Le Sezioni Unite sulla competenza funzionale del GIP distrettuale nelle indagini preliminari

La competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex articolo 328, commi 1- bis , 1- quater , c.p.p. sussiste anche nel caso in cui il tribunale del riesame esclude un reato ovvero una circostanza aggravante ex articolo 51, commi 3- bis , 3- quater , 3- quinquies , c.p.p.

Le pronunce ( n. 32583/2025 e n. 32584/2025 ) in commento hanno precisato che l'esclusione, nell'ambito di una procedura cautelare, della gravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti ricompresi nel catalogo di cui all' articolo 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, c.p.p. non determina l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex articolo 328, commi 1-bis, 1–quater, c.p.p.  Il Tribunale del riesame annullava l'ordinanza emessa dal GIP nei confronti dell'indagato, escludendo l'aggravante di cui all' articolo 416-bis.1 c.p. Il difensore proponeva ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamentava inosservanza ed erronea interpretazione della legge con riferimento all'articolo 416-bis.1 c.p. e agli articolo 51, comma 3-bis, 291, comma 2, 27 c.p.p. Lamentava il difensore che il Tribunale in sede di riesame non ha dichiarato l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari del capoluogo del distretto ed ha omesso anche di verificare l'urgenza dell'esigenza cautelare ritenuta quale fondamento della misura confermata, ai sensi dell' articolo 291, comma 2, c.p.p. , nonostante avesse qualificato diversamente il fatto - avendo ritenuto insussistente l'aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 c.p. – e avesse quindi escluso la riconducibilità dei fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell' articolo 51, comma 3-bis, c.p.p. La seconda sezione con ordinanza n. 11592/2025 ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione : se l'esclusione della gravità indiziaria limitatamente ai reati o alle circostanze aggravanti da cui discende la competenza del GIP distrettuale ex articolo 51, comma 3-bis e 328, comma 1-bis c.p.p. legittimi una pronuncia declinatoria della competenza . Sulla questione sussiste un contrasto tra due differenti opzioni interpretative: secondo un primo orientamento espresso l'esclusione della gravità indiziaria in relazione ad un reato o ad una circostanza aggravante da cui discende la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex articolo 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, c.p.p. non fa venir meno la competenza di tale giudice, in quanto, anche nel procedimento cautelare, la decisione sulla competenza va assunta in limine litis , sulla base della mera descrizione del fatto, prima di ogni valutazione di merito sulla fondatezza dell'accusa come pure sulla gravità degli indizi ( Cass. n. 5644/2023 ; Cass. n. 24492/2006 ; Cass. n. 25163/2019 ; Cass. n. 37248/2024 ). Pertanto, per questo filone interpretativo, nel procedimento de libertate la diversa qualificazione giuridica operata dal tribunale in sede di riesame che abbia escluso la riconducibilità dei fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell' articolo 51, comma 3-bis, c.p.p. non comporta una pronuncia di incompetenza e non incide sulla validità del provvedimento impugnato, potendo il giudice, nei limiti della sua competenza per materia del primo giudice, dare al fatto una definizione giuridica diversa. In base ad un secondo orientamento , nel procedimento de libertate, il tribunale del riesame che operi una diversa qualificazione giuridica del reato escludendo la riconducibilità dei fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell' articolo 51, comma 3-bis, c.p.p. , deve dichiarare l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, conservando il potere, nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, di annullare il provvedimento, ovvero, nel caso contrario di provvedere ai sensi dell' articolo 27 c.p.p. , laddove ravvisi l'urgenza anche di una sola delle esigenze cautelari riscontrate ( Cass. n. 32956/2022 ; Cass. n. 32957/2022 ; Cass. n. 32958/2022 ). Si osserva che le decisioni indicate hanno conclusivamente affermato che, laddove l'incompetenza del giudice che ha applicato la misura consegue alla riqualificazione che di quei fatti venga operata il giudice dell'impugnazione cautelare ha comunque il dovere di rilevarla nei limiti dei poteri cognitivi attribuitogli dalla legge processuale a seconda che si tratti del giudice del riesame o di quello di legittimità e di compiere la verifica imposta dall' articolo 291, comma 2, c.p.p. sulla sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento genetico, conservando il potere, nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, di annullare lo stesso ovvero, nel caso contrario, di provvedere ai sensi dell'articolo 27 del codice di rito, laddove ravvisi l'urgenza di anche solo una delle esigenze cautelari riscontrate. Le Sezioni Unite optano per la prima opzione interpretativa , muovendo dall'analisi della normativa che ha introdotto l'attribuzione funzionale al pubblico ministero distrettuale, e la corrispondente competenza funzionale al giudice (per le indagini preliminari) distrettuale, al fine di focalizzare la ratio ed anche la natura di tale attribuzione/competenza. Invero, l' articolo 51, comma 3-bis c.p.p. , prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, anche fuori dagli ambiti distrettuali, e stabilisce una vis attractiva di essi nei confronti dei reati connessi, che esulino dalla previsione normativa, anche se si palesino di maggiore gravità, di talché la competenza della Procura distrettuale, legittimamente radicata in relazione ad un delitto previsto dall'articolo 51, comma 3-bis, si estende a tutti i reati connessi e agli imputati giudicati nello stesso procedimento. Pertanto, la “competenza” territoriale della Direzione distrettuale antimafia, di natura eccezionale e funzionale, prevale sulle regole in materia di connessione dall' articolo 16 c.p.p. , sicché nei procedimenti riguardanti i delitti elencati all' articolo 51, comma 3-bis, c.p.p. le funzioni di pubblico ministero sono sempre esercitate dai magistrati della procura distrettuale antimafia anche se si tratti di reati per i quali la competenza per materia spetta la Corte di assise ed anche nell'ambito delle procedure incidentali, quali quelle instaurate dinanzi al tribunale della libertà. Il giudice della nomofilachia osserva che questa competenza si radica in ragione dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all' articolo 335 c.p.p. Nei procedimenti per i delitti indicati nell' articolo 51, comma 3-bis, c.p.p. , la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari del capoluogo del distretto va individuata esclusivamente sulla base della notizia di reato iscritta nell'apposito registro previsto dall' articolo 335 c.p.p. , non potendo attribuirsi rilievo - in difetto di iscrizione di uno di tali delitti - ad eventuali prospettazioni accusatorie circa il contesto di criminalità organizzata in cui sarebbero state commesse le condotte contestate. Le Sezioni Unite rilevano, quindi, che l'iscrizione della notizia di reato radica la competenza funzionale del giudice distrettuale , di modo che essa decade se viene meno proprio l'iscrizione della notizia di reato, che si determina o perché il pubblico ministero separi il reato che esprimeva la vis attractiva con iscrizione della notizia di reato presso il giudice circondariale o perché chieda ed ottenga l'archiviazione dello stesso. Da tali premesse, si conclude nel senso che nei procedimenti per uno dei delitti o delle circostanze aggravanti indicati dall' articolo 51, comma 3-bis, c.p.p. , la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari distrettuale permane anche nel caso in cui tale delitto sia stato ritenuto insussistente in sede di valutazione cautelare . Tale affermazione è anche strettamente collegata al discorso sulla prevalenza della competenza funzionale ex articolo 51, comma 3-bis, c.p.p. rispetto ai reati connessi, anche più gravi. La soluzione adottata ha valorizzato, altresì, il carattere interinale del procedimento avente ad oggetto l'applicazione, da parte del GIP, di una misura cautelare restrittiva. Infatti, la fase dell'applicazione di una misura cautelare si inserisce nella fase iniziale delle indagini preliminari, in cui il giudice spesso dispone solo di ipotesi da verificare, per cui la decisione sulla applicazione o meno di una misura cautelare è adottata allo stato degli atti ed ha quindi carattere assolutamente interinale. Argomentando da tali rilievi non può fondatamente revocarsi in dubbio che la esclusione dell'aggravante di cui al predetto d.l. n.151 del 1991, articolo 7 non vale certamente a scardinare e ad elidere la competenza funzionale del GIP siccome prevista dall' articolo 328 c.p.p. , comma 1-bis, atteso che siffatta competenza funzionale risulta correlata al tipo di notizia di reato, che assume rilevanza ai fini della qualificazione delle indagini in corso, indagini suscettibili di ulteriori sviluppi ed approfondimenti. E pertanto la disciplina dettata dal suddetto articolo 328 c.p.p. non consente di scindere, sul piano interpretativo, i criteri di attribuzione della competenza nel caso di procedimenti riguardanti i delitti indicati nell' articolo 51 c.p.p. , comma 3 bis, a seconda che il giudice per le indagini preliminari abbia ritenuto o meno la sussistenza dell'aggravante in parola, ove si osservi che il procedimento prosegue comunque in relazione alla originaria imputazione formulata dal Procuratore Distrettuale Antimafia e che tale indagine è ovviamente suscettibile di ulteriori sviluppi che, in ipotesi, ben potrebbero corroborare l'assunto e l'impostazione della pubblica accusa. In conclusione, la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente non viene meno nel caso in cui non è ravvisata la sussistenza , con l'applicazione della misura cautelare, della circostanza aggravante del metodo mafioso , dal momento che il procedimento prosegue in relazione alla originaria imputazione e la competenza funzionale è correlata al tipo di notizia di reato, rispetto alla quale le indagini preliminari sono suscettibili di ulteriori sviluppi ed approfondimenti.