Sospensione condizionale della pena solo se l’imputato può risarcire le parti civili

La Corte di Cassazione ha ribadito che il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno in favore della persona offesa solo previa valutazione, anche sommaria, delle condizioni economiche dell’imputato.

Nel caso di specie, la Corte ha annullato la decisione di merito che aveva subordinato la sospensione condizionale senza motivare sulla reale possibilità dell’imputato di adempiere all’obbligo risarcitorio , evidenziando come ciò configuri un trattamento discriminatorio qualora il condannato non sia concretamente in grado di sostenere tale onere. Il caso trae origine dalla condanna di un’amministratrice di sostegno per peculato , alla quale la Corte d’appello di Milano aveva concesso la sospensione condizionale della pena subordinandola al pagamento di € 13.000 alle parti civili, senza valutare le sue effettive condizioni economiche , sebbene risultasse pensionata e gravemente malata. Con il ricorso in Cassazione, il difensore ha dedotto l’erronea applicazione dell’articolo 165 c.p., in quanto la Corte di appello, nel subordinare il riconoscimento della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, ha integralmente omesso la motivazione sulle condizioni patrimoniali dell’imputata . La Cassazione, accogliendo il ricorso difensivo, ha precisato che l’articolo 165 c.p. impone al giudice di motivare, anche sommariamente, sulla concreta possibilità dell’imputato di adempiere all’obbligo risarcitorio. Tale valutazione è essenziale per evitare trattamenti discriminatori in danno dei soggetti privi di mezzi. La Corte ha richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale e la pronuncia della Corte costituzionale n. 49/1975, secondo cui la verifica delle condizioni economiche tutela il principio di eguaglianza e impedisce che la sospensione sia subordinata a obblighi inesigibili . Viene dunque ribadito che il beneficio può essere concesso solo a chi sia effettivamente in grado di risarcire la persona offesa . In difetto di questa valutazione, la motivazione è da ritenersi viziata e la decisione annullabile. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata limitatamente a questo aspetto, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello.

Presidente Aprile – Relatore D'Arcangelo Ritenuto in fatto 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Milano in data 11 settembre 2023 ha chiesto il rinvio a giudizio di Ga.Ma.per il delitto di cui agli articolo 81, secondo comma, 314,61 n. 5 cod. pen., in quanto, essendo autorizzata, in qualità di amministratore di sostegno di Pa.Te., a riscuotere la pensione e l'assegno di accompagnamento al medesimo spettante, dal 10 maggio 2013 al 1 giugno 2017, si sarebbe appropriata di somme riscosse nell'interesse dello stesso; l'imputata, nel corso dell'udienza preliminare del 22 gennaio 2024, ha chiesto di essere giudicata nelle forme del giudizio abbreviato. 2. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 22 aprile 2024, ha dichiarato l'imputata responsabile del delitto alla medesima ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, l'ha condannata alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, e al pagamento delle spese processuali in favori delle parti civili costituite, ATS Città metropolitana di Milano e Gi.Te.e Gi.An., eredi della persona offesa. 3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dall'imputata, ha rideterminato la pena in due anni di reclusione e ha riconosciuto all'imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinata al pagamento del risarcimento del danno, liquidato nella somma di Euro 5.000,00 in favore della parte civile ATS Città metropolitana di Milano ed Euro 8.000,00 nei confronti degli eredi di Pa.Te. 4. L'avvocato Riccardo Donzelli, difensore di Ga.Ma., ha proposto ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo, con unico motivo di ricorso, l'erronea applicazione degli articolo 163 e 165 cod. pen. La Corte di appello, infatti, nel subordinare il riconoscimento della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, ha integralmente omesso la motivazione sulle condizioni patrimoniali dell'imputata, che è, invece, richiesto dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità. L'applicazione dell' articolo 165 cod. pen. postula la previa verifica delle condizioni economiche dell'imputato e non consente di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno quando l'imputato sia in condizione di impossibilità o di rilevante difficoltà di adempiere. Nel processo di merito sarebbero, peraltro, emerso che l'imputata, una pensionata, anche nell'attualità si sottopone a cicli di chemioterapia per la recidiva di un severo carcinoma, che la affligge da diversi anni. 5. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 5 settembre 2025, il Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con riferimento alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano per nuovo esame. Con memoria depositata in data 8 settembre 2025 l'avvocato Emanuela Fragalà, nell'interesse della parte civile Gi.Te., ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso e di condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Il difensore ha dedotto l'erronea applicazione dell' articolo 165 cod. pen. , in quanto la Corte di appello, nel subordinare il riconoscimento della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, ha integralmente omesso la motivazione sulle condizioni patrimoniali dell'imputata. 3. Il motivo è fondato. 3.1. Il difensore dell'imputata nell'atto di appello ha espressamente chiesto l'applicazione della sospensione condizionale della pena, anche eventualmente subordinando la stessa al pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria. La Corte d'Appello di Milano, dopo aver ridotto la pena inflitta all'imputata dalla sentenza di primo grado in ragione delle condizioni di salute in cui la stessa versava all'epoca dei fatti , ha subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno morale e patrimoniale alle parti civili costituite. I giudici di secondo grado hanno, tuttavia, integralmente omesso la motivazione sulle condizioni patrimoniali dell'imputata. 3.2. Questa motivazione viola il disposto dell' articolo 165 cod. pen. , in quanto ha omesso la previa verifica della possibilità dell'imputata di far fronte al risarcimento del danno, peraltro indicato come di significativo ammontare . 3.3. Secondo un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice di cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato nel disporre la sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, in quanto rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione valutare l'assoluta impossibilità di adempiere, che impedisce la revoca del beneficio ai sensi dell' articolo 168 cod. pen. (Sez. 4, n. 4626 del 8/11/2019, Sgrò, Rv. 278290; Sez. 5, n. 12614 del 9/12/2015, Fanella, Rv. 266873; Sez. 5, n. 15800 del 17/11/2015, Foddi, Rv. 266690; Sez. 2, n. 26221 del 11/06/2015, Dammico, Rv. 264013; Sez. 6, n. 33020 del 8/5/2014, S., Rv. 260555; Sez. 3, n. 38345 del 25/6/2013, Corsano, Rv. 256385; Sez. 3, n. 397 del 13/11/2008, Calandra, Rv. 242177). 3.4. Tuttavia, secondo l'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato (ex plurimis: Sez. 2, n. 20317 del 18/04/2024, Cuccuru, Rv. 286410 - 01; Sez. 4, n. 1436 del 12/12/2023, dep. 2024, Parisi, Rv. 285633 - 01; Sez. 5, n. 40041 del 18/6/2019, Peron, Rv. 277604 - 01; Sez. 6, n. 49718 del 25/07/2017. B., Rv. 271347 - 01; Sez. 5, n. 21557 del 2/2/2015, Solazzo, Rv. 263675 - 01; Sez. 2, n. 22342 del 15/2/2013, Cafagna, Rv. 255665 - 01). Secondo tale orientamento, infatti, solo una preventiva valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche del condannato costituisce mezzo idoneo per evitare che si realizzi in concreto un trattamento di sfavore a carico dello stesso in ragione delle sue condizioni economiche. Le prestazioni previste dall' articolo 165 cod. pen. , infatti, assolvono ad una funzione special preventiva, al fine di favorire la risocializzazione del condannato, e, dunque, è irragionevole condizionare la sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo di risarcimento che non possa essere sostenuto dal condannato e che, dunque, si riveli inesigibile. Le sentenze espressione dell'orientamento ormai prevalente rilevano, inoltre, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 1975 , ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 165 cod. pen. , proposta in relazione all' articolo 3 Cost. , nella parte in cui, attribuendo al giudice la facoltà di concedere la sospensione condizionale della pena subordinatamente all'effettiva riparazione del danno, comporterebbe una discriminazione a carico del condannato che, a causa delle sue condizioni economiche, non sia in grado di prestare il dovuto risarcimento. Secondo la Corte costituzionale, infatti, la facoltà del giudice di imporre la condizione in esame, risponde ad una apprezzabile esigenza di politica legislativa penale, in quanto costituisce uno strumento diretto, da un lato, a tutelare, con l'interesse della persona offesa, quello, pubblico, alla eliminazione delle conseguenze dannose degli illeciti penali e, dall'altro lato, a garantire che il comportamento del reo, successivamente alla condanna, si adegui concretamente a quel processo di ravvedimento, la cui realizzazione, come si evince dall' articolo 164 cod. pen. , costituisce lo scopo precipuo dell'istituto stesso della sospensione condizionale della pena, ed è indubbiamente testimoniato, fra l'altro, dalla circostanza, di per sé rivelatrice, dell'effettuato risarcimento del danno. Ed è appena il caso di osservare che tutto ciò costituisce ragionevole giustificazione della fattispecie normativa in esame . L' articolo 165 cod. pen. , secondo questa pronuncia, deve, tuttavia, essere interpretato in senso costituzionalmente orientato; questa disposizione, infatti, riconosce al giudice il potere di subordinare o meno all'adempimento dell'obbligo del risarcimento del danno la sospensione condizionale della pena: ciò come effetto di una valutazione, motivata ma discrezionale, della capacità economica del condannato e della concreta sua possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario. E tale valutazione può intervenire, secondo giurisprudenza della Corte di cassazione, sia nel momento del giudizio di condanna, sia anche nel momento successivo di incapacità che sopravvenga entro il termine fissato per l'adempimento della condizione . Nella valutazione della Corte costituzionale, questi principi forniscono chiaramente al giudice un mezzo idoneo per evitare che si realizzi in concreto un trattamento di sfavore a carico del reo, in funzione delle sue condizioni economiche, ed escludono, pertanto, anche sotto questo profilo, la violazione dell'invocato principio di eguaglianza . La condizione economica del condannato deve, dunque, essere valutata al fine di salvaguardare il principio di eguaglianza in materia penale, che sarebbe violato qualora la sospensione condizionale della pena fosse indiscriminatamente subordinata al pagamento di una somma di denaro senza previamente valutare se il condannato sia in condizione di ottemperarvi (Sez. 4, n. 1436 del 12/12/2023, cit.). 3.5. La Corte di appello di Milano, dunque, nel disporre la sospensione condizionale della pena subordinandola al risarcimento del danno, avrebbe dovuto considerare, pur sommariamente, le condizioni economiche dell'imputata, che, peraltro, dalle sentenze di merito, risulta essere pensionata e affetta da gravi patologie. 4. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'applicazione dell' articolo 165 cod. pen. , rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell 'articolo 165 cod. pen . e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.