Scippo sull’autobus, violenza e fuga: è rapina impropria consumata

Escluso ogni dubbio sulla condotta dell’imputato. L’azione criminosa è stata portata a termine, pertanto è corretta la qualificazione operata dai giudici di merito.

Portafogli scippato ad un passeggero sul bus. Il ladro ricorre poi alla violenza per evitare l’arresto e riuscire a darsi alla fuga, che però dura poco. Legittimo, comunque, secondo i giudici, parlare di rapina impropria consumata . Scenario della vicenda è un autobus della Capitale dove un uomo riesce a sottrarre il portafogli ad un passeggero per poi darsi alla fuga, utilizzando la violenza contro gli uomini delle forze dell’ordine per potere evitare l’arresto. Nonostante tutto, però, l’autore della rapina viene successivamente fermato e identificato. E così si ritrova prima sotto processo e poi condannato , sia in primo che in secondo grado, per rapina impropria consumata aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. La difesa prova a ridimensionare l’episodio, presentandolo come rapina impropria solamente tentata , e non consumata, e aggiunge poi una sottolineatura in merito al modesto valore intrinseco del bene sottratto, cioè appena 100 euro. Per i giudici della Cassazione, però, le obiezioni difensive non hanno fondamento. Condivisa e confermata, quindi, la visione tracciata in appello: «la condotta tenuta dall’uomo, e pacificamente consistita nello sfilare il portafoglio dalla tasca dei pantaloni di un passeggero che viaggiava su un autobus di linea e nell’opporre resistenza alla presa degli operanti per potersi dare alla fuga, va qualificata come rapina impropria consumata e non tentata». Per fare chiarezza i magistrati richiamano il discrimine tra la fattispecie consumata e quella tentata della rapina impropria , anche alla luce del principio secondo cui «è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui il soggetto, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui ma non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità». E «data la successione invertita delle due condotte di aggressione al patrimonio e alla persona che caratterizza la rapina impropria, il legislatore, al fine di mantenere equiparate le due fattispecie criminose non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da parte del soggetto, ritenendo sufficiente per la consumazione della rapina impropria la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui». Ragionando in questa ottica, correttamente, secondo i giudici di Cassazione, si è dato, nella vicenda in esame, « rilievo decisivo ai fini della qualificazione giuridica del fatto in termini di rapina impropria consumata (e non tentata) alla intervenuta sottrazione del bene ed alla violenza esercitata dall’imputato nei confronti degli uomini delle forze dell’ordine, considerando irrilevante che l’azione di asportazione si fosse realizzata sotto gli occhi degli agenti, trattandosi di circostanza rilevante nel furto, non invece nella rapina impropria». Difatti, «ai fini della configurazione della rapina impropria consumata, è sufficiente che il soggetto, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della res, o per garantirsi l’impunità mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico». I magistrati di Cassazione aggiungono poi che vi è «la possibilità di configurare il tentativo di rapina impropria nella condotta di colui che, dopo aver compiuto atti idonei all'impossessamento della cosa altrui non realizzati per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità, e ciò anche quando la violenza o la minaccia per assicurarsi l'impunità siano esercitate nel corso degli atti esecutivi e senza che si sia realizzata la sottrazione della cosa per l'intervento di fattori esterni interruttivi dell'azione criminosa». Per i giudici, poi, è possibile identificare non solo «la condotta tipica della rapina impropria» ma anche «la condotta che configura la forma tentata di tale reato», e ciò «ogni qual volta l'azione tipica non si compia o l'evento non si verifichi, fattispecie che ricorre specificamente nell'ipotesi di colui che adopera violenza o minaccia per procurarsi l'impunità immediatamente dopo aver compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco, a sottrarre la cosa mobile altrui, senza essere riuscito nell'intento a causa di fattori sopravvenuti estranei al suo volere. Il delitto di rapina, quindi sia nella forma propria che in quella impropria, costituisce un tipico delitto di evento, suscettibile come tale di arrestarsi allo stadio del tentativo, qualora la sottrazione non si verifichi» in concreto. Tuttavia, «perché la sottrazione di una cosa possa dirsi avvenuta, è necessario che il legittimo detentore di quella cosa abbia perduto il proprio controllo su di essa, non essendo più in grado autonomamente di recuperarla». Tornando allo specifico episodio oggetto del processo, l’imputato « ha portato a termine l’azione criminosa – difatti, la sottrazione della res era stata completata, tanto che egli, vistosi scoperto, lasciava cadere a terra il portafoglio coprendolo con il piede per occultarlo –, pertanto correttamente nella sua condotta è stata ravvisata la sottrazione del bene che, unita alla condotta di minaccia successivamente tenuta, configura la rapina impropria consumata», chiosano i magistrati di Cassazione. Per chiudere il cerchio, infine, i giudici sottolineano che «il valore economico (pari a 100 euro) del bene sottratto non è di per sé irrisorio».

Presidente Verga – Relatore Aielli Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 20/02/2025 la Corte di appello di Roma ha confermato quella del Tribunale di Roma del 01/10/2024 che aveva condannato l'odierno ricorrente alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di rapina impropria consumata aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore il quale, con il primo motivo, deduce: 2.1.violazione di legge (articolo 606 lett. b) c.p.p.) in relazione all' articolo 56 c.p. , per avere la Corte di merito ritenuto integrata la fattispecie di rapina impropria consumata e non tentata. 2.2.Con il secondo motivo lamenta violazione di legge (art.606 lett. b) c.p.p.), in relazione all' articolo 62 n. 4 c.p. per la mancata applicazione dell'attenuante comune, avuto riguardo alle caratteristiche complessive del fatto. 2.3.Con il terzo motivo si duole della mancata applicazione di detta attenuante avuto riguardo al modesto valore intrinseco del bene sottratto. Considerato in diritto 1.Il ricorso è inammissibile. 2.Il primo motivo è reiterativo di doglianze già prospettate in appello ed ivi superate con corrette argomentazioni logicogiuridiche, oltre che manifestamente infondato. I giudici di merito hanno qualificato la condotta dell'imputato, pacificamente consistita nello sfilare il portafoglio dalla tasca dei pantaloni di un passeggero che viaggiava su un autobus di linea e nell'opporre resistenza alla presa degli operanti per darsi alla fuga, come rapina impropria consumata e non tentata. Ed invero, ai fini dell'esatto discrimine tra la fattispecie consumata e quella tentata della rapina impropria va richiamato il seguente principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite: «è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità», (Sez. U, Sentenza n. 34952 del19/04/2012, Reina, Rv. 253153). Hanno spiegato le Sezioni Unite che data la successione invertita delle due condotte di aggressione al patrimonio e alla persona che caratterizza la rapina impropria, il legislatore, al fine di mantenere equiparate le due fattispecie criminose del primo e del secondo comma dell' articolo 628 cod. pen. , non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da parte dell'agente, ritenendo sufficiente per la consumazione della rapina impropria la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui (in tal senso da ultimo Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Rv. 283847). La Corte di appello ha aderito a questo insegnamento dando rilievo decisivo ai fini della qualificazione giuridica del fatto in termini di rapina impropria consumata (e non tentata) alla intervenuta sottrazione del bene ed alla violenza esercitata dall'imputato nei confronti degli operanti considerando irrilevante che l'azione di asportazione si fosse realizzata sotto gli occhi degli operanti “trattandosi di circostanza rilevante nel furto, non invece nella rapina impropria”. E difatti ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della res , o garantirsi l'impunità mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico (Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Rv 269858: fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la condanna per rapina impropria consumata con riferimento alla condotta dell'imputato che insieme ad altri correi, dopo aver tagliato la cassaforte, riponendone il contenuto in una borsa, sorpreso dalla polizia mentre si trovava ancora all'interno dell'appartamento, opponeva violenza per procurarsi l'impunità). La giurisprudenza di questa sezione è costante nel ritenere la possibilità di configurare il tentativo di rapina impropria nella condotta di colui che, dopo aver compiuto atti idonei all'impossessamento della cosa altrui non realizzati per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità ciò anche quando la violenza o la minaccia per assicurarsi l'impunità siano esercitate nel corso degli atti esecutivi e senza che si sia realizzata la sottrazione della cosa per l'intervento di fattori esterni interruttivi dell'azione criminosa. Una lettura logico-sistematica e non meramente letterale dell' articolo 628 c.p. , comma 2, che descrive la condotta tipica della rapina impropria, permette infatti di individuare la condotta che configura la forma tentata del reato in questione ogni qual volta l'azione tipica non si compia o l'evento non si verifichi, fattispecie che ricorre specificamente nell'ipotesi di colui che adopera violenza o minaccia per procurarsi l'impunità immediatamente dopo aver compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa mobile altrui, senza essere riuscito nell'intento a causa di fattori sopravvenuti estranei al suo volere. Il delitto di rapina, infatti, sia nella forma propria che in quella impropria, costituisce un tipico delitto di evento, suscettibile come tale di arrestarsi allo stadio del tentativo, qualora la sottrazione non si verifichi. Tuttavia, perché la sottrazione di una cosa possa dirsi avvenuta è necessario che l'avente diritto abbia perduto il proprio controllo su di essa, non essendo più in grado autonomamente di recuperarla. Nel caso di specie, l'imputato ha portato a termine l'azione criminosa (la sottrazione della res era stata completata tanto che l'imputato, vistosi scoperto lasciava cadere a terra il portafoglio coprendolo con il piede per occultarlo), pertanto correttamente nella condotta dell'imputato - come ricostruita dai giudici di merito – è stata ravvisata la sottrazione del bene che, unita alla condotta di minaccia successivamente tenuta, configura la rapina impropria consumata. 3. Del pari inammissibili sono i restanti motivi in quanto la Corte di merito con motivazione aderente ai dati processuali ed in conformità con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha escluso la sussistenza dell'attenuante di cui all' articolo 62 n. 4 c.p. , dando rilievo al valore economico del bene sottratto (pari a cento euro) di per sé non irrisorio, parametro che esclude in radice l'applicabilità dell'invocata attenuante (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Rv. 287095). 4.Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.