Non è viziata la delibera assembleare approvativa del rendiconto per la mancata trasmissione, unitamente all’avviso di convocazione, della documentazione contabile prevista dall’articolo 1130- bis c.c. qualora sia messa a disposizione dei condòmini su richiesta prima della celebrazione dell’assemblea.
Ne consegue che, in assenza di specifica richiesta di accesso o visione da parte del condomino, l'eventuale mancata allegazione non incide sulla legittimità della delibera, né costituisce violazione del diritto all'informazione. È quanto precisa la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione III civile, n. 974, pubblicata il 16 settembre 2025. Il diritto all'informazione è sostanziale, non formale Una delle questioni più ricorrenti nelle aule di giustizia in materia di condominio riguarda l' impugnazione delle delibere assembleari approvative dei rendiconti . In particolare, ci si interroga se l'amministratore sia tenuto a trasmettere, in uno all'avviso di convocazione, l'intero fascicolo di rendicontazione previsto dall'articolo 1130- bis c.c. Tale disposizione, introdotta con la riforma del condominio ( l. n. 220/2012 ), impone che il rendiconto della gestione condominiale si componga del registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa. Tuttavia, la legge non prevede alcun obbligo di allegare tali documenti all'avviso di convocazione. L'articolo 1130- bis c.c. e l' articolo 66 disp. att. c.c. non stabiliscono un dovere formale in tal senso. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel ribadire che non è necessario che tali carteggi vengano allegati alla convocazione, purché siano resi disponibili per la consultazione in tempi utili. Nessun obbligo di invio Il Tribunale di Busto Arsizio ha chiarito che l'amministratore non è tenuto a trasmettere tutta la documentazione contabile , dovendo soltanto garantire che sia accessibile ai condòmini che ne facciano richiesta. È dunque il condomino , interessato a valutare i documenti prima dell'assemblea, che deve attivarsi per richiederli , ed è sufficiente che l'amministratore risponda in modo tempestivo ed esaustivo. Se ciò avviene, il diritto alla informazione si considera rispettato. In altri termini, il diritto c'è, ma va esercitato e il dovere dell'amministratore consiste nel rendere disponibili i documenti, non recapitarli al domicilio dei condòmini. L'aspetto pratico della pronuncia La pronuncia offre chiarezza operativa su una sfaccettatura che, ancora oggi, genera molta incertezza tra amministratori e condòmini: l'assemblea può validamente deliberare se l'avviso di convocazione contiene solo l'ordine del giorno e i condòmini hanno avuto modo di visionare i documenti rilevanti prima della approvazione del bilancio? Non vi è automatismo tra mancata trasmissione e invalidità della delibera, soprattutto se i condòmini interessati non hanno nemmeno chiesto i documenti o li hanno comunque ricevuti successivamente. Il condomino non può restare inerte e poi dolersi in giudizio della mancanza di documentazione, a meno che provi di non aver avuto accesso ad essa nemmeno dopo una richiesta. Lo stato della giurisprudenza La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio aderisce alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale « non è necessario allegare i bilanci all'avviso di convocazione , bastando che i condomini siano informati in modo chiaro dell'oggetto della delibera e possano richiedere i documenti» ( Cass. civ., Sez. II, 22 settembre 2017, n. 21966 ) e «in mancanza di una espressa previsione normativa, non sussiste un obbligo per l'amministratore di allegare all'avviso di convocazione la documentazione inerente al bilancio, essendo sufficiente che i condomini abbiano potuto prenderne visione prima dell'assemblea» ( Cass. civ., Sez. II, 16 settembre 2011, n. 19210 ). Il diritto alla informazione del condomino va garantito, ma non implica obblighi formali di allegazione alla convocazione . In definitiva, il decidente ha rigettato l'impugnazione della delibera per mancata trasmissione della documentazione contabile con la convocazione in quanto i documenti erano stati messi a disposizione su richiesta e gli attori avevano avuto la possibilità di esaminarli. Quale tutela residua al condomino? Resta ferma, ovviamente, la possibilità per ogni condomino di chiedere per tempo tutta la documentazione relativa alla gestione (contabile e tecnica), accedere ai registri e ottenere copia dei documenti a sue spese, impugnare la delibera solo se dimostra di non essere stato messo in condizione di partecipare consapevolmente all'assemblea, per effetto di un mancato accesso o rifiuto immotivato da parte dell'amministratore. Ma l'impugnazione non può fondarsi unicamente sulla omessa allegazione alla convocazione. Responsabilità condivisa tra amministratore e condomino La pronuncia è coerente con lo spirito della riforma del condominio: il diritto alla informazione deve essere garantito concretamente, ma senza inutili formalismi. L'amministratore ha l'onere di rendere disponibile tutta la documentazione contabile in modo accessibile e tempestivo e il condomino, dal canto suo, non può sottrarsi al dovere di attivarsi se vuole esercitare il proprio diritto in modo pieno e consapevole.
Giudice Barile Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1, Parte_2, Parte_3, Parte_4 e Parte_5 hanno convenuto in giudizio il Controparte_1 (nel prosieguo, per brevità, il CP_1) esponendo che: sono proprietari di alcune unità immobiliari site nel convenuto; in qualità di condomini hanno impugnato la delibera adottata dall'assemblea ordinaria del condominio riunitasi in seconda convocazione il 25 giugno 2024 concernente l'approvazione del “Bilancio consuntivo, riparto e saldi gestione ordinaria 2023-2024. Valutazioni e determinazioni assemblea”; detta delibera sarebbe affetta da plurimi vizi di legittimità. Più nel dettaglio: la delibera sarebbe invalida in via derivata, per l'effetto della invalidità della precedente delibera del 12 giugno 2023 concernente l'approvazione del bilancio consuntivo e dei riparti di gestione 2022/2023 che, secondo gli attori, è stata assunta in violazione del dovere di informazione e sulla base di documentazione contabile incompleta; la delibera è altresì invalida per mancata trasmissione dei documenti che compongono il rendiconto condominiale di cui all' articolo 1130 bis c.c. in quanto l'amministratore di condominio, in allegato alla convocazione per l'assemblea condominiale, aveva trasmesso a tutti i condomini la sola nota esplicativa sintetica, mentre il registro di contabilità e il riepilogo finanziario della gestione erano stati inviati solo agli attori in seguito ad una specifica richiesta; la delibera risulta altresì viziata per omessa informativa in merito alle opere straordinarie di sistemazione delle facciate, essendo state incluse nel bilancio ordinario delle voci di costo riferibili a tali interventi senza che venisse fornita documentazione a riguardo; infatti, a fronte di una richiesta degli attori di consegna in anticipo della predetta documentazione, l'amministratore aveva risposto che non era disponibile e che sarebbe stata trasmessa successivamente in vista di una futura assemblea convocata per l'approvazione del bilancio straordinario; nel bilancio dettagliato di conto sono stati rilevati degli errori nell'imputazione di alcune voci di spesa che, sebbene già segnalati all'amministratore, non venivano recepiti nel rendiconto approvato, nonché altri errori nella contabilizzazione dei consumi di acqua calda e fredda riferiti alla signora Parte_3 e ulteriori inesattezze nella ripartizione dei costi per unità anagrafica, come meglio indicati in atto di citazione. Hanno concluso, pertanto, chiedendo di accertare l'invalidità della delibera del CP_1 tenutasi il 25 giugno 2024 in relazione al punto 1 all'ordine del giorno avente ad oggetto il Bilancio consuntivo, riparto e saldi di gestione ordinaria 2023/2024. Si è costituito il Controparte_1 eccependo in via preliminare la carenza di interesse ad agire di parte attrice, non avendo la stessa dedotto di aver subito un pregiudizio concreto a causa dell'assunzione della delibera impugnata. Nel merito, ha contestato in fatto ed in diritto la domanda attorea concludendo per il rigetto della stessa. La causa è stata istruita documentalmente ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo. La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata. Venendo all'esame dei singoli motivi di impugnazione dedotti dagli attori, va osservato quanto segue. Parte attrice ha ritenuto, in primo luogo, che la delibera impugnata con il presente giudizio, relativa all'approvazione del bilancio consuntivo 2023-2024, sarebbe viziata in via derivata e cioè in quanto fondata sulle risultanze del bilancio 2022-2023, che sono state oggetto di una precedente delibera impugnata e annullata in un separato giudizio che si è concluso nelle more del presente procedimento. Ebbene, tale motivo non può essere accolto. Gli attori deducono che le due delibere siano collegate e che l'annullamento della precedente delibera abbia inciso sull'approvazione del rendiconto consuntivo 2023/2024 che si fondava sulla correttezza delle poste del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Ebbene, a prescindere dalla circostanza che gli attori non hanno specificato in che modo i vizi della prima delibera abbiano inficiato concretamente la validità della seconda, essendo le due delibere autonome e distinte, va osservato che la prima delibera non è stata annullata in quanto le poste di bilancio non fossero corrette ma in quanto il Tribunale ha ritenuto essere stato violato l'articolo 1130 bis c.p.c. e quindi l'annullamento della precedente delibera non ha alcun effetto sulla delibera impugnata in questa sede. Ciò precisato, e venendo ad esaminare il secondo motivo di impugnazione relativo all'illegittimità della delibera per mancata trasmissione dei documenti che compongono il rendiconto condominiale di cui all' articolo 1130 bis c.c. , va osservato quanto segue. Parte attrice ha lamentato che l'amministratore aveva trasmesso ai condomini, in allegato alla convocazione per l'assemblea condominiale prevista per il 25.06.2024, la sola nota esplicativa, mentre il registro di contabilità e il riepilogo finanziario erano stati poi trasmessi solo in seguito alla richiesta esplicita degli attori. Sul punto si osserva che in materia di condominio, non è configurabile propriamente un obbligo, per l'amministratore condominiale qualora convochi l'assemblea anche per l'approvazione di delibere attinenti a bilanci preventivi e/o consuntivi, di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti inerenti a detti bilanci da esaminarsi compiutamente in sede di celebrazione dell'assemblea; infatti, ad ogni condomino è consentito di esprimere il suo parere in seno all'assemblea stessa (non potendosi, poi, dolere della sua assenza volontaria, come verificatosi nel caso di specie), fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere allo stesso amministratore, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione (cfr. Cass. n. 19210/2011 e Cass. n. 19799/2014 ), circostanza avvenuta nel caso di specie, avendo gli odierni attori richiesto tale documentazione al Condominio. Da ciò consegue che, ove la menzionata facoltà non sia esercitata, il singolo condomino non può far derivare l'illegittimità della successiva delibera di approvazione in materia contabile per la sola mancata allegazione all'avviso di convocazione del rendiconto o del bilancio poi approvato […] Del resto, anche la giurisprudenza più recente della Cassazione (v. Cass. n. 21966/2017 e Cass. n. 15587/2018 , ord.) ha condivisibilmente statuito che l'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire loro di partecipare consapevolmente alla relativa deliberazione (già, in questi termini, cfr. Cass. n. 63/2006 ). Ne discende che, in considerazione della ratio dell'avviso di convocazione, al fine di soddisfare adeguatamente il diritto d'informazione dei condomini circa l'oggetto della delibera non è necessario - non emergendo un tale specifico obbligo nemmeno dall'esplicito testo dell' articolo 66 disp. att. c.c. , comma 3, allegare all'avviso anche i singoli importi dei preventivi o dei consuntivi dei bilanci, posto che per assolvere agli oneri di specificità e chiarezza dell'ordine del giorno e soddisfare il diritto d'informazione dei condomini è sufficiente l'indicazione della materia su cui deve vertere la discussione e la votazione, mentre - come già posto in risalto - è onere del condomino interessato, ove intenda avere a disposizione i dati specifici e la documentazione relativa alla materia su cui decidere, attivarsi per visionaria presso l'amministratore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copia a proprie spese (v. già la meno recente Cass. n. 1544/2004 ). La mancata allegazione, dunque, del registro di contabilità e del riepilogo finanziario alla convocazione assembleare (unitamente alla circostanza che, a seguito di specifica richiesta degli attori, tali documenti sono stati agli stessi consegnati e quindi gli attori sono stati messi in condizione di esaminare la documentazione oggetto di votazione in assemblea) non può costituire un motivo né di nullità della delibera né di annullabilità della stessa. Ciò posto, e passando ad analizzare il motivo di invalidità relativo l'erronea indicazione di alcune voci di spesa nel “Bilancio dettagliato per conto”, va osservato quanto segue. Ebbene, sul punto, vengono dedotte una serie di erronee indicazioni di voci di spesa deducendo una mancata chiarezza nell'imputazione delle spese (se a carico della Palazzina A o della Palazzina B) in violazione di quanto previsto dal regolamento di Condominio ma i condomini non hanno allegato e dimostrato che da tali indicazioni derivi un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della loro posizione patrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/03/2017, n. 6128 ) non essendo in alcun modo rappresentato una tale incidenza negativa dell'errore contabile nella sfera giuridicapatrimoniale degli attori. Passando ad esaminare l'ulteriore motivo di invalidità dedotto dalla parte attrice relativo all'erronea contabilizzazione dei consumi di acqua calda e acqua fredda riferibili ad una delle attrici Parte_3, va osservato che lo stesso non merita accoglimento. Infatti, la predetta doglianza è priva di supporto probatorio e non vi è alcun elemento tale da far ritenere che vi sia stata una erronea contabilizzazione dei consumi di acqua in quanto gli attori non hanno dimostrato l'esistenza di errori nella rilevazione o attribuzione di consumi, limitandosi ad allegare che “normalmente” il consumo di acqua calda è maggiore rispetto a quello di acqua fredda. Ebbene, in assenza di debita prova, la circostanza di per sé allegata appare insufficiente a dimostrare un'irregolarità nella redazione del bilancio. Quanto, infine, alla dedotta invalidità della delibera per erronea contabilizzazione di alcuni costi nel “Consuntivo ripartizioni per unità / anagrafica” va osservato quanto segue. Sul punto si ribadisce quanto sopra indicato con riferimento agli altri dedotti errori di contabilizzazione essendo la contestazione relativa all'errata ripartizione delle spese di gestione tra la palazzina A e la palazzina B carente di indicazioni circa l'apprezzabile pregiudizio personale e dell' incidenza negativa dell'errore contabile nella sfera giuridicapatrimoniale degli attori. L'unico rilievo che viene in considerazione con riferimento a uno degli attori è quello relativo all'addebito alla Parte_3 delle spese Scala/ascensore B ai box posti nella palazzina B. Ebbene, come dedotto dal Condominio, l'amministratore ha attribuito tale spesa in virtù delle tabelle millesimali, a nulla rilevando l'assunto attoreo secondo cui per accedere ai box il proprietario dello stesso non utilizza le parti comuni, in quanto le stesse vengono attribuite indipendentemente dal collegamento dello stesso con l'appartamento e in osservanza a quanto previsto dalle tavelle millesimali. Non essendo neanche dedotto che le spese relative ai box siano state calcolate in difformità ai criteri di legge o alle tabelle millesimali (e non essendo provato in giudizio che i condomini .. e .. si trovino nella stessa situazione della Parte_3 come dedotto da parte attrice nella prima memoria integrativa ma non adeguatamente provato non essendo tale circostanza evincibile dal doc. 13) neanche tale doglianza può trovare accoglimento. Alla luce di tali considerazioni, la domanda attorea è infondata e ne consegue il relativo rigetto. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 , seguono la soccombenza tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai valori medi della fase di studio ed introduttiva e quelli minimi per la fase istruttoria (consistita nel solo deposito delle memorie istruttorie) e decisionale (consistita nella discussione orale) dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa. P.Q.M. Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. Carlo Barile in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1, Parte_2, Parte_3, Parte_4 e Parte_5 nei confronti di Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. rigetta la domanda formulata da parte attrice; 2. condanna Parte_1, Parte_2, Parte_3, Parte_4 e Parte_5 al pagamento delle spese processuali in favore del Controparte_1, che si liquidano complessivamente in € 5261,00 oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge. Così deciso in Busto Arsizio, il 16/09/2025