In tema di colloqui tra detenuti in regime 41- bis e familiari maggiorenni, il vetro divisorio è legittimo, salvo eccezioni motivate.
Il tema centrale della sentenza in esame riguarda la legittimità del mantenimento del vetro divisorio nei colloqui tra detenuti sottoposti a regime differenziato ex articolo 41- bis ord. pen. e i familiari maggiorenni . La questione prende avvio dal reclamo di un detenuto che lamentava il diniego, da parte dell'amministrazione penitenziaria e del Tribunale di sorveglianza, della possibilità di effettuare colloqui senza vetro divisorio con la moglie e i figli, tutti maggiorenni. La normativa di riferimento, in particolare l' articolo 41- bis, comma 2- quater, lett. b) , ord. pen. , impone che i colloqui avvengano in locali attrezzati per impedire il passaggio di oggetti, mentre la circolare D.A.P. 2 ottobre 2017 individua nel vetro divisorio a tutta altezza la modalità attuativa principale. Il Tribunale ribadisce che tale misura risponde a esigenze di sicurezza e ordine pubblico e che, sebbene il diritto ai colloqui abbia fondamento costituzionale (articolo 29, 30, 31 Cost. ) e convenzionale (articolo 8 CEDU ), le limitazioni sono legittime se previste dalla legge e giustificate da esigenze superiori. Il caso concreto vedeva già autorizzati colloqui senza vetro con il figlio, per ragioni di salute, mentre per gli altri familiari maggiorenni non sono state fornite motivazioni idonee a derogare al regime ordinario. La sentenza della Corte Costituzionale n. 105/2023 , richiamata dal ricorrente, viene ritenuta non pertinente, poiché riferita ai colloqui con minori, per i quali il bilanciamento degli interessi può giustificare soluzioni tecniche diverse. Il secondo aspetto rilevante della decisione è l'approfondimento sul bilanciamento tra diritto ai rapporti familiari e esigenze di sicurezza penitenziaria . Il Collegio sottolinea che il diritto ai colloqui trova fondamento negli articoli della Costituzione a tutela della famiglia e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo , ma le restrizioni sono ammesse per ragioni di interesse pubblico. Viene rimarcato che l'utilizzo del vetro divisorio rappresenta una delle modalità pratiche per attuare il divieto di passaggio di oggetti, scopo primario della normativa . La sentenza chiarisce che solo in presenza di condizioni eccezionali, adeguatamente motivate, è possibile derogare al regime ordinario , come avvenuto nel caso del figlio malato. Per quanto riguarda altri familiari, l'onere della prova delle ragioni di deroga grava sulla difesa, che, nel caso specifico, non ha fornito elementi sufficienti. L'ordinanza richiama infine il principio per cui il diritto ai colloqui può essere limitato se ciò è necessario per la sicurezza e la prevenzione di reati, secondo un principio di proporzionalità e ragionevolezza, in linea con la giurisprudenza di legittimità e costituzionale.
Presidente Casa - Relatore Zoncu Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con provvedimento del 10 dicembre 2024, respingeva il reclamo proposto da A.R. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, che aveva respinto il reclamo ex articolo 35-bis Ord. pen. presentato dal medesimo. Il detenuto si era lagnato del fatto che l'amministrazione penitenziaria non gli avesse consentito di avere colloqui con la moglie e i figli, tutti maggiorenni, senza vetro divisorio. Il Magistrato di sorveglianza aveva respinto il reclamo, ritenendo del tutto legittimo l'utilizzo del vetro divisorio, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 16 della circolare D.A.P. (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria) del 2 ottobre 2017. Il Tribunale di sorveglianza richiamava l' articolo 41-bis Ord. pen. nella parte in cui prevede, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, l'effettuazione di colloqui in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, aggiungendo che, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 105 del 2023 , il vetro a tutta altezza non è l'unico strumento utilizzabile per impedire il passaggio di oggetti e che è possibile disporre con minori, di età superiore a 12 anni, colloqui senza vetro quando sussistano ragioni tali da giustificare una simile scelta, a condizione che sia esclusa la strumentalizzabilità dei minori per trasmettere o ricevere informazioni, ordini o direttive. Il provvedimento impugnato faceva presente che il detenuto era già stato autorizzato ad effettuare colloqui con il figlio in assenza di vetro divisorio proprio in ragione del particolare stato di salute dello stesso; a tali colloqui aveva assistito anche la moglie, che, di fatto, dunque, effettuava anch'ella colloqui senza vetro divisorio. Quanto alle figlie maggiorenni, non erano prospettate dalla difesa ragioni particolari per l'effettuazione di colloqui senza vetro, che, in conclusione, rimaneva una soluzione tecnica legittima. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando, con un unico motivo, la violazione dell' articolo 35-bis Ord. pen. e relativo vizio di motivazione. Il provvedimento impugnato si porrebbe in contrasto con la richiamata decisione della Corte costituzionale che ha chiarito che il vetro divisorio è solo uno dei possibili accorgimenti per evitare il passaggio di oggetti. Non sarebbe condivisibile la conclusione cui è giunto il Tribunale di sorveglianza circa il fatto cha sia P., sia la madre, già effettuassero colloqui senza vetro divisorio, poiché per il figlio tali autorizzazioni erano eccezionali e la madre era comunque al di là del vetro. La moglie del detenuto risulta affetta da neoplasia, ma nessuna istruttoria è stata effettuata per accertare la sussistenza di quelle condizioni che avrebbero potuto consentire la deroga al regime ordinario. 3. Il sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il diritto ai colloqui rinviene un saldo radicamento sul piano costituzionale (cfr. gli articolo 29, 30 e 31 Cost. posti a tutela della famiglia e dei suoi componenti) e convenzionale (v. l' articolo 8, Convenzione europea dei diritti dell'Uomo , il quale stabilisce che «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare ...»), sicché le limitazioni all'esercizio di tale diritto devono essere previste dalla legge e devono essere giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e prevenzione dei reati, di protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui (così Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, Madonia, in motivazione). Il tema dei colloqui, o, meglio, delle modalità di svolgimento dei colloqui per i detenuti in regime differenziato è disciplinato dall'articolo 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen. , che prevede che i colloqui si svolgano in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti; l'articolo 16 Circolare D.A.P. 2/10/2017 stabilisce che i colloqui visivi si effettuino presso locali all'uopo adibiti muniti di vetro a tutta altezza. In buona sostanza, la fonte normativa sottordinata ha individuato una modalità attuativa del divieto normativo del passaggio di oggetti, disponendo l'utilizzazione del vetro come modalità pratica tale da impedire, appunto, il passaggio di oggetti, che è il fine della norma; è evidente che l'utilizzo del vetro divisorio è solo una delle modalità utilizzabili per realizzare la finalità della normativa primaria. Il richiamo fatto dal ricorrente alla sentenza della Corte costituzionale n. 105/2023 è inconferente, perché tale pronuncia aveva ad oggetto la richiesta di colloquio con minori ultradodicenni, mentre nel caso in esame si verte in tema di colloqui con soggetti tutti maggiorenni, per quali non vige alcuna deroga al divieto di colloqui in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, se non per il figlio che, pur essendo maggiorenne, in ragione delle condizioni di salute, effettua i colloqui senza vetro divisorio. La citata pronuncia della Corte testualmente afferma: «Ed anzi, al cospetto di altri interessi di rango costituzionale assai rilevanti, quali sono quelli coinvolti dalla disciplina dei colloqui del detenuto con minori d'età, un simile dispositivo può apparire sproporzionato: differenti soluzioni tecniche (unitamente alle misure già espressamente contemplate, per tutti i colloqui dei detenuti in regime differenziato, dal comma 2-quater, lettera b, dell'articolo 41-bis ordin. penit.) potrebbero invece risultare adeguate, sia a garantire la disposizione censurata, sia, al contempo, a evitare che la restrizione assuma connotazioni puramente afflittive per il detenuto». «Sarà quindi ben possibile all'amministrazione penitenziaria - o alla magistratura di sorveglianza in sede di reclamo - disporre un colloquio senza vetro divisorio anche con minori di età superiore a dodici anni, quando sussistano ragioni tali da giustificare una simile scelta, oggetto di adeguata motivazione, volta ad escludere, in particolare, che i minori in questione siano strumentalizzabili per trasmettere o ricevere informazioni, ordini o direttive. In direzione opposta, la singola amministrazione potrà rifiutare con provvedimento comunque soggetto al vaglio giurisdizionale - una richiesta di colloquio non schermato anche con un minore infradodicenne, nei casi in cui, nel bilanciamento tra il suo interesse, i diritti del detenuto e le esigenze di sicurezza, risultino elementi specifici tali da rendere oggettivamente prevalente l'esigenza di contenimento del rischio di contatti con l'ambiente esterno». E' evidente che il riferimento è ai colloqui con i minori, infra o ultradodicenni, rispetto ai quali vi è una più pregnante necessità di contemperare l'interesse di rango costituzionale al mantenimento dei rapporti familiari con quello di sicurezza pubblica; situazione che, come visto, non ricorre nel caso in esame ove i colloquianti sono tutti maggiorenni e ove le esigenze particolari di ciascuno sono state vagliate e soppesate dal Tribunale, nell'ottica del contemperamento dei divergenti interessi, al punto che, come ripetutamente sottolineato, il figlio dell'istante, nonostante la maggiore età, effettua colloqui senza vetro. Quanto agli ulteriori familiari, il Tribunale ha vagliato la posizione dei singoli, sempre nell'ottica del bilanciamento dei reciproci e contrastanti interessi e ha rilevato come, quanto alla moglie, la patologia neoplastica risalisse al 2015 e non vi sia stata notizia di ricadute e, quanto alle figlie maggiorenni, che non è stata rappresentata nessuna ragione da valutare per autorizzare un colloquio senza vetro divisorio. 2. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Ricorrono le condizioni previste dall' articolo 52 d.lgs. 196/2003 per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.