La Cassazione ha annullato senza rinvio il decreto di sequestro probatorio disposto nei confronti di un minore indagato per il reato di cui all’articolo 73 d.P.R. n. 309/90. Il provvedimento era carente di motivazione e non conforme ai principi di proporzionalità e specificità richiesti per il sequestro di dispositivi informatici, imponendo la restituzione dei beni e dei dati digitali acquisiti.
Il Collegio ha quindi ribadito che il sequestro probatorio non può avere finalità esplorative e che la motivazione deve indicare con precisione esigenze probatorie e perimetri di ricerca, anche in relazione alla tutela dei diritti fondamentali dell'indagato. Nel caso esaminato dalla Corte, oggetto del sequestro probatorio era uno smartphone e una somma di denaro disposto nei confronti di un minore indagato per fatti di stupefacenti ex articolo 73 d.P.R. 309/1990 , nonché la successiva ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato il vincolo reale sul dispositivo digitale. La Cassazione ha accolto il ricorso difensivo evidenziando come la motivazione dei provvedimenti impugnati fosse meramente apparente: «si afferma soltanto che si tratta di ‘strumento utilizzabile per la commissione del delitto per cui si procede' ... non individuando le esigenze probatorie poste a base del vincolo reale» e «non risulta enunciata in modo specifico ... la finalità probatoria del sequestro». Sottolineato il consolidato orientamento secondo cui il sequestro di dati informatici deve essere sorretto da rigorosa motivazione , la Corte richiama la giurisprudenza interna e della Corte EDU: «un accesso e una captazione massiccia e indiscriminata di dati e documenti si pongono in contrasto con il principio di proporzionalità e con lo stesso articolo 8 della Convenzione». Il Collegio ha infine ribadito che il Tribunale del riesame non può supplire alle carenze motivazionali del decreto del PM, essendo quest'ultimo il solo titolare del potere d'indagine. In caso di annullamento del sequestro, vanno restituiti non solo i supporti materiali ma anche le copie integrate dei dati estrapolati, a tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali dell'indagato.
Presidente De Amicis – Relatore Pacilli Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 22 febbraio 2025 il Pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro ha convalidato il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare e della somma di euro 185,00, di proprietà di F.F., disposto in relazione al reato di cui all'articolo 73 d.P.R. n. 309/90. Con ordinanza del 18 marzo 2025 il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento del riesame proposto da F.F., ha disposto il dissequestro della somma di euro 185,00, con restituzione all'avente diritto, e ha rigettato nel resto. 2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo di ricorso ha eccepito violazione di legge, per essere apparente la motivazione del decreto di convalida del sequestro dello smartphone e quella resa dal Tribunale del riesame. Nel primo provvedimento si affermerebbe soltanto che si tratta di strumento utilizzabile per la commissione del delitto per cui si procede ; nel secondo provvedimento si farebbe riferimento alla necessità di accertamenti tecnici e di ulteriori approfondimenti investigativi al fine di ricostruire la vicenda oggetto di indagine . Al decreto di convalida, inoltre, non sarebbe stata allegata l'annotazione della polizia giudiziaria, richiamata dal Tribunale al fine di integrare la motivazione nei termini sopra indicati. Secondo il ricorrente, il carattere generico della motivazione del decreto di convalida e l'omessa allegazione dell'anzidetta annotazione non avrebbero consentito l'integrazione effettuata dal Tribunale. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge, in quanto, a parte le formule di stile utilizzate, non risulterebbe enunciata in modo specifico in nessuno dei due provvedimenti (decreto di convalida del Pubblico ministero e ordinanza del Tribunale del riesame) la finalità probatoria del sequestro. 2.3. Con il terzo motivo (graficamente riportato nel ricorso come n. 4) si lamenta la violazione del principio di proporzionalità rispetto all'acquisizione integrale dei contenuti del dispositivo mediante copia forense, senza l'indicazione di alcun perimetro di carattere temporale e la specificazione dei parametri di ricerca in relazione ai fatti oggetto di indagine. Il Tribunale, inoltre, avrebbe errato per avere ricondotto la proporzione della misura alla mera restituzione del dispositivo all'indagato, laddove tale giudizio doveva essere esteso al contenuto inserito nella copia forense. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso, innanzitutto, che, secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv 239692 01; conf. Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/ 2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01). 2.1. Va anche ribadito, in linea con quanto già affermato da questa Corte, che il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, adottato dal pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria; c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/ 2025, Donadini, Rv. 288139 - 01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 - 03). Solo un'adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite dalla misura e il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati. Il sequestro a fini probatori non può, infatti, assumere una valenza meramente esplorativa, in quanto, nel disegno del legislatore, non è un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma. La stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che un accesso e una captazione massiccia e indiscriminata di dati e documenti si pongono in contrasto con il principio di proporzionalità e con lo stesso articolo 8 della Convenzione ( ex plurimis : Corte EDU, 23 gennaio 2025, Reznik c. Ucraina, cit.; Id., 19 dicembre 2024, Grande Oriente d'Italia c. Italia). 3. Nel caso in esame, nel provvedimento genetico di convalida del sequestro si è rilevato che lo smartphone era uno strumento utilizzabile per la commissione del delitto per cui si procede . Tale affermazione, al più, potrebbe descrivere l'esistenza di un nesso di pertinenzialità del dispositivo rispetto al delitto provvisoriamente contestato, ma non individua le esigenze probatorie poste a base del vincolo reale. La motivazione del decreto del Pubblico ministero è, quindi, meramente apparente. Siffatti rilievi impongono l'annullamento senza rinvio non solo dell'ordinanza impugnata, ma anche del decreto di sequestro probatorio. Deve darsi continuità al principio di diritto secondo cui il 1'ribunale del riesame, chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 - 01). 4. All'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché del decreto di sequestro probatorio, consegue, come dedotto anche dal ricorrente, la restituzione al ricorrente dei beni acquisiti, ivi compresa la copia integrale del contenuto dei supporti informatici. Le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di sequestro di materiale informatico, hanno, infatti, affermato che la mera reintegrazione nella disponibilità del titolare del bene fisico oggetto di un sequestro probatorio non elimina il pregiudizio determinato dal vincolo cautelare su diritti fondamentali certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza e al segreto o, comunque, alla «disponibilità esclusiva del patrimonio informativo » (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 - 01), tutelati anche dagli articolo 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo . La restituzione conseguente all'annullamento del sequestro probatorio deve, pertanto, avere ad oggetto non solo i supporti materiali sequestrati, ma anche i dati estrapolati dagli stessi. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di sequestro emesso il 22 febbraio 2025 dal P.M. presso il Tribunale dei minorenni di Catanzaro, disponendo la restituzione di quanto in sequestro in favore dell'avente diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell 'articolo 626 cod. proc. pen .