Processo tributario: il giudice deve richiedere la documentazione sulla tempestività del ricorso prima di dichiararne l’inammissibilità

In tema di tempestività del ricorso in ambito tributario, il giudice non può dichiarare l’inammissibilità per mancata prova della tempestività senza aver previamente ordinato al ricorrente l’esibizione della documentazione comprovante la data di notifica dell’atto impugnato, come previsto dall’articolo 22, comma 5, d.lgs. 546/1992.

Con l'ordinanza in oggetto, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione interviene su un tema di grande interesse: la verifica della tempestività del ricorso. Nel caso di specie, il giudice di appello aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente per mancata prova della tempestività , ritenendo che l'onere probatorio gravasse interamente sulla parte ricorrente e che la mancata produzione della relata di notifica compilata fosse causa sufficiente per la sanzione processuale. La Cassazione, accogliendo il ricorso del contribuente, richiama il disposto dell' articolo 22, comma 5, d.lgs. 546/1992 e la propria precedente giurisprudenza ( ordinanza n. 25107/2020 ; Sez. 6 - 5, ord. n. 30218/2022 ), affermando il principio di diritto secondo cui «il controllo sulla tempestività del ricorso è un obbligo del giudice , non condizionato da contestazioni sollevate dalla parte resistente, il cui svolgimento, tuttavia, deve necessariamente confrontarsi con il dovere di collaborazione posto dall' articolo 22, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992 , dovendo perciò, nei casi dubbi in cui manchi la prova ex actis della tempestività del ricorso, preliminarmente ordinare al ricorrente la produzione della documentazione attestante la contestata data di notifica e, solo a seguito del mancato riscontro a detto ordine, dell'acquisita prova della tardività o dell'insanabile incertezza non risolta nonostante l'avvenuta acquisizione documentale, pronunciare la conseguente inammissibilità processuale».

Presidente Giudicepietro – Relatore Farolfi Ritenuto che 1. L'oggetto del procedimento è rappresentato dall'impugnazione della sentenza n. 1059 del 2023, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia e depositata il 17/03/2023. 2. Nel giudizio di primo grado, facendo seguito alla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria n. ( omissis ), notificata il 28.12.2018, dell'importo di euro 216.756,02 (avente ad oggetto Irpef, Add. Reg. e Comunali, nonchè Iva, interessi e sanzioni), la sentenza n. 3032 del 2021 della CTP di Milano, depositata in data 07.07.2021, accoglieva parzialmente il ricorso del sig. B.F., annullando i due avvisi di accertamento prodromici alla comunicazione impugnata. 3. Proponeva appello l'amministrazione, che fin dal primo grado aveva sostenuto l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo e comunque relativo a tributi ormai definitivi, in quanto oggetto degli avvisi di accertamento tardivamente impugnati. Il gravame dell'ufficio veniva accolto dalla sentenza qui impugnata, la quale riteneva che il ricorrente non avesse dato prova della tempestività del proprio ricorso introduttivo del giudizio. 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente. 5. L'Agenzia delle Entrate e ADER si sono costituiti con un unico controricorso. 6. Successivamente è stata fisata udienza camerale per il 10 settembre 2025. Considerato che 1. Il ricorso proposto dal contribuente avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II° grado della Lombardia, n. 1059/2023, depositata il 17/03/2023 e non notificata, si fonda su un motivo, di seguito compendiato: I) Violazione e falsa applicazione degli articolo 20, 21 e 22 del d. lgs. 546 del 1992 , in relazione all' articolo 360, comma 1, n. 3) del c.p.c. in quanto, secondo la ricorrente, ove il giudice, in ottemperanza al contenuto dell' articolo 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992 , avesse richiesto l'esibizione della documentazione attestante la data di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, sarebbe addivenuto ad una pronuncia diversa. 2. Il motivo di ricorso risulta fondato. Ha affermato la decisione impugnata, che “la tempestività dell'impugnazione di un atto è una precisa condizione dell'azione, il cui onere probatorio è ovviamente a carico di chi agisce in giudizio. Nella fattispecie in esame, con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha indicato diverse date di avvenuta notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, una tale da assicurare la tempestività del ricorso, altra invece no. A fronte di specifica contestazione formulata dall'Agenzia delle Entrate, la parte non ha dato prova della tempestività del ricorso introduttivo, producendo copia dell'atto impugnato munita di relata di notifica non compilata. Da ciò il difetto di prova circa la tempestività del ricorso introduttivo che, pertanto, va dichiarato inammissibile”. Tale affermazione appare espressa in violazione di quanto previsto dall' articolo 22 ultimo comma del d.lgs. 546/1992 ; in particolare detta norma, per la parte che qui rileva, afferma che “… 2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente. 3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente. 4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia. 5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi”. Orbene, già Sez. 5, ordinanza n. 25107 del 10/11/2020, seppur massimata sotto un diverso profilo, in motivazione ha affermato esplicitamente che, a seguito delle sentenze Corte Cost. n. 189 del 2000 e n. 520 del 2002 , la “chiave di volta” dell'intero regime delle inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio tributario va individuato nel d.lgs. n. 546 del 1992, articolo 22, comma 5 (ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e dei documenti di cui ai precedenti commi), il quale stabilisce una causa di esclusione della sanzione dell'inammissibilità – che deve intendersi, secondo lettura costituzionalmente orientata, una sorta di extrema ratio - quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali. La decisione richiama sul punto anche Cass. n. 26560 del 17/12/2014 , ricordando poi come il disposto del citato articolo 22, comma 5, rappresenti un vero e proprio obbligo del giudice a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte resistente (si vedano anche Cass. n. 22770 del 23/10/2006 ; Cass. n. 11435 del 11/05/2018 ). Del pari, anche Sez. 6 - 5, ord. n. 30218 del 2022 (non massimata) in un caso in cui era stata dichiarata l'inammissibilità per tardività del ricorso proposto nei confronti di un avviso di liquidazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale, in quanto in atti non vi era prova della data di notifica dell'atto impugnato, ha ricordato che il dovere di controllare la tempestività del ricorso è sì un obbligo del giudice, ma che, con particolare riguardo al processo tributario - le cui disposizioni devono essere “lette in armonia con i valori della tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità” – ha osservato che erroneamente la CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso per assenza di documentazione attestante la tempestività del ricorso originario, “laddove avrebbe invece dovuto prima ordinare al ricorrente di produrre la documentazione e solo in caso di inottemperanza dichiarare l'inammissibilità”. Si tratta di principi ai quali questo collegio intende dare continuità, anche in ossequio ad una lettura orientata costituzionalmente delle regole di inammissibilità processuale gravanti sul contribuente, affermando conclusivamente che “Il controllo sulla tempestività del ricorso è un obbligo del giudice, non condizionato da contestazioni sollevate dalla parte resistente, il cui svolgimento, tuttavia, deve necessariamente confrontarsi con il dovere di collaborazione posto dall' articolo 22, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992 , dovendo perciò, nei casi dubbi in cui manchi la prova ex actis della tempestività del ricorso, preliminarmente ordinare al ricorrente la produzione della documentazione attestante la contestata data di notifica e, solo a seguito del mancato riscontro a detto ordine, dell'acquisita prova della tardività o dell'insanabile incertezza non risolta nonostante l'avvenuta acquisizione documentale, pronunciare la conseguente inammissibilità processuale”. 3. La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi ai principi enunciati, nonché all'esame dei motivi di appello proposti dall'ufficio che, pure essi incentrati sull'inammissibilità dell'originario ricorso, non erano stati valutati. Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese, anche per il presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, accoglie il motivo di ricorso; per l'effetto cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.