La regolarità dell’autovelox è garantita solo in presenza di omologazione, non basta la semplice approvazione

L’approvazione rappresenta una fase preliminare e autonoma, necessaria per poter successivamente procedere all’omologazione.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza in esame. Nel caso di specie, un automobilista aveva impugnato davanti al Giudice di Pace di un comune della provincia di Pescara un verbale della Polizia municipale per violazione dell' articolo 142, comma 8, del Codice della Strada , in quanto aveva percorso la SS 153 alla velocità di 88,40 km/h, superando il limite di 70 km/h rilevato tramite un dispositivo “Velocar red & speed” installato in postazione fissa . L'opposizione era stata respinta e la decisione era stata confermata anche dal Tribunale di Pescara: secondo i giudici di appello, non era necessaria l'omologazione del Ministero dello Sviluppo Economico, in quanto, sulla base dell'articolo 192 del regolamento del Codice della strada , quest'ultima «è da ritenersi necessaria solo per il caso di dispositivi dei quali il medesimo regolamento stabilisce le caratteristiche fondamentali o per i quali il regolamento impone particolari prescrizioni », mentre, fuori da questo caso e, quindi, anche in riferimento all'apparecchio in questione, doveva ritenersi sufficiente l'approvazione . L'automobilista ha quindi presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza di appello. La Suprema Corte ha chiarito che, nel caso esaminato, l'autovelox non era omologato, ma era stato soltanto approvato. La questione giuridica affrontata riguarda la possibilità che la semplice approvazione preventiva possa essere considerata equivalente, dal punto di vista normativo, all'omologazione . Richiamando l'ordinanza n. 10505/2024, la Cassazione ha ribadito che, nelle violazioni per superamento del limite di velocità, non è legittimo l'accertamento effettuato con un autovelox solo approvato ma non omologato, atteso che «la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall' articolo 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 ». L'approvazione rappresenta infatti una fase preliminare e autonoma rispetto all'omologazione , la quale costituisce un passaggio ulteriore , distinto e successivo, come richiesto dall' articolo 142, comma 6, d.lgs. n. 285/1992 . Pertanto, proprio in virtù della funzione che svolgono, per gli autovelox è indispensabile l'omologazione : la sola approvazione non è sufficiente.

Presidente Mocci – Relatore Mondini Premesso che: 1. con ricorso in appello, D.M.M. impugnava la sentenza n. 134/2021 del Giudice di Pace di Pescara con la quale era stata rigettata l'opposizione di esso ricorrente avverso il verbale di accertamento della Polizia municipale del Comune di (OMISSIS) in ordine alla violazione dell' articolo 142, comma 8, c.d.s. , per aver percorso la SS 153, alla velocità di 88,40 km orari, superiore al prescritto il limite di 70 Km orari, come accertato a mezzo apparecchiatura VELOCAR RED & SPEED (matr. 317) installata in postazione fissa. Il Tribunale di Pescara rigettava l'appello con sentenza n. 1547/2021, confermando la legittimità della pronuncia di primo grado con la quale era stato affermato -per quanto ancora interessache l'accertamento dell'indicata infrazione era avvenuto con la citata apparecchiatura elettronica approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti senza che fosse stata necessaria l'omologazione del Ministero dello Sviluppo Economico, posto che quest'ultima, in base all' articolo 192 del regolamento del codice della strada , era da ritenersi necessaria solo per il caso di dispositivi dei quali il medesimo regolamento stabilisse le caratteristiche fondamentali o per i quali il regolamento imponesse particolari prescrizioni, mentre, fuori da questo caso e quindi anche in riferimento all'apparecchio in questione doveva ritenersi sufficiente l'approvazione; 2. contro la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, D.M.M.. 3. il Comune di (OMISSIS) è rimasto intimato; 4. il ricorrente ha depositato memoria; Considerato che: 1. con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell' articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la “violazione e falsa applicazione degli articolo 142, comma 6, 45 c.d.s. ” 2. il secondo motivo è rubricato “omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia”. Il ricorrente lamenta che il Tribunale “nulla [abbia] riferito” sulla eccezione sollevata da esso ricorrente per cui l'apparecchiatura, che avrebbe dovuto essere omologata dal Ministero dello Sviluppo economico, era stata invece (solo) approvata con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, privo di competenza; 3. il primo motivo è fondato e va accolto con assorbimento del secondo. E' pacifico che l'apparecchio autovelox utilizzato per l'accertamento non era omologato ed era stato invece approvato. La questione di diritto sottoposta all'attenzione del Collegio consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio. La questione è stata di recente per la prima volta affrontata da questa Corte con ordinanza n.10505 del 18/04/2024 con cui è stato affermato che in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall' articolo 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 , trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'articolo 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse. La statuizione è stata ribadita con le pronunce n. 10505 del 18/04/2024; n. 20913/2024; n. 2857/2025; n. 12924/2025; n.13966 del 26/05/2025. In particolare, l'ormai consolidato orientamento si basa su queste considerazioni: letteralmente, l' articolo 142, comma 6, c.d.s. prevede, riguardo alla determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, che solo le “apparecchiature debitamente omologate”, forniscono dati da ritenersi “fonti di prova” (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento – si rinviene, peraltro, nell'articolo 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010 , con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso articolo 142 c.d.s. , con riguardo ai tratti autostradali); il complementare ed esplicativo articolo 192 del regolamento di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) – il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all' articolo 45, comma 6, c.d.s. ) – contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…). Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante; l' articolo 45, comma 6, del c.d.s. , ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'articolo 192 del regolamento di esecuzione e attuazione” non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s. , laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox). La sentenza impugnata, con cui è stato ritenuto che l'apparecchiatura in questione fosse soggetta solo ad approvazione e che le risultanze dell'apparecchiatura medesima, approvata ma non omologata, fossero sufficienti a dare prova dell'infrazione, è difforme dalla giurisprudenza alla quale il Collegio intende invece dare continuità e va pertanto cassata; 4. la causa va rinviata al Tribunale di Pescara anche per la liquidazione delle spese; P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Pescara in persona di altro magistrato.