Sul divieto di avvicinamento nell’ambito della sostituzione della pena detentiva

In tema di divieto di avvicinamento nella sostituzione della pena, è necessaria la motivazione specifica su rischi e limiti applicativi.

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza in esame, ha affrontato il tema della corretta applicazione e motivazione delle prescrizioni accessorie , con particolare riferimento al divieto di avvicinamento alla persona offesa, nell'ambito della sostituzione della pena detentiva  ex articolo 56- bis e 56- ter l. n. 689/1981 . La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per il reato di maltrattamenti in famiglia ex articolo 572 c.p. , con pena rideterminata in lavoro di pubblica utilità. La difesa ha censurato la decisione della Corte d'appello di Venezia nella parte in cui ha disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa senza accordo tra le parti, senza motivare sulle ragioni della misura, né specificare i luoghi o la distanza minima come previsto dalla normativa. La Cassazione ha ribadito che mentre le prescrizioni di cui al primo comma dell' articolo 56- ter l. n. 689/1981 sono obbligatorie, il divieto di avvicinamento di cui al secondo comma è rimesso alla discrezionalità del giudice , che deve motivare in concreto sulla necessità della misura e specificarne modalità e limiti, anche alla luce delle condotte virtuose dell'imputato. È stato inoltre sottolineata la necessità di un giudizio prognostico sul rischio di reiterazione della condotta delittuosa, richiamando la disciplina dell' articolo 282- ter c.p.p. “in quanto compatibile”, come già chiarito dalle Sezioni Unite. È essenziale che il provvedimento indichi specificamente i luoghi e la distanza dalla persona offesa, pena la nullità della misura. Nel caso di specie , la sentenza impugnata ha omesso ogni specificazione e motivazione, nonostante la presenza di percorsi di recupero da parte dell'imputato, e ciò ha determinato l'annullamento con rinvio limitatamente alla prescrizione del divieto di avvicinamento.

Presidente De Amicis - Relatore Costantini Ritenuto in fatto 1. V.L. per il tramite del difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Venezia che, preso atto della rinuncia ai motivi di appello e del concordato avanzato dalla parte ex articolo 599-bis cod. proc. pen. , in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza del 25 ottobre 2023, ha rideterminato, in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all' articolo 572 cod. pen. , la pena in anni due e mesi quattro di reclusione e sostituito la stessa ex articolo 56-bis e 56-ter l. n. 689 del 1981 in 1.700 ore di lavoro di pubblica utilità (pari a 850 giorni), imponendo al medesimo, oltre alle prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 56-ter, l. cit., anche il divieto di avvicinamento alla persona offesa di cui al secondo comma della citata disposizione. 2. V.L. deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex articolo 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen con riferimento al disposto divieto dì allontanamento ex articolo 56-ter l. n. 689 del 1981. La difesa censura la parte della decisione che, in assenza di alcun accordo con il Procuratore generale in ordine al divieto di avvicinamento alla persona offesa da parte del V.L. ha comunque disposto la citata misura senza fornire alcuna spiegazione in ordine alle ragioni che autorizzavano a ritenere la stessa necessaria; né la Corte di appello ha determinato il tempo e l'ambito applicativo della citata previsione, non recando il dispositivo alcuna indicazione dei luoghi frequentati dalla persona offesa o della distanza minima che deve sussistere dalla stessa. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente al disposto divieto di avvicinamento alla persona offesa. 2. L'articolo 56-ter l. n. 689 del 1981, introdotto dall' articolo 71 d.lgs. n. 150 del 2022 , indica le prescrizioni comuni alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità. Mentre le prescrizioni previste dal primo comma dell'articolo 56-ter l. cit. prescindono dal contenuto dell'accordo, sia esso ex articolo 444 o 599-bis cod. proc. pen. (in tema di accordo ex articolo 444 cod. proc. pen. , cfr. Sez. 6, n. 41487 del 16/10/2024, M., Rv. 287261), in quanto la norma è chiara là dove impone la loro applicazione da parte del giudice anche quale conseguenza dell'applicazione della pena su accordo delle parti e del concordato in appello ( [...] comportano, in ogni caso, le seguenti prescrizioni [...]), il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa contemplato dal secondo comma è invece facoltativo e rimesso alla discrezionale valutazione da parte del giudice ( Al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati, il giudice può altresì prescrivere [...]), con conseguente necessità, in detta ipotesi, di effettuare un giudizio prognostico in ordine al rischio di reiterazione della condotta delittuosa (Sez. 6, n. 33860 del 13/06/2024, Rv. 286962). 3. Nel caso di specie, il divieto, enunciato al punto 6) delle prescrizioni imposte, risulta applicato in maniera assolutamente generica ( divieto di avvicinamento alla p.o. ), senza che la Corte di appello abbia svolto alcuna valutazione sul pericolo di reiterazione del reato contestato, tanto più che un'adeguata ponderazione su detto punto della sentenza (non anche - come dedotto nel ricorso - in ordine alla durata che risulta invece predeterminata, se sussistenti i presupposti per la sostituzione, dall' articolo 57, primo comma, secondo periodo, l. n. 689 del 1981 che parametra la stessa a quella della pena detentiva) si rendeva necessaria alla luce dei positivamente apprezzati, percorsi virtuosi intrapresi dal ricorrente e finalizzati al superamento dei problemi connessi all'abuso nel consumo di alcool (v. pag. 6, punto 4. della sentenza impugnata). 4. Poiché, inoltre, l'articolo 56-ter cit. rinvia alla disciplina dell' articolo 282-ter cod. proc. pen. , in quanto compatibile , deve ribadirsi quanto statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 39005 del 29/04/2021, G., Rv. 281957) in ordine alla necessità che il provvedimento in questione disciplini in maniera specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali è fatto divieto di avvicinamento e la distanza da tenere, aspetto egualmente trascurato dalla sentenza impugnata. 5. Dalle violazioni sopra evidenziate consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia che si conformerà ai canoni ermeneutici sopra richiamati, impregiudicata la decisione in ordine alla pena per come concordata e sostituita. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.