Il diritto a morire tra tutela della vita e autodeterminazione della persona

La questione relativa alla configurabilità di un diritto dell’uomo “a morire” è considerata una problematica complessa poiché coinvolge contemporaneamente aspetti giuridici, etici, medici, religiosi e sociali.

Il problema del diritto a morire Il “ diritto a morire ”, quale diritto di una persona di decidere il quando e le circostanze della propria morte, è collegato a pratiche mediche diverse ed essenzialmente alla pratica della cc.dd. “eutanasia attiva” che consiste nella somministrazione da parte di un medico, sia pure su richiesta, di una sostanza letale per provocare la morte e la pratica della cc.dd. “eutanasia passiva” che consiste nell'interrompere, sia pure su richiesta, trattamenti sanitari vitali la cui interruzione determina la morte della persona medicalmente assistita o fornire ad una persona i mezzi necessari, che li utilizzerà autonomamente per porre fine alla propria esistenza. In Italia, la questione è emersa a seguito di casi emblematici come quelli di Piergiorgio Welby (sin da giovane gli fu diagnosticata una forma di distrofia muscolare progressiva. Negli anni la patologia lo portò a una crescente paralisi, fino a costringerlo alla ventilazione meccanica continua, Nel 2016 chiede di essere aiutato a morire) e Fabiano Antoniani (Detto Fabo) che hanno sollevato interrogativi sulla compatibilità tra il diritto alla vita e l'autodeterminazione del paziente, sia pure in fase terminale (Fabiano Antoniani nel 2014, a seguito di un grave incidente stradale, rimase tetraplegico e cieco. Non era autonomo per lo svolgimento delle basilari funzioni vitali (respirazione, evacuazione) né per l'alimentazione. La sua condizione gli cagionava gravi sofferenze fisiche, lasciando per contro inalterate le funzioni intellettive. Dopo anni di sofferenze, chiese di poter accedere al suicidio assistito). La vita come bene supremo nella tradizione giuridica e costituzionale La Costituzione italiana non contempla un diritto a morire , tuttavia secondo autorevoli studiosi alcuni articoli della costituzione costituiscono la base per un riconoscimento indiretto del diritto a morire, cioè, della possibilità che l'uomo decida quando e le circostanze della propria morte, e, dunque, il diritto di chiedere ad altri la somministrazione di una sostanza letale o di sospendere un trattamento vitale cui si è sottoposti. Come scrive un autorevole giurista italiano «l'uomo come ha diritto a vivere così ha diritto a morire e la società se può controllare l'attività del soggetto fin quando appartiene al consorzio umano non può però impedire l'attività dello stesso soggetto volta ad eliminare siffatto rapporto di appartenenza» (l'affermazione riportata si trova nel Progetto preliminare di Codice penale di Enrico Ferri, redatto nel 1889, Relazione del Presidente Enrico Ferri, Milano 1921. In questo documento, Ferri proponeva una riforma del sistema penale italiano, includendo tra i temi trattati il diritto dell'individuo di disporre della propria vita, anche attraverso il suicidio, e la liceità dell'aiuto al suicidio, purché non motivato da intenti egoistici o antisociali). Tale diritto, secondo alcuni, sarebbe espressione della libertà dell'uomo tutelata dalla Costituzione italiana attraverso il riconoscimento dei diritti inviolabili (articolo 2) e la garanzia di specifiche libertà fondamentali : ogni persona razionale ha il diritto di prendere decisioni fondamentali sulla propria vita e sul proprio corpo senza ingerenze arbitrarie e conseguentemente ha la libertà di decidere quando e come porre fine alla propria vita. Secondo altri quel diritto troverebbe espressione nel secondo comma dell' articolo 32 cost. laddove si afferma che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario , se non per disposizione di legge. Questo secondo comma viene interpretato come idoneo a fondare non solo la libertà di curarsi o meno ma anche quella di vivere o morire. Sicché ogni persona potrebbe scegliere e ottenere la morte nell'ambito delle strutture sanitarie, sia attraverso comportamenti omissivi sia anche attraverso comportamenti commissivi (per esempio per somministrazione di un barbiturico ad azione rapida). Secondo altri studiosi il diritto a morire sarebbe un necessario corollario del diritto a vivere con dignità sancito dall' articolo 3 della Costituzione italiana posto che la dignità di una persona include il diritto di autodeterminarsi nella gestione della propria esistenza, anche nella fase finale della vita. Epperò, sul piano dei principi , che governano il nostro sistema normativo, è inaccettabile la logica che sottende ad un'esigenza dell'uomo di darsi la morte. Intanto, è opinione diffusa nella dottrina giuridica e comunque nel sentire sociale comune che l'eutanasia attiva, intesa come somministrazione diretta di sostanze letali da parte del medico, in Italia sia vietata e assimilata ad omicidio volontario, sia pure del consenziente. L'atto supremo di annientamento di sé stessi non solo risponde ad un esasperato soggettivismo ma in sé rappresenta la negazione della struttura dualistica che è propria dell'essenza dell'uomo. L'uomo per sua natura è un «io-in-relazione », un individuo aperto all'incontro e alla collaborazione degli altri suoi simili, un individuo che riconosce valore alla sua e all'altrui esistenza secondo un comune modo di vivere e di operare, laddove l'atto supremo di annientamento di se stessi nient'altro rappresenta che una suprema protesta contro una realtà oggettiva inaccettata, un assoluto rifiuto di una comune vita e cultura, una vana affermazione di sé stessi su un comune modo di sentire la vita e di operare con gli altri. La persona umana «non esiste se non in quanto diretta verso gli altri, non si conosce che attraverso gli altri, si ritrova soltanto negli altri». Sicché una pretesa esigenza dell'uomo di eliminare il rapporto di appartenenza alla società in cui vive non può pretendere protezione giuridica se non con la negazione del valore intrinseco del diritto preposto a tutelare e a promuovere il rispetto e la protezione della vita umana in ogni sua fase e a maggior ragione quando le condizioni personali e sociali ( articolo 3 Cost. ) sono deboli e vulnerabili. Come è stato detto «(…) morire non è una faccenda personale o individuale, perché la morte di una persona si riflette sulle vite degli altri, spesso in un modo e in una misura che non si possono prevedere. La questione dell'eutanasia è infatti tale, che l'interesse dell'individuo non può essere separato da quello della società nel suo complesso (…)». Né è pensabile che il diritto a morire sia un corollario necessario del diritto dell'uomo di autodeterminarsi liberamente e/o del diritto a vivere con dignità sanciti dagli articolo 2 e 3 della Costituzione italiana perché accostare la libertà e la stessa dignità al morire equivale a mettere assieme termini irriducibili, non potendosi disconoscere che la dignità e la liberta presuppongono e qualificano la vita umana, non la morte: è l'esistenza umana che la nostra Costituzione e le altre Carte “costituzionali” vogliono che sia “libera e dignitosa”, non certo la sua soppressione. D'altra parte e in armonia con tali principi l' eutanasia attiva , per il diritto italiano costituisce reato e rientra nelle ipotesi previste e punite dall'articolo 579 ( Omicidio del consenziente ) o dall'articolo 580 ( Istigazione o aiuto al suicidio ) del Codice Penale, tuttora vigenti, nonostante una condivisibile puntualizzazione da parte della Corte costituzionale (con le sentt. n. 242 del 2019, n 135 del 2025 e n. 66 del 2025), di cui si dira nel prosieguo di questa riflessione. La stessa Corte Europea dei diritti dell'uomo in più occasioni ha stabilito che non esiste un «diritto assoluto a morire» ricavabile dall'articolo 2 CEDU (vedi le seguenti sentenze della CEDU: Pretty c. Regno Unito, ric. n. 2346/02, sent. 29 aprile 2002. Haas c. Svizzera, ric. n. 31322/07, sent. 20 gennaio 2011. Koch c. Germania, ric. n. 497/09, sent. 19 luglio 2012. Gross c. Svizzera, ric. n. 67810/10, sent. 14 maggio 2013. Lambert e altri c. Francia, ric. n. 46043/14, Grande Camera, sent. 5 giugno 2015. Mortaud c. Francia, ric. n. 47860/15, dec. 2019 (irrilevante sul merito, ma conferma orientamenti). La Corte ha esplicitamente escluso che l'articolo 2 CEDU possa essere interpretato come fonte di un diritto a morire o a ottenere assistenza per morire da parte di terzi non fosse altro perché la Convenzione dei diritti dell'uomo considera il diritto alla vita come un “valore supremo”, e ad un tempo ha chiarito che il divieto penale, di cui si dice, costituisce di norma un'ingerenza nella vita privata, ma può essere giustificato come misura necessaria in una «società democratica» per la protezione dei diritti degli altri o della salute pubblica (la Corte EDU difende il diritto alla vita di cui all'articolo 2 CEDU, quale diritto assoluto che non ammettere aspetti negativi, né configura un indiscriminato diritto di autodeterminazione dell'individuo nel senso di poter autonomamente scegliere se privarsi o meno della vita. Cfr. Corte EDU, Sez. IV, 29 aprile 2002, ric. n. 2346/02 Pretty contro Regno Unito. Le statuizioni dei giudici di Strasburgo vengono sintetizzate in PARODI C., 19 febbraio 2013, “Una cauta pronuncia della Corte europea in tema di eutanasia attiva”, in penalecontemporaneo.it , https://archiviodpc.diritto penale uomo.org/d/2053). In definitiva, possiamo, ragionevolmente, affermare che l' ordinamento italiano non prevede un diritto assoluto a morire . Il rifiuto e l'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale Altra e specifica considerazione merita il rifiuto dei trattamenti sanitari atti a prolungare artificialmente la vita umana. Parte della dottrina classifica l'omissione o l'interruzione, sia pure autorizzata dal soggetto, di un trattamento del tutto inutile ad arrestare la morte incombente o imminente come ipotesi di «eutanasia» variamente qualificata: orto eutanasia para eutanasia, eutanasia passiva. Ma, a ben guardare l'ipotesi qui considerata è assai lontana dal campo dell'eutanasia perché l'eutanasia, comunque intesa, integra gli estremi di un'ipotesi di uccisione di un uomo, mentre il rifiuto di trattamenti atti semplicemente a prolungare la vita realizza un'ipotesi di rifiuto della “vita artificiale”. Non vi è dubbio che l' eutanasia richiede un'azione diretta di un medico, che somministra un farmaco di regola per via endovenosa, mentre il suicidio assistito prevede che il ruolo del sanitario si limiti alla preparazione del farmaco che poi il paziente assumerà per conto proprio. La stessa Corte di Cassazione (sent. 21748 del 2017) ha affermato che il diritto all'autodeterminazione terapeutica del paziente, fondamento del pluralismo di valori nella Costituzione, non ha limiti pregiudiziali, nemmeno quando implica il sacrificio della vita. Il rifiuto di terapie mediche, anche se porta alla morte, è una scelta del malato di lasciar seguire il corso naturale della malattia, non un atto di eutanasia volto ad abbreviare la vita. Questo diritto è stato ampiamente affrontato dalla Corte, specialmente in relazione alle scelte sul fine vita, e reso effettivo dalla legge 219/2017 sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento. Quando la persona è incapace di manifestare volontà e non vi siano elementi univoci che consentano di ricostruirla, non si può ritenere che ci sia libero esercizio del diritto all'autodeterminazione in materia di trattamenti vitali, e pertanto si dà prevalenza al mantenimento della vita. In questa prospettiva il problema propriamente giuridico è quello di verificare se il nostro sistema tuteli la vita anche nella sua dimensione «artificiale» . E, a tale quesito si può dare, ragionevolmente, una risposta negativa dovendosi ritenere che la vita è strettamente legata alla personalità, questa all'umanità, questa ancora alla coscienza e la stessa coscienza alla naturalità». Sicché il rifiuto della vita meramente artificiale sarebbe realizzazione e attuazione della personalità e dignità umana. Tale conclusione trova conferma in tutte quelle norme costituzionali che tutelano la dignità umana che è, anzitutto rispetto della «naturalità» dell'uomo e del suo «ineluttabile destino» e intanto nel secondo comma dell' articolo 32 della Costituzione italiana laddove identifica nel «rispetto della persona umana» il limite di legittimità di una legge che obblighi il soggetto ad un determinato trattamento sanitario” D'altra parte, il legislatore del 2017 ( legge n. 219/2017 , c.d. legge sul biotestamento ), pur non avendo legittimato in senso assoluto il “diritto a morire”, ha positivizzato il diritto di non curarsi, esercitabile attraverso il rifiuto dei trattamenti sanitari già in atto o ancora da eseguirsi. A questo diritto corrisponderebbe il correlativo obbligo del sanitario di interrompere le cure e di ricorrere alla cd. terapia del dolore (come chiarisce Giunta “Diritto di morire e diritto penale” la disattivazione degli apparecchi di sostegno vitale è un atto di natura medica, pertanto chi non è medico e svolge tale azione in base alla richiesta del paziente, anche se per volontà del paziente stesso, rischia di incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione medica, punito dall' articolo 348 del codice penale . Solo il personale medico può compiere atti che richiedono specifiche competenze mediche, anche quando rispondono a una richiesta del paziente, e che la responsabilità penale è legata alla qualifica del soggetto che agisce). Senonché la possibilità di un rifiuto di trattamenti sanitari, di fatto, comporta e legittima anche l'eventuale esecuzione di un “progetto di suicidio” autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, così come prescrive la legge n. 219/2017 . Come ha chiarito la Corte di Cassazione sent. n. 21748/2017 la richiesta di interruzione del trattamento deve riflettere la volontà del paziente , se essa può essere ricostruita in modo chiaro, univoco e convincente, sulla base delle sue dichiarazioni antecedenti alla perdita della capacità, della sua personalità, stile di vita e convinzioni, anche etiche, religiose, filosofiche. In tutti gli altri casi — ossia se anche uno solo di questi presupposti non è soddisfatto — la Cassazione sostiene che deve prevalere il diritto alla vita, non essendo possibile disattendere il trattamento vitale. In verità, in questa ipotesi il diritto a morire non equivale a eutanasia, ma rappresenta l' accettazione serena della condizione mortale dell'uomo ovvero la conseguenza di una condizione umana che di vitale non ha più nulla. Come insegna anche la Chiesa cattolica: «(…) quando la morte si preannuncia imminente e inevitabile, si può in coscienza rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita (….)». Il suicidio medicalmente assistito e il ruolo del medico: aiuto o corresponsabilità? La giurisprudenza italiana e soprattutto la Corte costituzionale ha altresì ritenuto che nel caso in cui l'interruzione del trattamento sanitario necessario ad assicurare la sopravvivenza non abbia comportato la morte, il soggetto può legittimamente chiedere e legittimamente ottenere da altri (in special modo dal medico) un “aiuto” per porre termine alla sua vita terrena. In particolare, la Corte costituzionale , con la sentenza n. 242/2019 ha dichiarato parzialmente incostituzionale l' articolo 580 c.p. , nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola il proposito di suicidio di una persona che: sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale; sia affetta da una patologia irreversibile; fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili; sia pienamente capace di decisioni libere e consapevoli. In questi casi, secondo il giudice delle leggi punire in modo assoluto l'aiuto al suicidio contrasterebbe con i principi costituzionali e in particolare con il principio di eguaglianza ex  articolo 3 Cost. per una diversità di trattamento tra i soggetti che possano darsi serenamente la morte col mero rifiuto delle cure e i pazienti per i quali invece l'esercizio del diritto di rifiuto del trattamento non risulti bastevole al raggiungimento dignitoso dello scopo, situazioni sostanzialmente sovrapponibili. Significativamente la Corte Costituzionale, pur nei casi in cui ritiene non punibile l'aiuto a morire, ha escluso o non ammette che il medico somministri direttamente un trattamento volto a causare la morte (cioè un farmaco letale). A ben guardare la non punibilità riguarda l'aiuto a porre fine all'esistenza terrena quando la persona è in grado di autosomministrarsi personalmente il mezzo letale. La Corte costituzionale parla di aiuto al suicidio (cioè rendere possibile l'accesso al farmaco e le condizioni per assumerlo), non di eutanasia attiva (in cui è il medico a somministrare direttamente la sostanza letale) e espressamente precisa «La legislazione oggi in vigore non consente, invece, al medico che ne sia richiesto di mettere a disposizione del paziente che versa nelle condizioni sopra descritte trattamenti diretti, non già ad eliminare le sue sofferenze, ma a determinarne la morte. In tal modo, si costringe il paziente a subire un processo più lento, in ipotesi meno corrispondente alla propria visione della dignità nel morire e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care. Secondo quanto ampiamente dedotto dalla parte costituita, nel caso oggetto del giudizio a quo l'interessato richiese l'assistenza al suicidio, scartando la soluzione dell'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale con contestuale sottoposizione a sedazione profonda (soluzione che pure gli era stata prospettata), proprio perché quest'ultima non gli avrebbe assicurato una morte rapida. Non essendo egli, infatti, totalmente dipendente dal respiratore artificiale, la morte sarebbe sopravvenuta solo dopo un periodo di apprezzabile durata, quantificabile in alcuni giorni: modalità di porre fine alla propria esistenza che egli reputava non dignitosa e che i propri cari avrebbero dovuto condividere sul piano emotivo». Sicché specifica la Corte «il divieto assoluto di aiuto al suicidio (….) “finisce … per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli articolo 2, 13 e 32, secondo comma, Cost. , imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive ( articolo 3 Cost. : parametro, quest'ultimo, peraltro non evocato dal giudice a quo in rapporto alla questione principale, ma comunque sia rilevante quale fondamento della tutela della dignità umana)». E vi è chi in dottrina reputa assimilabile alle ipotesi indicate dalla sentenza n. 242/2019 anche la situazione del paziente che non è ancora sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, ma necessita dei medesimi per sopravvivere, dal momento che anche in questa situazione il paziente può legittimamente rifiutare il trattamento di sostegno vitale ancor prima che venga sottoposto. E, in dottrina vi è anche chi ritiene che se il rifiuto di cure (riconosciuto dall' articolo 32 cost. ) consente di lasciar morire, allora per ragioni di coerenza e di eguaglianza ( articolo 3 Cost. ) dovrebbe essere possibile anche l'aiuto attivo a morire, almeno per chi non può autosomministrarsi il farmaco. La Corte costituzionale si è, invece, preoccupata di specificare che le condotte di agevolazione devono essere rispettose delle procedure individuate dalla legge n. 219/2017 : sarà necessario che il giudice, nel caso concreto, accerti che «le condizioni del richiedente che valgono a rendere lecita la prestazione dell'aiuto:– patologia irreversibile, grave sofferenza fisica o psicologica, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e capacità di prendere decisioni libere e consapevoli – abbiano formato oggetto di verifica in ambito medico»; che «la volontà dell'interessato sia stata manifestata in modo chiaro e univoco, compatibilmente con quanto è; consentito dalle sue condizioni»; che «il paziente sia stato adeguatamente informato sia in ordine a queste ultime, sia in ordine alle possibili soluzioni alternative, segnatamente con riguardo all'accesso alle cure palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua». Le successive e recente sentenze della Corte Costituzionale: la n. 135/2024 e la n. 66/2025 consolidano la posizione della Corte rispetto alla sentenza n. 242/2019: non cancellano, come si pretendeva, il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale per la non punibilità dell'aiuto a morire, ma espandono la definizione di “sostegno vitale”  e ad un tempo confermano il principio costituzionale che la vita è un bene supremo ma che il diritto all'autodeterminazione, la dignità soggettiva del malato e la libertà di scelta hanno anch'essi un rilevo soprattutto quando la morte si preannuncia imminente e inevitabile. Il difficile equilibrio tra vita e libertà di morire Orbene, pur condividendo quanto affermato dalla Corte costituzionale in merito al rifiuto di un trattamento medico sia pure vitale la cui sospensione determina la morte, non si può fare a meno di evidenziare la contraddittorietà in cui è incorsa la Corte Costituzionale legittimando l'aiuto a morire del soggetto che rifiutando il trattamento vitale non sia morto, poiché delle due l'una: o il diritto alla vita è il primo e il più importante di tutti i diritti, così che quello non meno importante di autodeterminazione è comunque secondo e al primo subordinato e da questo limitato; oppure il diritto all'autodeterminazione deve essere considerato sostanzialmente assoluto e senza limiti tanto da rendere inutile affermare e/o pensare il diritto alla vita come primo e superiore rispetto a tutti gli altri. Senza dire che la parte dell' articolo 580 c.p. , come chiarita dalla Corte costituzionale, solleva dei dubbi di costituzionalità , per contrasto con gli articolo 3, 13 e 32 Cost : dato che il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale causerebbe una irragionevole discriminazione, per circostanze del tutto accidentali connesse alla variabilità delle manifestazioni patologiche , tra situazioni che sarebbero altrimenti identiche quanto a irreversibilità della malattia e alla intollerabilità della sofferenza. Non solo ma l'integrazione normativa indicata dalla Corte costituzionale contrasterebbe con gli articolo 13, e 32 Cost. dal momento che costringerebbe i soggetti affetti da una patologia irreversibile, grave e con sofferenza fisica o psicologica insopportabile a sottoporsi ad un trattamento di sostegno vitale, salvo chiederne poi l'interruzione «a fini della procedura di aiuto al suicidio». Nè si può tralasciare di evidenziare la difficolta di applicazione concreta della decisione della Corte costituzionale perché la malattia che comporta atroci sofferenze ritenute intollerabili dall'ammalato di per se, e salvo prova contraria, determina una diminuita, o annulla, la capacità di intendere e di volere dell'ammalato, la cui sussistenza, secondo la Corte è necessaria per legittimare l'aiuto” a porre fine alla esistenza terrena. Considerate queste evidenze è auspicabile un intervento del legislatore che sappia dare coerenza al sistema ed evitare possibili derive a danno di valori primari e assoluti, senza il timore di un giudicato costituzionale per quanto la Corte costituzionale, a nostro avviso, non ha identificato una nuova norma ma piuttosto un'ipotesi, del tutto eccezionale, di scriminante della illeceità del reato o dei reati previsti dall' articolo 580 c.p. tuttora vigente. 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