Azione di responsabilità nei confronti dei componenti del collegio sindacale dopo la legge n. 35/2025

A seguito della novella di cui alla legge n. 35/2025, che modifica l’articolo 2047 c.c., si evidenziano contrastanti interpretazioni con specifico riguardo all’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del collegio sindacale. Il contrasto riguarda l’ammissione o l’esclusione dell’applicazione retroattiva della norma alle condotte anteriori alla sua entrata in vigore.

Due giurisprudenze di merito a confronto La decisione del Tribunale di Bari (dell'11 luglio 2025)  si occupa nello specifico di determinare il risarcimento del danno di cui al novellato articolo 2047 comma 2 c.c. e conformemente all'orientamento precedentemente espresso dallo stesso Tribunale afferma che la specificazione dei criteri di valutazione del danno possa retroagire e trovare applicazione anche ai fatti illeciti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, dato che, in mancanza di disposizioni transitorie, la natura procedimentale della modifica invoca il rispetto del principio tempus regit actum per la regolamentazione delle sopravvenienze normative , e dunque considerato che l'introduzione di nuovi e più stringenti parametri per la valutazione dei danni non modifica “i fatti genetici” dell'illecito censurato, ma impatta in ottica funzionale sull'esecuzione del rapporto obbligatorio, dettando regole per una liquidazione dei danni non ancora operata dal giudice della controversia, e dunque ritiene che la determinazione del quantum risarcitorio nel caso di specie debba essere disciplinata dal novellato comma 2 dell' articolo 2407 c.c. La decisione del Tribunale di Palermo  (del 4 luglio 2025) , sempre con riferimento al tema dell'ammissibilità o meno di una applicazione retroattiva dell' articolo 2407 c.c. (come modificato dalla legge 35/2025 ) a condotte dei componenti del collegio sindacale anteriori all'introduzione delle novità normative, si interroga anche sulla possibilità di assimilare l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del collegio sindacale , all'azione risarcitoria dei soci e dei terzi, con soluzione, come vedremo, negativa. Cosa prevede la nuova norma L' articolo 2407 c.c. prevede specificamente che: «I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395. L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno». La legge n. 35/2025 ha introdotto delle novità e ha modificato l' articolo 2407 c.c. in più parti, con specifico riferimento alla responsabilità civile dei Sindaci . Al secondo comma è stato previsto un tetto massimo alla responsabilità economica dei sindaci per violazioni colpose , secondo un principio di proporzionalità parametrato al compenso percepito dagli stessi. In base al compenso annuo - relativamente al quale vengono individuati tre distinti scaglioni, fino a 10.000 euro, tra 10.000 e 50.000 e oltre 50.000 - è previsto un “ cap ”, ovvero un tetto massimo costituito da un multiplo del compenso annuo percepito - rispettivamente pari ad un massimo di 15, 12 e 10 volte il compenso. Nell'ipotesi in cui la condotta sia caratterizzata da dolo , non sarà applicabile nessun limite. Tale riforma interviene nel senso di non colpire i sindaci con richieste risarcitorie sproporzionate rispetto al compenso percepito, con l'ulteriore effetto di rimodulazione inferiore, da parte delle compagnie assicurative, dei costi delle polizze di tali professionisti. Al quarto comma è stato posto un limite temporale di cinque anni per l'esercizio dell'azione di responsabilità , decorrenti dalla data di deposito della relazione di cui all' articolo 2429 c.c. relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno, a beneficio della certezza delle situazioni giuridiche soggettive in capo ai sindaci, mentre prima il termine di prescrizione per l'esercizio della relativa azione iniziava a decorrere dalla percezione del danno. In relazione al dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale , ci sono in dottrina dubbi su se debba essere considerata la data del deposito della relazione presso il Registro delle imprese o presso la sede della società. Successivamente all'introduzione della nuova formulazione dell'articolo in commento, la giurisprudenza ha cercato di fornire la propria interpretazione sulla norma e sulla disciplina transitoria. Nei due casi di cui ci si occupa in commento , le interpretazioni sono state contrarie: il Tribunale di Bari , ha infatti ritenuto che il nuovo testo della norma, e nel caso di specie, nella parte in cui detti un limite massimo al risarcimento del danno, trovi applicazione anche ai fatti anteriori all'entrata in vigore della legge. Ciò perché si tratta di una disposizione di natura procedurale, che stabilisce un criterio per la quantificazione del danno (un tetto massimo), senza incidere sul diritto stesso al risarcimento, che rimane valido per soggetti responsabili in solido con gli amministratori. Il Tribunale di Palermo ha invece interpretato la norma in senso alquanto restrittivo, escludendone l'applicazione retroattiva. Considerazioni finali Le due decisioni interpretano il silenzio della norma , che non prevede disposizioni circa l'applicabilità o l'esclusione delle nuove regole a fatti anteriori alla riforma, in maniera diametralmente opposta. Mentre il Tribunale di Bari ritiene applicabile la nuova normativa anche in via retroattiva , pronunciandosi però solo sulla parte di disposizione contenuta al comma 2 dell'articolo 2407, laddove essa riformula i limiti di risarcibilità in caso di provata responsabilità dei sindaci, il Tribunale di Palermo con riguardo al  termine di prescrizione nuovo previsto per l'azione di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, si è espresso in maniera più ampia escludendo in toto l'applicazione in via retroattiva della novella legislativa facendo espresso richiamo all'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale. In particolare , il Tribunale di Palermo specifica, nell'ordinanza in commento, che non è richiamabile al caso in oggetto la novella normativa introdotta dalla legge n. 35/2025 , che ha modificato l' articolo 2407 c.c. , prevedendo che il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci inizi a decorrere dal deposito della relazione dei sindaci ex articolo 2429 c.c. , allegata al bilancio dell'esercizio in cui si è verificato il danno, atteso che nella specie, le condotte contestate risalgono tutte a data anteriore all'entrata in vigore di tale modifica normativa, condividendo, invero, l'orientamento finora espresso dalla giurisprudenza secondo cui «tale novella si applica alle condotte successive alla sua entrata in vigore e, quindi, a partire dai bilanci dell'esercizio 2024, trattandosi di disposizione che disciplina un istituto di diritto sostanziale e per la quale non è stata prevista dal legislatore alcuna disposizione che ne preveda l'applicabilità̀ ai giudizi pendenti, cioè alle condotte anteriori all'entrata in vigore della riforma, sicché la retroattività̀ va esclusa in ragione della previsione di cui all'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale». Inoltre, l'ordinanza del Tribunale di Palermo aggiunge anche un passaggio ulteriore , in riferimento all'azione risarcitoria dei soci  e terzi, prescrivendo che in ogni caso la nuova disciplina relativa al termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti dei sindaci di cui al quarto comma dell' articolo 2407 c.c. , introdotto dalla legge n. 35/2025 , riguarda la sola azione sociale di responsabilità, e non anche l'azione risarcitoria per i danni subiti dai soci e dai  terzi, per i quali la decorrenza della prescrizione va fatta pur sempre risalire al momento della possibilità per i terzi di percepire il danno.