Negato ogni pur minimo ristoro economico per il proprietario della vettura danneggiata dall’impatto con l'animale. Per i Giudici, l’episodio è da catalogare come frutto di un caso fortuito.
In autostrada blitz imprevisto di un cane randagio, che viene purtroppo centrato in pieno da una vettura. Per il proprietario del mezzo c’è non solo il danno – alla macchina – ma anche la beffa del mancato risarcimento. A salvare l’Anas S.p.A. è la constatazione della presenza, nella zona in cui si è verificato l’episodio, di una adeguata recinzione a bloccare l’eventuale ingresso di animali. Scenario del fatto è un tratto dell’autostrada Palermo-Trapani. Lì, difatti, un automobilista – risultato poi essere il padre del proprietario della vettura – non riesce ad evitare l’ impatto con un cane randagio , apparso all’improvviso nel bel mezzo della carreggiata. Corposi i danni alla vettura , tanto che il proprietario del mezzo cita in giudizio l’Anas, ritenendolo responsabile per la disavventura vissuta dal padre e chiedendo perciò un risarcimento quantificato in oltre 2mila e 500 euro. In primo grado la richiesta viene accolta, ma solo in parte. Il ristoro economico in favore del proprietario della vettura viene fissato in 800 euro. Ciò a causa del concorso di colpa attribuito al conducente dell’automobile. Di parere opposto, invece, i giudici di secondo grado, i quali escludono ogni possibile responsabilità dell’Anas , salvata dal caso fortuito, ossia la non prevedibilità della presenza del cane sulla carreggiata, anche alla luce della circostanza che la presenza del cane in autostrada non era stata segnalata all'ente gestore prima dell'impatto. Questo dettaglio è prova, secondo i giudici d’appello, del caso fortuito avente efficacia liberatoria dell'ente gestore dell'autostrada. Inutile il ricorso proposto in Cassazione dal proprietario della vettura danneggiata a seguito dell’impatto col cane randagio. Anche per i giudici di terzo grado, difatti, bisogna catalogare l’episodio come frutto di un caso fortuito, con conseguente esclusione di responsabilità dell’Anas. Su questo fronte, però, i magistrati ampliano l’orizzonte, rispetto a quanto fatto in appello, e annotano che « la parte di autostrada in cui è avvenuto il sinistro non presentava varchi nella recinzione o comunque circostanze tali , quali l'assenza di idonea recinzione, che avrebbero consentito l'ingresso ad animali , fossero questi cani o di altro genere. In tal modo l’attraversamento della sede stradale da parte di un cane randagio ha assunto rilevanza di caso fortuito non adeguatamente prevenibile da parte dell'ente gestore esercitando i poteri inerenti la relazione di custodia» rispetto all’autostrada. A sostegno di questa visione, poi, una notazione importante: «l’‘Anas’ ha dato prova di avere verificato quotidianamente la presenza, o, meglio, l'assenza di ostacoli sulla sede stradale, e comunque l'integrità delle opere di recinzione e manutenzione in quel tratto» luogo dell’incidente, cosicché la presenza del cane randagio (in quanto è rimasto acclarato che l’animale non aveva alcun microchip) sulla sede stradale assurge, in quanto evento imprevedibile e non adeguatamente controllabile in un breve lasso di tempo, a circostanza effettivamente idonea a integrare il caso fortuito avente efficacia liberatoria del custode» di quel tratto autostradale.
Presidente Rubino - Relatore Valle Fatti di causa R.G.V. quale proprietario dell'autovettura incidentata, dedusse che il padre A., alla guida della detta auto, impattò contro un cane sull'autostrada Palermo - Trapani, in località (OMISSIS), con conseguenti danni al mezzo, quantificabili in oltre duemila cinquecento euro e convenne, quindi, in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Trapani, l'ente gestore, (OMISSIS) S.p.a, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni. L'(OMISSIS) S.p.a. si costituì in giudizio e resistette alla domanda. Il Giudice di pace di Trapani accolse parzialmente la pretesa e, ritenendo un concorso di colpa del conducente dell'auto, condannò l'(OMISSIS) S.p.a. al pagamento, in favore del R.G.V., della somma di euro ottocento, compensando le spese. Il R.G.V. interpose appello e il Tribunale di Trapani, nel contraddittorio con l'(OMISSIS) S.p.a., che propose impugnazione incidentale, ha, con la sentenza n. 945 del 9/11/2022, accolto l'impugnazione dell'ente gestore dell'autostrada e ha rigettato la domanda proposta in primo grado dal R.G.V., gravandolo delle spese di lite. Avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso per cassazione R.G.V.. Resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.a. Il ricorso è stato chiamato all'adunanza camerale dl 19/09/2025, per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria. All'adunanza camerale del 19/09/2019 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni. Ragioni della decisione L'unico motivo di ricorso è per violazione dell' articolo 2051 c.c. in relazione all' articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. per avere il Tribunale basato la decisione di accoglimento dell'appello incidentale di (OMISSIS) S.p.a. sulla sola circostanza che la presenza del cane in autostrada non era stata segnalata all'ente gestore prima dell'impatto e tanto, secondo il giudice dell'appello, costituirebbe prova del fortuito avente efficacia liberatoria dell'ente gestore dell'autostrada. Il motivo fa particolarmente leva su un precedente di questa Corte ( Cass. n. 9610 del 24/03/2022 ) relativo a un sinistro verificatosi sulla stessa autostrada, in un diverso tratto ma pur sempre tra le città di Palermo e Trapani e ne richiama la decisione di cassazione con rinvio, affermando che la fattispecie ivi oggetto di scrutinio è del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente ricorso. Il Collegio, compulsato il detto precedente di questa Corte, ritiene che nella specie la sentenza sia conforme a diritto, dovendosi integrare la motivazione ai sensi dell' articolo 384, comma quarto, c.p.c. nel senso che il Tribunale ha ritenuto prova adeguata del fortuito, di cui all' articolo 2051 c.c. , la circostanza dell'essere rimasto acquisito che la parte di autostrada in cui è avvenuto il sinistro non presentava varchi nella recinzione o comunque circostanze tali, quali l'assenza di idonea recinzione, che avrebbero consentito l'ingresso a animali, fossero questi cani o di altro genere. In tal modo l'attraversamento della sede stradale da parte di un cane randagio ha assunto rilevanza di caso fortuito non adeguatamente prevenibile da parte dell'ente gestore esercitando i poteri inerenti la relazione di custodia. Induce a questa conclusione l'avere il giudice dell'impugnazione di merito affermato che l'(OMISSIS) aveva dato prova di avere verificato quotidianamente la presenza, o, meglio, l'assenza di ostacoli sulla sede stradale e comunque l'integrità delle opere di recinzione e manutenzione in quel tratto (sul punto si veda Cass. n. 6826 del 11/03/2021 ), cosicché la presenza del cane randagio (in quanto è rimasto acclarato che l'animale non aveva alcun microchip) sulla sede stradale assurge, in quanto evento imprevedibile e non adeguatamente controllabile in un breve lasso di tempo, a circostanza effettivamente idonea a integrare il caso fortuito avente efficacia liberatoria del custode, ai sensi dell' articolo 2051 c.c. In relazione a quanto sopra affermato in ordine al precedente di questa Corte, prospettato quale avente efficacia vincolante dalla difesa del ricorrente, e al fine di consentire la comprensione della ragione della mancata adesione al precedente, pur nella consapevolezza di questa Corte del non esservi un obbligo di conformazione, secondo la legge e la stessa giurisprudenza di legittimità (sul punto si rinvia a Sez. U n. 11747 del 3/05/2019 e a Cass . n. 13000 del 31/05/2006) poiché non può ritenersi che il giudice sia obbligato, salvo il caso del giudizio di rinvio, a decidere conformemente all'interpretazione già effettuata precedentemente dallo stesso o da altro giudice in relazione ad un'altra controversia, giova evidenziare l'evidente diversità di giudizio fattuale. Invero l'accertamento dei fatti sotteso alla pronuncia richiamata dalla difesa del ricorrente era stato effettuato a mezzo di istruttoria testimoniale – dalla quale, nonostante l'asserita irritualità dell'assunzione, fatta valere dalla difesa del conducente dell'autovettura incidentata, era emerso che il cane si era verosimilmente introdotto in autostrada nei pressi di uno svincolo ove la recinzione era divelta o comunque presentava dei varchi – che, nella controversia in esame, non risulta essere stata espletata, per ragioni che in questa sede sono rimaste ignote, cosicché il detto precedente si connota per una diversità intrinseca di fattispecie concreta e non può essere idoneamente addotto a sostegno della tesi di parte ricorrente. In conclusione, l'accertamento in fatto, in relazione alla fattispecie concreata era, pertanto, radicalmente diverso e il discorso motivazionale sull'efficacia del detto precedente deve, pertanto, essere concluso nel senso della non vincolatività. Il ricorso è, pertanto, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto conto dell'attività processuale svolta e del valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dea ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.