Omessa notifica dell’avviso di deposito della sentenza al difensore effettivamente nominato: nullità insanabile

Deve essere annullata l’ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la richiesta di accertamento dell’invalidità del titolo esecutivo per omessa notifica dell’avviso di deposito della sentenza al difensore effettivamente nominato dall’imputata.

La Suprema Corte ha precisato che la nullità derivante da tale omissione non può essere sanata da una impugnazione proposta da un soggetto privo della qualità di difensore e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio. La Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata su una questione relativa alla tutela delle garanzie difensive nel processo penale, annullando l'ordinanza del Tribunale di Pescara che aveva respinto la richiesta di declaratoria di invalidità del titolo esecutivo per omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza al difensore effettivamente nominato dall'imputata. La vicenda trae origine dalla mancata notifica dell'avviso di deposito ex   articolo 548 c.p.p. al nuovo difensore regolarmente nominato dall'imputata, sostituito già dal 2019, a favore del quale era stato eletto nuovo domicilio . Nonostante ciò, l'avviso era stato notificato al precedente difensore e quest'ultimo aveva proposto appello, pur non rivestendo più la qualità richiesta. Il Tribunale aveva ritenuto sanata la nullità, ma la Suprema Corte ha chiarito che tale sanatoria può avvenire solo con impugnazione personale dell'imputato o da un codifensore, non da un soggetto privo di legittimazione. La Corte, richiamando le Sezioni Unite Lovric e i principi consolidati in tema di nullità e notificazioni, ha sottolineato che la nullità derivante dall'omessa notifica dell'avviso di deposito non comporta la decorrenza dei termini per impugnare e travolge anche gli atti successivi, come l'appello e la sentenza di secondo grado. Di conseguenza, l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale per un nuovo esame conforme ai principi di diritto affermati.

Presidente Casa – Relatore Poscia Ritenuto in fatto 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta - avanzata nell'interesse di C.D.A. - di accertamento e declaratoria di invalidità del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 2233/2021 pronunciata dal medesimo Tribunale il giorno 21 settembre 2021, con la conseguente fissazione di una nuova decorrenza del termine per impugnare. 1.1. Nella istanza era stata dedotta, a fondamento, la mancata notifica dell'avviso di deposito ex articolo 548, comma 2, cod. proc. pen. della sopra indicata sentenza al difensore di fiducia. 1.2. Il Tribunale, dopo avere dato atto dell'omesso avviso di deposito della sentenza al difensore della imputata, ha però ritenuto che la relativa nullità era stata sanata a seguito della tempestiva presentazione dell'appello ad opera dell'avv. C.B., qualificatosi come difensore della predetta imputata. 2. Avverso tale ordinanza C.D.A. , per mezzo dell'avv. E.C., ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all' articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. , insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell'articolo 548, comma 2, del codice di rito; al riguardo osserva che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente ritenuto che la notifica dell'avviso fosse stata validamente eseguita all'avv. C.B., nonostante questi non rivestisse la qualità di difensore e neppure domiciliatario della imputata. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli articolo 178, lett. e) e 179 del codice di rito per avere ritenuto che l'omessa notifica dell'avviso ai sensi del citato articolo 548, comma 2, fosse stata sanata dalla proposizione del gravame ad opera dell'avv. C.B. nonostante quest'ultimo non fosse più il suo difensore. Considerato in diritto 1. Il ricorso (i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione) è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Invero, come risulta dall'esame degli atti (che questa Corte è autorizzata ad effettuare in ragione del vizio lamentato), in data 10 settembre 2019 C.D.A. aveva depositato presso la cancelleria del Tribunale di Pescara, con riferimento al procedimento penale conclusosi con la sentenza sopra indicata, la nomina dell'avv. M.L. quale nuovo difensore di fiducia con contestuale revoca di ogni precedente nomina ed elezione di domicilio presso lo studio del citato difensore. Ciò nonostante, l'avviso di deposito della sentenza del Tribunale di Pescara (avvenuto oltre il termine di sessanta giorni indicato nel dispositivo) era stato effettuato il giorno 9 dicembre 2021, a mezzo p.e.c., all'avv. C.B. pur non essendo più difensore o domiciliatario dell'imputata. Lo stesso avvocato aveva poi proposto appello nonostante, come visto, il mandato gli fosse stato revocato sin dal 10 settembre 2019. 3. Ciò posto, deve ricordarsi che il più alto consesso di questa Corte ha stabilito che il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in giudizio propria e/o del proprio difensore nel procedimento di cognizione, non può adire il giudice dell'esecuzione per richiedere ai sensi dell' articolo 670 cod. proc. pen. in relazione ai detti vizi, la declaratoria di illegittimità del titolo di condanna e la sua non esecutività. Può, invece, proporre richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell' articolo 629-bis cod. proc. pen. , allegando l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che possa essere derivata dalle indicate nullità (Sez. U, n 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01). 3.1. Tuttavia, le stesse Sezioni Unite hanno chiarito (pagg. 25 e ss. della citata sentenza Lovric) che la considerazione testuale e sistematica dell'attuale contesto normativo indica tuttora uno spazio di autonoma rilevanza e di utilità processuale dell'incidente di esecuzione, volto a contestare la non esecutorietà del titolo, quando si deducano: a) vizi attinenti alla notificazione del decreto penale di condanna; b) vizi di omessa o illegittima notificazione dell'avviso di ritardato deposito della sentenza ai sensi dell' articolo 548, comma 2, cod. proc. pen. (caso verificatosi nella fattispecie); c) vizi di omessa o illegittima notificazione dell'estratto della sentenza di condanna, emessa nei confronti dell'imputato contumace, ex articolo 548, comma 3, cod. proc. pen. , il cui processo resta soggetto alla previgente regolamentazione, perché pronunciata prima dell'introduzione dell 'assenza e della disciplina transitoria di cui all'articolo 15-bis della legge 11 agosto 2014, n. 118 (Sez. 1, n. 1552 del 12/11/2018, Guerrazzi, Rv. 274795; Sez. 1, n. 21735 del 22/12/2017, dep. 2018, Domanico; Sez. 1, n. 8654 del 21/12/2017, dep. 2018, Frezza, Rv. 272411; Sez. 1, n. 20485 del 08/03/2016, Sannino, Rv. 266944). Pertanto, anche il terzo comma dell' articolo 670 cod. proc. pen. ha un ambito di applicazione ridotto, limitato all'ipotesi in cui il titolo sia costituito dal decreto penale di condanna, il destinatario non ne abbia avuto tempestivamente effettiva conoscenza ed intenda proporre opposizione. È questo l'unico caso per il quale il comma 2 dell' articolo 175 cod. proc. pen. , come riformulato dalla legge n. 67 del 2014 , contempla ancora la restituzione nel termine per proporre impugnazione e che, a sua volta, giustifica il permanente significato dell' articolo 670, comma 3, cod. proc. pen. . La disposizione dell' articolo 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente conserva un residuo spazio applicativo in relazione ai procedimenti contumaciali trattati e definiti nei gradi di merito prima dell'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 , poiché la «nuova disciplina sul procedimento in assenza, e in particolare il rimedio della rescissione del giudicato di cui all' articolo 625-ter cod. proc. pen. , si rivolge espressamente a regolare gli effetti di atti processuali posteriori alla sua entrata in vigore, con la conseguenza che a regolare gli effetti degli atti processuali precedenti non possono che provvedere le disposizioni vigenti al momento della loro verificazione» (Sez. U., Burba, cit.; Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Donati, Rv. 277240). Infine, la rassegna degli strumenti di garanzia a tutela dell'imputato non presente al processo si completa con la possibilità di un'ulteriore applicazione dell' articolo 175, comma 1, cod. proc. pen. nei casi in cui l'assenza incolpevole abbia riguardato non l'intero corso del processo, ma il solo grado di appello, per effetto di vizi riguardanti la notificazione degli atti introduttivi del giudizio. Questa Corte con la sentenza Sez. 5, n. 29884 del 15/09/2020, Nocera, ha ritenuto ammissibile l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di appello e l'ha accolta a ragione della ravvisata situazione di caso fortuito o forza maggiore (articolo 175, comma 1, cod. prod. pen.), che aveva impedito ad imputato e difensore di partecipare al processo di appello e di avere conoscenza della sentenza che l'aveva definito. Ha, altresì, condiviso il prospettato impedimento ad esperire il rimedio della rescissione del giudicato, perché l'assenza si era verificata soltanto in un grado e non per tutto il corso del processo. La conclusione e l' iter logico­ giuridico che la sorregge meritano adesione perché, nell'apprezzabile sforzo di assicurare adeguata tutela all'imputato rimasto assente non per propria libera scelta in un solo segmento dello sviluppo del rapporto processuale, mostra corretta considerazione dei limiti applicativi dell'istituto disciplinato dall' articolo 629- bis cod. proc. pen. ed al contempo individua una via praticabile ed efficace per assicurargli la possibilità di impugnare la sentenza di cui non ha avuto notizia. 3.2. Premesso quanto sopra, si rileva che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente ritenuto che l'omessa notificazione dell'avviso di deposito al difensore fosse stata sanata dalla successiva presentazione dell'appello; infatti, l'omessa notifica al difensore dell'avviso di deposito della sentenza, ex articolo 548, comma 2, del codice di rito determina una nullità, ai sensi dell'articolo 178, lett. e), cod, proc. pen. con la conseguente non decorrenza dei termini per la proposizione dell'impugnazione nei confronti del difensore non regolarmente avvisato e la nullità per derivazione degli atti successivi, come il decreto di citazione in appello o la sentenza emessa all'esito del relativo giudizio. 3.3. Tale nullità può essere sanata dalla presentazione della successiva impugnazione personale da parte dell'imputato o da parte di un eventuale codifensore, ma non certo dalla impugnazione da parte di un soggetto privo della qualità di difensore, come verificatosi nella fattispecie (Sez. 1, n. 2613 del 20/12/2004, dep. 2005, Bolognino, Rv. 230534; Sez. 6, n. 50332 del 12/06/2013, Barba, Rv. 258494; Sez. 4, n. 31290 del 16/04/2013, E., Rv. 256090; Sez. 3, n. 38193 del 27/04/2017, U., Rv. 270952; Sez. 5, Sentenza n. 44863 del 07/10/2014, Barba, Rv. 261314). 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, per nuovo esame della istanza sopra indicata nel rispetto dei principi sopra indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pescara.