Il sequestro preventivo riguardante la confisca per equivalente, specialmente in casi di reati di usura, secondo quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza in commento, non richiede che i beni siano direttamente connessi al reato contestato.
Per dirimere la controversia in esame, la S.C. riprende i principi dettati dalle Sezioni Unite “Massini” che confermano come sia legittimo procedere con la confisca di somme di denaro equivalenti al profitto del reato di usura e il conseguente sequestro preliminare. Inoltre, sebbene la confisca di somme di danaro possa avere natura diretta, è importante dimostrare una relazione causale tra i beni e il reato . In mancanza di tale connessione, la confisca deve essere considerata per equivalente, e non è possibile qualificarla in base alla natura del bene se non derivante direttamente dal reato. È, quindi, essenziale comprendere che la confisca per equivalente del profitto illecito serve sia a recuperare quanto guadagnato illegalmente che a punire il trasgressore . Ed è fondamentale che il valore dei beni sottratti in sede di confisca ecceda l'importo del vantaggio economico ottenuto dall'attività illecita per assumere un ruolo punitivo significativo.
Presidente Pellegrino – Relatore Pardo Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione ed in funzione di giudice delle impugnazioni cautelari reali, con ordinanza del 20 marzo 2025 respingeva l'appello avanzato nell'interesse di F.M. avverso il provvedimento della Corte di Appello di Catanzaro del 27/02/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di dissequestro della somma di euro 15.000 disposta nel corso del procedimento per usura a carico del predetto. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del F.M., avv.to Fonte, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. , violazione di legge quanto al sequestro della somma di denaro per non avere il tribunale del riesame tenuto conto dei principi dettati dalla pronuncia delle Sezioni Unite “Massini” e, secondo i quali, la confisca diretta delle somme di denaro può essere disposta solo ove sussista prova della pertinenzialità del denaro rispetto al reato per cui si procede, che, nel caso di specie, doveva essere esclusa. Così che, essendo la somma ablata al F.M. di natura certamente lecita e non derivante dal reato si imponeva il dissequestro della stessa. Considerato in diritto 1. Il ricorso appare essere stato proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero deve essere escluso che le affermazioni contenute nel provvedimento impugnato confliggano con i principi statuiti dalle recenti Sezioni Unite Massini (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 02); detta pronuncia ha affermato diversi principi di diritto stabilendo che: - la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell'ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto; - la confisca per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confisca diretta, ad una funzione recuperatoria e ha funzione sanzionatoria in quanto avente ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato, potendo assumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito; - in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali. Così ricostruiti i principi stabiliti dalle Sezioni Unite nel recente intervento, resta pertanto accertato che la confisca di denaro è diretta soltanto quando sussista prova della derivazione causale del denaro dal reato per cui si procede mentre, è per equivalente, quando tale rapporti di pertinenzialità non sussista; con la rilevante conseguenza che, solo ove il titolo di reato per cui si proceda consente la confisca per equivalente, sarà possibile aggredire una somma di denaro differente da quella di diretta derivazione causale dal reato produttivo di profitto, altrimenti non potendosi procedere alla apprensione del tantundem. 2. L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta proprio affermare che la decisione del Tribunale dell'appello cautelare reale è corretta stante che detto giudice, alle pagine 2-3 della motivazione, ha spiegato come nel caso in esame si sia proceduto a confisca per equivalente della somma di denaro frutto del profitto illecito conseguito a seguito della consumazione del delitto di usura e non anche a confisca diretta senza, pertanto, che sia decisiva la natura lecita della somma sottratta al F.M.. E tale valutazione appare corretta nella misura in cui applica l'inequivocabile disposto dell' articolo 644 ultimo comma cod. proc. pen. che prevede proprio una specifica ipotesi di confisca per equivalente disponendo appunto che:” Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale , per uno dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilita' di cui il reo ha la disponibilita' anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni”. E' pertanto l'espressa previsione della confisca di somme di denaro per un valore corrispondente al valore degli interessi o degli altri vantaggi usurari che consente, nel caso di condanna per tale grave fattispecie delittuosa, di apprendere non soltanto il diretto profitto illecito di derivazione causale dal reato ma, anche, il valore corrispondente in denaro beni od altre utilità, rendendo così irrilevante la natura eventualmente lecita dei beni che vengono appresi. Sul tema, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha chiarito come il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in materia di usura, non richiede l'esistenza di un nesso di pertinenzialità del bene rispetto al reato contestato (Sez. 1, n. 28999 del 01/04/2010, Giordano, Rv. 248474 - 01) e tale principio deve certamente essere ribadito anche dopo il recente intervento delle Sezioni Unite “Massini”, per cui, in caso di condanna per usura è legittima la confisca per equivalente ex articolo 644, ultimo comma, cod. pen. di somme di denaro per un valore corrispondente al profitto del delitto consumato ed in fase preliminare il corrispondente sequestro. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell' articolo 616 cod. proc. pen. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.