L’opposizione della società debitrice principale non blocca l'azione esecutiva contro il socio illimitatamente responsabile

La sentenza in commento affronta un cruciale punto di raccordo tra la disciplina societaria (responsabilità sussidiaria dei soci di società in nome collettivo) e gli effetti processuali derivanti dalla mancata opposizione ad un decreto ingiuntivo (formazione del giudicato).

Fatti di causa e svolgimento del processo La vicenda trae origine da un contenzioso tra la creditrice e la debitrice principale, società in nome collettivo, e i suoi soci illimitatamente responsabili. Dopo aver intimato il pagamento di fatture non corrisposte tra il 2012 e il 2013, parte creditrice otteneva dal Tribunale di Castrovillari il decreto ingiuntivo che ingiungeva il pagamento della somma di € 70.010,92 (oltre accessori) alla società e ai suoi soci illimitatamente responsabili. Avverso tale decreto, soltanto la società debitrice principale proponeva opposizione (eccependo prescrizione ed infondatezza del credito, oltre ad una riconvenzionale per danni). I soci illimitatamente responsabili , invece, non proponevano opposizione nei termini di legge . Conseguentemente, il decreto ingiuntivo diveniva titolo esecutivo avente forza di giudicato nei confronti dei soci . Nelle more del giudizio di opposizione proposto dalla società (debitrice principale), la società creditrice notificava l’atto di precetto ai soci, intimando il pagamento di € 77.531,20. I soci proponevano opposizione a precetto ex articolo 615 c.p.c. eccependo, tra l’altro, la carenza di legittimazione passiva e l’inefficacia del precetto per l’ omessa preventiva escussione del patrimonio sociale , in ossequio all’articolo 2304 c.c. Il Tribunale di Castrovillari accoglieva parzialmente l’opposizione e, per l’effetto, dichiarava nullo ed inefficace il precetto in quanto riteneva che la creditrice fosse priva del diritto di agire in executivis non avendo provato la preventiva escussione della società. La Corte d’Appello di Catanzaro confermava tale decisione, ribadendo che il beneficium excussionis è deducibile con l’opposizione all’esecuzione ( ex articolo 615 c.p.c.) e che il creditore avrebbe dovuto attendere la conclusione del giudizio di opposizione (pendente da parte della società) prima di agire contro i soci. Il punto della Suprema Corte di Cassazione La società creditrice, ricorrente in Cassazione, ha censurato la sentenza di appello per violazione dell’articolo 2304 c.c., sostenendo che, a causa del giudicato formatosi contro i soci, il credito non era più sociale ma era divenuto un credito proprio e personale dei soci , rendendo la loro responsabilità diretta e non più sussidiaria . La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata, basando la sua decisione su due pilastri fondamentali: A) Irrilevanza della pendenza del giudizio sociale In via preliminare, la Cassazione ha chiarito che l’azione esecutiva contro il socio non è paralizzata dalla pendenza dell’opposizione proposta dalla società debitrice principale : poiché il decreto monitorio è divenuto irrevocabile ed incondizionatamente esecutivo nei confronti del socio, nessun dato normativo consente di escludere la sua efficacia in attesa dell’esito della causa intentata dalla società. B) La preclusione del Beneficium Excussionis per effetto del giudicato Il nodo centrale della decisione riguarda la possibilità per i soci di eccepire il beneficium excussionis ( ex articolo 2304 c.c.) in sede di opposizione all’esecuzione ( ex articolo 615 c.p.c.), una facoltà che in linea generale è riconosciuta dalla giurisprudenza quando il titolo azionato sia formato contro la società di persone. Tuttavia, nel caso di specie, la Corte osserva che il Tribunale di Castrovillari aveva ingiunto il pagamento alla società e ai soci illimitatamente responsabili in via tra loro solidale, ma diretta ed incondizionata . La Cassazione ribadisce che, in virtù della giurisprudenza consolidata: È precluso al socio, destinatario di un titolo giudiziale definitivo nei suoi confronti, contestare l’esistenza e la misura del credito; È altresì precluso al socio avvalersi di ogni eventuale successivo giudicato favorevole formatosi nei confronti della società.   La Corte giunge alla conclusione che, nel caso in esame, il beneficio della preventiva escussione non opera : • La ratio del beneficium excussionis è tutelare il socio proprio in virtù della sussidiarietà della sua responsabilità, ma ciò accade solo quando il titolo azionato è formato nei confronti della società di persone . • Quando, invece, il titolo esecutivo giudiziale (il decreto ingiuntivo) è divenuto definitivo nei confronti dei soci a causa della loro mancata opposizione, e questo titolo li ha costituiti debitori diretti, in via solidale ed incondizionata , tale configurazione esclude in radice la sussidiarietà della loro obbligazione. • Secondo il principio enunciato dalla Corte, la fonte dell’obbligazione dei soci non è più il rapporto sociale (che implicherebbe sussidiarietà), ma il titolo giudiziale definitivo come concretamente formatosi . Di conseguenza, i giudici di merito hanno errato nel ritenere che la responsabilità dei soci rimanesse sussidiaria nonostante il tenore specifico e la definitività del titolo ingiuntivo nei loro confronti. La mancata opposizione da parte dei soci ha reso la loro posizione debitoria indipendente da quella della società ed insensibile anche ad un eventuale accoglimento dell’opposizione proposta dalla società stessa. Principio di diritto La sentenza della Suprema Corte di Cassazione si conclude con l’affermazione del seguente principio di diritto : «in caso di decreto che ingiunga il pagamento di una somma di denaro ad una società in nome collettivo ed ai suoi soci illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale, ma diretta e incondizionata, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci intimati in base al monitorio divenuto definitivo nei loro confronti, essendo la fonte dell’obbligazione dei soci non il rapporto sociale, ma il titolo giudiziale definitivo come concretamente formatosi. Ne consegue che, per effetto della mancata opposizione, la posizione debitoria dei soci rimane indipendente da quella della società e insensibile pure ad un eventuale accoglimento dell’opposizione di quest’ultima». Il ricorso è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, affinché riesamini il gravame escludendo l’applicabilità del beneficio della preventiva escussione.

Presidente De Stefano – Relatore Gianniti   Fatti di causa 1. R.S. e V.T. proponevano opposizione ex articolo 615 c.p.c. avverso l’atto di precetto, ad essi notificato dalla (OMISSIS) (o, in ricorso, (OMISSIS)) GmbH, con cui veniva intimato il pagamento di € 77.531,20 sulla base del decreto ingiuntivo n. 788/2018, emesso dal Tribunale di Castrovillari il 15 novembre 2018 nei confronti di quelli e della S.n.c. “(OMISSIS)”, di cui essi intimati erano soci illimitatamente responsabili, soltanto da loro non opposto nei termini di legge. A fondamento delle loro ragioni gli opponenti deducevano che: - la Società “(OMISSIS)”, nella quale essi rivestivano la qualità di soci, aveva intrattenuto rapporti commerciali per la compravendita di generi alimentari con la (OMISSIS) per oltre dieci anni, fino a quando in data 2 ottobre 2013 aveva ricevuto da parte di quest’ultima una lettera di diffida al pagamento del complessivo importo di € 34.574,28, oltre interessi, per il presunto mancato pagamento di alcune fatture per il periodo che andava dal 9 gennaio 2012 al 9 settembre 2013; - nonostante la (OMISSIS) avesse contestato la pretesa creditoria, in data 26 novembre 2018, oltre cinque anni dopo dalla notifica della lettera di diffida, la (OMISSIS) aveva notificato alla predetta società, nonché ai suoi soci R.S. e V.T., il decreto ingiuntivo n. 788/2018, emesso dal Tribunale di Castrovillari, con il quale era stato ad essi ingiunto di pagare la somma di € 70.010,92 oltre interessi e spese; - avverso tale decreto ingiuntivo la sola società (OMISSIS) aveva proposto opposizione, eccependo la prescrizione del credito e la sua infondatezza, nonché domanda riconvenzionale chiedendo il risarcimento dei danni provocati dalla condotta inadempiente della (OMISSIS) consistita nell’aver sospeso, nel settembre 2012, la vendita di generi alimentari; - nelle more del suddetto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, proposto dalla sola società (e non anche dai soci), la (OMISSIS) aveva notificato a R.S. e V.T. atto di precetto di pagamento della somma di € 77.531,20 sulla base del decreto ingiuntivo ormai divenuto titolo esecutivo nei loro confronti poiché non opposto nel termine di 40 giorni. Per tali ragioni, gli opponenti eccepivano: 1) carenza di legittimazione passiva, stante la loro mera qualità di soci della “(OMISSIS)” ed il carattere sussidiario della responsabilità loro ascrivibile ex articolo 2291 e 2304 c.c.; 2) inefficacia dell’atto di precetto opposto per carenza di presupposti per l’azione esecutiva, in ragione della natura sussidiaria della loro responsabilità e l’omessa preventiva escussione del patrimonio sociale ex articolo 2304 c.c.; 3) nullità del precetto per mancata apposizione della formula esecutiva; 4) intervenuta prescrizione dell’avversa pretesa creditoria; 5) infondatezza della stessa, così insistendo per la declaratoria di inesistenza del diritto di controparte ad agire in via esecutiva sulla scorta del predetto titolo giudiziale, con vittoria di spese e competenze di lite e condanna ex articolo 96 c.p.c. Si costituiva in giudizio la (OMISSIS) GmbH, la quale, preliminarmente, eccepiva l’inammissibilità dell’opposizione nella parte in cui erano stati mossi rilievi che potevano essere proposti solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e, nel merito, l’infondatezza dell’opposizione, invocandone il rigetto con condanna al pagamento delle spese nonché ex articolo 96 c.p.c. Istruita documentalmente la causa, il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 517/2020, dichiarava la nullità ed inefficacia dell’atto di precetto opposto, ritenendo la (OMISSIS) priva del diritto ad agire in executivis nei confronti degli opponenti, non avendo allegato e dimostrato di aver preventivamente escusso la società, in ossequio a quanto disposto dall’articolo 2304 c.c.; dichiarava inammissibile, per il resto, la proposta opposizione, avendo gli opponenti mosso rilievi che esulavano dal thema decidendum e proponibili solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo; rigettava le domande di condanna per lite temeraria avanzate da ambo le parti; condannava parte opposta a rifondere - in favore degli opponenti - la metà degli onorari di lite del giudizio. Avverso la sentenza di primo grado la (OMISSIS) GmbH proponeva gravame. Si costituivano in giudizio R.S. e V.T., eccependo l’inammissibilità dell’appello ex articolo 342 e 348 c.p.c., nonché la sua infondatezza. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 891/2023, respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, rigettava l’impugnazione, condannando la società alla rifusione delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la (OMISSIS) GmbH. Hanno resistito con controricorso R.S. e V.T.. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Ai fini della decisione, giova premettere che la corte territoriale ha confermato la sentenza del primo grado sulla base delle seguenti ragioni di decisione (cfr. pp. 5-8): a) i soci illimitatamente responsabili non perdono la possibilità di eccepire la violazione della regola che impone la preventiva escussione del patrimonio sociale per il solo fatto di non aver proposto la opposizione di merito al decreto ingiuntivo, in quanto il beneficium excussionis, opera sul piano esecutivo e resta, perciò, deducibile con il rimedio di cui all’articolo 615 c.p.c.; b) tuttavia, poiché nel caso di specie la società, in qualità di debitrice principale, aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo, non è esclusa la possibilità che il provvedimento monitorio possa essere revocato nei suoi confronti; c) il creditore sociale, pertanto, avrebbe dovuto attendere la conclusione del giudizio instaurato ex articolo 645 c.p.c. anche per agire nei confronti dei soci. In estrema sintesi, secondo la corte territoriale, l’opposizione a precetto è stata correttamente accolta, non solo perché il creditore sociale non aveva previamente escusso il patrimonio sociale, ma anche perché era ancora pendente la causa promossa ex articolo 645 c.p.c. dalla società. 2. La (OMISSIS) Gmbh articola in ricorso un unico motivo con il quale censura la sentenza impugnata <<ex articolo 360 co. 1 n. 3) e co. 4 per violazione di norme di diritto>> nella parte in cui la corte territoriale ha violato la disciplina che caratterizza il beneficio di preventiva escussione di cui all’articolo 2304 cc in relazione alla natura giuridica del credito azionato e del titolo di formazione giudiziale che esso porta. Premette che il decreto ingiuntivo n. 788/2018, azionato con la notifica del precetto poi opposto ex articolo 615 cpc, costituisce nei confronti dei R. e V.T. titolo esecutivo avente forza di giudicato per mancata sua opposizione da parte di questi nei termini di legge. Sottolinea che il credito portato dal decreto ingiuntivo e da essa vantato nei confronti dei vari condebitori (società e soci illimitatamente responsabili) nasce da obbligazione il cui debito è stato solo inizialmente contratto dalla società. Osserva che la circostanza che il decreto ingiuntivo non sia stato opposto dai soci (illimitatamente responsabili) lo rende esecutivo nei loro confronti con forza di cosa giudicata di talché il credito non è più sociale, ma proprio o personale dei soci e la responsabilità per il relativo pagamento da parte di questi ultimi (non è indiretta e sussidiaria) è altrettanto propria e personale e, pertanto, diretta. Invocando il principio affermato da Cass. n. 15877/2019, sostiene che la corte di merito è incorsa nel vizio denunciato in quanto i soci non erano più tenuti in quanto soci e tutelati dal beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, forma di tutela prevista dalla legge solo per la fase esecutiva, ma erano tenuti al pagamento in quanto debitori in solido per effetto dell’acquisto di forza di cosa giudicata del decreto ingiuntivo loro notificato e non opposto. 3. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. Va, preliminarmente, escluso che la pendenza del giudizio in cui si è formato un titolo esecutivo contro la società possa, anche solo temporaneamente, privare di efficacia esecutiva il titolo, anch’esso giudiziale, definitivo formato contro i soci. Come rilevato dal Procuratore Generale, l’azione esecutiva contro il socio non è paralizzata dalla pendenza della opposizione proposta dalla società debitrice principale: nessun dato normativo consente di escludere tale eventualità, poiché il monitorio, divenuto irrevocabile nei confronti del socio, è titolo giudiziale definitivamente e incondizionatamente esecutivo. D’altra parte, se si opinasse diversamente la domanda monitoria congiuntamente proposta anche nei confronti dei soci si risolverebbe non in un vantaggio, ma in un pregiudizio per il creditore. Sotto questo profilo, pertanto, è erronea la conclusione della corte territoriale. Quanto all’ulteriore questione, relativa all’utile opponibilità del beneficium excussionis da parte del socio nei cui confronti si sia formato un titolo esecutivo giudiziale definitivo e incondizionato, va osservato in primo luogo che, nel caso di specie, dal giudizio di merito è risultato che il Tribunale di Castrovillari con decreto n. 788/2018 aveva ingiunto alla (OMISSIS) s.n.c., nonché, <<in solido>> e incondizionatamente, ai soci illimitatamente responsabili R.S. e V.T., il pagamento della somma di euro 70.010,92 a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di generi alimentari. E, in continuità con giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (cfr., Cass. n. 15376/2016; n. 15877/2019 e n. 36942/2022), va ribadito il principio per cui è precluso al socio, destinatario di un comando in titolo giudiziale formatosi contro la società e divenuto definitivo nei soli suoi confronti, non solo contestare la esistenza e la misura del credito, ma anche avvalersi di ogni eventuale successivo giudicato favorevole formatosi nei confronti della società. Tanto premesso e ribadito, vero è che, in linea generale, l’articolo 2304 c.c. - nell’affermare che “I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale” - sancisce il principio di preventiva escussione del patrimonio sociale, prevedendo che i creditori che vogliano soddisfare le proprie pretese nei confronti di una società in nome collettivo o in accomandita semplice hanno l’onere di rivalersi, primariamente o preventivamente, sul patrimonio della stessa e, solo secondariamente o successivamente, accertata l’incapienza di quest’ultimo, aggredire il patrimonio personale dei soci. Ed è anche vero che, come ricorda il Procuratore Generale, l’eventuale violazione dell’articolo 2304 c.c. deve essere dedotta con l’opposizione all’esecuzione quando vi sia evidenza del fatto che l’azione esecutiva sia stata esercitata nei confronti dei soci senza avere previamente acquisito prova della infruttuosità del patrimonio sociale (Cass. n. 8911/1992 e successive). Senonché, nel caso di specie, si ribadisce, il pagamento è stato ingiunto, in un titolo giudiziale definitivo nei confronti degli intimati, in via solidale a società e ai soci illimitatamente responsabili: la ratio del beneficio della preventiva escussione è quella di tutelare il socio proprio in virtù della sussidiarietà della sua responsabilità, ma quando il titolo azionato sia formato nei confronti della società di persone; mentre la natura solidale dell’obbligazione dei soci, costituita dalla lettera del monitorio azionato, esclude in radice la sussidiarietà della stessa. I soci, essendo obbligati in via solidale, per evitare che la società creditrice portasse il titolo in esecuzione nei loro confronti, avrebbero dovuto proporre opposizione al decreto ingiuntivo, proprio e appunto nella parte in cui li ha costituiti (sia pure, a quanto parrebbe desumere, sul presupposto della loro responsabilità ai sensi dell’articolo 2291 c.c.), debitori diretti, in via solidale e incondizionata. Poiché ciò non è avvenuto, legittimamente la società creditrice ha notificato atto di precetto direttamente ai soci, per un credito che - in forza del peculiare tenore del titolo esecutivo giudiziale definitivo in concreto azionato - è ormai non più solo un credito sociale (soltanto riguardo all’azionamento del quale essi avrebbero conservato il beneficium excussionis, in tal caso legittimamente opponibile in sede meramente esecutiva), ma un credito personale, proprio e diretto, delle persone fisiche in quanto tali, tanto che a queste è stato intimato il pagamento della somma ingiunta. Pertanto, in relazione alle peculiarità della fattispecie, è errato ritenere, come hanno fatto i giudici di merito, che il decreto ingiuntivo è divenuto sì definitivo per i soci, ma la loro responsabilità resta sussidiaria, con la conseguenza che la società creditrice potrebbe agire esecutivamente contro di loro soltanto dopo aver provato di aver tentato di escutere il patrimonio della società o, comunque, di averne accertato l’incapienza. D’altra parte, l’obbligazione dei soci R. e V.T. non è stata - come opina la stessa ricorrente, ma senza che l’erroneità di tale presupposto infici la conclusione qui raggiunta, che questa Corte attinge sviluppando correttamente le premesse in fatto e in diritto somministrate - trasformata da sussidiaria ad autonoma e diretta in dipendenza della mancata opposizione da parte di quelli al monitorio emesso pure nei confronti della società di persone, ma è stata configurata - impropriamente, ma con statuizione coperta dalla preclusione da giudicato per mancata opposizione del monitorio da parte appunto dei soci - ab origine come primaria, in virtù del titolo giudiziale in concreto formatosi. Né - correttamente forniti dalla ricorrente i dati sul titolo azionato e sulla struttura del comando da esso recato - alcuno degli interessati somministra a questa Corte elementi in contrario, sull’estensione del giudicato sul monitorio in dipendenza delle ragioni di fatto e di diritto azionate in quella sede. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione personale, affinché questa, esclusa l’applicabilità nella specie del beneficio della preventiva escussione, riesamini il gravame della compagnia attorea. In definitiva il ricorso viene deciso sulla base del seguente principio di diritto: <<In caso di decreto che ingiunga il pagamento di una somma di denaro ad una società in nome collettivo ed ai suoi soci illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale, ma diretta e incondizionata, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci intimati in base al monitorio divenuto definitivo nei loro confronti, essendo la fonte dell’obbligazione dei soci non il rapporto sociale, ma il titolo giudiziale definitivo come concretamente formatosi. Ne consegue che, per effetto della mancata opposizione, la posizione debitoria dei soci rimane indipendente da quella della società e insensibile pure ad un eventuale accoglimento dell’opposizione di quest’ultima>>. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione.