Esclusa la responsabilità dell’avvocato che notifica il ricorso amministrativo in appello oltre il termine perentorio

La responsabilità dell’avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del danno sia riconducibile alla condotta del professionista e, ove quest’ultimo avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.

La vicenda Parte attrice aveva chiesto al giudice di accertare la responsabilità professionale dell'avvocato in relazione a tre incarichi difensivi in procedimenti amministrativi instaurati, aventi ad oggetto l'impugnazione di ordinanze sindacali che limitavano l'approdo turistico nelle isole per ragioni di sicurezza pubblica. In particolare, l'Amministrazione attrice lamentava che l'Avvocato, incaricato di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, avrebbe notificato il ricorso in appello oltre il termine perentorio previsto dall' articolo 100 c.p.a ., determinandone l'inammissibilità. A ciò era seguita la rinuncia all'istanza cautelare e la successiva cancellazione del ricorso dal ruolo, senza che il legale avesse previamente informato l'Ente dell'intervenuta decadenza. L'Amministrazione aveva, infine, evidenziato che, nonostante le reiterate richieste di riassunzione del ricorso in appello, l'Avvocato si era rifiutato di procedere, adducendo l'intervenuta decadenza e la pendenza del ricorso per revocazione. Premesso ciò, le condotte contestate, integravano gravi violazioni degli obblighi di diligenza , informazione e lealtà professionale , con conseguente responsabilità contrattuale e obbligo di risarcimento del danno patrimoniale subìto dall'Ente. L'accertamento della condotta inadempiente In argomento, si osserva che l' articolo 1176 c.c. stabilisce che nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale , la diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività professionale esercitata. La norma in esame, in luogo della generica diligenza del buon padre di famiglia, richiede una diligenza particolarmente qualificata dall'osservanza delle regole e dall'impiego degli strumenti tecnici adeguati al tipo di attività dovuta. Tali considerazioni valgono anche con riguardo alla responsabilità professionale dell'avvocato , tramite una ricostruzione sulle modalità di accertamento del nesso di causa tra la condotta inadempiente e l'esito sfavorevole della lite. In tal senso, però, come ritenuto in più occasioni nella giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se , ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone. La proposizione tardiva dell'appello Nella vicenda in esame, la condotta addebitata all' Avvocato consisteva nella proposizione tardiva dell'appello davanti al Consiglio di Giustizia nei confronti della sentenza del Tribunale Amministrativo e nell'omessa informazione fornita dal legale al Comune in ordine alla reale situazione processuale; inoltre, parte attrice contestava all'avvocato di aver proposto un successivo ricorso per revocazione pur in mancanza dei relativi presupposti. Premesso ciò, a parere del giudice, in considerazione della negligenza addebitata al difensore, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che, qualora l'appello fosse stato proposto tempestivamente, si sarebbe concluso in senso favorevole alle ragioni dell'Ente. Del resto, lo stesso attore era consapevole dell'onere di tale dimostrazione, in quanto nell'atto di citazione riconosceva che « pur con la incertezze del caso, un possibile giudizio prognostico sull'esito del giudizio di appello, se adeguatamente coltivato, avrebbe potuto concludersi con un esito favorevole, come meglio specificheremo in corso di giudizio ». Tuttavia, in tal senso, l'Ente non aveva fornito nell'atto di citazione e nei successivi atti del giudizio alcun elemento idoneo a dimostrare il probabile esito favorevole del giudizio di appello; sicché, nulla era stato allegato in ordine alle ragioni giuridiche che avrebbero potuto determinare un positivo esito della lite. Del resto, come emerso dall'istruttoria di causa, l'Ente non aveva neanche prodotto il ricorso in appello, dal momento che unitamente alle memorie ex articolo 183, comma 6, n. 2), c.p.c. , aveva prodotto esclusivamente la prima pagina dell'atto di impugnazione. In conclusione, a fronte di tale carente quadro probatorio, la domanda risarcitoria proposta è stata rigettata .

Giudice Scaramuzza Motivi della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1 conveniva in giudizio l'Avv. CP_1, deducendo la responsabilità professionale del medesimo in relazione a tre incarichi difensivi conferitigli per la tutela dell'Ente in procedimenti amministrativi instaurati dalla società Euroline s.r.l., aventi ad oggetto l'impugnazione di ordinanze sindacali che limitavano l'approdo turistico nelle isole di Stromboli e Panarea per ragioni di sicurezza pubblica. In particolare, l'Amministrazione attrice lamentava che l'Avv. CP_1 incaricato di proporre appello avverso la sentenza n. 720/2009 del TAR Sicilia – Sezione di Catania, che aveva accolto il ricorso della Euroline s.r.l. e condannato il Pt_1 al risarcimento del danno, avrebbe notificato il ricorso in appello oltre il termine perentorio previsto dall' articolo 100 c.p.a ., determinandone l'inammissibilità. A ciò era seguita la rinuncia all'istanza cautelare e la successiva cancellazione del ricorso dal ruolo, senza che il legale avesse previamente informato l'Ente dell'intervenuta decadenza. Il Comune deduceva, inoltre, che, nel tentativo di rimediare all'errore, l'Avv. CP_1 avrebbe suggerito e successivamente proposto un ricorso per revocazione, fondato su presupposti ritenuti insussistenti dal TAR Sicilia, che lo aveva dichiarato inammissibile con sentenza n. 1515/2011, condannando nuovamente l'Ente alle spese. Nel frattempo, la Euroline s.r.l. aveva instaurato un giudizio di ottemperanza, conclusosi con la condanna del Pt_1 al pagamento forzoso della somma di € 132.700,00, oltre accessori e spese per il Commissario ad acta. L'Amministrazione aveva, infine, evidenziato che, nonostante le reiterate richieste di riassunzione del ricorso in appello, l'Avv. si era rifiutato di procedere, adducendo l'intervenuta decadenza e la pendenza del ricorso per revocazione. Tali condotte, secondo parte attrice, integrerebbero gravi violazioni degli obblighi di diligenza, informazione e lealtà professionale, con conseguente responsabilità contrattuale ex articolo 1176, comma 2, e 1218 c.c. , e obbligo di risarcimento del danno patrimoniale subito dall'Ente, oltre spese legali e accessori. L'Avv. CP_1 si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente la prescrizione biennale prevista dall' articolo 2952 c.c. o, comunque, la prescrizione decennale. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda. All'udienza del 24 settembre 2025, la causa veniva assunta in decisione. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Avv. CP_1. L'eccezione non merita accoglimento. In primo luogo non risulta pertinente il richiamo all' articolo 2952 c.c. , dal momento che la norma disciplina la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione. Nel caso in esame non viene in rilievo un contratto di assicurazione, ma un'azione di responsabilità promossa dal Parte_1 nei confronti dell'Avv. CP_1 . Si tratta, dunque, di una particolare ipotesi di responsabilità contrattuale e trova dunque applicazione il termine di prescrizione decennale. Dagli atti emerge poi che il Parte_1 ha interrotto il termine di prescrizione con lettera del 23 maggio 2012, la quale è stata indubbiamente ricevuta dall'Avv. CP_1 considerando che quest'ultimo ha fornito riscontro con lettera del 7 giugno 2012. Il Parte_1 ha poi inviato una nuova lettera di messa in mora, ricevuta dall'Avv. CP_1 il 10 agosto 2015. Risulta dunque documentato che, per effetto di tali interruttivi, il termine di prescrizione non è interamente decorso. Nel merito la domanda del Parte_1 non può trovare accoglimento. L' articolo 1176 c.c. stabilisce che nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività professionale esercitata. La norma, in luogo della generica diligenza del buon padre di famiglia, richiede una diligenza particolarmente qualificata dall'osservanza delle regole e dall'impiego degli strumenti tecnici adeguati al tipo di attività dovuta. Tali considerazioni valgono anche con riguardo alla responsabilità professionale dell'avvocato in merito alla quale gli sforzi ricostruttivi si sono principalmente concentrati sulle modalità di accertamento del nesso di causa tra la condotta inadempiente e l'esito sfavorevole della lite. In passato la giurisprudenza di legittimità riteneva che l'imponderabilità dell'esito del giudizio implicasse l'impossibilità di affermare con certezza la sussistenza di un nesso di causa tra la condotta inadempiente e l'esito sfavorevole del giudizio. Tale orientamento, però, finiva per rendere incensurabile la condotta negligente del difensore. Si è così fatta strada sul finire degli anni '80 una diversa interpretazione che ha spostato l'accertamento del nesso di causa dal piano della certezza a quello della probabilità, sicché, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni può essere riconosciuto se, sulla base di criteri probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito ( Cass. 27 marzo 2006, n. 6967 ). Sulla base di questo orientamento la giurisprudenza di legittimità ha in altri termini chiarito che “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” ( Cass. 5 febbraio 2013, n. 2638 , Cass. 18 aprile 2007, n. 9238 ). Anche di recente la Suprema Corte ha statuito che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (tra le molte Cass. n. 11901/2002 ; Cass. n. 10966/2004 ; Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 15032/2021 ; Cass. n. 2348/2022 ; Cass. n. 2109/2024 ). Nel caso in esame il Parte_1 chiede l'accertamento della responsabilità dell'Avv. Cp_1 per aver quest'ultimo proposto l'appello avverso la sentenza del TAR Sicilia, Sezione di Catania, n. 720/2009 oltre il termine previsto dalla legge, per essere rimasto inerte negli adempimenti successivi e per aver determinato la cancellazione della causa dal ruolo. Lamenta, inoltre, che il legale che non avrebbe adeguatamente informato il Parte_1 al momento della costituzione nel giudizio di ottemperanza depositato dalla controparte e che avrebbe poi proposto un ricorso per revocazione della sentenza nonostante l'evidente insussistenza dei relativi requisiti. Inoltre, a seguito della sentenza n. 4598/2011 emessa dal TAR Sicilia nel giudizio di ottemperanza, l'Avv. non avrebbe dato seguito all'invito del Parte_1 di riassumere l'appello. La condotta addebitata all'Avv. Cp_1 consiste quindi nella proposizione tardiva dell'appello davanti al Consiglio di Giustizia per la Regione Siciliana nei confronti della sentenza del TAR Sicilia n. 720/2009 e nell'omessa informazione fornita dal legale al Comune in ordine alla reale situazione processuale. Inoltre il Parte_1 contesta all'avvocato di aver proposto un successivo ricorso per revocazione pur in mancanza dei relativi presupposti. In considerazione della negligenza addebitata al difensore, il avrebbe dovuto dunque dimostrare che, qualora l'appello fosse stato proposto tempestivamente, si sarebbe concluso in senso favorevole alle ragioni dell'Ente. Del resto lo stesso Parte_1 è consapevole dell'onere di tale dimostrazione, sol che si consideri che nell'atto di citazione riconosce che “pur con la incertezze del caso, un possibile giudizio prognostico sull'esito del giudizio di appello, se adeguatamente coltivato, avrebbe potuto concludersi con un esito favorevole, come meglio specificheremo in corso di giudizio” (cfr. pag. 13, punto n. 7). Tuttavia il Parte_1 non ha fornito né nell'atto di citazione né nei successivi atti del giudizio alcun elemento idoneo a dimostrare il probabile esito favorevole del giudizio di appello; nulla è allegato in ordine alle ragioni giuridiche che avrebbero potuto determinare un positivo esito della lite. A ciò si aggiunga che il non ha neanche prodotto il ricorso in appello, dal momento che unitamente alle memorie ex articolo 183, comma 6, n. 2 c.p.c. ha prodotto esclusivamente la prima pagina dell'atto di impugnazione. A fronte di tale carente quadro probatorio, la domanda risarcitoria proposta dal Parte_1 non può che essere rigettata. Va rigettata, infine, la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria proposta dall'Avv. CP_1 ai sensi dell' articolo 96, comma 1, c.p.c. La domanda di cui all' articolo 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. 15 aprile 2013, n. 9080 ). Ritiene poi il Tribunale che, in ragione dei fatti allegati e delle difese delle parti (anche in ragione dell'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dal convenuto), non sussistono i presupposti per la condanna del Parte_1 attore ai sensi dell' articolo 96, comma 3, c.p.c. Le spese devono essere liquidate in misura compresa tra i valori minimi ed i valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 in considerazione della non estrema complessità della vicenda giuridica esaminata. L'applicazione dei compensi in misura inferiore ai valori medi trova, altresì, giustificazione nella circostanza che la carenza delle allegazioni del Parte_1 ha escluso in radice qualsivoglia accertamento prognostico sull'esito del giudizio di impugnazione. P.Q.M. Il Tribunale di Messina così provvede: rigetta la domanda proposta dal Pt_1 condanna il Pt_1 al pagamento in favore dell'Avv. CP_1 delle spese del giudizio, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex articolo 93 c.p.c. Così deciso in Messina, il 29 settembre 2025.