366 del 19/01/2018). 9. È stato, tuttavia, costantemente anche rimarcato che, se il deposito si considera perfezionato al momento del rilascio della RdAC, tale effetto rimane anticipato e provvisorio rispetto all'ultima p.e.c. e, cioè subordinato al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva , sicché esclusivamente con l'accettazione del cancelliere (la quarta p.e.c.), e solo a seguito di essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti (v. Cass. n. 28982 dell'8/11/2019 ; Cass. n. 17404 del 20/08/2020 ; Cass. n. 27654 del 21/09/2022 ; Cass. n. 29357 del 10/10/2022 ; Cass. Sez. U. n. 28403 del 2023 ; Cass. n. 69 del 3/01/2025 ; n. 15801 del 13/06/2025). Se ne è tratta la conseguenza che, in caso di esito negativo del procedimento di deposito dell'atto (e cioè quando non risulti che il deposito abbia superato i controlli automatici e i controlli manuali) e, dunque, di rifiuto (corretto o meno che sia) dell'atto da parte della cancelleria, la parte deve procedere alla sua rinnovazione, previa rimessione in termini a norma dell' articolo 153, secondo comma, c.p.c. , ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito (v. in tal senso Cass. n. 17404 del 2020 ), a meno che la stessa parte abbia provveduto senza indugio ad un ulteriore deposito con esito positivo, rendendo così superflua la pronuncia sull'istanza di rimessione in termini da parte del giudice (così testualmente in motivazione Cass. n. 69 del 2025 , cit.). 10. Nella specie, emerge dalla documentazione allegata alla istanza di rimessione in termini, specificamente richiamata in ricorso e prodotta in atti in assolvimento degli oneri di cui agli articolo 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. , sia la tempestività della c.d. seconda p.e.c., sia la veridicità della scansione temporale dei successivi eventi, vale a dire: - comunicazione di esito controlli automatici deposito , pervenuta al depositante il 12 giugno 2017, alle ore 20:23:52, con l'annotazione codice esito: -1. Descrizione esito: - Errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell'ufficio ricevente ; - successiva p.e.c. (c.d. quarta p.e.c.) del 13 giugno 2017, ore 13:29:47, che comunica al depositante il rifiuto del deposito con messaggio del seguente tenore testuale: Codice esito: -1. Descrizione esito: Altro. Deposito pervenuto nella cartella errori fatali. Atti rifiutati il 13/06/2017 ; - nuovo deposito telematico degli atti avvenuto con successo in data 16 giugno 2017. Può, dunque, ritenersi dimostrato che il rifiuto del primo deposito sia stato determinato dall'esito negativo dei c.d. controlli automatici, che rappresentano, come detto sopra, il terzo momento della fattispecie a formazione progressiva e, in particolare, dalla emersa esistenza di un errore fatale codificato dal sistema ministeriale con il codice -1 . 11. Ciò posto, una prima questione che pone la fattispecie concreta all'esame del Collegio è se, a fronte di un esito dei controlli automatici che segnala l'esistenza di un errore bloccante, e segnatamene di un errore fatale , perché il depositante possa essere rimesso in termini ai sensi dell' articolo 153 c.p.c. o, in alternativa (come si vedrà), utilmente provvedere ad un successivo pronto nuovo invio, sia o meno necessario che egli alleghi e dimostri anche l'origine di tale errore e la sua non imputabilità a negligenza del mittente/depositante. È quanto sostengono i controricorrenti che, rispettivamente, a pag. 5 ed a pag. 9 dei rispettivi controricorsi, obiettano che i ricorrenti non hanno dimostrato quanto da essi dedotto circa la natura dell'errore fatale e la sua imputabilità ad un malfunzionamento del gestore dei servizi telematici in uso al Ministero. 12. Una tale tesi non può però essere avallata. Emerge dalle norme sopra illustrate che detti controlli automatici: a) hanno ad oggetto la busta telematica - per la cui preparazione occorre utilizzare un software specifico per il PCT (come Consolle Avvocato o SLpct) - e non il suo contenuto sostanziale (riguardano l'indirizzo del mittente, il formato del messaggio, la completezza del suo contenuto e le sue dimensioni); b) il controllo automatico obbedisce a criteri meramente tecnici (può anche accadere che i sistemi non riescano ad aprire il messaggio contenuto nella busta per un problema nella crittografia dello stesso o per momentanei malfunzionamenti del sistema); c) sono condotti automaticamente dal sistema informatico di cui si avvale il gestore dei servizi telematici; d) mentre le anomalie warn ed error consentono, comunque, ai cancellieri di forzare il sistema e di accettare l'atto, quella fatal è, invece, insuperabile e non consente al cancelliere alcuna operazione; e) la segnalazione di errore fatale , in genere, e in particolare quella codificata come codice esito: -1 non fornisce all'utente alcuna indicazione utile per la sua soluzione: il sintagma errore fatale è, infatti, espressione generica e omnicomprensiva che di per sé non evoca necessariamente un errore del depositante, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico. Discende da ciò che, ove il rifiuto del deposito dipenda dall'esito negativo dei controlli automatici per errore fatale , senza ulteriori specificazioni o con indicazioni mute e generiche quale quella di codice esito: -1 , non vi è spazio per una indagine ulteriore circa l'imputabilità dell'errore bloccante a fatto del depositante. Non può dunque ritenersi giustificata l'idea, sottesa alle repliche dei controricorrenti, che a fronte di una tale emergenza sorga l'obbligo per il depositante di dimostrare, per ottenere di essere rimesso in termini, anche la natura od origine di tale errore e la non imputabilità dello stesso a sua negligenza. L' errore fatale è, in tal caso, già di per sé causa non imputabile dell'esito negativo del controllo automatico. 13. I rimedi riservati alla parte in simili casi, e dunque gli oneri su di essa gravanti, sono (solo) due e alternativi l'uno all'altro: la formulazione dell'istanza di rimessione in termini o la ripresa spontanea del procedimento di deposito telematico dell'atto mediante un nuovo invio. Nella specie, è documentalmente dimostrato, come detto, che gli appellanti adottarono tempestivamente il secondo, provvedendo ad un nuovo invio, questa volta accettato dal sistema, in data 16 giugno 2017, appena quattro giorni dopo la comunicazione dell'errore codice esito: -1 . Ne discende che il deposito dell'appello avrebbe dovuto ritenersi tempestivo mentre, posto che al nuovo invio la parte aveva prontamente provveduto, con successo, nessun rilievo poteva attribuirsi alla mancata presentazione di tempestiva istanza di rimessione in termini, resa non necessaria proprio dal già avvenuto secondo invio (cfr. Cass. n. 29357 del 2022 , cit.), nel descritto contesto da considerare alla stregua di legittima ed efficace continuazione della precedente attività. 14. Ciò in quanto: a) l'istanza di rimessione in termini è funzionale alla verifica dei presupposti per l'utile compimento dell'attività per la quale quelli erano scaduti (vale a dire della sussistenza di un fattore impeditivo avente carattere assoluto e non di mera difficoltà e contrassegnato da un rapporto di causalità diretta e incolpevole rispetto alla decadenza maturata : v. da ultimo Cass. n. 14348 del 29/05/2025 ); in mancanza della istanza, ove l'attività venga comunque compiuta dalla parte, a tale verifica può procedersi anche ex post, ora per allora , essendo anzi pur sempre essa demandata al giudice investito della decisione nel merito; b) la tempestività dell'istanza (la presentazione deve avvenire secondo costante indirizzo in un termine ragionevolmente contenuto : v. Cass. n. 14348 del 2025 , cit.; Cass. n. 9114 del 2012 ; n. 25289 del 2020; n. 2473 del 2023) è funzionale al rispetto del principio della durata ragionevole del processo (dal quale il requisito della pronta reazione della parte interessata si ricava in via interpretativa indipendentemente dalla mancanza di una esplicita previsione nel codice); ma tale principio deve ritenersi comunque salvaguardato ove la parte abbia, come nella specie, già provveduto prontamente all'attività da cui risulta incolpevolmente decaduto, sebbene sub condicione della verifica ex post del legittimo suo compimento al di là dei termini, mentre per converso nessun pregiudizio ai tempi del processo può derivare, in tale contesto, dal fatto che la parte abbia poi richiesto, dopo mesi, anche di essere rimessa in termini per la medesima attività già utilmente compiuta. Nella specie, per quanto detto, entrambe le condizioni devono ritenersi rispettate, vale a dire, da un lato, la non imputabilità dell'esito negativo del primo invio telematico e, dall'altro, la tempestività della reazione della parte, in quanto utilmente rappresentata dall'immediata ripetizione dell'invio telematico degli atti una volta avuta conoscenza delle ragioni, ad essa non imputabili, del rifiuto del primo deposito. 15. In accoglimento, dunque, del primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al giudice a quo affinché proceda, nel merito, all'esame dell'appello. Al giudice di rinvio va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.