Accesso alla professione forense: attenzione ai riferimenti che rendono riconoscibile l’elaborato

Ciò che rileva è anche la sola eventualità, puramente teorica, che la prova possa essere ricondotta al candidato sulla base delle sue caratteristiche strutturali o dei contenuti inseriti. Anche elementi apparentemente neutri, come una “firma indiretta”, possono infatti compromettere la validità della prova scritta di un candidato.

Con la sentenza in commento, il TAR Toscana invia un messaggio chiaro alle commissioni d'esame per l'abilitazione forense: l'elaborato, in questa ottica, diventa non solo una prova delle conoscenze tecniche dell'aspirante avvocato, ma anche della capacità di rispettare le regole formali richieste dal concorso . Ci si interroga così se il merito possa dipendere dall'impersonalità della prova e quale spazio resti alla creatività stilistica del candidato: sono questi alcuni degli spunti di riflessione offerti dalla decisione. Nel caso esaminato, il candidato aveva inserito nell'elaborato riferimenti al Tribunale di Firenze e indicato la residenza delle parti nella stessa città, oltre a citare una norma non richiesta che riguardava l'impossibilità di eseguire la notifica attraverso la PEC. La commissione valutatrice ha ritenuto che tali elementi potessero compromettere l'anonimato , rendendo il compito riconoscibile rispetto agli altri e ha quindi disposto l'annullamento della prova. Il candidato contestava la decisione, sostenendo che quei riferimenti derivavano da una legittima scelta tecnica e non erano volti a rendere riconoscibile il proprio elaborato. Tuttavia, il TAR respingeva il ricorso. La sentenza è particolarmente significativa per il criterio adottato nella valutazione della legittimità dell'annullamento . La questione non viene affrontata dal punto di vista della volontà soggettiva del candidato di farsi riconoscere, ma secondo una valutazione oggettiva : è sufficiente, infatti, la semplice possibilità astratta che l'elaborato possa essere associato al suo autore in base alla sua struttura o al contenuto. Il TAR si è quindi orientato verso una tutela rigorosa e preventiva dell'imparzialità , a garanzia di condizioni di parità tra tutti i candidati. Un altro aspetto rilevante riguarda la combinazione di diversi elementi , che considerati singolarmente potrebbero non essere significativi. Quando più riferimenti anomali si sommano, però, diventano secondo il TAR indizio di una redazione non conforme al modello atteso e, quindi, potenzialmente idonei a far emergere la riconoscibilità dell'elaborato. In questa prospettiva, l'anonimato non si garantisce solo evitando dati personali, ma anche attraverso l'adesione a una struttura tipica, priva di tratti che possano emergere come singolari. L'anomalia, dunque, non va intesa come semplice infrazione formale, ma rappresenta una deviazione rispetto al modello redazionale richiesto . Di conseguenza, anche riferimenti normativi non necessari o dettagli non richiesti possono costituire una violazione se rivelano una personalizzazione eccessiva della prova . L'introduzione di dettagli non imposti dalla traccia rischia infatti di compromettere la neutralità dell'elaborato. La commissione esaminatrice, quindi, deve valutare non solo la correttezza giuridica del contenuto, ma anche la sua coerenza formale con il modello previsto. La decisione affronta anche il tema della proporzionalità della sanzione : secondo il TAR, la presenza di elementi oggettivamente riconoscibili giustifica l'annullamento della prova , senza necessità di dimostrare che la commissione abbia effettivamente riconosciuto il candidato, né che questi abbia agito con intenzionalità. È sufficiente che, nel loro insieme, tali elementi possano incidere sull'imparzialità della valutazione: lo scopo, infatti, è tutelare l'affidabilità dell'intera procedura, che si fonda su regole trasparenti e uguali per tutti. La sentenza del TAR Toscana si inserisce dunque in una linea interpretativa che rafforza il principio di imparzialità , invitando i candidati alla massima attenzione e rigore nella redazione delle prove scritte. Ogni scelta di contenuto o forma deve essere calibrata sia sotto il profilo della correttezza giuridica sia rispetto all'aderenza formale alla traccia. Il principio che emerge è che l'anonimato della prova deve essere garantito non solo esteriormente, ma anche nella struttura e nell'organizzazione interna , evitando qualsiasi elemento che possa, anche solo astrattamente, identificare l'autore. Questa impostazione sottolinea come la neutralità sia presupposto fondamentale per una valutazione imparziale .

Presidente Cacciari – Relatore Papi Fatto e diritto 1. Il dottor -OMISSIS-, laureato in giurisprudenza, si iscriveva all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense indetto con D.M. del 24 luglio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi ed esami n. 61 del 30 luglio 2024, con riferimento alla Corte d'Appello di Firenze, ove aveva svolto il tirocinio, ai sensi dell' articolo 45 comma 3 L. 247/2012 . Ai sensi dell'articolo 4 del succitato D.M. 24 luglio 2024, la prova scritta si teneva il 10 dicembre 2024; per i candidati della Corte d'Appello di Firenze la sede era individuata presso la Fortezza da Ba.. All'elaborato del dottor -OMISSISera assegnato il numero -OMISSISIl compito svolto dall'odierno ricorrente veniva trasmesso, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articolo 22 e 23 del R.D. n. 37/1934, alla I Sottocommissione della Corte d'Appello di Catanzaro, incaricata della correzione, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. del 15 novembre 2024. 2. Il successivo 9 aprile 2025 il ricorrente riceveva comunicazione, tramite pubblicazione sul portale dedicato e contestuale PEC, dell'avvenuto annullamento del proprio compito, disposto dalla I Sottocommissione della Corte d'Appello di Catanzaro nel verbale di correzione degli elaborati scritti del 18 febbraio 2025 con la seguente motivazione: Il compito -OMISSISè stato annullato poiché presenta elementi aggiuntivi non presenti nella traccia (intestazione dinnanzi al Tribunale di Firenze dell'atto di citazione, individuazione in Firenze della residenza delle parti, nonché riferimento, non previsto nella traccia, della impossibilità di eseguire la notifica a mezzo pec) tali da intaccare la regola dell'anonimato . 3. Con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente impugnava il succitato verbale, limitatamente alla parte di suo interesse, chiedendone l'annullamento in parte qua, previa concessione della tutela cautelare, sulla base di plurimi argomenti di censura. Il signor -OMISSISaffermava, in particolare, che le indicazioni geografiche introdotte nel compito non erano suscettibili di consentire alcuna identificazione, e che il riferimento all' articolo 137 comma 7 c.p.c. era stato inserito al solo fine di evidenziare una competenza tecnica (primo motivo); lamentava inoltre l'eccesso di potere della Commissione e la carenza di motivazione dell'atto gravato (secondo motivo); e infine (terzo motivo) la violazione del principio di proporzionalità . 4. Il Ministero della Giustizia resisteva al ricorso, del quale deduceva l'infondatezza. 5. A seguito della camera di consiglio del 18 giugno 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la sezione adottava l'ordinanza n. 332/2025, con cui disponeva incombenti istruttori a carico di parte resistente. L'Amministrazione ottemperava con il deposito dell'11 luglio 2025, producendo una relazione e alcuni allegati. Alla camera di consiglio del 18 settembre 2025, dato avviso alle parti ai sensi dell' articolo 60 c.p.a ., il Collegio tratteneva la causa in decisione. 6. Il ricorso risulta destituito di fondamento, per le ragioni che si vanno ad esporre nel prosieguo della trattazione, laddove le censure sollevate, siccome intimamente connesse, saranno oggetto di disamina congiunta. 6.1. Appare determinante, ai fini della decisione della controversia, stabilire se le indicazioni geografiche e il riferimento all' articolo 137 comma 7 c.p.c. , non richiesti dalla traccia sottoposta ai candidati ma inseriti dal signor -OMISSISnel compito d'esame, costituiscano segni di riconoscimento. A tal proposito, la giurisprudenza è unanime nell'affermare, da un lato, che il segno di riconoscimento non è solo quello che individua univocamente e direttamente l'identità del concorrente (nome o cognome dello stesso, ad esempio), e, dall'altro, che non può tuttavia ritenersi tale ogni indicazione ultronea rispetto al mero svolgimento della traccia. Si è infatti precisato che aggiunte comunemente utilizzate nell'elaborazione scritta (nomi di fantasia, o uso di nomi latini quali Tizio e Caio, ovvero ancora puntini di sospensione o righe lasciate vuote, nonché l'apposizione dei numeri delle pagine e la cerchiatura delle relative cifre) non possono ritenersi anomalie idonee all'identificazione dell'autore dello scritto. Costituiscono per contro segni lesivi dell'anonimato quelle aggiunte talmente insolite e non prevedibili da apparire idonee ad evidenziare, oggettivamente e incontestabilmente, una modalità anomala di espressione ed esternazione del pensiero del candidato, astrattamente capace di fungere da elemento identificativo. In tal senso, ex plurimis: Nelle prove selettive e nei concorsi pubblici, le regole che vietano l'apposizione di segni di riconoscimento sugli elaborati scritti sono rivolte a garantire l'anonimato di tali prove per la salvaguardia della par condicio tra i candidati; pertanto, ciò che rileva non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione; ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, a nulla rilevando che, in concreto, la commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato scritto ( TAR Emilia-Romagna, Bologna, I, 3 aprile 2018 n. 292 ); La violazione [della regola dell'anonimato] sussiste quando la particolarità redazionale riscontrata dalla commissione giudicatrice assume un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta. Così, ad esempio, la giurisprudenza ha ritenuto legittimo un elaborato in cui vi fossero: un asterisco alla fine dell'elaborato; la prima riga, dalla seconda pagina in poi, lasciata in bianco e tutte le pagine numerate in basso a destra con numeri cerchiati; le prime due righe della prima, della terza e dell'ultima pagina lasciate in bianco; l'elaborato suddiviso in paragrafi numerati e titolati in stampatello; alcune pagine con la prima riga lasciata in bianco: tutti segni astrattamente rivelatori dell'autore e tuttavia rientranti in una nozione di normalità plausibile, siccome indice di una semplice meticolosità e diligenza redazionale ( TAR Toscana, Firenze, I, 27 ottobre 2017 n. 1282 ); La violazione, dunque, sussiste quando la particolarità redazionale riscontrata dalla commissione giudicatrice assume un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta; tali segni devono essere sintomatici della volontà di palesare l'identità dell'autore; non è pertanto sufficiente, in assenza di ulteriori elementi di prova, che sussista una astratta possibilità di riconoscimento, bensì è indispensabile che emergano elementi idonei a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del candidato di rendere riconoscibile il proprio elaborato ( Consiglio di Stato, V, 31 gennaio 2018 n. 652 ). Nel caso di specie, a parere del Collegio, sia le indicazioni geografiche inserite dal ricorrente, sia (soprattutto) la dichiarazione ex articolo 137 comma 7 c.p.c. , siccome certamente estranee alla traccia sottoposta al candidato, e nel contempo del tutto anomale e imprevedibili rispetto alle ordinarie e consuete modalità di svolgimento del compito e di manifestazione in forma scritta del pensiero, appaiono, a maggior ragione in quanto congiuntamente presenti nel compito del dottor -OMISSIS-, astrattamente idonee a consentire l'identificazione del candidato e a far presumere inequivocabilmente tale intento in capo allo stesso. Le descritte anomalie integrano pertanto segni di riconoscimento che, del tutto legittimamente, la Commissione poneva alla base dell'annullamento del compito. 6.2. A fronte di tali risolutive considerazioni, è evidente che il riferimento ai rilevati segni di riconoscimento è di per sé sufficiente a motivare la sanzione dell'annullamento del compito, pienamente proporzionata, del resto, rispetto alla condotta illegittima accertata in capo al ricorrente. 7. In virtù di quanto precede il ricorso, siccome in toto destituito di fondamento, deve essere respinto. 8. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti, attesa la peculiarità della fattispecie che ha formato oggetto di causa. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all 'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 19 6 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.