Videosorveglianza nelle imprese private: senza cartelli scattano le sanzioni

Meglio evitare di posizionare dispositivi di video ripresa anonimi in prossimità degli esercizi commerciali. Basta infatti il sopralluogo di un qualsiasi organo di polizia per attivare le sanzioni previste dal Regolamento europeo sulla privacy.

Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 433 del 17 luglio 2025. La Polizia Locale di Napoli ha accertato che un'autorimessa aveva installato telecamere rivolte sia all'interno che all'esterno della struttura, orientando il cono di ripresa anche sulla pubblica via senza alcun cartello informativo. A seguito della segnalazione, l'Autorità ha avviato un'istruttoria che si è conclusa con l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del titolare dell'esercizio. La normativa in materia di videosorveglianza è molto chiara, specifica il Collegio. Ogni sistema di videosorveglianza integra un trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 4, par. 1, n. 2, del GDPR, e come tale deve rispettare i principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all'articolo 5. In particolare, il principio di trasparenza impone al titolare l'obbligo di informare gli interessati - prima dell'accesso alle aree videosorvegliate - attraverso cartelli chiaramente visibili e comprensibili, conformi all'articolo 13 del Regolamento. Il Garante ricorda che tali informative devono essere collocate in prossimità della zona ripresa, ad altezza d'uomo, e devono consentire all'interessato di riconoscere facilmente la presenza delle telecamere e la relativa estensione dell'area controllata, così da poter eventualmente evitare la ripresa o adeguare il proprio comportamento. Il formato e il contenuto dei cartelli devono rendere immediatamente percepibile la presenza del sistema, rimandando poi, con un'informativa di “secondo livello”, ai dettagli ulteriori del trattamento. Tali principi, già delineati nel provvedimento generale dell'8 aprile 2010 e successivamente ripresi dalle Linee guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) , impongono di predisporre un'informativa “a due livelli” e di adottare misure idonee a limitare l'angolo di ripresa alle sole aree effettivamente da proteggere. In altre parole le telecamere devono essere orientate in modo da evitare la captazione di spazi pubblici o di luoghi non pertinenti, come strade, edifici adiacenti, ingressi di esercizi commerciali o aree comuni. Solo in casi eccezionali - quando la protezione della proprietà non può essere garantita diversamente - è ammessa una minima estensione della sorveglianza alle immediate vicinanze, purché siano adottati opportuni accorgimenti tecnici per oscurare le zone non rilevanti. Nel caso esaminato, l'Autorità ha accertato che l'impianto era sprovvisto di qualsiasi segnale informativo e che le telecamere riprendevano ampi tratti di strada pubblica, ben oltre il perimetro dell'autorimessa. Tale condotta ha determinato una violazione evidente dei principi di liceità e proporzionalità , poiché il trattamento non era fondato su alcuna base giuridica e risultava privo dei requisiti minimi di trasparenza. La mancata apposizione dei cartelli informativi, unita all'inquadramento di aree pubbliche, ha comportato - osserva il Garante - un trattamento illecito dei dati ai sensi degli articolo 5, par. 1, lett. a) e 6, nonché dell'articolo 13 del Regolamento. L'Autorità ha quindi dichiarato l'illiceità del trattamento, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria e disponendo la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito istituzionale.

Provvedimento del 17 luglio 2025, n. 433