La sentenza della Corte di Cassazione in commento segna un passaggio non secondario nella disciplina dei colloqui penitenziari. Non perché introduca principi del tutto nuovi - anzi, si muove nel solco di un orientamento già tracciato - ma perché ribadisce con forza il ruolo centrale che il diritto alla vita familiare riveste anche all’interno delle mura carcerarie.
Il caso, per la sua peculiarità, ha acceso i riflettori su un nodo irrisolto: è davvero possibile garantire una relazione affettiva piena laddove entrambi i partner si trovino in stato di detenzione? La vicenda trae origine dal decreto del Magistrato di sorveglianza di Bari del 15 aprile 2025, che aveva negato a un detenuto di comunicare con il proprio compagno, anch'egli recluso, mediante colloqui telefonici e videochiamate. La Cassazione ha annullato tale decisione con rinvio, censurando un approccio troppo rigido, sorretto da motivazioni generiche e non individualizzate. Il quadro normativo La disciplina di riferimento è l' articolo 18 della legge n. 354 del 1975 . Norma cardine, che delinea il diritto del detenuto ai colloqui con i familiari e con altre persone , inserendo tale possibilità tra gli strumenti del trattamento rieducativo. Non va dimenticato, infatti, che sin dalla sua approvazione l' ordinamento penitenziario si è proposto di “aprire” il carcere alla società, e non di rinchiudere il condannato in una condizione di isolamento. Il sesto comma, nel riconoscere la corrispondenza telefonica , ha offerto alla giurisprudenza un terreno fertile per interpretazioni evolutive: dapprima l'estensione alle comunicazioni a distanza, poi l'accoglimento delle tecnologie più moderne, come le videochiamate. La Cassazione in più occasioni ha sottolineato che simili strumenti non possono essere ridotti a mere concessioni discrezionali, ma costituiscono modalità ordinarie di esercizio di un diritto. La competenza decisionale varia: giudice procedente fino alla sentenza di primo grado, direttore dell'istituto in seguito, e - per i condannati definitivi - magistrato di sorveglianza. Quest'ultimo, com'è noto, è chiamato ad un delicatissimo bilanciamento, che non può mai risolversi in un automatismo. Profili costituzionali e convenzionali L'ancoraggio costituzionale del diritto ai colloqui è ampio e stratificato. L' articolo 2 Cost. garantisce i diritti inviolabili , tra cui il mantenimento delle relazioni affettive. L'articolo 27, terzo comma, impedisce trattamenti contrari al senso di umanità e orienta la pena alla rieducazione. Gli articolo 29-31 rafforzano l'idea della famiglia come formazione sociale primaria da tutelare anche in condizioni detentive. Sul piano convenzionale, l'articolo 8 CEDU garantisce il diritto al rispetto della vita familiare . Strasburgo ha più volte chiarito che la detenzione non comporta la perdita di tale diritto , ammettendo limitazioni solo se necessarie e proporzionate . Il principio di “necessità in una società democratica” è, del resto, un limite invalicabile che obbliga a motivazioni concrete e non a vaghi richiami alla sicurezza. L'analisi della decisione La Cassazione, nel cassare il provvedimento impugnato, ha rimarcato tre passaggi. Anzitutto, i colloqui non sono una concessione amministrativa, bensì un diritto soggettivo pieno . Ne deriva che il diniego necessita di motivazioni specifiche, calate nel caso concreto. Invero, la decisione del magistrato barese si era limitata a evocare genericamente la gravità dei reati e la posizione processuale dei detenuti: un argomento che la Suprema Corte ha ritenuto insufficiente. In secondo luogo, la Corte ha posto al centro il principio di proporzionalità : occorre sempre verificare se la limitazione sia indispensabile, e non già comoda o funzionale a esigenze organizzative. L'idea di sacrificare in radice il diritto al colloquio, senza misure meno afflittive, è stata giudicata incompatibile con il quadro normativo. Infine, l' uso delle tecnologie . La Corte ha chiarito che strumenti come le videochiamate devono essere considerati “ ordinari ” canali di comunicazione . Non eccezioni , ma mezzi che riflettono la società contemporanea. La detenzione di entrambi i partner, quindi, non è ostacolo assoluto: è richiesta, piuttosto, una valutazione caso per caso, con le cautele necessarie. Riflessioni critiche e prospettive La pronuncia si colloca in una linea evolutiva che vede nella vita affettiva un elemento costitutivo del trattamento. Non è casuale che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10 del 2024, abbia affermato l'illegittimità del divieto di colloqui in condizioni di intimità. Né sorprende che la Cassazione, con la n. 29625 del 21 agosto 2025, abbia aperto anche ai colloqui in regime speciale. Il vero nodo, però, riguarda la prassi amministrativa : finché mancheranno protocolli chiari e infrastrutture adeguate, il rischio è che i diritti rimangano sulla carta. La sentenza impone dunque all'amministrazione penitenziaria di aggiornarsi, di dotarsi di strumenti tecnologici e di personale formato, così da rendere effettivo ciò che la giurisprudenza proclama. In conclusione, la sentenza n. 32496/2025 non inventa nulla, ma consolida un orientamento chiaro : i colloqui, anche telematici, sono un diritto del detenuto , comprimibile solo per ragioni specifiche e proporzionate. La vera sfida , oggi, non è più giuridica ma organizzativa: rendere effettiva la tutela della vita familiare in carcere . In questa prospettiva, la pronuncia non va letta solo come una correzione di rotta per un caso concreto, ma come un tassello di un più ampio processo di umanizzazione del sistema penitenziario, coerente con la Costituzione e con la CEDU . Il carcere, insomma, non può essere un luogo di affettività negata : lo ricorda la Cassazione, ma lo impone prima ancora la dignità della persona.
Presidente Rocchi – Relatore Grieco Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 28 aprile 2025 , il Magistrato di sorveglianza di Bari ha riqualificato come ricorso per cassazione il reclamo presentato al Tribunale di sorveglianza di Bari avverso il decreto del 15 aprile 2025, con cui il Magistrato di sorveglianza ha rigettato la richiesta formulata nell'interesse di Pa.Ba. - ammessa in data 12 marzo 2025 alla misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell' articolo 47-quinquies, della legge del 26 luglio 1975, n. 354 - di autorizzazione ai colloqui telefonici e alle videochiamate con il proprio compagno Pi.Fr., detenuto presso la Casa circondariale di P. 2. Avverso il diniego sopra indicato, il difensore della ricorrente, avv. Nicola Miccolis, ha eccepito la carenza e la manifesta illogicità del provvedimento di diniego e l'errata valutazione degli elementi a disposizione. Preliminarmente, il difensore ha evidenziato che a seguito di sentenza di condanna in ordine al reato di qui all' articolo 74 D.P.R. 309 del 1990 alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione, la ricorrente è stata ammessa alla misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell' articolo 47-quinquies Ord. pen. evidenziando non solo che la ricorrente ha sempre tenuto una condotta irreprensibile e conforme alle prescrizioni, beneficiando di nove semestri di liberazione anticipata, ma anche che è stata più volte autorizzata ad effettuare colloqui con il proprio compagno in presenza delle loro figlie minori presso la Casa circondariale di T. Il difensore ha, poi, rappresentato che la ricorrente è allo stato impossibilitata a recarsi presso la struttura carceraria in quanto il suo compagno è stato trasferito presso la struttura carceraria di Palermo, ragione per cui ha avanzato l'istanza di autorizzazione a colloqui telefonici e alle videochiamate. Tanto premesso, il difensore ha dedotto che la motivazione posta a fondamento del diniego risulta scarna e fondata su una errata valutazione degli elementi a disposizione essendo già stata dimostrata l'affidabilità della Pa.Ba. nell'arco della lunga sottoposizione alla misura cautelare (pari a ben oltre quattro anni); la difesa ha anche rilevato che non sussiste alcun altro procedimento a carico della ricorrente potendo pertanto formularsi una prognosi favorevole circa l'astensione dalla commissione da ulteriori delitti e il pieno reinserimento sociale della stessa In conclusione, secondo il difensore il rigetto si è fondato su una valutazione di opportunità estranea alla previsione di cui all' articolo 18, comma 1, L. n. 354 del 1975 . 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito enunciate. 1.1. Deve preliminarmente evidenziarsi che, correttamente, il reclamo è stato riqualificato come ricorso per cassazione, in conformità alla più recente giurisprudenza di questa Corte che attribuisce natura giurisdizionale ai provvedimenti che decidono sui permessi di colloquio. Giova al riguardo ricordare che, come evidenziato da Sez. 4, n. 17696 del 28/03/2024, Rv 286514 - 01, per quanto riguarda la natura giuridica dei permessi di colloquio e il conseguente regime di impugnabilità, si contrappongono due indirizzi giurisprudenziali. Secondo un primo orientamento, questi provvedimenti non hanno natura giurisdizionale ma amministrativa, perché non incidono sulla libertà personale, ma attengono alle modalità esecutive della custodia e al trattamento del detenuto; pertanto, per il principio di tassatività delle impugnazioni, non sono impugnabili con i mezzi previsti dal sistema processuale penale, ma con quelli dell'ordinamento amministrativo (Sez. 4, n. 2222 del 07/04/2000, Bresciani, Rv. 216486; Sez. 1, n. 24107 del 26/05/2009, Aguì, Rv. 244651). A questa impostazione se ne contrappone un'altra, che si è progressivamente consolidata, secondo la quale i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex articolo 111 Cost. , comma 7 . (Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, dep. 2016, Avola, Rv. 265927; Sez. 2, n. 23760 del 06/05/2015, Di Giovanni, Rv. 264388; Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013, dep. 2014, Stefani, Rv. 258823). Il Collegio condivide questo secondo orientamento in quanto risponde ad un principio di civiltà giuridica che colui che subisce una restrizione carceraria - preventiva o definitiva - sia comunque riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive e sia garantita quella parte di diritti della personalità che neppure la pena detentiva può intaccare . Tra questi è certamente annoverabile il diritto al mantenimento di relazioni familiari e sociali, che può essere compresso solo ove ricorrano specifiche e motivate esigenze di sicurezza pubblica o intramuraria o, per detenuti in attesa di giudizio, d'ordine processuale (Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013, dep. 2014, Stefani, Rv. 258823 pagg. 4 e 5 della motivazione). In sintesi, il diniego di un permesso di colloquio incide sul livello di afflittività della privazione della libertà personale e richiede il rispetto delle garanzie espressamente previste dall' articolo 13 Cost. , comma 2 , ma un rispetto non meramente formale di dette garanzie richiede... che sia riconosciuta la giustiziabilità, quantomeno ai sensi dell' articolo 111 Cost. , comma 7, di quei provvedimenti che, non esprimendosi mediante atto motivato e non essendo in altro modo censurabili, hanno rispetto ad esse portata sostanzialmente elusiva (in motivazione, Sez. 4, n. 17696 del 28/03/2024, Rv 286514 - 01). 2. Tanto premesso, deve rilevarsi che il Magistrato di sorveglianza ha fondato il diniego dell'autorizzazione ai colloqui telefonici e alle videochiamate sulla ritenuta non opportunità dei contatti della ricorrente con il compagno in costanza dell'esecuzione della misura alternativa, trattandosi di detenzione domiciliare appena avviata e alla luce della ritenuta necessità di monitorare l'affidabilità della condannata. Il mero riferimento alla non affidabilità della condannata, senza alcuna indicazione delle ragioni concrete della ritenuta non attuale affidabilità e il mancato confronto con le allegazioni difensive, che evidenziano una condotta regolare della detenuta, sin da quando è stata posta in stato di restrizione della libertà (sia cautelare che in espiazione pena) beneficiando di permessi di colloquio presso la struttura carceraria, rende la motivazione del provvedimento meramente apparente e, dunque, adottata in violazione di legge. Né, peraltro, il Magistrato di sorveglianza ha valutato la rappresentata esigenza che detti colloqui telefonici avvengano anche con le figlie minori della ricorrente e del compagno, con ciò trascurando di considerare che tra i principi direttivi del trattamento penitenziario vi è quello secondo cui esso deve tendere al reinserimento sociale e, pertanto, anche familiare del detenuto. In tema di colloqui, corrispondenza e informazione dei detenuti e degli internati, infatti, particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari, secondo il principio espresso dall' articolo 18, comma 3, Ord. pen. , al quale dà attuazione l'articolo 39 reg. penit., che al comma 2, reg. penit. prevede di regola, per la generalità dei condannati e internati, una telefonata alla settimana con i congiunti e i conviventi; e un regime più restrittivo di due telefonate al mese per quei soli detenuti o internati per i delitti di cui all' articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, Ord. pen. Resta, poi, evidente che eventuali elementi di rischio derivanti dalle conversazioni tra la ricorrente e il compagno saranno valutati anche in sede di autorizzazione che dovrà essere accordata a quest'ultimo, in conformità a quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 39 cit. il quale stabilisce che nel caso in cui la chiamata provenga da congiunto o convivente anch'esso detenuto, si dà corso alla conversazione, purché entrambi siano stati regolarmente autorizzati ferma restando la possibilità, ai sensi del comma 7 dell'articolo 39 cit. di disporre l'ascolto e la registrazione delle conversazioni telefoniche prevedendosi altresì che (è) sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge . 3. Alla luce delle considerazioni esposte si impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Bari perché proceda ad un nuovo esame dell'istanza affinché, in piena autonomia decisionale, colmi le lacune motivazionali evidenziate. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al magistrato di sorveglianza di Bari.