L'efficacia dei patti parasociali e la loro inopponibilità a terzi

I patti parasociali hanno efficacia e vincolano solo i soci che vi aderiscono; non sono opponibili alla società ed ai soci non aderenti, in applicazione del principio generale per cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi.

Quattro società costituiscono una società per la conclusione di un contratto quadro stipulato il 27 ottobre 2009. Tre società stipulano patti parasociali il cui articolo 1 prevede regole per la nomina dell'organo di governance della società che era stata costituita per la conclusione del contratto quadro. Con riferimento alla nomina dell'organo di governance di questa società il patto stabilisce: che due delle tre società che lo hanno stipulato nomineranno un membro ciascuna; che il presidente del consiglio di amministrazione verrà eletto dalle due società tra uno degli amministratori delegati designati dalle parti; che, contestualmente, l'altra parte avrà diritto di indicare il nominativo per la carica di amministratore delegato; che sia il presidente che l'amministratore delegato avranno pieni ed equivalenti poteri di amministrazione; che è prevista la possibilità che vi sia la presenza di un terzo o quarto consigliere di amministrazione, di gradimento di una delle società stipulanti i patti parasociali; che il consiglio così nominato resterà in carica per un periodo fino a revoca; che in caso di dimissioni di un consigliere di parte, sarà la parte che lo ha nominato a indicare un nuovo membro che gli altri consiglieri si impegnano a cooptare.   Con delibera del 22 agosto 2024 l'assemblea dei soci della società, alla presenza dei soli soci di maggioranza, delibera di accettare le dimissioni dell'amministratore in carica e, preso atto della decadenza del cda, di nominare un consiglio di amministrazione composto da tre membri in carica fino al 31 dicembre 2024. In data 24 gennaio 2025 la società che era stata costituita per la stipula del contratto quadro, invia la convocazione della assemblea per il giorno 3 febbraio 2025 Una società, socio, invia la disdetta dei patti parasociali a far data dal 31 dicembre 2024. La società, socio di minoranza della società, con ricorso ex art 700 c.p.c., con riferimento alla assemblea convocata per il 3 febbraio 2025, chiede al Tribunale di Genova Sez Imprese di inibire, inaudita altera parte , alle altre due società, socie della società e parti convenute, ogni condotta e manifestazione di voto in violazione delle previsioni dei patti parasociali riguardanti la composizione del CdA e la nomina dei relativi componenti, ordinando il pieno rispetto di tali patti. La società ricorrente con il ricorso ex art 700 c.p.c., a fondamento dei presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris sostiene: il rischio di modifiche della governance della società e la illegittimità della disdetta dei patti parasociali intimata dalla società socio , attesa la loro prevista automatica rinnovazione fino a 31 dicembre 2026   Il Tribunale di Genova con decreto del 30 gennaio 2025 rigetta la richiesta di pronuncia inaudita altera parte , rilevandone la carenza dei presupposti e dichiarando la sospensione dell'assemblea solo al fine di provvedere sul ricorso Nel giudizio di merito si costituiscono le altre due società socie, convenute, chiedendo il rigetto del ricorso; nonché la società costituita per la stipula del contratto quadro, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva sostanziale, non essendo stata svolta dalla ricorrente alcuna domanda nei suoi confronti ed eccependo la inopponibilità dei patti parasociali alla società stessa. Il Tribunale di Genova rigetta il ricorso essendo carente dei presupposti giuridici ed afferma che i patti parasociali hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e vincolano solo i soci che vi aderiscono, in applicazione del principio generale per cui il contratto non produce effetto rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge; che, quindi, i patti parasociali non sono opponibili alla società e ai soci non aderenti, non avendo efficacia c.d. corporativa. Il Tribunale ligure richiama la pronuncia del Trib Napoli n. 6438/2020; ma sul tema si richiamano anche il Tribunale, Roma, Sez. spec. Impresa, 06/11/2024, n. 16952 ed il Tribunale L'Aquila, 21/05/2024, n. 359 . Infine, si richiama la sentenza della Corte di Cassazione 16/05/2024, n. 13561 con la quale la Suprema Corte afferma che le obbligazioni contenute nel patto parasociale , cui certamente la società interessata è per definizione estranea, debbono tuttavia essere finalizzate a regolare il comportamento che i soci intendono vincolarsi a tenere nel momento in cui eserciteranno i poteri amministrativi loro spettanti all'interno dell'ente per effetto dell'esercizio della relativa qualità; che tale condizione è assolutamente necessaria per poter qualificare la pattuizione come patto parasociale: necessaria, si può aggiungere per completezza, ma non sufficiente, poiché il contenuto dell'obbligo regolato dal patto, per esser parasociale, deve comunque essere riconducibile al perseguimento di quegli effetti di stabilizzazione della governance societaria cui si riferisce espressamente l'articolo 2341- bis c.c., che ha tipizzato la causa dei patti stessi, enucleandone le finalità e, per conseguenza, anche definendo l'ambito della relativa meritevolezza dell'interesse perseguito ai sensi dell' articolo 1322 c.c.

Fatto C.O. SL ha presentato ricorso ante causam ex articolo 700 c.p.c. chiedendo di inibire a C.A. s.r.l. e C.A. international s.r.l. – in qualità di socie di Centro M. s.r.l.- da ora Centro M. – di porre in essere durante l'assemblea dei soci di Centro M., convocata per il 3 febbraio 2025, condotte contrastanti con i patti parasociali già stipulati. In particolare, la ricorrente ha allegato che è socia – in misura del 10% - di Centro M., detenendo il restante 90% le società C.A., C.A. International e LI. S.A., tutte controllate dalla società francese E. (cfr. doc. 1 ricorso); la società Centro M. è stata costituita per consentire la conclusione di un contratto quadro, stipulato in data 27 ottobre 2009, il cui allegato D contiene patti parasociali conclusi tra C.A., C.A. International e C.O.; la versione vigente dei patti risale al 28 dicembre 2021 (doc. 4 ricorso) e prevede – all'articolo 1 – regole per la nomina dell'organo di governance delle due società costituite per la realizzazione del programma previsto nel contratto quadro: Centro M. e C.R. s.r.l.; con riferimento alla nomina dell'organo di governance della società Centro M., il patto detta “C.A. international e C.O. nomineranno un membro ciascuna. Il presidente del consiglio di amministrazione sarà eletto da C.A. international s.r.l. e C.O. sl tra uno degli amministratori designati dalle parti. Contestualmente, l'altra parte avrà diritto di indicare il nominativo per la carica di amministratore delegato [...]. Sia il presidente che l'amministratore delegato avranno pieni ed equivalenti poteri di ordinaria amministrazione. [...]. È prevista la possibilità che [...] vi sia la presenza di un terzo o quarto consigliere di amministrazione, di gradimento di C.A. International. Il consiglio così nominato resterà in carica per un periodo fino a revoca. In caso di dimissioni di un consigliere di parte, sarà la parte che lo ha nominato a indicare un nuovo membro che gli altri consiglieri si impegnano a cooptare”; con delibera 22 agosto 2024 l'assemblea dei soci di Centro M. - alla presenza dei soli soci di maggioranza C.A. e C.A. International – ha deliberato “di accettare le dimissioni del dott. R.T. dalla propria carica di amministratore della società” e, preso atto della decadenza del cda, di “nominare un consiglio di amministrazione composta da tre membri, in carica fino al 31 dicembre 2024” (cfr. docc. 10 e 11 ricorso); contestualmente alla convocazione di tale assemblea C.A. ha inviato la disdetta dei patti parasociali a far data dal 31 dicembre 2024; in data 24 gennaio 2025 Centro M. ha inviato la convocazione dell'assemblea dei soci per il giorno 3 febbraio 2025 (cfr. doc. 6 ricorso), con il seguente ordine del giorno: 1) “nomina del Consiglio di amministrazione; delibere inerenti e conseguenti”. La ricorrente quindi ha chiesto di inibire – anche inaudita altera parte – alle convenute ogni condotta e manifestazione di voto in violazione delle previsioni dei patti parasociali riguardanti la composizione del CdA e la nomina dei relativi componenti, ordinando il pieno rispetto di tali patti, con riferimento all'assemblea del 3 febbraio. Quanto ai requisiti per la concessione del provvedimento cautelare, in punto periculum in mora ha allegato il rischio di modifiche della governance della Centro M. in violazione dei patti parasociali e quanto al fumus boni iuris, ha sottolineato l'illegittimità della disdetta intimata da C.A., attesa la prevista automatica rinnovazione fino al 31 dicembre 2026. Con decreto 30 gennaio 2025, il Tribunale ha rigettato la richiesta di pronuncia inaudita altera parte, rilevandone la carenza dei presupposti e dichiarando la sospensione dell'assemblea solo al fine di provvedere sul ricorso. Si sono costituite in giudizio le convenute che hanno chiesto il rigetto del ricorso evidenziando la legittimità della disdetta dei patti parasociali comunicata in data 12 agosto 2024 nonché l'assenza di pericolo nel ritardo. In via preliminare, Centro M. ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sostanziale, non essendo stata svolta dalla ricorrente alcuna domanda nei propri confronti e non essendo titolare di alcuna situazione giuridica relativa al rapporto dedotto in giudizio; inoltre, ha eccepito l'inopponibilità dei patti parasociali alla società stessa. Il ricorso deve essere respinto. Diritto Preliminarmente va rilevato che la ricorrente ha effettuato un deposito non autorizzato di documenti in assenza di qualsivoglia richiesta di autorizzazione, necessaria per la realizzazione del contraddittorio: conseguentemente all'udienza 11 febbraio 2025 ne è stata ordinata l'espunzione dal fascicolo telematico che va qui ricordata. Preliminarmente deve essere rilevata la carenza di legittimazione passiva sostanziale della convenuta Centro M. nei confronti della quale – come evidenziato dalla stessa difesa – non è stata svolta alcuna domanda. Il ricorrente, infatti, ha agito chiedendo di accertare l'attuale vigenza dei patti parasociali al fine di impedire che i soci C.A. e C.A. International procedano alla nomina del Consiglio di Amministrazione della società Centro M. in violazione degli accordi. Nessuna domanda risulta proposta nei confronti della società stessa, alla quale non sono opponibili i patti parasociali in discussione. Va richiamata la giurisprudenza che afferma che i patti parasociali hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e vincolano solo i soci che vi aderiscono, in applicazione del principio generale per cui il contratto non produce effetto rispetto ai terzi (se non nei casi previsti dalla legge; in applicazione di tale principio, i patti parasociali non sono opponibili alla società e ai soci non aderenti, non avendo efficacia c.d. corporativa, e ciò anche nell'ipotesi in cui siano stipulati fra tutti i soci (cfr. ex multis Trib. Napoli n. 6438/2020 ). Nella presente fattispecie, è pacifico che i patti parasociali di cui al doc. 4 di parte ricorrente siano stati conclusi dai soci C.A. International, C.A. e C.O., senza alcun coinvolgimento di Centro M., con la conseguenza che tali patti non sono ad essa opponibili, avendo efficacia obbligatoria solo tra i sottoscrittori. Venendo al merito del ricorso, il ricorso è carente sotto entrambi i presupposti. Per correttezza di rapporto processuale deve evidenziarsi la contraddittorietà del comportamento della ricorrente che – nonostante in questa sede agisca quale socia di M. e chieda l'operatività dei patti sociali conclusi nella qualità – nel corso di altri giudizi afferenti il medesimo rapporto sociale esclude espressamente la qualità, in applicazione, nella prospettazione della parte, dell'opzione di vendita delle quote contenuta nei medesimi patti qui invocati. In particolare, al punto 12 del ricorso monitorio ottenuto contro la Centro M. -doc. 4 costituzione Centro M.- l'odierna ricorrente afferma che “dal 31 ottobre 2023 C.O. non è più socia di CENTRO M.”. Inoltre, è pendente procedura arbitrale per l'accertamento dell'intervenuta operatività dell'opzione put contenuta nei patti. Se pure la contraddittorietà dell'attività di difesa non può portare ad una immediata pronuncia di rigetto, analizzando il profilo del fumus boni iuris deve osservarsi che non è condivisibile l'interpretazione dell'articolo 14 dei patti parasociali proposta dalla ricorrente. Secondo la lettura proposta, la disdetta avrebbe potuto essere comunicata esclusivamente in un momento antecedente al 31 dicembre 2022 ma, in assenza di tale esercizio, i patti parasociali dovevano intendersi rinnovati fino al 31 dicembre 2026 senza possibilità di disdetta medio tempore. Tale interpretazione è opinabile in considerazione della mera dizione letterale della clausola “lo stesso (patto) sarà tacitamente prorogato di anno in anno fino al quarto anno successivo”, in quanto la proroga tacita indica una manifestazione di volontà implicita – apparendo la disdetta una volontà di segno opposto. Inoltre, come evidenziato dalle difese resistenti, contrasta con la formulazione dei precedenti patti parasociali conclusi dalle parti, in cui era contenutala una previsione espressa di un vincolo per i soci per un periodo di tempo predeterminato (“60 mesi” nei patti conclusi nel 2009 e “fino alla data del 31/12/2021” nei patti del 2015) con l'indicazione quindi di durata ed in assenza di richiamo ad alcun rinnovo tacito. Quanto sopra porta a concludere che, se nei patti parasociali conclusi nel 2021 le parti avessero voluto dichiarare la validità degli stessi fino al 31 dicembre 2026 senza alcuna possibilità di disdetta, avrebbero utilizzato le stesse formule presenti nei patti precedenti. Va infine rilevato che, sebbene i patti parasociali siano stati oggetto di disdetta con comunicazione 12 agosto 2024 – circostanza non contestata – tale dichiarazione non sia stata contestata né impugnata, in sede arbitrale (come da clausola compromissoria di cui all'articolo 15 dei patti stessi) o davanti all'autorità giudiziaria. Tale aspetto ha rilevanza anche ai fini dell'esclusione del requisito del periculum in mora, con riferimento al quale la ricorrente non ha indicato alcun pregiudizio concretamente derivante dall'eventuale nomina dell'organo sociale in violazione dei patti, violazione che, comunque, al più determinerebbe il sorgere di un credito di natura esclusivamente risarcitoria. Alla reiezione del ricorso segue la condanna alle spese. Le spese, pronunciate a favore di Centro M. S.r.l. e in unica somma per le resistenti C.A. S.r.l. e C.A. International S.r.l., sono liquidate con riferimento allo scaglione indeterminabile complessità bassa. P.Q.M. respinge il ricorso; dichiara tenuta e condanna C.O. SL a pagare alle resistenti le spese del procedimento, liquiate a favore di Centro M. S.r.l. in complessivi euro 2.547,00 per onorari oltre oneri accessori di legge e di C.A. S.r.l. e C.A. International S.r.l. in complessivi euro 3.311,00 per onorari oltre oneri accessori di legge. Si comunichi.