Il danno da intossicazione da monossido di carbonio

Il tecnico della caldaia è tenuto a garantire la corretta installazione dell’impianto, in modo da assicurarne il funzionamento sicuro ed efficiente, osservando le prescrizioni tecniche in materia di impianti termici e a gas ed evitare vizi e difformità tali da pregiudicare la funzionalità e la sicurezza. In caso di fuoriuscita di gas, il tecnico dovrà risarcire il danno.

La vicenda A sostegno delle domande svolte, la difesa attrice precisava che era stata trovata in stato di incoscienza nella propria abitazione e, sul luogo, oltre al personale del 118, erano intervenuti i Vigili del Fuoco, i quali avevano rilevato una significativa concentrazione di monossido di carbonio nell'ambiente . A seguito dell'evento in oggetto, la Procura aveva avviato un procedimento penale a carico del convenuto. A seguito delle indagini, l'istruttoria aveva accertato che l'intossicazione da monossido di carbonio era la conseguenza diretta e immediata della non corretta installazione dell'impianto termo idraulico e del malfunzionamento della caldaia che presentava parametri di combustione fuori norma. Alla luce delle considerazioni esposte, con il presente giudizio, parte attrice aveva chiesto il risarcimento dei danni.  La responsabilità contrattuale La domanda risarcitoria rappresentava un'azione di responsabilità contrattuale. Invero, il rapporto contrattuale fra l'attrice (committente) ed il convenuto (installatore) avente ad oggetto l'installazione della caldaia nell'immobile di proprietà della prima, a parere del giudice, era inquadrabile nella disciplina dell'appalto ex art 1655 c.c. , con conseguente assunzione da parte del tecnico installatore dell' obbligazione di eseguire l'opera a regola d'arte e secondo le norme tecniche e di sicurezza vigenti, nonché con la diligenza qualificata richiesta dall'esercente un'attività professionale ex articolo 1176, comma 2, c.c. Difatti, nel dettaglio, il convenuto era tenuto a garantire la corretta installazione dell'impianto, in modo da assicurarne il funzionamento sicuro ed efficiente, osservando le prescrizioni tecniche in materia di impianti termici e a gas ed evitare vizi e difformità tali da pregiudicare la funzionalità e la sicurezza. Il malfunzionamento della caldaia L'istruttoria svolta aveva dimostrato che l'impianto termo idraulico non era stato installato a regola d'arte. In particolare, come emerso dalla CTU, l'evento era essenzialmente riconducibile a due cause: una di carattere prettamente tecnico, determinata dalla non corretta installazione dell'impianto, dovuta alla mancanza del sifone di scarico condensa della caldaia e alla presenza dei tre raccordi aperti su tale tubazione; l'altra di carattere funzionale, dovuta all'attuale malfunzionamento della caldaia che presentava dei parametri di emissione assolutamente fuori norma rispetto ai parametri di combustione previsti. Nessun dubbio, quindi, in ordine alla riconducibilità dell'evento dannoso verificatosi a causa della condotta negligente ed imperita tenuta dell'nell'installazione della caldaia, nella successiva attività di collaudo dell'impianto e in occasione dell'opera di assistenza. In ciò, non trovavano spazio le eccezioni di parte convenuta, secondo le quali la sussistenza del nesso di causa doveva essere esclusa in ragione del corretto funzionamento dell'impianto e della caldaia fino alla data dell'intervento del tecnico, in tesi provato dal mancato riscontro di segni di intossicazione nei mesi antecedenti a detta data. Il risarcimento da monossido di carbonio L'evento in esame aveva determinato « intossicazione acuta da monossido di carbonio che esitava in una grave encefalopatia ipossica con sviluppo di sindrome postintervallare ». Alla luce di ciò, accertato il nesso di causalità materiale fra l'evento e le lesioni riportate, in applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate al 2024 per le lesioni macro-permanenti (danno biologico pari o superiore al 10%), tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (33 anni), dei punti complessivamente riconosciuti (30%) e del periodo di inabilità temporanea individuato, il giudice ha quantificato un danno di circa 250 mila euro. Esclusione della copertura assicurativa La polizza assicurativa sottoscritta aveva ad oggetto l'obbligo della Compagnia assicuratrice di “tenere indenne l'assicurato”; inoltre, la medesima prevedeva che l'assicurazione doveva considerarsi prestata per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione e, comunque, entro un anno dall'intervento e riguarda esclusivamente i lavori per i quali sussista regolare fattura o ricevuta fiscale, redatta anteriormente all'accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell'intervento stesso. A tal proposito, come osservato dal giudicante, risultava agli atti la sola fattura a saldo riferibile unicamente all'installazione dell'impianto effettuata e, dunque, oltre un anno dalla verificazione dell'evento dannoso; tuttavia, nel caso di specie , non vi è analoga fattura o ricevuta fiscale relativa all'attività prestata dal tecnico convenuto dalla quale si poteva evincere la data effettiva e le caratteristiche dell'intervento effettuato. In assenza di tale prova , la garanzia contrattuale non risulta operante e, pertanto, è stata rigettata la domanda di garanzia.

Giudice Migliorino RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1, Pt_3, Parte_4 hanno citato in giudizio, Controparte_1, chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, conrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. CP_3 [...] nella causazione delle lesioni patite dalla sig.ra Parte_1 e, per l'effetto, dai suoi congiunti Parte_4, Parte_2 e Parte_3 e condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti a dette lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 3.090.169/22 comprensivi del danno non patrimoniale (comprensivo dei pregiudizi biologico, morale ed esistenziale) e comprensivi altresì delle spese sostenute documentate, oltre al mancato incremento della capacità reddituale che avrebbe potenzialmente raggiunto tra pochi anni di 70.000-80.000 euro annue, nonché agli onorari legali calcolati forfettariamente o in percentuale sul danno totale, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata Con vittoria di spese,, competenze ed onorari”. A sostegno delle domande svolte, la difesa attrice ha allegato: - che alle ore 20:00 circa del 26.03.2016, Parte_1 è stata trovata in stato di incoscienza nella propria abitazione; - che sul luogo, oltre al personale del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno rilevato una significativa concentrazione di monossido di carbonio nell'ambiente; - che Parte_1 è stata quindi trasportata d'urgenza presso l'AOU Pisana e ricoverata in condizioni di emergenza (con compromissione delle funzioni vitali) presso l'Controparte_4 - che Parte_2 e Parte_4, genitori di Pt_1 , ed il fratello Parte_3 che al momento dei fatti si trovavano in vacanza, i primi in Sardegna ed il secondo nei pressi di Padova, venuti a conoscenza di quanto accaduto, sono immediatamente rientrati in Toscana; - che, recuperato lo stato di coscienza e rilevata una crescente ripresa delle funzioni renali e cardiache, in data 19.04.2016 Parte_1 è stata dimessa e trasferita presso il Centro di Riabilitazione Auxilium Vitae di Volterra, ove, tuttavia, durante la degenza, ha avuto un progressivo decadimento cognitivo; - che, pertanto, è stata trasferita nuovamente presso la A.O.U. di Pisa, ove è stata sottoposta a sedute di ossigenoterapia iperbarica; - che, a motivo dell'instabile stato cognitivo di Pt_1 , su richiesta dei familiari di quest'ultima, la madre Parte_4 è stata nominata sua amministratrice di sostegno, prima soltanto provvisoriamente (in data 17.05.2016) e poi in via definitiva (in data 27.07.2016); - che, in seguito alle dimissioni del 09.07.2016, Pt_1 è stata nuovamente trasferita per “valutazione funzionale e trattamento riabilitativo” presso il Centro di Riabilitazione Auxilium Vitae di Volterra, dal quale è stata dimessa in data 31.08.2016 con diagnosi di “ lievi deficit cognitivi e disturbi psichici esiti di sindrome postintervallare in paziente con recente intossicazione acuta accidentale da monossido di carbonio”; - che dal 05/09/2016 al 29/12/2016 è stata nuovamente ricoverata presso l'ospedale Auxilium Vitae di Volterra ove si è sottoposta ad un ciclo di riabilitativo ambulatoriale consistito in un trattamento logopedico, valutazione neuropsicologica e revisione della terapia farmacologica; - che in data 11/10/2016 l' CP_5 ha riconosciuto a Parte_1 uno stato di invalidità totale con inabilità lavorativa al 100% e necessità di assistenza continua, formulando una diagnosi di “esiti di intossicazione acuta accidentale da monossido di carbonio disturbo di tipo paranoideo”; - che successivamente, la Pt_1 si è sottoposta ad ulteriori accertamenti ed esami di controllo al fine di valutare l'evoluzione della propria situazione clinica (in data 20.01.2017, 03/03/2017, 08/05/2017 e 08.06.2017); - che nel giugno del 2017, su incarico delle parti attrici, il dott. Persona_1, specialista in Medicina legale, ha effettuato una valutazione medico-legale su Pt_1, accertando una riduzione permanente dell'integrità psicofisica di quest'ultima pari al 70% e una compromissione della sua capacità lavorativa prossima all'80%, nonché la totale perdita della capacità lavorativa specifica di infermiera; - che in data 11.07.2017 l' CP_5 ha riconosciuto a Parte_1 uno stato di invalidità con inabilità lavorativa pari al 75%; - che la stessa è stata giudicata temporaneamente non idonea alla mansione specifica di infermiera dal medico competente addetto alla sorveglianza medica dell'Azienda Usl Nordovest Toscana; - che Pt_1 è stata reintrodotta nell'ambiente lavorativo in data 19.12.2017 con mansioni di ufficio di modesta responsabilità; - che, stanti le gravissime condizioni in cui versava la Pt_1 successivamente all'evento, il fratello Parte_3 e la madre Parte_4 si sono assentati dal lavoro per assisterla, usufruendo, il primo, di una aspettativa non retribuita e la seconda di un periodo di congedo retribuito, per il quale non ha maturato ferie, Tfr e tredicesima e, successivamente, di un'aspettativa non retribuita; - che durante la degenza di Pt_1 , i familiari sono stati costretti prendere in locazione appartamenti e affittacamere nei pressi dell'Ospedale di Cisanello per poter assistere la congiunta; - che la Procura di Pisa ha avviato un procedimento penale a carico di Controparte_6, il quale si era occupato di predisporre, verificare e controllare la manutenzione dell'impianto idraulico dell'abitazione di Parte_1 - che nell'ambito del procedimento penale è stato eseguito un accertamento tecnico sulla caldaia dell'abitazione della Pt_1 già sottoposta a sequestro, dal quale è emerso che l'intossicazione da monossido di carbonio subita da Pt_1 in data 26.03.2016 è conseguenza diretta e immediata della non corretta installazione dell'impianto termo idraulico da parte di Contoparte_1 e del malfunzionamento della caldaia che presentava parametri di combustione fuori norma; - che, pertanto, Controparte_1 è tenuto al risarcimento dei danni subiti dagli attori sia a titolo di responsabilità contrattuale, attesa l'inesatta esecuzione della prestazione pattuita, sia a titolo di responsabilità extracontrattuale, stante la lesione del bene salute subita dalla Onnis; - che, a causa dell'evento occorso in data 26.03.2016, Parte_1 ha subito un danno biologico permanente (disfunzione anatomo-patologica e danno psiconeurologico) quantificabile nella percentuale del 70-80% ed una invalidità temporanea del 100% dal 26.03.2016 al 11.07.2017 (473 giorni) e del 75% dal 12.07.2017, oltre a un danno morale ed esistenziale quantificabile nella percentuale di 1/3 ciascuno, da calcolarsi su quanto dovuto a titolo di danno biologico, stante il turbamento e lo sconvolgimento emotivo e l'angoscia derivanti dall'evento occorsole e la permanente compromissione dell'attività lavorativa di infermiera svolta in epoca antecedente all'evento dannoso; - che Parte_4, Parte_2 e Parte_3 rispettivamente, madre, padre e fratello di hanno subito un danno morale in conseguenza delle gravi lesioni subite da Pt_1; - che le parti attrici hanno subito un danno patrimoniale per: a) spese mediche; b) sostituzione dell'impianto caldaia risultato non a norma; c) spese per affittacamere e appartamenti locati per il periodo di degenza di presso l'Ospedale Pisano; d) aspettativa non retribuita di Parte_3 e) aspettativa non retribuita di Parte_4 e mancata maturazione di ferie, TFR e tredicesima durante il congedo retribuito da essa usufruito; f) spese anticipate e non usufruite da Pt_3 per vacanze pasquali; g) tasse universitarie versate per la laurea specialistica di Parte_1 non portata a termine; h) riduzione al 90% dello stipendio percepito da Parte_1 per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 e riduzione del 50% dello stipendio da essa percepito dall'ottobre 2017 e fino al 19.12.2017; i) mancato incremento della capacità reddituale di Parte_1 quantificabile nella somma di 70.000-80.000 euro annui; l) spese legali sostenuto per l'assistenza legale nel procedimento penale; m) spese legali sostenute per il procedimento civile volto alla nomina dell'amministratore di sostegno a beneficio di Pt_1 ; - che le richieste risarcitorie avanzate dalle parti attrici nei confronti di Controparte_1 e CP_2 quale Compagnia assicurativa di quest'ultimo, per i danni da esse subiti, sono rimaste prive di riscontro; - che la procedura di negoziazione assistita esperita ha avuto esito negativo. In data 13.11.2018 si è ritualmente costituito Controparte_1 il quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree, eccependo l'insussistenza del nesso di causa fra gli interventi eseguiti sull'impianto termo – idraulico da esso installato nell'abitazione di Parte_1 ed il danno da quest'ultima subito, e contestando il quantum della pretesa risarcitoria. Nel dettaglio, la difesa convenuta ha dedotto: - che in data 10.12.2014, Controparte_1 ha redatto la dichiarazione di conformità dell'impianto di riscaldamento con caldaia marca CP_7 modello Duchess 24 EVO a condensazione e pannelli radianti a conclusione dei lavori di installazione di detto impianto da esso effettuati nell'immobile di proprietà di Parte_1 sito in Volterra Località Podere al Vento; - di avere effettuato, in data 1.12.2015, un intervento di manutenzione della citata caldaia in vista del suo primo utilizzo, redigendo nell'occasione un rapporto di controllo efficienza energetica tipo 1; - che l'installazione della caldaia era conforme ai parametri richiesti e parimenti corretto è risultato il collaudo da esso effettuato ad un anno di distanza; - che, difatti, nel periodo antecedente la data del 26 marzo 2016, nessuno degli abitanti ha mai manifestato segni di intossicazione o malessere dovuto al monossido di carbonio; - che, pertanto, nessuna responsabilità può essergli addebitata per la causazione dell'evento, posto che dalla data dell'ultimo intervento da esso effettuato (1.12.2015) e fino alla data del 26 marzo 2016, l'impianto ha correttamente funzionato e non è stata rilevata alcuna fuoriuscita di monossido di carbonio ascrivibile ad una scorretta installazione. La parte convenuta ha altresì dedotto di essere titolare di polizza assicurativa RCT n. .. contratta con Assicurazione CP_2 polizza TuttoImpresa, a tutela dei rischi da responsabilità civile inerenti all'esercizio della propria attività di idraulico, installatore, manutentore di impianti idraulici. Pertanto, ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'Assicurazione Controparte_2 al fine di essere tenuto indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento della domanda risarcitoria proposta. La chiamata è stata autorizzata il 16.11.2018. In data 01.03.2019 si è ritualmente costituita la terza chiamata Controparte_2 che ha chiesto il rigetto di ogni avversa pretesa avanzata nei suoi confronti, deducendo: - l'inoperatività, nel caso di specie, della polizza TuttoImpresa n. .. e comunque l'operatività della garanzia contrattuale RCT entro il limite del massimale di polizza pari a € 1.000.000,00; - la perdita o, quantomeno, la riduzione del diritto alla garanzia da parte dell'assicurato, stante il doloso inadempimento da parte di quest'ultimo degli obblighi di collaborazione (obbligo di avviso o di salvataggio) contrattualmente assunti; - la non opponibilità alla stessa dell'accertamento peritale disposto dalla Procura; - l'insussistenza e comunque la mancata dimostrazione dell'esistenza di un nesso di causa fra le ventilate anomalie dell'impianto termo idraulico e l'evento dannoso; - l'irrilevanza probatoria della consulenza medico legale allegata dalle parti attrici e delle risultanze degli accertamenti disposti dall' CP_5 ai fini della quantificazione del danno biologico subito da Parte_1. La compagnia assicurativa ha altresì contestato la pretesa risarcitoria, sia nell'an che nel quantum, deducendo: - l'insussistenza di circostanze specifiche ed eccezionali tali da giustificare la pretesa personalizzazione del danno biologico ed il riconoscimento del danno morale ed esistenziale; - la mancata prova delle spese in tesi sostenute in conseguenza dell'evento lesivo occorso; - la superfluità delle spese asseritamente sostenute per il soggiorno in Pisa in ragione della distanza non eccessiva (circa 60 km) dell'Ospedale Pisano dal luogo di residenza delle parti attrici (Volterra); - la non risarcibilità delle spese per eventuali riparazioni e/o sostituzioni d'impianto da parte della compagnia assicuratrice, stante l'espressa esclusione di garanzia prevista al riguardo in polizza; - la non risarcibilità delle somme versate a titolo di pagamento di tasse universitarie e delle spese sostenute a titolo di pagamento delle competenze dei professionisti cui gli attori si sono rivolti e di oneri professionali relativi all'assistenza legale nell'ambito del processo penale; - la manca prova in ordine alla sussistenza e al quantum del ventilato danno da perdita di redditi subito dalla Pt_1 la cui quantificazione, comunque, deve essere effettuata detraendo quanto eventualmente percepito dalla danneggiata a titolo di trattamenti pensionistici e/o indennitari; - la mancata dimostrazione della misura del legame affettivo intercorso fra Parte_1 ed i familiari (madre, padre e fratello) e dell'incidenza della lesione subita dalla vittima primaria sulla relazione con questi, al fine della corretta quantificazione del preteso danno non patrimoniale c.d. “riflesso” subito dai congiunti. La causa è stata istruita per tabulas e tramite escussione di testimoni (all'udienza del 06.10.2020). Le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata quindi trattenuta in decisione; tuttavia, con ordinanza del 23.01.2024 la causa è stata rimessa sul suolo ed è stata espletata CTU medico legale sulla persona di Parte_1. Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 3.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza dell'11.04.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all' articolo 190 c.p.c. nella misura massima di legge. 1. Con l'azione svolta le parti attrici hanno domandato al Tribunale la condanna a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di Controparte_8 al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali, diretti e “riflessi”) in tesi derivati dal sinistro occorso in data 26.03.2016 ad Parte_1 rimasta vittima di un'intossicazione cagionata da una fuga di monossido di carbonio all'interno della propria abitazione. 2. È pacifico fra le parti ed è comunque provato per tabulas che nel mese di dicembre 2014 Controparte_1 ha provveduto all'installazione dell'impianto di riscaldamento con caldaia marca CP_7, modello Duchess 24 EVO, a condensazione e pannelli radianti nell'immobile di proprietà di Parte_1 sito in Volterra - Località Podere al Vento rilasciando, al termine dei lavori, la “Dichiarazione di conformità degli impianti” (all. 3 alla comparsa di costituzione dell'CP_1; nel mese di dicembre 2015, il tecnico ha poi ha effettuato il collaudo dell'impianto, redigendo il relativo rapporto di controllo di efficienza energetica (all. 4 alla comparsa di costituzione dell'CP_1. È inoltre incontestato che il tecnico ha effettuato, a causa di un'anomalia, un ulteriore intervento nel mese di marzo del 2016, pochi giorni prima dell'evento per cui è causa. 3. Il thema decidendum verte: a) dell'accertamento delle circostanze che hanno determinato la fuoriuscita di monossido di carbonio, al fine di verificare se essa sia ascrivibile a negligenza e imperizia del tecnico convenuto nell'installazione della caldaia presente nell'abitazione e dunque alla responsabilità contrattuale/extracontrattuale dello stesso verso ciascuno degli attori; b) dell'accertamento della sussistenza e dell'entità dei danni (patrimoniali/non patrimoniali/diretti/riflessi) lamentati dalle parti attrici. 4. Preliminarmente si osserva che dalla documentazione in atti sopra richiamata (all. 3 e 4 alla comparsa di costituzione dell'CP_1 emerge che Parte_1 proprietaria dell'abitazione teatro del sinistro, aveva incaricato il tecnico-installatore convenuto di installare la caldaia da cui, secondo la difesa attrice, sarebbe derivata la fuoriuscita di monossido di carbonio, di talché la domanda risarcitoria proposta dall'attrice rimasta vittima dell'intossicazione deve qualificarsi – al contempo - come azione di responsabilità contrattuale ai sensi dell' art 1218 c.c. , laddove è finalizzata a denunciare l'inadempimento (inesatto adempimento) delle obbligazioni assunte dal convenuto nell'esecuzione dell'incarico professionale, e in termini di responsabilità aquiliana per tutte le conseguenze dannose derivate dall'evento, integrante gli estremi del reato, alla parte attrice (danno alla salute, danno patrimoniale per spese mediche e di altro tipo, ecc). Ne deriva, sul piano processuale, che limitatamente all'azione di inadempimento spetta all'attrice, in qualità di committente, allegare l'inadempimento e provare il danno ed il nesso eziologico tra la condotta inadempiente del professionista ed il pregiudizio da essa subito, mentre è onere del tecnico che voglia andare esente da responsabilità dimostrare di aver svolto l'incarico professionale usando lo standard di diligenza normativamente previsto ex art 1176, comma 2, c.c. L'azione di responsabilità civile impone invece all'attrice l'onere di dimostrare il fatto, il danno ed in nesso eziologico tra fatto e danno, oltre all'elemento soggettivo (in linea con il paradigma dell' articolo 2043 c.c. ). Le pretese risarcitorie avanzate da Parte_2, Parte_3 e Parte_4, i quali hanno lamentato danni riflessi conseguenti all'evento dannoso subito dalla congiunta Pt_1 , devono – del pari – essere qualificate come azioni di responsabilità extracontrattuale ex art 2043 c.c. , essendo gli stessi estranei al rapporto contrattuale instaurato fra Parte_1 e Controparte_1. 5. Ciò premesso, la domanda risarcitoria svolta da Parte_1 è fondata e deve pertanto essere accolta. 5.1 Il rapporto contrattuale fra l'attrice (committente) ed il convenuto (installatore) avente ad oggetto l'installazione della caldaia nell'immobile di proprietà della prima è inquadrabile nella disciplina dell'appalto ex art 1655 c.c. , con conseguente assunzione da parte del tecnico installatore dell'obbligazione di eseguire l'opera a regola d'arte e secondo le norme tecniche e di sicurezza vigenti, nonché con la diligenza qualificata richiesta dall'esercente un'attività professionale ex articolo 1176, comma 2, c.c. Nel dettaglio, il convenuto era tenuto a garantire la corretta installazione dell'impianto, in modo da assicurarne il funzionamento sicuro ed efficiente, osservando le prescrizioni tecniche in materia di impianti termici e a gas ed evitare vizi e difformità tali da pregiudicare la funzionalità e la sicurezza. 5.2 Nella fattispecie, è provato l'inadempimento (inesatto adempimento) delle obbligazioni assunte dall'CP_1 sia con riguardo all'installazione della caldaia, sia rispetto alla successiva attività di collaudo dell'impianto. L'istruttoria svolta ha infatti dimostrato che l'impianto termo idraulico non è stato installato a regola d'arte. Invero, nella relazione tecnica redatta all'esito del sopralluogo effettuato presso l'abitazione teatro del sinistro dal personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa, su delega della Procura di Pisa, versata in atti, si legge che “le cause che hanno determinato la fuoriuscita di CO nell'ambiente possono attribuirsi al: 1) cattivo stato di funzionamento del sifone posto nella tubazione di scarico della condensa e ubicato all'interno del mantello della caldaia che ha permesso ai gas di combustione, ad alta concentrazione di CO, di incanalarsi nella condotta di scarico anziché nel sistema di evacuazione fumi dell'impianto e 2) dalla presenza di 3 aperture lungo la tubazione di scarico che hanno determinato l'immissione di CO nell'ambiente” (pag. 73 del fascicolo penale allegato alla memoria di parte attrice del 13.05.2022). Dette conclusioni hanno trovato ulteriore conferma nella CTU espletata nell'ambito del procedimento penale a carico di Controparte_1 e relativo ai medesimi fatti di causa (R.G.N.R. 1728/2016), i cui esiti si condividono in quanto preceduti da indagine coerente, completa ed immune da vizi logici o metodologici, ove si legge che l'incidente è “essenzialmente riconducibile a due cause, una di carattere prettamente tecnico, determinata dalla non corretta installazione dell'impianto, dovuta alla mancanza del sifone di scarico condensa della caldaia e alla presenza dei tre raccordi aperti su tale tubazione, l'altra di carattere funzionale, dovuta all'attuale malfunzionamento della caldaia che presenta dei parametri di emissione assolutamente fuori norma rispetto ai parametri di combustione previsti” (pag. 147 del fascicolo penale allegato alla memoria di parte attrice del 13.05.2022). In relazione al valore probatorio delle richiamate relazioni tecniche si osserva che esse, pur integrando prove formatesi nell'ambito di altro procedimento (penale), costituiscono prove atipiche utilizzabili ex art 2979 c.p.c. in quanto sottoposte al contraddittorio e a vaglio delle parti nell'ambito del presente giudizio. Si precisa che tale accertamento rileva anche in relazione alla concorrente domanda ex articolo 2043 c.c. : invero, pur essendo il giudizio penale conclusosi con applicazione della pena su richiesta delle parti, gli esiti di quell'accertamento fattuale sono stati esaminati anche nell'ambito del presente giudizio civile di danno, nel contraddittorio tra le parti, e risultati suffragati da elementi di prova gravi, precisi e concordanti. Nessun dubbio residua, quindi, in ordine alla riconducibilità dell'evento dannoso subito da Parte_1 alla condotta negligente ed imperita tenuta dell'CP_1 nell'installazione della caldaia, nella successiva attività di collaudo dell'impianto e in occasione dell'opera di assistenza prestata nel mese di marzo 2016. Non rilevano in senso contrario gli argomenti difensivi del convenuto e della terza chiamata, secondo i quali la sussistenza del nesso di causa dovrebbe ragionevolmente essere esclusa in ragione del corretto funzionamento dell'impianto e della caldaia fino alla data del 26 marzo 2016, in tesi provato dal mancato riscontro di segni di intossicazione o malessere dovuti alla presenza di monossido di carbonio da parte degli abitanti nei mesi antecedenti a detta data. Infatti, è ben possibile, come dedotto dalla difesa attrice, che prima del 26 marzo 2016 la caldaia non abbia mai funzionato a pieno regime, essendo detta circostanza da ritenere verosimile anche in ragione della presenza nell'abitazione (incontestata e comunque riscontrata nell'ambito delle sopra richiamate relazioni) di un ulteriore impianto di riscaldamento (termocamino), del quale, peraltro, è stato accertato il corretto funzionamento (pag. 143 della CTU sopra richiamata: “All'interno della struttura, al piano terreno, è presente un termocaminetto, provvisto di aperture di ventilazione che a giudizio dello scrivente, tenuto conto anche delle prove strumentali di funzionalità della canna fumaria già eseguite dai VV.F in occasione dell'incidente è risultato correttamente installato e comunque privo di evidenti motivi di non conformità”). Sono del pari prive di pregio le eccezioni sollevate dalla terza chiamata relative alla sussistenza di possibili vizi originari e problematiche di funzionamento della caldaia, per la verità non rilevati nell'ambito della già menzionata CTU, o ad una possibile manomissione dell'impianto ad opera di terzi, rimasta del tutto indimostrata. Con riferimento a tale ultima deduzione si osserva inoltre che l'esistenza di una manomissione dell'impianto non è stata neppure allegata dal convenuto, pur avendo esso avuto modo di prendere visione della caldaia in occasione della verifica sul condotto di scarico dell'acqua di condensazione della stessa eseguita dal personale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa in data 09.06.2016 (pag. 73 del fascicolo penale allegato alla memoria di parte attrice del 13.05.2022). Ebbene, detta circostanza induce ragionevolmente ad escludere, con elevato grado di probabilità, l'intervento di terzi sull'impianto su cui il convenuto era intervenuto, per sua stessa ammissione, pochi giorni prima dell'incidente. 5.3 E' quindi fondato l'addebito di responsabilità contestato dall'attrice nei confronti del tecnico convenuto. 6. Tanto chiarito in ordine all'an debeatur, si esaminano le singole voci di danno lamentate dall'attrice Parte_1. 7. Per quanto riguarda i danni non patrimoniali, la pretesa risarcitoria relativa al danno biologico è fondata nei limiti di quanto accertato nel corso della CTU espletata. Il CTU incaricato, nel proprio elaborato – i cui esiti si condividono in quanto preceduti da indagine coerente, completa ed immune da vizi logici o metodologici – esaminata la documentazione medica e la persona dell'attrice, ha accertato che in data 26.03.20216 Parte_1 “ha subito una intossicazione acuta da monossido di carbonio che esitava in una grave encefalopatia ipossica con sviluppo di sindrome postintervallare”. Accertato il nesso di causalità materiale fra l'evento occorso in data 26.03.2016 e le lesioni riportate dalla Pt_1 il consulente ha individuato un danno biologico permanente pari al 30% ed ha quantificato l'invalidità temporanea in complessivi 16 mesi di cui: 160 giorni di ITP al 100%, 120 giorni di ITP al 75%; 200 giorni al 50% (pag. 19 e 20 della relazione). In applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate al 2024 per le lesioni macropermanenti (danno biologico pari o superiore al 10%), tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (33 anni), dei punti complessivamente riconosciuti (30%) e del periodo di inabilità temporanea individuato, si ottiene una quantificazione del danno pari a € 224.471,00. La percentuale di devalutazione, utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita, determina che il danno, al mese di marzo 2016, sia pari a € 183.541,29 (devalutazione monetaria). Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 31.08.2025 (tenuto conto del bimestre di riferimento). La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come interessi compensativi (altri li definiscono moratori , ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione. Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712). La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale ( Cass. civ., 20.6.1990, n. 6209 , soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli). In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo. L'ammontare del danno, come poc'anzi devalutato, all'esito dell'applicazione di interessi e rivalutazione, decorrenti dalla data del sinistro e sino alla data odierna, ammonta a € 249.357,17; a tale importo si aggiungono gli interessi legali, dalla data della sentenza e sino all'effettivo soddisfo. 7.1 Non sussistono i presupposti per il riconoscimento della personalizzazione del danno. Sul punto, la Suprema Corte (ex multis Cass. civ. n. 25164/2020 ) afferma costantemente che la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento del valore standard del risarcimento per tenere conto delle specificità del caso concreto, ossia dell'incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali afferenti alla persona del danneggiato. In particolare, “la personalizzazione del danno biologico rispetto allo standard del punto di invalidità riconosciuto si giustifica solo in relazione a irripetibili singolarità dell'esperienza di vita individuale” ( Cass. civ., n. 2788/2019 ), di cui, tuttavia, non è stata data prova nell'odierno giudizio, atteso che la difesa attrice non ha dimostrato l'esistenza di specifiche circostanze di fatto del caso di specie che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe a causa di un evento dannoso del tipo di quello oggetto di causa, già ricomprese nel valore tabellare (es. impossibilità di guidare l'autovettura, impossibilità di svolgere in autonomia le attività del vivere quotidiano). 7.2 Non spetta alcuna separata liquidazione per il danno morale o per il danno esistenziale. Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale avallato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2008, dal quale non vi è motivo di discostarsi, il danno non patrimoniale da lesione fisica costituisce una categoria ampia e onnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente subiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello esistenziale. Più di recente, in tema di risarcimento del danno biologico permanente, la Suprema Corte ha chiarito che: “ il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli altri aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico ed il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” ( Cass. sez. III, 7 novembre 2014, n. 23778 ; conformi: Cass. sez. VI-3, 7 maggio 2018, n. 10912 ; Cass. sez. III, 30 ottobre 2018, n. 27482 ; Cass. sez. III 11 novembre 2019 n. 28988 ). E nella specie, si dà atto che il punto percentuale di cui alle tabelle di Milano è omnicomprensivo, presentando una componente di risarcimento per il danno biologico “puro” e una componente per il danno “morale”, la cui esistenza è stata accertata dal CTU, il quale ha acclarato una sofferenza psicofisica valutabile, su una scala da 1 a 5, in un valore medio-basso di 2, tenuto conto sia della scarsa consapevolezza delle proprie limitazioni, delle menomazioni presenti e del radicale mutamento dello stile di vita durante il periodo di invalidità temporanea, sia del successivo miglioramento delle condizioni neurologiche generali della stessa (pag. 19 e 20 della relazione). 8. La domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni patrimoniali riportati da in conseguenza del sinistro è solo in parte fondata e va, pertanto, accolta nei termini che seguono. 8.1 Il danno patrimoniale emergente per spese mediche (doc. 31 A; doc. 31 C; doc. 31 D allegati all'atto di citazione e alla memoria degli attori depositata il 26.09.2024) risulta provato nella misura di € 1.617,00. Non è risarcita la spesa di € 1.802,00, in tesi sostenuta per l'opera professionale prestata dal dott. Persona_2 (doc. 31 B allegato all'atto di citazione e alla memoria degli attori depositata il 26.09.2024), atteso che risulta dagli atti un mero preventivo di notula, non sufficiente a dimostrare l'effettivo esborso della somma. E' dimostrato e quindi risarcibile l'importo di € 45,00 che la parte attrice assume di aver speso per il rilascio di n. 3 copie della cartella clinica, rispetto al quale nel documento prodotto compare la dicitura “pagato”, a cura della Parte_5 (doc. 31 D allegato all'atto di citazione e alla memoria degli attori depositata il 26.09.2024). 8.2 Non può essere risarcito il danno da lucro cessante derivante dal mancato incremento della capacità reddituale che avrebbe potenzialmente raggiunto “fra pochi anni” e quantificato in euro 70.000,00 - 80.000,00. Come noto, “In tema di danni alla persona l'invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto piuttosto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e derivante invece dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex articolo 1226 del Cc . Nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio. Siffatto principio però non giustifica automaticamente la liquidazione di un danno patrimoniale, tanto meno in termini di danno da perdita di capacità lavorativa specifica, bensì richiede la prospettazione di elementi sulla base dei quali poter svolgere tale giudizio prognostico presuntivo” (si veda, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 12/07/2023, n.19922 ). Nella specie, tali elementi non sono stati provati, atteso che lo stesso CTU, a pag. 20 della relazione finale, ha accertato che Parte_1 ha ripreso “senza limitazioni” la “propria” attività lavorativa e che, per dichiarazioni rese dall'attrice nel corso del colloquio, la stessa non è piu interessata a fare carriera. In tale contesto, non vi sono elementi che consentono di svolgere, per il futuro, una prognosi favorevole sul prospettato aumento di reddito, addirittura nella misura di 70/80.000 euro annui, che avrebbe voluto dire, quantomeno, un cambiamento nell'inquadramento della categoria infermieristica (da quella attuale, CAT . D, ad una migliore). Sul punto, non si condividono – sul piano giuridico – le affermazioni del CTU laddove ha affermato (pag. 21 della relazione finale) “Di fatto, allo stato attuale, le conoscenze già acquisite e la precedente esperienza lavorativa, le hanno permesso di riprendere appieno la propria attività nel contesto comunque di un piccolo ospedale, ma i deficit delle funzioni mnesiche, esecutive e di codifica/recupero della memoria a lungo termine, accertati dalla valutazione neuropsichiatrica effettuata, rappresentano comunque un ostacolo per la sua futura progressione professionale. In questa ottica le conseguenze della intossicazione da CO, pur non avendo determinato un danno alla capacità lavorativa specifica, hanno comunque un peso nelle future chance di progressione professionale della donna”, in quanto fondate sul presupposto, rimasto indimostrato, del precedente desiderio ed impegno concreto della di progredire nel proprio inquadramento, rispetto al quale le allegazioni appaiono generiche. 8.3 Quanto alla pretesa incapacità lavorativa specifica (e dunque al danno per l'impossibilità di Parte_1 di svolgere attività analoghe a quella di infermiera), il CTU condivisibilmente ha accertato che, nonostante le conseguenze dell'intossicazione da monossido di carbonio, tuttavia esse non hanno determinato un danno permanente: la danneggiata, invero, “ha conseguito il titolo di studio per il quale si stava preparando al momento degli eventi ed ha ripreso senza limitazioni la propria attività lavorativa”, tanto è vero che “le conoscenze già acquisite e la precedente esperienza lavorativa, le hanno permesso di riprendere appieno la propria attività”. Del resto, nel corso dei colloqui con il CTU è emerso che l'attrice ha riferito più volte “di non avere difficoltà specifiche” e “di riuscire a svolgere bene la propria mansione”. A pag. 21 della CTU, si legge poi che “Di fatto, la Sig.ra Pt_1 dal 2019 al 2021 tornava a svolgere il proprio impiego presso l'ospedale di Volterra, dapprima in direzione sanitaria, poi in area ambulatoriale e dal 2021 riprendeva a svolgere la funzione di turnista presso il reparto dove lavorava in precedenza e, sebbene inizialmente continuasse a essere esonerata dal lavoro notturno, allo stato attuale ha ripreso pienamente la propria mansione e pertanto non è possibile riconoscere un danno alla capacità lavorativa specifica”. Ne deriva l'infondatezza della relativa domanda, essendo peraltro l'attrice rientrata nel posto di lavoro senza che dal dedotto cambio di mansioni sia emerso (in via documentale) un danno patrimoniale. 8.4 E' del pari infondata la domanda risarcitoria relativa al danno da lucro cessante pari alla mancata percezione/diminuzione del reddito percepito dalla danneggiata in ragione dell'accertata invalidità e inabilità lavorativa temporanea quantificata nella percentuale del 100% in data 20.05.2016 (certificazione CP_5 doc. 18 allegato all'atto di citazione) e nella percentuale del 75% in data 11.07.2017 (certificazione CP_5 doc. 26 allegato all'atto di citazione). Dall'esame delle buste paga in atti si ricava che la Pt_1 ha ricevuto il proprio reddito da lavoro nel mese di marzo 2016 (euro 1.528 euro netti), nel mese di aprile 2016, e quindi in epoca successiva al sinistro (euro 1.494 euro netti), e nel mese di settembre 2017 (euro 1.357,73): la frammentarietà delle produzioni documentali non consente di ricostruire l'andamento della retribuzione dal marzo 2016 al dicembre 2017 (data della ripresa dell'attività lavorativa), e dunque di valutare l'esistenza di una effettiva diminuzione rispetto alla retribuzione media dei mesi immediatamente precedenti. L'erogazione di un'indennità mensile di circa 515,00 euro, attestata dall' CP_5 (su ordine del giudice) per i mesi da giugno 2016 a luglio 2017 non consente di trarre elementi di convincimento, ben potendo, ad esempio, la differenza reddituale essere stata già compensata mediante intervento dell'ente assistenziale. 8.5. Non è risarcibile, in via autonoma, il danno da cenestesi lavorativa. Sul punto, la CTU ha accertato (pag. 20 dell'elaborato) che “per soddisfare le performances richieste, la paziente necessita di sfruttare le residue risorse fisiche e mentali in modo più intenso, ricorrendo maggiormente alle cosiddette “energie di riserva”. Questo comporta un affaticamento psicofisico indubbiamente maggiore rispetto all'epoca precedente il sinistro. Tali elementi, che incidono in senso peggiorativo sul suo stato di salute, sono identificabili con un danno da usura o riduzione della cenestesi lavorativa che giustifica anche una idonea personalizzazione del danno”; nondimeno, in presenza di un danno biologico (con compromissione del diritto alla salute) nella misura del 30%, la voce di danno in esame già trova adeguato ristoro nella liquidazione del singolo punto di danno (in linea di continuità con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “Il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della cenestesi lavorativa , di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto.” Cass. civ., sez. III, 12/06/2023, n.16628 ). 8.6. E' da ultimo fondata la domanda risarcitoria relativa alle spese quantificate in € 6.476,00 che l'attrice assume di avere sostenuto per la sostituzione dell'impianto caldaia risultato non a norma, spesa che emerge dalla lettura del doc. 31F (all. al fascicolo attoreo) in cui compare sia la fattura emessa dal professionista, sia la prova dell'avvenuto pagamento mediante bonifico bancario (Parte_1 “ordinante”). 9. Non può essere accolta la domanda risarcitoria relativa alle conseguenze pregiudizievoli subite da Parte_2, Parte_4 e Persona_3 rispettivamente padre, madre e fratello di Pt_1 in conseguenza delle lesioni riportate da Parte_1 a seguito del sinistro e riconducibili alla condotta dell'CP_1 consistite nella sofferenza morale conseguente all'evento dannoso occorso alla congiunta. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il danno “iure proprio” subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” ( Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2020 n. 7748 ; Cass. civ., n. 11212/2019 ; Cass. civ., n. 8546 del 2008 ). Tuttavia, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Il danno parentale può sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati. La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva -, ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale” ( Cass. civ., sez. III, 20/01/2023, n. 1752 ). Nel caso di specie, le allegazioni degli attori relative a detta voce di danno, oltre che generiche e non suffragate da riscontri oggettivi, sono rimaste indimostrate. Invero, pur essendo stato accertato in capo all'attrice Parte_1 un danno biologico permanente pari al 30%, non vi è prova che detta menomazione abbia avuto effetti pregiudizievoli di apprezzabile entità sulla vita relazionale e sul contesto familiare dei congiunti della danneggiata, la quale peraltro risulta aver ripreso una routine di vita quotidiana pressoché normale. In assenza di elementi di prova oggettivi e di sicuro spessore, la richiesta risarcitoria deve essere rigettata, non potendo essere sufficienti ai fini della risarcibilità del “danno riflesso” le generiche affermazioni dei parenti della vittima, dalle quali emerge, al più, un mero turbamento transitorio della serenità dei congiunti per le conseguenze fisiche negative subite dalla vittima medesima, mai radicalizzatosi in misura tale da travolgerne significativamente le relazioni affettive e le abitudini di vita. 10. Le domande risarcitorie avanzate da Parte_2, Parte_4 e Parte_3 a titolo di risarcimento del preteso danno patrimoniale sono in parte fondate. 10.1 Gli attori hanno dato prova di avere sostenuto spese per la permanenza di una notte (tra il 18 e il 19 aprile 2016) presso il Residence Isola Verde e del periodo dal 28.3.2016 al 3.4.2016 presso la struttura alberghiera San Ranieri Hotel di Pisa, per il complessivo esborso di euro 505,00 (63 euro ed euro 442,00, come da doc. 31F allegati al fascicolo attoreo). Per tali spese, la vicinanza cronologica al sinistro e la distanza geografica (di oltre 60km) tra le abitazioni degli attori e il luogo di ricovero sono indici sufficienti della necessità della spesa, che è congrua nell'ammontare. 10.2 E' invece indimostrata la spesa di euro 1.200 per “canoni di locazione”, atteso che dal documento prodotto non si evince nè chi abbia eseguito il pagamento, né per quale immobile. 10.3 Nulla è dovuto a titolo di danno patrimoniale per il mancato guadagno dovuto all'aspettativa non retribuita usufruita da Parte_3 all'aspettativa non retribuita di Parte_4 ed alla mancata maturazione di ferie, TFR e tredicesima durante il congedo retribuito da essa usufruito. Dette voci di danno sono solo genericamente allegate e difetta, in ogni caso, il nesso causale con il ricovero della Pt_1. 10.4 Non sono risarcibili le somme richieste da Parte_3 a titolo di spese per le vacanze pasquali non godute. Tali esborsi, infatti, non integrano un pregiudizio patrimoniale causalmente riconducibile all'evento dannoso subito da Parte_1 trattandosi di spese effettivamente sostenute non successivamente e in conseguenza del sinistro, ma anteriormente al fatto per il pagamento di un viaggio di piacere; inoltre, non vi è prova che l'evento per cui è causa sia stato la sola causa determinante della mancata fruizione del periodo di vacanza. 10.5 Per le stesse ragioni non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria relativa alle spese sostenute per tasse universitarie relative al corso di studi intrapreso da Pt_1 non avendo la difesa attrice allegato i documenti attestanti il relativo esborso (non essendo a tal fine sufficiente la copia di cui al doc. 31, che riproduce la situazione della studentessa anche per l'anno 2016/2017, senza tuttavia attestare l'avvenuto pagamento del pregresso con efficacia dirimente nel presente giudizio). 10.6 Non sono risarcibili nell'ambito del presente giudizio le spese legali allegate (e comunque non provate) che gli attori assumono di aver sostenuto nell'ambito del procedimento penale a carico del convenuto e quelle in tesi affrontate per la nomina di Parte_4 quale amministratrice di sostegno di Pt_1. Invero, detti esborsi attengono a procedimenti autonomi e trovano eventuale ristoro unicamente nelle rispettive sedi proprie, non potendo essere poste a carico del convenuto a titolo di danno risarcibile ex art 2043 c.c. e 2059 c.c. 11. In conclusione, le domande attoree sono parzialmente accolte. 12. Accertata la responsabilità del tecnico convenuto in ordine al fatto dannoso oggetto di causa, deve esaminarsi la domanda di manleva dal medesimo proposta nei confronti della compagnia assicuratrice terza chiamata. 12.1 La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata. 12.2 Dalla documentazione prodotta in atti risulta provata l'esistenza e la validità della polizza assicurativa sottoscritta dall'CP_1 con CP_2 avente ad oggetto l'obbligo della Compagnia assicuratrice di “tenere indenne l'assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza” ( articolo 5 .1 della polizza all. 8 alla comparsa di costituzione). Risulta inoltre che l'CP_1 ha sottoscritto l'estensione di garanzia prevista dalla condizione particolare R della polizza (pag. 27) in base alla quale: “A parziale deroga dell'articolo 5.6 – Esclusioni – lettera n) danni cagionati da opere dopo l'ultimazione dei lavori – l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di legge quando svolge le attività previste dalla legge n. 46 del 5 marzo 1990 , nella sua qualità d'installatore, manutentore o riparatore di impianti anche se da lui non installati, purché in regola con quanto previsto dall'articolo 2 della predetta legge, per danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dagli impianti stessi, dopo l'ultimazione dei lavori eseguiti all'interno dei fabbricati. […] L'assicurazione è prestata per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque entro un anno dall'intervento e riguarda esclusivamente i lavori per i quali sussista regolare fattura o ricevuta fiscale, redatta anteriormente all'accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell'intervento stesso”. Tuttavia, risulta agli atti la sola fattura a saldo datata 10.12.2024 riferibile unicamente all'installazione dell'impianto effettuata nel dicembre del 2014 e dunque oltre un anno dalla verificazione dell'evento dannoso, mentre non vi è analoga fattura o ricevuta fiscale relativa all'attività prestata dal tecnico convenuto nel dicembre del 2015 dalla quale si possa evincere la data effettiva e le caratteristiche dell'intervento effettuato. 12.3 In assenza di tale prova, la garanzia contrattuale non risulta operante. Pertanto, la domanda di garanzia proposta dal convenuto con conseguente obbligo della compagnia assicuratrice di tenerlo indenne dalle conseguenze patrimoniali derivanti dalla condanna a risarcimento pronunciata nei confronti dello stesso deve essere rigettata. 13. La regolamentazione delle spese di lite deve tenere conto del cumulo di domande, nel medesimo giudizio, facenti capo a soggetti diversi. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta ( articolo 91 c.p.c. ), con riguardo alle domande proposte da Parte_1 accolte seppure in misura parziale; le spese di lite seguono invece la sostanziale soccombenza degli attori Parte_2, Parte_4 e Parte_3 con riferimento alle domande da questi introdotte verso il convenuto, attesa la evidente sproporzione tra il valore della domanda (oltre 1.500.000,00 euro e il ridottissimo importo per cui la stessa è stata accolta, pari a 505,00 euro). Le spese di lite sostenute dalla terza chiamata sono poste a carico del convenuto, soccombente sulla chiamata in causa. Dette spese sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022 , tenuto conto del valore della lite (in base al decisum, nel caso delle domande di Parte_1 e in base al disputatum, per le domande introdotte dagli altri attori), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico del convenuto soccombente. Sono infine posti a carico del convenuto soccombente anche i costi del CTP dott.ssa Persona_4 per euro 854,00, come da doc. allegato alla memoria del 25.9.2024. P.Q.M. Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: ACCOGLIE parzialmente le domande svolte da Parte_1; per l'effetto, CONDANNA Controparte_1 risarcimento dei danni in favore di Parte_1 pari ad € 249.357,17 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e ad euro € 1.662,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche (e copia cartella clinica), oltre interessi legali dalla sentenza sino al soddisfo; CONDANNA il convenuto al rimborso, in favore di di euro 6.249,00, pari al costo di sostituzione della caldaia, oltre interessi legali dalla sentenza e al soddisfo; ACCOGLIE parzialmente le domande svolte da Parte_2, Parte_4 e Parte_3 e, per l'effetto, CONDANNA il convenuto alla refusione in favore di detti attori l'importo di euro 505,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo; CONDANNA la parte convenuta alla refusione, in favore dell'attrice Parte_1 delle spese di lite, che liquida in euro 1.1713,00 per spese, euro 14.103,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge; CONDANNA gli attori e Parte_2, Parte_4 e Parte_3 in solido tra loro alla refusione, in favore del convenuto, delle spese di lite, che liquida in euro 37.951,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge; CONDANNA il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore della società assicurativa terza chiamata, che liquida in euro 14.103,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge; PONE definitivamente i costi della CTU medico-legale (e dell'ausiliario autorizzato), liquidati con separato decreto, a carico della parte convenuta soccombente; CONDANNA il convenuto alla refusione, in favore della parte attrice, delle spese documentate sostenute per il compenso del CTP dott. Persona_4 pari ad euro 854,00. Si comunichi. Pisa, 29.09.2025 Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino