Confermata la sospensione cautelare dell’avvocato per strepitus fori e lesione al prestigio dell’Ordine

Il Consiglio Nazionale Forense, rigettando il ricorso proposto da un avvocato avverso la sospensione cautelare di sei mesi irrogata dal CDD, ha ribadito il principio secondo cui la sospensione cautelare non consegue in modo automatico a quella penale, e che lo strepitus fori ne costituisce presupposto oggettivo, respingendo le doglianze difensive sulla cessazione della materia del contendere e sulla presunta illogicità della motivazione disciplinare.

Il CNF, con la sentenza n. 88/2025 depositata il 28 marzo 2025, ha rigettato il ricorso di un avvocato sospeso cautelarmente per sei mesi dal CDD in relazione a gravi fatti emersi nell'ambito di un procedimento penale. Il caso trae origine dall'applicazione di misure cautelari personali – tra cui arresti domiciliari e poi obbligo di dimora e presentazione – a carico del legale, indagato per l'introduzione di un cellulare in carcere durante un colloquio con un detenuto difeso. Il CDD aveva ravvisato, oltre alla gravità dei fatti, un rilevante strepitus fori , desumibile dall'ampia eco mediatica e dalla lesione al prestigio della professione forense. La difesa ha contestato la motivazione del provvedimento e chiesto, in subordine, la cessazione della materia del contendere in virtù della conclusione della misura penale. Il CNF, tuttavia, ha ribadito che la sospensione cautelare disciplinare non discende automaticamente dalla misura penale e richiede una valutazione concreta dello strepitus fori , «costituente ratio della misura, secondo interpretazione più volte proposta», rimettendo al CDD il potere-dovere di motivare in modo adeguato e attuale la sussistenza di un pregiudizio per il decoro e la dignità dell'avvocatura. Il Consiglio ha inoltre precisato che il venir meno della misura penale non importa automaticamente la cessazione degli effetti sospensivi in sede disciplinare , in quanto la stabilità e non l'attualità della misura penale rileva come presupposto della sospensione disciplinare. La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata, secondo cui il procedimento disciplinare ha natura autonoma rispetto a quello penale e per la sospensione cautelare occorre sempre un'attenta valutazione del concreto impatto dei fatti sulla reputazione della classe forense. Il CNF ha quindi confermato la sospensione e rigettato integralmente il ricorso, sottolineando la necessità di tutelare il decoro dell'Ordine anche in presenza di fatti di rilievo mediatico e sociale.

CNF, sentenza n. 88 del 25 marzo 2025