Il Collegio ribadisce che in tema di liquidazione giudiziale delle spese processuali, il giudice deve rispettare i minimi tariffari inderogabili e motivare eventuali scostamenti.
La vicenda in esame trae origine da una controversia relativa al rimborso IRPEF , nella quale il contribuente aveva ottenuto in terzo grado la cassazione della sentenza di merito e la rimessione alla CTR Sicilia per la nuova determinazione delle spese di tutti i gradi di giudizio. In sede di rinvio, la liquidazione operata dalla CTR era stata ritenuta incongrua dalla parte vittoriosa, in quanto forfettaria e inferiore ai minimi previsti dalla legge. La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con ordinanza n. 27268/2025 , si pronuncia quindi sulla corretta liquidazione delle spese processuali nei giudizi tributari , ribadendo il principio secondo cui il giudice, nel determinare il compenso spettante al difensore della parte vittoriosa, è tenuto al rispetto dei parametri tariffari minimi inderogabili previsti dal d.m. n. 55/2014 , come modificato dal d.m. n. 37/2018 . Viene evidenziato che la liquidazione deve tener conto della nota spese specificamente prodotta dalla parte e, in caso di discostamento, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente la propria decisione. In particolare, la S.C. sancisce che la liquidazione forfettaria e immotivata , in misura inferiore ai minimi tariffari, viola il decoro della professione forense e i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.